Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.01.2009 15.2008.95

Incarto n. 15.2008.95

Lugano 29 gennaio 2009 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 novembre 2008 di

RI 1

e sul ricorso 26 novembre 2008 di

PI 1, __________

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’esecuzione del pignoramento in data 10 novembre 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 contro

PI 1

viste le osservazioni:

  • 26 novembre 2008 di PI 1, __________;

  • 22 dicembre 2008 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 contro PI 1 il 10 novembre 2008 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti dell’escusso, determinandone il minimo d’esistenza mensile in fr. 3’302.10, sulla base del seguente conteggio:

Introiti

debitore fr. 3’190.-- 44%

coniuge fr. 4’000.-- 56%

totale mensile fr. 7’190.-- 100%

Minimo d’esistenza

Minimo base fr. 1’550.--

Figli minorenni fr. 250.--

Visita figli fr. 350.--

Locazione fr. 2’131.--

Asilo nido fr. 840.--

Cassa malati fr. 963.80

Tras. debitore + convivente fr. 700.--

Pasti fuori domicilio x 2 fr. 480.--

Div. figli x 4 fr. 240.--

Totale deduzioni fr. 7'504.80 100%

fr. 3’302.10 44%

L’Ufficio ha pignorato la tredicesima mensilità limitatamente all’importo eccedente fr. 1'345.20. Questo importo, lasciato a disposizione dell’escusso, corrisponde alla differenza tra il suo minimo di esistenza di fr. 3'302.10 e il suo reddito mensile di fr. 3190.--, moltiplicata per dodici mensilità.

L’Ufficio ha anche pignorato:

un credito contestato di fr. 19'700.-- vantato dall’escusso nei confronti della procedente,

un’autovettura marca __________,

diversi beni mobili che si trovano presso l’abitazione della procedente.

B. Contro tale provvedimento insorge con ricorso 20 novembre 2008 RI 1. La ricorrente chiede che non venga riconosciuto nella determinazione del minimo vitale l’importo di fr. 350.-- per le spese causate all’escusso dalle visite dei figli e l’importo di fr. 840.00 per i costi dell’asilo nido del figlio __________. La ricorrente contesta altresì il riconoscimento dell’importo di fr. 700.-- per le spese di trasferta del debitore e della sua convivente. A mente della ricorrente i costi per la locazione sono eccessivi e non documentati. RI 1 ritiene l’importo riconosciuto per i pasti fuori domicilio troppo elevato così come anche la voce riferita alle spese diverse per i 4 figli. La creditrice chiede i giustificativi dei costi per la cassa malati.

La ricorrente contesta la proprietà dell’escusso sull’autoveicolo __________, in quanto la documentazione da lei prodotta ne attesterebbe la sua esclusiva proprietà, e sul mobilio pignorato presso la sua abitazione, in quanto PI 1 mai ne avrebbe documentalmente reclamato la proprietà. Chiede altresì la prova dell’esistenza del credito vantato dall’escusso nei suoi confronti e il bonifico immediato a suo favore da parte dell’Ufficio della parte pignorata della tredicesima mensilità.

C. Con osservazioni del 26 novembre 2008 PI 1 chiede la reiezione del gravame, sostenendo che l’appartamento occupato dalla propria famiglia è giustificato sia dalle necessità del suo nucleo famigliare che dall’accoglienza di tutti i figli durante il diritto di visita. L’osservante afferma di essere proprietario sia dell’automobile __________ che del mobilio pignorato presso l’abitazione della procedente. In merito al credito contestato da lui vantato nei confronti di RI 1, l’osservante ne ribadisce l’esistenza.

D. Con le osservazioni pure PI 1 presenta a sua volta ricorso contro il verbale di pignoramento rilevando che oltre all’importo di fr. 2'131.00, già riconosciuto per le spese della locazione, deve essere considerata nella determinazione del proprio minimo vitale anche la somma di fr. 45.37 a titolo di conguaglio delle spese accessorie. Inoltre la convivente lavora come assistente di cure presso la __________ dove si reca, a seguito dei turni spezzati, anche due volte al giorno percorrendo anche di 88 chilometri. L’escusso chiede quindi che vengano riconosciuti, come avvenuto in sede fiscale, per queste trasferte fr. 8'866.00 annuali.

