Incarto n. 15.2009.140
Lugano 14 gennaio 2010 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 20 novembre 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza eseguito il 3 novembre 2009 nelle esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da
viste le osservazioni 1° dicembre 2009 dell’RA 1 e 2 dicembre 2009 della RA 2 e dell’CO 1;
ritenuto
in fatto:
A. In data 3 novembre 2009, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escussa:
Guadagno debitrice fr. 3'080.--
Minimo di esistenza
Importi di base fr. 1'200.--
Affitto fr. 710.--
Riscaldamento fr. 120.--
AVS fr. 100.--
Trasferte fr. 50.--
Assicurazioni diverse fr. 100.--
Totale fr. 2'280.--
Eccedenza pignorabile: fr. 800.--
B. Con il ricorso in esame, l’escussa si aggrava contro tale calcolo sostenendo che andrebbe aggiunta al suo minimo di esistenza la rata mensile di fr. 165,50 che sta pagando a sua figlia per il rimborso di un prestito di fr. 3'972.-- concessole nel novembre 2008 per l’acquisto di mobili di casa. Si dice d’altronde intenzionata ad iniziare a pagare, da dicembre 2009, i premi della cassa malati in modo che lo Stato saldi il suo debito nei confronti della cassa malati e allega due fatture che pretende di non riuscire a pagare. Ricorda infine di essere invalida al 100% e di non beneficiare né di prestazioni complementari né di sussidi.
C. Delle osservazioni delle parti e dell’Ufficio si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerando
in diritto:
Nelle sue osservazioni, l’RA 1 ritiene che il ricorso in esame sia tardivo. Occorre ribadire che la censura è irrilevante. Infatti, i pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli, ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Questa Camera deve pertanto esaminare le censure del ricorrente senza riguardo alla loro tempestività. Per il medesimo motivo, il ricorso non appare d’altronde formalmente irricevibile come invece sostenuto dal medesimo procedente. In effetti, l’autorità di vigilanza non può essere troppo esigente quanto alla motivazione e alle domande dei ricorsi diretti contro il calcolo del minimo di esistenza, dato che deve comunque rilevare d’ufficio dichiarare la nullità dei pignoramenti di reddito che intaccano il minimo vitale dell’escusso. Nel caso concreto, la ricorrente ha del resto chiaramente indicato il provvedimento impugnato – ovvero il pignoramento del 3 novembre 2009 – e la sua domanda – annullare ogni decurtazione della sua rendita, menzionando le poste (rate del prestito concesso dalla figlia e premi dell’assicurazione malati) che chiede, è vero implicitamente, di aggiungere al proprio minimo di esistenza.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). A scanso di equivoci, occorre ricordare che le rendite della previdenza professionale – obbligatoria (secondo pilastro) come vincolata (terzo pilastro A) –, una volta esigibili, sono limitatamente pignorabili ai sensi dell’art. 93 LEF (art. 92 cpv. 1 n. 9a e 10 LEF a contrario; DTF 121 III 285 segg.).
La ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga inserita la rata mensile che dice – senza peraltro provarlo – di pagare a sua figlia in rimborso di un prestito.
3.1. Ora, perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18; Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 218, p. 67). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
3.2. È di tutta evidenza che la deduzione prospettata dalla ricorrente per il pagamento del debito contratto non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che la debitrice pretende sia concesso a sua figlia. A titolo aggiuntivo, si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati all’avente diritto.
4.1. Nel caso concreto, l’escussa non nega di non pagare i premi della cassa malati, di cui l’Ufficio ha quindi giustamente rifiutato di tenere conto nel calcolo del minimo di esistenza.
4.2. La giurisprudenza ammette però che le spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento debbano essere incluse nel minimo vitale se esse non sono prese a carico dall’assicurazione malattia obbligatoria (DTF 129 III 242; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 ad art. 93). Anche la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009) statuisce al suo punto II/8 che “se il debitore, al momento del pignoramento, deve far fronte a spese imminenti d’importo rilevante quali spese mediche, farmaceutiche, di parto, di cura a famigliari, di trasloco ecc., se ne deve equamente tener conto con un corrispondente aumento temporaneo del minimo d’esistenza. Lo stesso vale se queste spese sorgono durante il periodo di validità del pignoramento di salario, ritenuto che in tale ipotesi si procederà di regola ad una modifica del pignoramento di salario solo ad istanza del debitore”. L’Ufficio non può quindi semplicemente subordinare il riconoscimento dei premi della cassa malati al loro pagamento – il pignoramento priva infatti la ricorrente dei mezzi necessari a soddisfare tale condizione – ma deve darle l’occasione di ricominciare a pagare i premi della cassa malati qualora, come nel caso concreto, l’escussa abbia manifestato l’intenzione di provvedervi, assicurandosi che ciò avvenga effettivamente. Per raggiungere questo scopo sono ipotizzabili due soluzioni: o l’Ufficio, con l’esplicito consenso dell’escussa, paga i premi direttamente alla cassa malati con il provento della trattenuta così come stabilita con il provvedimento impugnato, oppure quest’ultimo viene modificato in modo da consentire all’escussa di pagare i premi di persona, con l’obbligo di far pervenire all’Ufficio, ogni mese, la prova dell’avvenuto pagamento, a pena il ristabilimento dell’originario pignoramento senza presa in considerazione del premio di cassa malati. Essendo la scelta tra queste due soluzioni di carattere essenzialmente pratico, è opportuno che venga decisa dall’Ufficio, al quale occorre pertanto retrocedere l’incarto per decisione nel senso dei considerandi (art. 21 cpv. 4 LPR), il riparto degli importi già incassati essendo nel frattempo sospeso. Queste soluzioni giovano anche, indirettamente, ai creditori procedenti, in quanto evita all’Ufficio di dover includere nel minimo di esistenza le spese mediche e farmaceutiche indispensabili che il debitore privo di copertura assicurativa deve assumere personalmente e potrebbe, se si realizzasse quanto indicato nel ricorso, condurre all’azzeramento del debito dell’escussa nei confronti dell’assicurazione malati e alla consecutiva estinzione delle sue esecuzioni.
Allegando all’atto ricorsuale le fatture di cui al doc. 4, la ricorrente sembra chiedere che vengano pagate con il provento del pignoramento. Se così fosse, si tratterebbe comunque di una nuova richiesta, sulla quale l’Ufficio non ha potuto ancora determinarsi. In assenza di provvedimento impugnabile, il ricorso sarebbe quindi prematuro. Va inoltre ricordato che nel minimo di esistenza non possono essere computate spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento (DTF 85 III 67; CEF 11 settembre 2007 [15.07.86]; Ochsner, op. cit., n. 146 ad art. 93), dal momento che dette prestazioni già sono state fornite (e quindi non sono più indispensabili giusta l’art. 93 LEF) e che per legge i relativi crediti non sono privilegiati rispetto ad altri. E in ogni caso i premi per le assicurazioni non obbligatorie non possono essere presi in considerazione (DTF 134 III 323 segg.).
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, la ripartizione degli importi incassati in virtù del pignoramento del 3 novembre 2009 è sospesa e l’incarto è retrocesso all’CO 1 affinché si determini nel senso del considerando 4.2.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione a:
– RI 1, __________;
– PI 1, __________;
– PI 2, __________;
– RA 1, __________;
– RA 2, __________;
– PI 6, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.