Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.08.2008 15.2008.40

Incarto n. 15.2008.40 15.2008.49

Lugano 13 agosto 2008 CJ/fp/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser ed Ermotti

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 maggio 2008 (inc. 15.08.40) di

RI 1

e sul ricorso 14 giugno 2008 (inc. 15.08.49) di

PI 1

entrambi diretti contro l’operato dell’CO 1 , nella procedura di fallimento aperta contro RI 1, nella quale si sono insinuati, oltre a PI 1:

  1. PI 4, (B) rappr. dall’ PI 2

  2. PI 3 (GB) rappr. da: RA 1

  3. Confederazione Svizzera, Berna

  4. Repubblica e Canton Ticino, Bellinzona entrambe rappresentate dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona

__________, __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 26 settembre 1995, la “__________ Collection” (composta di cinque zaffiri e di un rubino di grossa caratura, assicurati, nel 1996, per un valore di US$ 53'339'000) è stata depositata presso la ditta di __________ V__________ in un safe della zona franca dell’aeroporto di Kloten intestato a nome della ditta individuale T__________ di PI 1.

B. Il 19 novembre 1996, la collezione di pietre preziose è stata sequestrata dal Ministero pubblico ticinese in esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria del Giudice istruttore di Bruxelles, nell’ambito di un procedimento penale avviato per presunti reati di riciclaggio di denaro, possesso illecito e importazione di sostanze stupefacenti, estorsione, organizzazione criminale e traffico di persone, destinati a finanziare una società attiva nella produzione e diffusione di programmi televisivi in curdo. Secondo l’impianto accusatorio belga (cfr. STF 6 giugno 2006 [1A.314/2005]), il riciclaggio del provento dei presunti traffici di stupefacenti ed estorsioni sarebbe stato effettuato attraverso (in particolare) la società RI 1, la quale aveva concluso il 5 febbraio 1996 un contratto con PI 1, che prevedeva a favore di quest’ultimo un prestito senza interesse di circa 10'600’000 ECU, che egli si sarebbe impegnato a restituire a RI 1 sotto forma di 36 ordini di pagamento irrevocabili e incondizionati di una primaria banca occidentale. Le pietre preziose sarebbero state utilizzate a garanzia dell’operazione. PI 1 pretende però che il contratto sarebbe stato annullato il 6 marzo 1998.

C. Il 28 settembre 1999, la Pretura di __________ ha decretato il fallimento di PI 1. La “__________ Collection” è stata iscritta nell’inventario pro memoria. Dopo che il fallito aveva anticipato fr. 3'000.-- per evitare la sospensione del fallimento per mancanza di attivo e in seguito al versamento di un ulteriore anticipo di fr. 3'000.-- da parte di PI 4, la liquidazione è stata continuata in procedura ordinaria. Oltre a RI 1, che rivendica un diritto di pegno sulle pietre preziose a concorrenza del suo credito determinato in fr. 36'000'000.--, si sono insinuati il fisco ticinese e luganese (per circa complessivi fr. 12'000.--), il 9 agosto 2006 il fratello del fallito, PI 3, per fr. 3'373'014.36, e il 6 ottobre 2006 la società PI 2 per USD 1'846’080. Le insinuazioni degli altri creditori sono state nel frattempo ritirate, nella maggior parte dei casi in seguito al pagamento del credito.

D. Il 6 giugno 2006, il Tribunale federale ha annullato il sequestro penale in considerazione del tempo eccessivo intercorso senza che le autorità belghe avessero emanato un decreto di confisca (doc. H). Poiché PI 1 appariva formalmente essere il proprietario della “__________ Collection”, il Tribunale federale ha inoltre ordinato al Ministero pubblico ticinese di mettere quegli oggetti a disposizione della massa fallimentare, ciò che è stato fatto con la consegna delle chiavi del safe all’CO 1, poi trasmesse all’Ufficio dei fallimenti di Bassersdorf (ZH) per un controllo dell’inventario.

E. Il 27 settembre 2006, la società canadese M__________, __________, ha rivendicato la proprietà delle pietre (come preannunciato da PI 1 all’Ufficio già il 31 luglio 2006).

F. Il 3 novembre 2006, l’CO 1 ha comunicato ai creditori la rivendicazione formulata dalla società canadese e ha preavvisato negativamente la continuazione della causa. Salvo decisione contraria della maggioranza dei creditori, l’Ufficio ha impartito loro un termine di 20 giorni per chiedere la cessione del diritto di contestare la rivendicazione.

