Incarto n. 15.2009.103
Lugano 14 ottobre 2009 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso rispettivamente istanza di restituzione del termine per interporre opposizione del 18 settembre 2009 di
RI 1 (patrocinata dall’ PA 1 )
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
in tema di notifica del precetto esecutivo;
viste le osservazioni:
1° ottobre 2009 di RI 1, __________;
6 ottobre 2009 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A.Con PE n. __________ dell’CO 1 PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 procedono contro RI 1 per l’incasso di un proprio credito di fr. 11'240.-- oltre accessori.
B. Il precetto esecutivo è stato emesso dall’Ufficio il 3 agosto 2009 ed è stato notificato l’11 agosto 2009 presso il recapito della società in Via __________ a __________. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.
C. Con scritto 4 settembre 2009 RI 1 ha chiesto all’CO 1 di annullare il PE n. __________ perché sarebbe stato notificato ad una persona non autorizzata a riceverlo e a interporre opposizione. In via subordinata l’escussa ha postulato di considerare lo scritto 4 settembre 2009 quale valida opposizione al PE, atteso che l’atto esecutivo sarebbe giunto a conoscenza della locatrice solo il 27 agosto 2009.
D. In risposta a quanto richiesto il 4 settembre 2009, il 7 settembre 2009 l’Ufficio ha comunicato alla ricorrente che l’opposizione è tardiva in quanto il PE è stato notificato tramite invio postale all’indirizzo della società iscritto nel registro di commercio.
E. Con ricorso 18 settembre 2009 RI 1 chiede di annullare la decisione 7 settembre 2009 dellCO 1, di ordinare all’Ufficio di annullare il precetto esecutivo e di notificarne uno nuovo al legale della debitrice. In via subordinata la ricorrente postula di considerare tempestiva l’opposizione contenuta nella lettera del 4 settembre 2009, perché essa avrebbe ricevuto il PE solo il 27 agosto 2009.
RI 1 argomenta che in data 14 luglio 2009 avrebbe indicato ai procedenti di inviare ogni corrispondenza al proprio legale. Malgrado ciò i procedenti avrebbero presentato la domanda di esecuzione senza indicare che l’escussa era rappresentata da un legale, così che il precetto esecutivo è stato notificato all’impiegata di una fiduciaria di Barbengo, che non era autorizzata né a ricevere il precetto né ad interporre opposizione.
F. Delle osservazioni 1° ottobre 2009 di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 e 6 ottobre 2009 dell’CO 1 entrambi chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato:
in diritto:
Con l’atto di ricorso del 18 settembre 2009 RI 1 , chiedendo in via principale di annullare la decisione 7 settembre 2009 dell’CO 1, di annullare il precetto esecutivo e di notificarne uno nuovo al suo legale, si aggrava in sostanza contro l’avvenuta notifica del precetto esecutivo a persona che a suo dire non sarebbe stata autorizzata a riceverlo. Come emerge dallo scritto 4 settembre 2009 dell’escussa all’Ufficio e dall’allegato ricorsuale, la ricorrente ha avuto notizia il 27 agosto 2009 che la notifica del precetto è avvenuta presso il recapito della società a Barbengo. Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Il gravame del 18 settembre 2009 di RI 1 risulta pertanto tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile.
Alla ricorrente si ricorda tuttavia che:
2.1. Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
2.2. Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 9 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 45 s. ad art. 65). La notifica è inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF, quando avviene alla sede della società escussa in assenza del socio gerente. Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona solo i funzionari e gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la validità della notificazione sostitutiva fatta a un impiegato di un’altra società che esercita la propria attività negli stessi locali dell’escussa (cfr. DTF 96 III 4 ss., cons. 1; 96 III 62 ss. cons. 2), il criterio determinante essendo quello secondo cui il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo al rappresentante dell’escussa. Da questo profilo, la notificazione sostitutiva di un atto esecutivo a persona o a dipendente della persona fisica o giuridica presso la quale la società escussa ha il proprio recapito appare a maggior ragione giustificata, irrilevante essendo che questa persona non abbia il diritto di firma, perché tale circostanza è inerente alla nozione di notifica sostitutiva (nel caso contrario la notificazione avviene infatti in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).
