Incarto n. 15.2009.112
Lugano 26 gennaio 2010 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 21 settembre 2009 di
RI 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la decisione 10 settembre 2009 con cui è stata respinta l’istanza di liberazione parziale degli averi oggetto del sequestro n. __________ decretato avverso la ricorrente ad istanza di:
PI 1 N- patrocinata dall’ PA 2
procedura che concerne anche la terza debitrice delle pretese sequestrate
PI 2, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 27 febbraio 2009, il Pretore __________ ha decretato il sequestro presso la società luganese PI 2 di:
“ogni avere di proprietà di RI 1. In particolare tutti i crediti risultanti dai Forward Freight Swap Agreements datati __________ (Ref __________ e Ref __________) tra PI 2 e AP 1. Il tutto sino a concorrenza di Fr. 35'586'937.47 più interessi al 5% dal 6 febbraio 2009 su Fr. 3'710'538.65, rispettivamente su Fr. 31'876'398.82, fino alla data dell’effettivo pagamento; nonché tasse e spese.
È fatto ordine all'Ufficio Esecuzioni di avvertire PI 2 che qualsiasi pagamento a dipendenza dei contratti Forward Freight Swap Agreements datati __________ (Ref __________ e Ref __________) tra PI 2 e AP 1, dovrà unicamente essere fatto all'Ufficio Esecuzioni”.
B. Lo stesso giorno, l’CO 1 ha eseguito il sequestro presso PI 2 nei medesimi termini di quelli utilizzati nel decreto di sequestro, attribuendo agli attivi sequestrati un valore di stima di fr. 28'375'719.--. La terza debitrice gli ha poi versato le somme pattuite con i Forward Freight Swap Agreements (in seguito “FFSA”) relativi ai mesi da febbraio a settembre 2009, per un importo complessivo di fr. 10'102'212,64 (versamenti 2 e 17 aprile, 12 giugno, 16 luglio, 19 agosto, 16 settembre, 21 ottobre e 1° dicembre 2009).
C. Con istanza 8 settembre 2009, RI 1 ha chiesto all’Ufficio di riversarle le somme incassate per i mesi da marzo ad agosto 2009, pari complessivamente a US$ 6'965'330,92, in considerazione del fatto che il sequestro avrebbe potuto colpire solo crediti già sorti ed esigibili al momento dell’esecuzione del sequestro, ovvero al 27 febbraio 2009 alle ore 16.15, e non a crediti inesistenti, oltretutto assolutamente ipotetici, vista la natura aleatoria dei contratti in questione: i contratti FFSA sono infatti contratti a termine sui noli marittimi che hanno per scopo di coprire le oscillazioni del mercato tramite l’acquisto o la vendita di una determinata tariffa di nolo per una specifica rotta marittima in un determinato lasso di tempo. Alle scadenze previste dal contratto, nella fattispecie una volta al mese, il venditore deve pagare, rispettivamente ricevere dall’acquirente, la “Settlement Sum”, cioè la differenza tra la tariffa contrattuale e la “Settlement Rate”, ossia la media delle tariffe di nolo nel periodo contrattuale, calcolata moltiplicando gli indici della relativa borsa – Baltic Exchange – per i giorni contrattuali.
D. Con provvedimento 10 settembre 2009, l’Ufficio ha respinto l’istanza, ricordando i limiti del proprio potere di apprezzamento in sede di esecuzione di sequestri, specie nel caso concreto in cui il Pretore ha esplicitamente ordinato all’Ufficio di “avvertire la terza debitrice affinché la stessa effettuasse qualsiasi pagamento successivo all’Ufficio anziché alla debitrice sequestrata”.
E. Con il ricorso in esame, RI 1 contesta tale decisione, rilevando come la parola “successivo” non figuri nel decreto di sequestro. Proprio dall’assenza di un’espressione simile in tale atto si potrebbe dedurre che il Pretore ha limitato il suo provvedimento ai crediti esistenti e scaduti al momento del sequestro, ovvero al credito relativo al mese contrattuale di febbraio 2009. Del resto, la LEF non consentirebbe il sequestro di crediti futuri, incerti e non scaduti, ad eccezione dei crediti di salario nei limiti dell’art. 93 LEF.
F. Con osservazioni del 5 ottobre 2009, la procedente PI 1 si è opposta al ricorso, facendo valere che la censura ricorsuale avrebbe dovuto essere sollevata con opposizione, che in ogni caso il ricorso era da considerare tardivo, siccome il verbale di sequestro è stato notificato alle parti già il 13 marzo 2009 (la nuova spedizione del 7 aprile 2009 essendo irrilevante poiché riguardava il retro del verbale), che il ricorso risulterebbe tardivo pur volendo considerare la data dei singoli versamenti, che l’Ufficio si è comunque attenuto a quanto indicato nel decreto di sequestro, ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il sequestro di crediti non scaduti è possibile, purché il loro valore sia determinato o determinabile, ciò che era il caso nella fattispecie, giacché PI 2, con scritto 9 marzo 2009, ha indicato il valore complessivo presumibile dei crediti alla data del sequestro in US$ 24'489'272.