E. Con osservazioni 22 dicembre 2008 pure l’CO 1 chiede, con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito, che il ricorso di RI 1 venga respinto. In merito alla richiesta della precedente di bonificarle immediatamente la parte pignorata della tredicesima mensilità, l’Ufficio ritiene di dover trattenere questa somma sino alla conclusione del periodo di trattenuta di salario di un anno per poter far fronte a eventuali spese al beneficio di privilegi che il debitore potrebbe essere chiamato a sostenere.

Considerato

in diritto:

1.1. Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

1.2. Il ricorso 20 novembre 2008 di RI 1 e il ricorso 26 novembre 2008 di PI 1 sono riferiti al medesimo atto esecutivo, ossia al verbale di pignoramento allestito dall’CO 1 nell’ambito della procedura esecutiva n. __________. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed essere evase con una sola sentenza.

  1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  2. Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale, tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

  3. Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tale senso.

  4. In merito alle singole censure rivolte dalla ricorrente al verbale di pignoramento allestito dall’Ufficio va rilevato:

6.1. L’ufficio è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro carattere contestato (cfr. DTF 120 III 51). Ci si può chiedere se per beni dell’escusso vanno intesi beni di cui l’ufficio ha acquisito la convinzione che appartengono all’escusso (in questo senso: Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Losanna 1993, n. 1120 p. 220; quest’autore aggiunge però che il pignoramento va anche effettuato se la condizione giuridica dell’oggetto suscettibile di essere pignorato “appare” incerta) o beni che l’ufficio ritiene, in base ad una decisione fondata sulla verosimiglianza, proprietà dell’escusso (in questo senso: cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 2 ad § 24: il diritto dell’escusso deve apparire almeno possibile; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 55-57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 13 e 74 ad art. 106). La seconda accezione pare più conforme al sistema della LEF, che impone all’ufficio un’equidistanza tra escusso ed precettanti (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l’ufficio deve comunque pignorare i diritti patrimoniali pignorabili che l’escutente indica come appartenenti all’escusso, o che quest’ultimo allega essere suoi, a meno che, a pena di nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad un terzo (cfr. DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III 26, c. 2; Foëx, op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 74 ad art. 106; contra DTF 29 I 549-550, secondo la quale la procedura di rivendicazione andrebbe promossa anche quando la pretesa del terzo appare incontestabile; Gilliéron, Commentaire, n. 186 ad art. 106). Vale a dire che in caso di dubbio (riservato, segnatamente, il caso della richiesta di pignoramento di un immobile iscritto a registro fondiario a nome di un terzo, che risulta possibile solo se viene resa verosimile una delle condizioni di cui all’art. 10 cpv. 1 RFF), l’ufficio deve pignorare e dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 ss. LEF. Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un’eventuale modifica da parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 ss. LEF, preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti nell’unica procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 ss. LEF.

6.2. In casu l’escusso ha dichiarato in modo esplicito di avere nei confronti di RI 1 un credito di fr. 19'700.-- e di essere proprietario sia dell’autovettura __________ che del mobilio pignorato presso l’abitazione della procedente. In riferimento all’asserito credito PI 1 ha prodotto le fotocopie di due ricevute postali dalle quali emerge che il 12 giugno 1996 e il 27 ottobre 1997 egli ha bonificato alla ricorrente fr. 9'700.-- rispettivamente fr. 10'000.--. Per quanto riguarda la proprietà dell’escusso sull’autovettura __________, quest’ultimo ha prodotto lo scritto 1° giugno 1999 del __________, con cui viene personalmente ringraziato per l’acquisto e il verbale di consegna, nel quale è attestata la consegna dell’autovettura al contraente signor PI 1. A fronte delle affermazioni dell’escusso e della documentazione dallo stesso prodotta, l’Ufficio -malgrado lo scritto dell’aprile del 2007, nel quale l’escusso per essere esonerato dal pagamento dell’imposta di circolazione, ha comunicato alla Sezione della circolazione che dal dicembre 2006 il veicolo non sarebbe più di sua proprietà “ma di uso esclusivo della mia ex moglie”- non può escludere che questi diritti patrimoniali e questi beni mobili appartengano effettivamente a PI 1. Procedendo al pignoramento, l’CO 1 si è pertanto correttamente determinato, ritenuto che le questioni sollevate dalla ricorrente sull’esistenza del credito dell’escusso nei suoi confronti e sulla proprietà dei beni pignorati non può essere decisa dall’organo di esecuzione, non potendosi quest’ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito.

