Incarto n. 15.2009.59
Lugano 5 giugno 2009 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 16 maggio 2009 di
RI 1 (Italia) patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio avverso la decisione 14 maggio 2009 con cui non è stato dato seguito alla domanda d’informazione formulata dalla ricorrente in merito alla società B__________ S.A., __________;
viste le osservazioni 19 maggio 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Il 6 maggio 2009, RI 1 (in seguito: Star Spa) ha presentato all’CO 1 una richiesta d’informazione giusta l’art. 8a LEF in merito alla situazione esecutiva della società __________ S.A., allegando a giustificazione del proprio interesse una fattura datata 10 dicembre 2007 ed intestata a suo nome in merito alla consegna di merci per un importo complessivo di € 31'063,20 (all. B).
Con provvedimento 14 maggio 2009, l’Ufficio ha respinto la richiesta, ricordando che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, “ogni richiesta d’informazione deve essere accompagnata da opportuni giustificativi ove risulta un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto (esempio: bollettino di consegna, conferma d’ordine, ecc.), debitamente firmati dalla controparte”.
RI 1 ricorre contro tale decisione, sostenendo che l’interpretazione restrittiva dell’Ufficio, secondo cui potrebbero essere rilasciate informazioni solo a chi presenta un riconoscimento di debito, “esclude da qualunque informazione debitoria la stragrande maggioranza dei rapporti commerciali, appunto basati su fatturazione e senza l’appoggio di riconoscimenti di debito in senso stretto”. Oltretutto, il diniego d’informazione precluderebbe qualunque valutazione sulla solvibilità della parte debitrice, obbligando così la parte richiedente ad introdurre procedure esecutive e giudiziarie di merito in spregio dell’obbligo generale di evitare procedure superflue.
Per l’art. 8a cpv. 1 LEF chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici di esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti. Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di un estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto (art 8a cpv. 2 LEF).
4.1. Per verosimiglianza ai sensi della norma in discussione viene intesa l'impressione dell'autorità, fondata su elementi oggettivi, che i fatti pertinenti affermati da una parte siano accaduti, senza però escludere che essi abbiano potuto verificarsi in modo differente o non del tutto. L'esigenza di rendere verosimile un interesse non è legata a particolari requisiti di forma e tanto meno è limitata alla presentazione di documenti controfirmati dalla persona su cui vengono chieste informazioni (STF del 6 gennaio 2004 [7B.229/2003], cons. 4.2). La verosimiglianza dell’interesse alla consultazione giusta l’art. 8a cpv. 1 LEF va esaminata caso per caso sulla base delle peculiarità della vicenda sottoposta ad esame giudiziale, ritenuto che occorrono indizi oggettivi, non bastando che il creditore affermi unilateralmente tesi di parte senza che si dia possibilità di riscontri ancorché con il grado di prova limitato alla verosimiglianza (CEF 15 settembre 2003, inc. 15.03.109). Una fattura sia su carta intestata che senza intestazione è da sola inidonea a rendere verosimile l’interesse richiesto dall’art. 8a LEF (STF del 6 gennaio 2004 [7B.229/2003], cons. 4.3, che conferma la sentenza della CEF citata sopra; CEF 14 novembre 2007, inc. 15.07.76, cons. 4).
4.2. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’Ufficio non esige per il rilascio d’informazioni la produzione di un riconoscimento di debito in senso stretto, bensì solo documenti firmati dalla persona oggetto della richiesta, ad esempio bollettini di consegna o conferme d’ordine (che non sono riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 LEF). Certo, tale esigenza appare eccessiva alla luce della giurisprudenza testè richiamata. Viceversa, il Tribunale federale ha però statuito che una fattura, sia su carta intestata che senza intestazione, è da sola inidonea a rendere verosimile l’interesse richiesto dall’art. 8a LEF. Nella fattispecie, la fattura (“invoice”) prodotta dalla ricorrente è un atto puramente unilaterale, che in sé è insufficiente a rendere verosimile il suo interesse ad essere informata sulla situazione esecutiva di B__________ S.A. Ciò posto, va comunque rilevato come alla ricorrente non sia definitivamente precluso l’accesso all’informazione richiesta. In effetti, in una normale relazione contrattuale, la pretesa della parte creditrice di solito non è fondata unicamente su una fattura – se così fosse, le sue possibilità d’incassare il proprio asserito credito in via esecutiva sarebbero del resto molto scarse – ma anche su fatti che possono essere comprovati, rispettivamente resi verosimili, con altri documenti e dichiarazioni scritte di terzi. Nel caso concreto, risulta dalla procura prodotta dal patrocinatore della ricorrente che la stessa è difatti in possesso di altri documenti (corrispondenza via mail tra le parti contrattuali, ordine definitivo, bolla di consegna con lettera di vettura, ecc.) che probabilmente avrebbero giustificato, se fossero stati prodotti, il rilascio delle informazioni richieste dalla ricorrente.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Essendo la procedura dell’art. 8a LEF unilaterale, B__________ S.A. non è stata sentita e non le verrà intimata la presente decisione.
Richiamati gli art. 8a, 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione all’avv. dott. PA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.