G. L’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera.
H. L’opposizione fondata sull’art. 278 LEF formulata dalla società sequestrata è stata respinta dalla Pretura __________ con sentenza 17 agosto 2009, confermata dalla scrivente Camera con decisione 16 novembre 2009 (inc. 14.09.76), ora passata in giudicato.
Considerando
in diritto:
Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Tuttavia, l’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità dei provvedimenti esecutivi, a prescindere dall’inoltro di un (valido e tempestivo) ricorso (art. 22 cpv. 1 LEF). Nel caso in esame, RI 1 fonda il ricorso principalmente sull’asserita inesistenza, rispettivamente sull’impignorabilità delle sue pretese contro PI 2 relative al periodo successivo all’esecuzione del sequestro. Orbene, il sequestro di beni inesistenti è ritenuto nullo (cfr. infra cons. 2) e quindi anche la sua esecuzione da parte dell’ufficio d’esecuzione è da considerare nulla giusta l’art. 22 LEF. Parimenti, gli attivi futuri il cui valore non è determinabile a causa delle incertezze circa il momento in cui sorgerà e la sua estensione non possono essere pignorati – né pertanto sequestrati (cfr. art. 275 LEF) – pena la nullità del provvedimento (cfr. DTF 108 III 101, cons. 5; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 e 65 ad art. 92). Di conseguenza, il ricorso è da ritenersi ricevibile per le principali censure a prescindere dalla sua tempestività. Per quanto riguarda la questione dell’interpretazione del decreto di sequestro, si rinvia al considerando 4.
A partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF); le censure che toccano i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano nella competenza del giudice dell’opposizione (art. 278). L’autorità di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208; cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio 2003 [15.2003.13]; 22 novembre 2001 [15.2001.286]; 6 marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275);
Contro l’esecuzione di un sequestro da parte dell’ufficio di esecuzione è dunque dato ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state rispettate, in particolare per quanto riguarda la pignorabilità dei beni sequestrati (l’art. 275 rinvia agli art. 92 e 93 LEF). Inoltre, quando il decreto (o parte di esso) si rivela incontestabilmente nullo l’ufficio deve rifiutarne l’esecuzione, la quale, in ogni caso, sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed., Berna 2008, n. 49 ad § 51 con rif.; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad art. 275). È segnatamente nullo il decreto di sequestro relativo ad un bene inesistente (Amonn/Gasser, op. cit., n. 50 ad § 51, con rif.).
3.1. Sennonché ciò non corrisponde ai fatti. I contratti in questione erano infatti stati conclusi in precedenza e la ricorrente non allega che avessero avuto fine prima dell’agosto 2009. La ricorrente era quindi titolare di un diritto al versamento delle Settlement Sums alle condizioni pattuite nei contratti. Si trattava certo di pretese condizionali – ai sensi dell’art. 151 CO –, ovvero la cui esistenza dipendeva da un avvenimento incerto (il verificarsi alla scadenza prevista di una differenza tra tariffa contrattuale e valore di borsa). Ma a differenza delle semplici speranze o aspettative di fatto – non pignorabili – le aspettative fondate – come in concreto – su una relazione giuridica (crediti futuri incerti) possono essere pignorate, e quindi sequestrate (art. 275 LEF), qualora il loro valore possa essere sufficientemente stimato, ciò che dipende dal numero e dall’importanza degli ostacoli che impediscono l’avvenimento della condizione (cfr. in proposito: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 18-21 ad art. 92; vonder Mühll, op. cit., n. 2 ad art. 92; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 47-51 ad art. 92). Tale esigenza tende ad evitare sperperi insensati (DTF 97 III 27), ossia la realizzazione di pretese condizionali per un prezzo irrisorio in rapporto al loro valore potenziale. Nel caso in esame, siffatto rischio non sussiste(va), dal momento che basta(va) aspettare le scadenze (mensili) contrattuali per determinare esattamente il valore delle pretese sequestrate, ciò che è del tutto compatibile con i criteri temporali della LEF (i crediti e altri diritti possono essere realizzati fino ad un anno dopo il loro pignoramento: art. 116 cpv. 1 LEF). Oltretutto, i contratti risultano avere in sé un valore di mercato (indicato da PI 2 in fr. 28'375'719.-- alla data del sequestro, doc. E allegato alle osservazioni della resistente), ciò che permette una stima del valore complessivo dei futuri crediti, e quindi la loro realizzazione, a prescindere dal fatto che tale valore possa mutare in funzione degli indici del mercato di riferimento (cfr. art. 130 n. 2 LEF).