Se il debitore, spesso e per un lasso di tempo superiore alla media, alloggia e mantiene presso di sé i figli, di cui non ha la custodia, ben si giustifica che se ne tenga conto nel computo del minimo vitale (BlSchK 2001, 174 s.; Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 123). Nel caso di specie tale presupposto si realizza: infatti, trascorrendo i tre figli avuti dal primo matrimonio con PI 1 un fine settimana ogni due settimane, tre settimane di vacanza durante le ferie estive, una settimana di vacanza durante il periodo natalizio, una settimana alternativamente a Carnevale o a Pasqua, una sera infrasettimanale da dopo la scuola a dopo cena, essi stanno con lui ben oltre il periodo di tempo che in genere viene stabilito nell’ambito della regolamentazione del diritto alle relazioni personali tra i figli e i genitori non affidatari a seguito di divorzio. Per questo motivo si giustifica conteggiare nel minimo vitale di PI 1 il ragionevole importo di fr. 350.-- mensili quale costo causato all’escusso dall’esercizio del diritto di visita sui figli affidati alla madre.

  1. L’Ufficio ha riconosciuto a PI 1 fr. 240.-- per non meglio precisate spese diverse da lui sostenute in relazione ai quattro figli. Siffatto importo non può essere calcolato nel minimo di esistenza dell’escusso ritenuto che non ne è stata dimostrata la necessità e neppure l’effettiva esistenza.

  2. E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ /Walther, op. cit., n. 27 ad § 23; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 171 e segg.).

Nel caso di specie l’Ufficio ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 700.-- per spese di trasferta dell’escusso e della convivente.

La convivente dell’escusso lavora come assistente di cure presso la __________. PI 1 ha dichiarato che a seguito dei turni che deve svolgere, essa effettua il tragitto casa-lavoro anche due volte al giorno. Nel modulo 4, riguardante le spese professionali della contribuente per il 2007, la convivente ha dichiarato di effettuare il tragitto casa lavoro una volta al giorno per 130 giorni e due volte al giorno per i rimanenti 90 giorni lavorativi annuali, percorrendo complessivamente 13'640 chilometri. La circostanza che la convivente dell’escusso effettua turni di varia natura risulta pure documentata dalla dichiarazione 12 febbraio 2008 del Direttore __________, dalla quale emerge che nell’organico in cui la stessa è inserita vengono effettuati 9 tipi di turni giornalieri diversi, parte dei quali spezzati, e che tra due turni di lavoro nell’arco del medesimo giorno intercorrono anche 5 ore di pausa. A fronte di queste dichiarazioni, della circostanza che le deduzioni richieste sono state interamente accettate anche dall’Ufficio di tassazione e dell’attività professionale svolta dalla convivente, può essere ragionevolmente ritenuto che ella necessita del veicolo privato per l’esercizio della sua professione. Considerata una percorrenza mensile media di circa 1137 chilometri, per le trasferte vanno conteggiati, ad un costo unitario di fr. 0.50 al chilometro, fr. 569.-- mensili. Un costo unitario superiore di fr. 0.65 al chilometro, come in sede fiscale, non può essere infatti riconosciuto in sede esecutiva (Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 185).

PI 1 abita a Lugano e utilizza i mezzi pubblici per recarsi al lavoro a Mendrisio. Per questo motivo quali sue spese di trasferta deve essere riconosciuto il costo dell’abbonamento “Arcobaleno” di fr. 1071.-- all’anno, pari a fr. 90.-- mensili.

