Incarto n. 15.2009.48
Lugano 10 giugno 2009 EC/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 aprile 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento successivo avvenuto il 3 aprile 2009 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 2 giugno 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito di varie esecuzioni promosse contro PI 1, il 12 gennaio 2009 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti dell’escussa, determinandone il minimo d’esistenza mensile in fr. 3’730.-- a fronte di un reddito complessivo di fr. 4'224.--. In considerazione degli importi per i quali i creditori hanno ottenuto il pignoramento del reddito, l’Ufficio ha indicato nel verbale che lo stesso vale quale attestato provvisorio di carenza di beni.
B. Ricevuto l’atto di pignoramento, con scritto del 25 febbraio 2009 l’__________ PI 1 ha chiesto di procedere a pignorare il mobilio che si trova presso l’abitazione dell’escussa, producendo all’Ufficio la relativa distinta.
C. A seguito di questa richiesta, nell’esecuzione n. __________ il 3 aprile 2009 l’ Ufficio ha pignorato presso l’abitazione di RI 1 vari beni mobili che la debitrice ha dichiarato essere di proprietà di , . Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha assegnato all’ PI 1 il termine di 10 giorni per contestare la rivendicazione di proprietà di __________ sui beni pignorati. Nel termine assegnatogli il creditore ha contestato la pretesa della rivendicante, cosicché il 24 aprile 2009 l’Ufficio ha assegnato a quest’ultima il termine di 20 giorni per promuovere contro l’ PI 1l’azione di accertamento del suo diritto.
D. Con ricorso 30 aprile 2009 RI 1 ha chiesto l’annullamento del pignoramento successivo del 3 aprile 2009. La ricorrente ha argomentato, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che i beni mobili di cui al verbale di pignoramento non potevano essere pignorati perché dal 27 dicembre 2003 sarebbero di proprietà di PI 3.
E. Delle osservazioni 2 giugno 2009 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
L’ufficio è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro carattere contestato (cfr. DTF 120 III 51). Ci si può chiedere se per beni dell’escusso vanno intesi beni di cui l’ufficio ha acquisito la convinzione che appartengono all’escusso (in questo senso: Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Losanna 1993, n. 1120 p. 220; quest’autore aggiunge però che il pignoramento va anche effettuato se la condizione giuridica dell’oggetto suscettibile di essere pignorato “appare” incerta) o beni che l’ufficio ritiene, in base ad una decisione fondata sulla verosimiglianza, proprietà dell’escusso (in questo senso: cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 2 ad § 24: il diritto dell’escusso deve apparire almeno possibile; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 55-57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 13 e 74 ad art. 106). La seconda accezione pare più conforme al sistema della LEF, che impone all’ufficio un’equidistanza tra escusso ed precettanti (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l’ufficio deve comunque pignorare i diritti patrimoniali pignorabili che l’escutente indica come appartenenti all’escusso, o che quest’ultimo allega essere suoi, a meno che, a pena di nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad un terzo (cfr. DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III 26, c. 2; Foëx, op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 74 ad art. 106; contra DTF 29 I 549-550, secondo la quale la procedura di rivendicazione andrebbe promossa anche quando la pretesa del terzo appare incontestabile; Gilliéron, Commentaire, n. 186 ad art. 106). Vale a dire che in caso di dubbio (riservato, segnatamente, il caso della richiesta di pignoramento di un immobile iscritto a registro fondiario a nome di un terzo, che risulta possibile solo se viene resa verosimile una delle condizioni di cui all’art. 10 cpv. 1 RFF), l’ufficio deve pignorare e dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg. LEF. Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un’eventuale modifica da parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 e segg. LEF, preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti nell’unica procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 e segg. LEF.
In casu l’escutente ha comunicato all’Ufficio che l’escussa sarebbe proprietaria del mobilio che si trova presso la propria abitazione. In riferimento a quanto asserito, l’__________ PI 1 ha prodotto una distinta di beni che sarebbero di proprietà dell’escussa. A fronte delle affermazioni dell’escutente e della documentazione dallo stesso prodotta, l’Ufficio -malgrado il contratto datato 27 dicembre 2003 mediante il quale l’escussa avrebbe venduto a __________ il proprio mobilio- non può escludere che questi beni mobili appartengano ancora a RI 1. Pignorando dapprima i beni oggetto della rivendicazione e avviando poi la procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg. LEF, l’CO 1 si è pertanto correttamente determinato, ritenuto che le questioni sollevate dalla ricorrente sulla proprietà dei beni pignorati non può essere decisa dall’organo di esecuzione, non potendosi quest’ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito.
Il ricorso è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22, 95 cpv. 3 e 5, 97 cpv. 2, 106 e segg. LEF; 10 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
RI 1, __________.
PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.