Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.11.2009 15.2009.91

Incarto n. 15.2009.91

Lugano 4 novembre 2009 EC/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Epiney-Colombo e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 agosto 2009 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 24 agosto 2009 e 14 settembre 2009 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 25 agosto 2009 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 6/16 maggio 2009 dell’CO 1 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di:

  1. fr. 2'669.75 più interessi al 5% dal 21.04.2009;

  2. fr. 158.85 più interessi al 5% dal 21.04.2009;

  3. fr. 180.00;

  4. fr. 50.00.

La procedente ha indicato quale titolo di credito:

  1. Premi assicurazione malattia LAMal, fatture dal 09.03.02 al 09.11.02.

  2. Partecipazione LAMal.

  3. Spese di sollecitazione.

  4. Tasse d’elaborazione.

L’escusso ha interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo.

B. Con decisione amministrativa 19 maggio 2009 PI 1 ha determinato in fr. 3'058.60 oltre accessori il credito verso l’assicurato e ha rigettato l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________.

C. Il 20 luglio 2009 la creditrice ha chiesto all'Ufficio il proseguimento dell'esecuzione, allegando la decisione amministrativa 19 maggio 2009 con un’attestazione di crescita in giudicato di data 20 luglio 2009 con la quale PI 1 ha confermato che RI 1 “non ha presentato opposizione contro la nostra ingiunzione di pagamento del 19.05.2009”.

D. Il 6 agosto 2009 l'Ufficio ha emesso l'avviso di pignoramento.

E. Con ricorso 17 agosto 2009 RI 1 ha postulato l’annullamento dell’avviso di pignoramento del 6 agosto 2009, perché egli il 14 giugno 2009 avrebbe presentato tempestiva opposizione avverso la decisione del 19 maggio 2009 e tale opposizione non sarebbe ancora stata decisa dall’istante. A sostegno di quanto affermato il ricorrente ha prodotto lo scritto di posta elettronica inviato il 14 giugno 2009 alla PI 1, con il quale egli così si è espresso nei confronti della procedente: “con riferimento alla vostra raccomandata del 19 maggio, le comunico che rimango sulla mia opinione, e perciò non ho nessuna intenzione di pagare l’importo di CHF 3'058.60 + spese esecutive di CHF 70.00, visto che gli importi in questione sono andati in prescrizione”.

F. Delle osservazioni 24 agosto 2009 e 14 settembre 2009 dell’CO 1, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

G. Con ordinanza presidenziale 17 settembre 2009 questa Camera ha fissato a PI 1 -rendendola attenta che giusta l'art. 19 cpv. 4 LPR ai fini dell'accertamento della fattispecie verrà tenuto conto anche del loro comportamento processuale- un termine di 20 giorni per comunicare se RI 1 le ha realmente trasmesso tramite posta elettronica lo scritto datato 14 giugno 2009, e, nel caso affermativo, l’esito che tale scritto ha avuto presso PI 1. Nel termine impartitole la creditrice non ha dato seguito a quanto ordinatole.

Considerato

in diritto:

  1. L'escusso è nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).

  2. Nel caso di specie il debitore ha prodotto lo scritto di posta elettronica che avrebbe inviato il 14 giugno 2009 alla procedente, con il quale egli ha comunicato a quest’ultima di non condividere i contenuti della decisione del 19 maggio 2009 in quanto il credito posto in esecuzione sarebbe prescritto. A fronte del documento prodotto questa Camera ha ordinato alla procedente di comunicarle se RI 1 le ha realmente trasmesso tramite posta elettronica questo scritto, e, nel caso affermativo, l’esito che lo stesso ha avuto presso PI 1. Ritenuto che nel termine impartitole la creditrice non ha dato seguito a quanto ordinatole, va tenuto conto del suo comportamento processuale e deciso sulla base delle allegazioni documentate contenute nel ricorso di RI 1. Infatti, analogamente a quando vi è dubbio sulla dichiarazione di opposizione e si deve applicare il principio “in dubio pro debitore”, dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario (DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 18 m. 11-13 e 26-27; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133), ci si determina anche quando, come nella fattispecie, il dubbio riguarda la dichiarazione di ricorso contro la decisione che ha rigettato l’opposizione. Nella fattispecie vi è pertanto da ritenere, non senza più di un elemento oggettivo, che RI 1 si sia tempestivamente aggravato contro la decisione amministrativa del 19 maggio 2009, con la quale la cassa malattia ha rigettato l’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo n. __________, e che la procedente non si sia ancora determinata al riguardo.

Ritenuto che secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]), confermata dal Tribunale federale (STF 7B.29/2002, cons. 2c), la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF, l’avviso di pignoramento del 6 agosto 2009 nell’esecuzione n. __________ è pertanto nullo.

  1. Il ricorso è accolto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

Richiamati gli art. 17, 22 e 88 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

  2. Di conseguenza è dichiarato nullo l’avviso di pignoramento 6 agosto 2009.

  3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  4. Intimazione a:

  • RI 1, __________;

  • PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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