10.1. Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

PI 1 ha asseverato di pagare complessivi fr. 2'130.-- per la pigione, per l’affitto di un parcheggio e per l’acconto delle spese accessorie. Oltre a ciò egli ha dichiarato di pagare quale conguaglio delle spese accessorie fr. 544.54 all’anno, pari a fr. 45.37 mensili.

Dal contratto di locazione per l’appartamento di via __________, dal modulo ufficiale del Dipartimento delle istituzioni per la notifica di aumenti di pigione, dal contratto di locazione per il parcheggio di veicoli e dal bollettino di versamento per il conguaglio delle spese accessorie, tutti documenti prodotti dall’escusso, è emerso che quanto asserito da PI 1 riguardo al canone dell’abitazione da lui locata unitamente alla compagna corrisponde effettivamente al vero.

10.2. Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.).

10.3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II. 1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Walther, op. cit., n. 64 ad § 23; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.). Infatti in presenza di un contratto di locazione che non può essere rescisso per molti anni, attendere il prossimo termine ordinario di disdetta per procedere a una computazione ridotta delle spese d’alloggio eccessive, è incompatibile con l’onere del debitore di ridurre al minimo le spese per l’abitazione (DTF 129 III 526, 527). In siffatte circostanze il Tribunale federale ha reputato adeguata l’assegnazione da parte dell’Ufficio di un termine di circa sei mesi all’escusso per ridurre le proprie spese di locazione (DTF 129 III 528). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2).

10.4. In concreto, seppure il canone di locazione corrisposto dall’escusso possa eccedere in una certa qual misura un canone adeguato nella regione di Lugano per un appartamento ad uso di tre persone, occorre mettere in relazione tale importo sia con gli introiti mensili di PI 1 e della sua compagna (che, considerando anche l’importo versato dal datore di lavoro dell’escusso direttamente all’ex moglie assomma a fr. 11'880.--) sia, e soprattutto, alla necessità per l’escusso di poter avere a disposizione uno spazio adeguato anche a poter accogliere i tre figli di primo matrimonio nei frequenti periodi in cui questi si trovano presso di lui e concludere che il canone di locazione non può essere considerato eccessivo. L’escusso ha inoltre documentato di dover pagare quale conguaglio delle spese accessorie fr. 544.54 all’anno, pari a fr. 45.37 mensili, che devono essere riconosciuti nella determinazione del suo minimo vitale.

  1. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4b). PI 1 lavora a Mendrisio e abitando a Lugano non rientra al domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza è costretto a consumare tale pasto fuori dall’economia domestica. L’importo mensile di fr. 240.-- deve essere riconosciuto conformemente al punto 2.4b della Tabella.

Come visto in precedenza la convivente lavora a __________ e per 130 giorni all’anno non rientra al domicilio, a causa dei turni effettuati, per preparasi e consumare uno dei due pasti giornalieri, che deve essere preso fuori dall’economia domestica. L’importo di fr. 1’430.-- annuali (fr. 11.-- x 130 giorni), pari a fr. 120.-- mensili, deve pertanto esserle riconosciuto.

  1. PI 1 e la compagna lavorano a tempo pieno. Per questo motivo, nel calcolo del loro minimo vitale, devono essere incluse, come correttamente fatto dall’Ufficio, le spese per l’asilo nido frequentato dal figlio comune __________, nato nel 2007, di fr. 840.-- mensili.

  2. La creditrice ha chiesto i giustificativi dei costi riconosciuti per la cassa malati. Con le osservazioni al ricorso PI 1 ha prodotto le relative polizze assicurative, dalle quali emerge che i costi sostenuti per l’assicurazione malattia da lui, dalla convivente e dal figlio __________ assommano a complessivi fr. 955.-- mensili in luogo dei fr. 963.80 accertati dall’Ufficio.