3.2. Nemmeno viene in soccorso della ricorrente il riferimento alla sentenza emessa da questa Camera il 27 dicembre 1998 (inc. 15.1999.139), poiché riguarda una fattispecie diversa da quella in esame. In quel caso, si trattava infatti del sequestro di un conto bancario, ovvero del saldo (attivo) al momento dell’esecuzione del sequestro, saldo che rappresenta in sostanza un credito del debitore sequestrato nei confronti della banca. La Camera ha precisato che la determinazione del saldo, oltre agli accessori (interessi), deve tenere conto anche delle operazioni che al momento del sequestro non erano ancora state allibrate, ma per le quali già esisteva il fondamento giuridico (DTF 100 III 81 ss. cons. 4), mentre sono invece in principio escluse dal sequestro le entrate in conto non riconducibili a rapporti già esistenti con la banca terza debitrice al momento dell’esecuzione del sequestro, ossia gli accrediti successivi all’esecuzione del sequestro (cons. 2.4 e 3). Orbene, nel caso qui in esame, il fondamento giuridico – i contratti FFSA – esistevano già al momento in cui l’Ufficio ha eseguito il sequestro e i relativi crediti futuri facevano già giuridicamente parte del patrimonio della ricorrente. Erano – sono – quindi pignorabili, rispettivamente sequestrabili.
3.3. È anche irrilevante il fatto che i crediti relativi ai mesi da marzo ad agosto 2009 non fossero esigibili alla data dell’esecuzione del sequestro. Anche i crediti non ancora esigibili possono essere oggetto di pignoramento o di sequestro (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 92), come dimostra il fatto che il pignoramento o il sequestro di un conto bancario si estende agli interessi maturati dopo l’esecuzione del provvedimento esecutivo (si rinvia alla sentenza della Camera citata al cons. 2.2 nonché alla sentenza 3 ottobre 2000, inc. 15.00.81, cons. 3.1).
L’Ufficio deve limitare l’esecuzione del sequestro ai beni indicati nel decreto del sequestro (DTF 112 III 115). La ricorrente sostiene che nella fattispecie il giudice del sequestro, perché non si è esplicitamente riferito nel decreto a pagamenti “successivi”, “futuri” o “posteriori”, avrebbe limitato il suo provvedimento ai crediti esistenti e scaduti al momento del sequestro, ovvero al credito relativo al mese contrattuale di febbraio 2009. È dubbia la tempestività di tale censura, visto che pare inverosimile che la ricorrente non abbia avuto conoscenza dei primi versamenti di PI 2 all’Ufficio (di data 2 e 17 aprile, 12 giugno, 16 luglio e 19 agosto 2009) già prima di settembre 2009, ritenuto che il suo patrocinatore ticinese ha trasmesso la sua procura all’Ufficio già il 6 aprile 2009. La questione può comunque essere lasciata aperta, siccome la tesi della ricorrente non può manifestamente essere condivisa. Non vi è infatti alcun motivo oggettivo per ritenere che il Pretore, con l’espressione “tutti i crediti risultanti dai Forward Freight Swap Agreements datati 23.05.2008” abbia voluto escludere i crediti relativi ai mesi da febbraio ad agosto 2009 – nel caso contrario non avrebbe usato l’aggettivo “tutti” –, tanto più che ha precisato che ”qualsiasi pagamento a dipendenza dei contratti” avrebbe dovuto essere fatto unicamente all’Ufficio. È molto probabile che il Pretore conoscesse il contenuto dei contratti in questione – del resto la ricorrente non pretende il contrario – e dovesse pertanto sapere che il suo ordine avrebbe avuto effetto per pagamenti posteriori alla diffida che l’Ufficio avrebbe rivolto a PI 2, secondo ogni probabilità relativi a mesi successivi a febbraio 2009.
Poiché la questione non è discussa dalla ricorrente, non è necessario, in questa sede, determinare se il sequestro ha effetto temporale illimitato – fermo restando il fatto che è comunque limitato all’importo del credito posto in esecuzione (art. 97 cpv. 2, per il rinvio dell’art. 275 LEF) e dalla durata contrattuale dei contratti in questione – o se invece è sottoposto al limite posto all’art. 93 cpv. 2 LEF (pare però escluso, siccome la ricorrente è una persona giuridica), a quello dell’art. 116 LEF o a qualsiasi altro limite. Basta a questo stadio della procedura constatare come il decreto di sequestro non sia stato revocato né modificato (limitato), sicché l’Ufficio può continuare a validamente incassare da PI 2 gli importi dovuti man mano che diventeranno esigibili.
Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 92, 275 LEF, 151 CO, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Intimazione a: – avv. PA 1, __________;
– avv. PA 2, __________;
– PI 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.