G. Il 16 novembre 2006, RI 1 ha interposto ricorso contro il provvedimento dell’Ufficio, domandandone l’annullamento.

H. Il 6, rispettivamente il 20 e il 23 novembre 2006, l’Ufficio esazione e condoni, PI 2 e RI 1, quest’ultima a titolo prudenziale, hanno chiesto la cessione del diritto di contestare la rivendicazione.

I. Con sentenza 13 marzo 2007 (inc. 15.06.126), questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso di PI 4, nel senso che ha invitato l’Ufficio a determinarsi sul valore di realizzazione della “Corundum Collection” e ad impartire alla ricorrente il termine dell’art. 242 cpv. 2 LEF solo dopo la fine della procedura di stima delle pietre, così da permetterle, se necessario, di ritirare la sua richiesta di cessione prima dell’eventuale avvio della procedura giudiziaria di rivendicazione (cons. 12b e 12c).

L. L’8 maggio 2008, dopo che PI 4 aveva anticipato un importo di fr. 10'000.-- a copertura delle spese, l’CO 1 ha incaricato l’Ufficio fallimenti di Bassersdorf di procedere alla stima della collezione di pietre, affidando la perizia al “Liquidator” J__________. Il 25 luglio 2007, il perito ha comunicato che, in base ai rapporti di test (“Testreports”) allestiti dall’Istituto svizzero di gemmologia e trovati nella cassetta di sicurezza con le pietre – rapporti che con un tasso di sicurezza del “90%” il perito ha ritenuto riferirsi effettivamente a queste ultime –, il valore dell’intera collezione poteva essere stimato in fr. 25'000.--, senza considerare un puro valore speculativo addizionale a dipendenza della straordinaria dimensione delle pietre. Il perito ne ha tuttavia ritenuto difficile la vendita.

M. Visto l’esito inatteso della perizia, l’CO 1, il 16 agosto 2007, ha poi trasmesso i Testreports alla filiale luganese di S__________ per un ulteriore stima del valore delle pietre. Il 14 settembre 2007, la nota casa d’asta ha comunicato che il valore delle pietre si aggirava attorno ai fr. 1'000.-- per chilo. Tenuto conto del loro peso, che secondo i rapporti è pari a 1949, rispettivamente 194,9, 335,7, 419,4, 165,2 e 614,2 grammi, il valore complessivo della collezione sarebbe approssimativamente di fr. 3'700.--.

N. L’Ufficio ha comunicato alle parti l’esito delle perizie il 17 settembre 2007, preannunciando la propria intenzione di chiedere al giudice la sospensione della procedura per mancanza di attivo giusta l’art. 230 LEF.

O. L’8 ottobre 2007, PI 3, ritenendo che né S__________ né J__________ siano esperti di gemme o pietre preziose, ha chiesto che venisse formalizzato un incarico preciso agli esperti della ditta G__________, affinché effettuassero un sopralluogo e una valutazione motivata e dettagliata delle singole pietre. Ha inoltre ritenuto ingiustificata un’immediata chiusura della procedura per mancanza di attivo.

P. Il 7 novembre 2007, l’CO 1 ha incaricato l’Ufficio dei fallimenti di Bassersdorf di procedere alla stima della collezione di pietre, affidando la perizia alla ditta G__________. Il 14 dicembre 2007, la ditta E__________, impresa della gruppo G__________, ha comunicato il preventivo dei costi della perizia, ammontante a fr. 1'500.--. Dopo che PI 3 aveva anticipato questo importo il 10 gennaio 2008, l’Ufficio ha affidato il mandato di perizia il 23 gennaio 2008. L’Ufficio ha poi sollecitato la ditta E__________ il 6 marzo, il 3 aprile e il 9 maggio e il 20 giugno 2008.

Q. Il 6 maggio 2008, RI 1 ha chiesto a questa Camera la chiusura del fallimento nel giro di 15 giorni, la sua piena riabilitazione, la consegna delle chiavi del deposito di Zurigo e l’adozione di sanzioni severe “contro quei personaggi che continuano a delinquere a spese del signor RI 1”. Ha inoltre richiesto a stretto giro di posta la consegna “della graduatoria completa del dare e avere di RI 1”. Il ricorrente rimprovera all’CO 1 un immobilismo totale dal 1999, che dal 6 giugno 2006 gli sarebbe costato fr. 3'381'908.--. Ritiene che le perizie ordinate dall’Ufficio non abbiano assolutamente niente a che vedere con il fallimento. A sua detta, l’insinuazione di PI 4 costituirebbe un tentativo di truffa, avallato dall’Ufficio, che tenderebbe all’appropriazione indebita di fr. 36'873'661.--, mentre in realtà sarebbe questa società a dover € 141'813'562.-- al ricorrente. Esige che, in forza dell’art. 273 LEF, venga chiesto a questa società il deposito di una garanzia di fr. 4'640'556. Precisa che fr. 20'000.-- sono depositati presso l’avv. __________ dal 23 marzo 2006 a garanzia delle altre due posizioni aperte, ovvero i crediti insinuati nel 2000 dal Comune di Lugano e dall’Ufficio cantonale di esazione.