  3. Il reddito determinante del debitore per stabilire gli introiti della famiglia non è di fr. 3'190.--, come accertato dall’Ufficio, ma di fr. 7'880.-- . Questo perché l’importo di fr. 4'690.--, versato dal datore di lavoro direttamente alla moglie per gli alimenti a lei dovuti, deve essere considerato reddito dell’escusso esattamente come nel caso in cui fosse lo stesso debitore ad effettuare il bonifico a favore dell’ex consorte. Questa somma viene poi essere considerata quale spesa nella determinazione del minimo vitale del debitore. Per questi motivi, sulla base delle considerazioni espresse precedentemente, il calcolo del minimo di esistenza di PI 1si presenta come segue:

Introiti

debitore fr. 7’880.-- 66%

coniuge fr. 4’000.-- 34%

totale mensile fr. 11’880.-- 100%

Minimo d’esistenza fr. 1’550.--

Figli minorenni fr. 250.--

Visita figli fr. 350.--

alimenti fr. 4'690.--

Locazione fr. 2’131.--

Conguaglio spese accessorie fr. 45.--

Asilo nido fr. 840.--

Cassa malati fr. 955.--

Trasferte convivente fr. 569.--

Trasferte debitore fr. 90.--

Pasti fuori domicilio debitore fr. 240.--

Pasti fuori domicilio convivente fr. 120.--

Totale deduzioni fr. 11'830.-- 100%

fr. 7’808.-- 66%

Ne consegue che è pertanto pignorata la quota del reddito di PI 1 eccedente il suo minimo di esistenza determinato in fr. 7'808.--. Ritenuto che di questo importo fr. 4'690.-- vengono versati all’ex moglie direttamente dal datore di lavoro del debitore, in concreto si deve pignorare la quota del reddito di PI 1 a lui direttamente versato e eccedente l’importo di fr. 3'118.--. Considerato che oggetto del pignoramento è ogni provento del lavoro (art. 93 cpv. 1 LEF) e che quindi anche la tredicesima, se percepita, fa parte del salario e va anch'essa presa in considerazione nel calcolo di un’eccedenza pignorabile, nel pignoramento della quota eccedente fr. 3'118.-- è compresa anche tredicesima mensilità.

In linea di principio la ripartizione a favore dei creditori dovrebbe avvenire unicamente al termine del pignoramento o con il ritiro delle esecuzioni. È tuttavia possibile effettuare dei pagamenti parziali ex art. 144 cpv. 2 LEF a favore dei creditori procedenti, soprattutto se ciò si impone per il genere del credito posto in esecuzione (Vonder Mühll, op. cit., n. 64 s. ad art. 93). Nel caso di specie del salario di fr. 3'190.-- che il datore di lavoro versa a PI 1, fr. 3'118.-- mensili devono essere lasciati a sua disposizione mentre l’eccedenza di fr. 72.-- oltre alla tredicesima mensilità sono pignorate. Ne consegue che se l’importo trattenuto di fr. 72.-- mensili e la tredicesima mensilità venissero immediatamente versati alla creditrice, nel caso in cui durante il pignoramento del salario PI 1 dovesse far fronte a delle spese riconosciute nella determinazione del minimo vitale, l’Ufficio non potrebbe permetterglielo, non avendo più a disposizione i fondi necessari. Ne consegue che, trattenendo quanto pignorato sino al termine del periodo di pignoramento, l’Ufficio si è in concreto correttamente determinato.

  1. A seguito dello scritto del 5 gennaio 2009 con il quale RI 1 ha sostenuto che PI 1 possiede o sarebbe detentore di una nuova autovettura acquistata di recente, questa Camera in data 9 gennaio 2008 ha esperito i necessari accertamenti presso la Sezione della circolazione, dai quali è emerso che PI 1 non è detentore di nessun autoveicolo.

  2. Sia il ricorso 20 novembre 2008 di RI 1 che il ricorso 26 novembre 2008 di PI 1 sono parzialmente accolti.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22, 91, 93, 95 cpv. 3 e 4, 97 cpv. 2, 106 ss. LEF; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

  1. Le procedure dipendenti dal ricorso 20 novembre 2008 di RI 1 e dal ricorso 26 novembre 2008 di PI 1 sono congiunte.

  2. I ricorsi sono parzialmente accolti e di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 a lui direttamente versato dal datore di lavoro e eccedente l’importo di fr. 3'118.--.

  3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

Intimazione a:

  • RI 1, __________;

PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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