Incarto n. 15.2009.94
Lugano 24 settembre 2009 CJ
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 agosto 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 13 maggio e il 3 agosto 2009 nelle esecuzioni n. __________, rispettivamente n. __________, promosse nei confronti della ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 1° settembre 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che RI 1 si aggrava contro gli avvisi di pignoramento, affermando di non aver mai ricevuto le decisioni di rigetto dell’opposizione prodotte dalla cassa malati procedente;
che a mente della ricorrente i premi della propria assicurazione malati risulterebbero pagati per mezzo delle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
che la procedente non ha presentato osservazioni al ricorso;
che nel caso concreto si può prescindere dall’esaminare la questione della tempestività del ricorso, siccome la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla (cfr. DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c; CEF 23 gennaio 2002, inc. 15.2001.232/290; 13 giugno 2005, inc. 15.05.59);
che la nullità va accertata d’ufficio e in ogni tempo (art. 22 LEF);
che dalla risposta 14 settembre 2009 di PI 1 alla domanda 2 settembre 2009 di questa Camera, si evince che l’invio raccomandato contenente la decisione 12 giugno 2009 con la quale la procedente ha rigettato l’opposizione della ricorrente al precetto esecutivo n. __________ non è stato ritirato da quest’ultima;
che la procedente ha confermato telefonicamente che pure l’invio raccomandato relativo alla decisione di rigetto dell’opposizione interposta all’altro precetto esecutivo (n. __________) non è stato ritirato;
che va pertanto ritenuto che tali decisioni non sono state validamente notificate all’escussa, sicché non le sono opponibili e non costituiscono valido titolo per la prosecuzione dell’esecuzione;
che infatti, qualora l’opposizione sia stata rigettata dalla cassa malati medesima senza che l’assicurato sia stato interpellato, non vale la presunzione secondo cui la decisione di rigetto è ritenuta notificata l’ultimo giorno del termine di giacenza postale in caso di mancato ritiro della raccomandata (DTF 130 III 396 ss.; CEF 13 giugno 2005, inc. 15.05.59);
che per il Tribunale federale il rigetto dell’opposizione da parte della cassa malati medesima inizia una nuova procedura rispetto a quella propriamente esecutiva, sicché l’escusso non deve aspettarsi la notifica della decisione di rigetto;
che il ricorso va pertanto accolto nella misura in cui tende all’annullamento degli avvisi di pignoramento;
che non vi sono invece motivi per annullare i precetti esecutivi, avendo tuttora la cassa procedente la facoltà di notificare regolarmente le sue decisioni di rigetto dell’opposizione o di riconsiderarle sulla base delle censure sollevate dall’assicurata in sede di ricorso;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che di conseguenza la richiesta della ricorrente tendente ad ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria risulta priva di oggetto, con il rilievo che la ricorrente non è comunque destinataria della decisione relativa al calcolo delle prestazioni complementari prodotta con il ricorso (quale assicurato viene infatti indicato tale __________);
Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 80, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, sono annullati gli avvisi di pignoramento 13 maggio e 3 agosto 2009 emessi nelle esecuzioni n. __________, rispettivamente n. __________, così come eventuali successivi atti esecutivi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione a: – RI 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.