R. Nelle sue osservazioni, PI 3 ritiene il ricorso del tutto immotivato. Da parte sua, PI 4 qualifica premature le richieste di chiusura del fallimento e di rilascio della graduatoria completa. Quanto all’imposizione di una garanzia ex art. 273 LEF, essa è possibile solo in materia di sequestro. Le perizie sono state ordinate dall’autorità di vigilanza. Il ricorso, in quanto ricevibile, deve pertanto essere respinto.

S. Nelle sue osservazioni del 23 maggio 2008, PI 1 chiede la consegna della lista degli attivi della società __________ di RI 1 prima di esprimersi in modo completo. Critica anche lui il preteso immobilismo dell’Ufficio, che gli costerebbe circa fr. 180'000.-- d’interessi all’anno. Esprime il sospetto di favoritismi a favore del patrocinatore di PI 4.

T. Nelle proprie osservazioni, l’Ufficio conferma che la graduatoria non è ancora stata depositata e che la procedura di stima delle pietre non è ancora conclusa. Per quanto riguarda i costi di deposito, rileva come RI 1 non abbia ancora fornito adeguata documentazione. Respinge recisamente le gravi accuse rivolte dal ricorrente all’amministrazione del fallimento. Si rimette al giudizio di questa Camera, ancorché la legittimazione di RI 1 gli appaia alquanto dubbia.

U. Il 14 giugno 2008, PI 1 ha presentato a questa Camera un allegato denominato “reclamo e osservazioni”, con cui egli chiede a sua volta la chiusura immediata del fallimento, con l’esclusione dei creditori che dopo 9 anni non hanno presentato nessuna prova concreta per le loro insinuazioni, l’imposizione ai medesimi di una garanzia di fr. 380'000.-- per i danni da lui subiti e l’adozione di misure penali contro i funzionari dell’CO 1. Ricorda che secondo l’art. 247 LEF la graduatoria dev’essere depositata entro 60 giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni. Ritiene quindi che nella procedura in esame, poiché la graduatoria non è ancora stata depositata mentre oltre 9 anni sono decorsi dalla sua apertura, il principio di celerità di cui all’art. 29 Cost. e il divieto dell’arbitrario dell’art. 9 Cost. siano stati violati. Rimprovera inoltre all’Ufficio:

– di non aver inserito nella graduatoria la pretesa di oltre fr. 150 mio vantata dal fallito contro PI 4,

– di non aver contestato la rivendicazione di quest’ultima sulla collezione di pietre né di averle ancora fissato il termine dell’art. 242 LEF;

– di persistere a chiedere una valutazione della collezione malgrado esista già da 10 anni una valutazione ufficiale di 4 istituzioni americane e svizzere.

Sulle osservazioni di PI 1 in merito alle osservazioni 23 maggio 2008 di PI 4 ci si esprimerà nei seguenti considerandi.

V. Il 22 luglio 2008, E__________ ha finalmente consegnato il suo referto di stima, che accerta un valore di liquidazione complessivo della collezione di fr. 2'160.-- (in condizioni di vendita e di termini ragionevoli). Le pietre sono infatti state valutate di bassa qualità, quindi non idonee a modificazioni di taglio.

Considerando

in diritto:

  1. È legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). Nel caso in esame, sia RI 1, nella sua qualità di fallito, sia PI 1, quale creditore (a questo stadio della procedura), sono legittimati a ricorrere contro l’operato dell’Ufficio e per denegata o ritardata giustizia, nella misura in cui ne subiscono concretamente le conseguenze. Si potrebbe sì avere qualche dubbio sulla legittimità dell’interesse di PI 1 ad una chiusura immediata della liquidazione, ma egli solleva comunque altre censure come il ritardo del deposito della graduatoria, che sono senz’altro ricevibili.