2.3. Nel caso di specie, il precetto esecutivo è stato regolarmente notificato al recapito della ricorrente indicato nel registro di commercio ossia in Via __________ a __________ e nelle mani della dipendente della fiduciaria presso la quale l’escussa ha il proprio recapito rispettivamente con la quale quest’ultima condivide i locali. Ne consegue che la notificazione del precetto esecutivo in esame al recapito della società è stata in principio corretta e che la non conoscenza dei fatti da parte dell’organo amministrativo è questione interna alla società, indifferente alla regolarità della procedura esecutiva.
2.4. Se la persona giuridica ha designato rappresentanti convenzionali, l’ufficio di esecuzione è tenuto a notificare l’atto alla persona che l’escussa ha designato quale suo rappresentante nella specifica esecuzione (cfr. per analogia Angst, op. cit., n. 6 ad art. 64; Gilliéron, op. cit. n. 17 ad art. 64-66 e n. 16 ad art. 64). Il rappresentante deve essere autorizzato in modo esplicito a ricevere gli atti esecutivi (Angst, op. cit., loc. cit. e rif. vi). Nel caso di specie lo scritto del 14 luglio 2009 non costituisce un’autorizzazione data dalla debitrice all’__________ PA 1 di ricevere atti esecutivi per suo conto. Tale scritto rappresenta infatti unicamente l’invito alla rappresentante dei creditori a inviare qualsiasi ulteriore corrispondenza direttamente al legale. Ne consegue che procedendo alla notifica conformemente all’art. 65 cpv. 2 LEF l’Ufficio -che peraltro neppure era a conoscenza dei contenuti della comunicazione trasmessa peraltro alla sola rappresentante dei creditori- si è correttamente determinato.
Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.
In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una breve assenza all’estero o una breve malattia (Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), né il sovraccarico di lavoro (DTF 99 II 349 e 87 IV 147), e nemmeno un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33; DTF 108 V 109), una repentina e grave malattia (DTF 112 V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85 II 145).
Sulla richiesta postulata in via subordinata dalla ricorrente di considerare tempestiva l’opposizione contenuta nella lettera del 4 settembre 2009, va evidenziato che è irrilevante che – come asserisce la ricorrente – essa abbia ricevuto il PE solo il 27 agosto 2009. L’esistenza stessa dell’istituto della notifica sostitutiva (art. 64 cpv. 1 e 65 cpv. 2 LEF) esclude che si possa considerare l’asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario quale motivo generale di restituzione del termine di opposizione. Salvo circostanze particolari, l’escusso risponde della colpa del membro della sua economia domestica o del suo impiegato che ha omesso di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da adottare in caso di notifica di un atto esecutivo. Infatti, la relazione tra escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza legale, la cui estensione è regolata dalla legge di diritto pubblico che l’istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1 CO), ossia, in concreto, dall’art. 65 cpv. 2 LEF. Orbene, questa norma non prevede restrizioni al potere delle persone ivi indicate di ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso. Gli atti e le omissioni dell’ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se fossero stati compiuti dalla parte. Nella misura in cui il comportamento dell’ausiliario, qualora fosse stato assunto dall’escusso, sia da ritenere colpevole ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF, il termine scaduto non deve essere restituito. Questa regola è del resto esplicitamente enunciata nell’ipotesi in cui l’inosservanza del termine è dovuta a colpa di un mandatario scelto dall’escusso (cfr. Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33; DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all’art. 35 OG]). Eccezioni sono ammesse solo nel caso di un conflitto d’interessi tra ausiliario ed escusso, ossia quando l’ausiliario è pure il creditore procedente o quando la legge esige una notifica personale al destinatario dell’atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per il resto, l’esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze imputabili esclusivamente ai suoi impiegati. Nel caso concreto non si giustifica pertanto la restituzione del termine per interporre opposizione.
Il ricorso è irricevibile per tardività. L’istanza di restituzione del termine è respinta.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
In data 8 ottobre 2009 RI 1 ha presentato domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso: questa domanda, a seguito dell’emanazione della decisione di merito. è divenuta priva di oggetto.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 33 cpv. 1 e 4, 64 cpv. 1 e 2, 65 cpv. 1, 74 cpv. 1 e 75 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
Il ricorso irricevibile.
L’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione è respinta.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione a:
-IS 1, __________;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.