  2. Più ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata, contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, o contro le stesse omissioni possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

2.1. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

2.2. Le censure contenute nei ricorsi di RI 1 e PI 1 sono, almeno in parte, sostanzialmente identiche, così come le loro conclusioni. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

  1. A scanso di equivoci, va precisato che il ricorso di PI 1, poiché indirizzato a questa Camera invece che, come prescritto dall’art. 7 cpv. 1 LPR (Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, RL 3.5.1.2), all’Ufficio fallimenti competente, è stato trasmesso a quest’ultimo con ordinanza 18 giugno

  2. L’Ufficio, giusta l’art. 9 cpv. 3 LPR, ha poi notificato il ricorso a tutte le parti interessate, impartendo loro un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni. Anche il ricorrente ha ricevuto, a titolo puramente informativo, un esemplare del proprio ricorso con l’indicazione del termine per le osservazioni. L’Ufficio ha poi ritrasmesso a questa Camera il ricorso, le proprie osservazioni e quelle delle parti così come l’incarto, in conformità dell’art. 9 cpv. 5 LPR.

  3. Entrambi i ricorsi contengono critiche personali ai funzionari dell’CO 1 espresse in modi che offendono le convenienze. Onde evitare un ulteriore rallentamento della procedura e un inutile aggravamento delle tensioni esistenti, si è rinunciato a rimandare questi atti al mittente con l’invito a riformularli in modo ammissibile, a pena la loro irricevibilità (giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR). I ricorrenti sono comunque invitati in futuro a rivolgersi all’Ufficio con toni civili.

  4. Entrambi i ricorrenti chiedono la chiusura immediata del fallimento, senza citare alcun riferimento di legge a sostegno della loro richiesta. Apparentemente, sembrano ritenere che l’assenza di chiusura costituisca da parte dell’Ufficio un diniego di giustizia. Orbene, una procedura di fallimento può essere chiusa solo al termine della liquidazione (art. 268 cpv. 2 LEF), oppure nei casi di accertata mancanza di attivo (art. 230 cpv. 2 LEF), di revoca del fallimento (art. 195 e 196 LEF) o di omologazione di un concordato (art. 332 cpv. 3 LEF). E in tutte queste ipotesi, solo il giudice del fallimento – e non l’ufficio dei fallimenti né l’autorità di vigilanza – è competente per pronunciare la chiusura. Entrambi i ricorsi sono pertanto irricevibili su questo punto. Del resto, nel caso concreto non appaiono date le condizioni poste nelle norme citate. In particolare, una revoca del fallimento giusta l’art. 195 LEF appare esclusa a questo stadio della procedura, siccome non tutti i crediti insinuati sono stati estinti né tutte le insinuazioni sono state ritirate (segnatamente quella di PI 1). Certo, l’esito delle tre perizie del valore delle pietre depositate a Zurigo potrebbe indurre l’Ufficio a chiedere al giudice la sospensione del fallimento per mancanza di attivo, ritenuto che la pretesa vantata dal fallito contro PI 4 non appare liquida – egli non ha specificato come ha calcolato il danno di € 141'813'562.--. Poiché la terza perizia – che appare quella più affidabile – è giunta all’Ufficio dopo la presentazione dei ricorsi, la questione non può essere esaminata in questa sede ma andrà vagliata direttamente dall’Ufficio nei più brevi termini.

  5. Giusta l’art. 247 cpv. 1 LEF, l’amministrazione del fallimento deve allestire la graduatoria entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni. Secondo l’art. 247 cpv. 4 LEF l’autorità di vigilanza può tuttavia, all’occorrenza, prorogarlo.

6.1. Nel caso concreto, è evidente che il termine dell’art. 247 cpv. 1 LEF è scaduto da tempo, ma è altrettanto evidente che l’autorità di vigilanza, ovvero la scrivente Camera, ha tacitamente prorogato questo termine con le sue annuali decisioni di proroga del termine per chiudere il fallimento ai sensi dell’art. 270 cpv. 2 LEF (inc. 15.03.27-113, 15.04.98-45, 15.05.11-41, 15.06.20-4, 15.07.36-1, 15.08.16-36). In effetti, per quanto concerne il periodo intercorrente tra l’apertura del fallimento (28 settembre 1999) e il dissequestro della collezione di pietre (6 giugno 2006) l’Ufficio, come la Camera, hanno considerato che il deposito della graduatoria – e le connesse tasse e spese – fosse inutile e contrario agli interessi dei creditori e al principio di economia di procedura (anche per il fatto che, visto le posizioni delle parti interessate, contestazioni della graduatoria ai sensi dell’art. 250 LEF erano quasi certe), fintanto che sussisteva la possibilità che l’unico attivo consistente iscritto nell’inventario fosse attribuito a terzi. Del resto, i ricorrenti non dimostrano di aver mai chiesto tale deposito prima del 2006 (anzi, PI 1 ha insinuato la propria pretesa solo il 9 agosto 2006). Il deposito della graduatoria è rimasto sospeso anche dopo il dissequestro della collezione, perché già il 27 settembre 2006, la società canadese M__________ ha rivendicato la proprietà delle pietre e successivamente si è posta la questione del valore delle medesime, che, per motivi indipendenti della volontà dell’Ufficio, si è protratta più di quanto si aspettava. Anche in questa successiva fase della procedura il deposito della graduatoria è stato ritenuto inopportuno, dato che una chiusura del fallimento per mancanza di attivi appariva possibile (e anzi ora sembra probabile). Si ricorda d’altronde che pure RI 1 e PI 1 si erano opposti al ricorso che PI 4 aveva interposto contro la decisione dell’Ufficio di non attendere la seconda assemblea – e quindi il deposito della graduatoria – per far decidere ai creditori la questione della rivendicazione delle pietre, provvedimento la cui motivazione era appunto fondata su considerazioni di economia di procedura (cfr. CEF 13 marzo 2007 [inc. 15.06.126], cons. 4.2 e 6). I ricorsi vanno pertanto respinti.

6.2. Ciò detto, con la consegna della terza perizia, avvenuta dopo l’inoltro dei due ricorsi, si è realizzata la condizione per la continuazione della procedura, ovvero l’assegnazione del termine dell’art. 242 cpv. 2 LEF a M__________ per promuovere azione di rivendicazione contro i cessionari dei diritti della massa sulle pietre (CEF 13 marzo 2007 [inc. 15.06.126], cons. 12/c e dispositivo n. 1.2) e il deposito della graduatoria. Sennonché, a dipendenza dell’inatteso esito delle tre perizie, l’Ufficio dovrà anzitutto valutare se il fallimento sia eventualmente da sospendere per mancanza di attivi, ciò che dovrebbe allora chiedere senza ritardo al giudice del fallimento.

  1. Entrambi i ricorrenti ritengono che le perizie ordinate dall’Ufficio siano inutili, visto che esisterebbe già da 10 anni una valutazione ufficiale di quattro istituzioni americane e svizzere. La questione è tuttavia diventata priva di oggetto con il deposito dell’ultimo rapporto di perizia. Semmai, essa potrebbe conservare un interesse solo per quanto riguarda la responsabilità per le spese, ma una contestazione in merito è prematura prima del deposito del conto finale. Vi sono comunque seri dubbi sulla tempestività dei ricorsi in esame, visto che dalla corrispondenza agli atti (scritto dell’Ufficio dell’8 maggio 2007; scritto 12 marzo 2008 del fallito) si evince che RI 1 ha avuto conoscenza delle decisioni dell’Ufficio relative al conferimento dei mandati di perizia ben prima della presentazione del suo ricorso. Quanto a PI 1, ne pare essere venuto a conoscenza a ricezione del ricorso del fratello,ossia al più tardi il 23 maggio 2008 (data delle sue osservazioni), sicché il suo ricorso, presentato il 14 giugno, appare tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF). Va infine osservato come i ricorrenti non abbiano specificato quali siano i documenti in possesso dell’Ufficio che attesterebbero il valore di realizzazione – non il valore assicurato – delle pietre depositate a Zurigo.

  2. Entrambi i ricorrenti chiedono che venga fatto ordine a PI 4 di depositare una garanzia a copertura dei rispettivi danni causati loro a dipendenza della durata del fallimento.

8.1. RI 1 ha espresso la propria richiesta per l’ipotesi in cui la sua domanda di chiusura del fallimento non venisse accolta. Essa, in quanto non è rivolta contro un provvedimento o un’omis­sione dell’Ufficio, è quindi irricevibile quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF. A titolo aggiuntivo, occorre comunque precisare che il riferimento all’art. 273 LEF è irrilevante, siccome la norma si applica solo in materia di sequestro; lo stesso dicasi della referenza all’art. 105 LEF contenuta nel suo scritto 9 febbraio 2007, che concerne esclusivamente l’esecuzione in via di pignoramento. In ambito fallimentare, nessuna norma analoga prevede la possibilità per l’amministrazione del fallimento d’imporre ai creditori il deposito di una garanzia a favore del fallito, per il motivo che dei debiti di massa risponde unicamente la massa attiva (ovvero i beni inventariati), mentre il fallito risponde personalmente solo dei propri debiti sorti dopo l’apertura del fallimento. Nel caso di specie, RI 1 non è quindi tenuto a pagare le spese di deposito delle pietre e comunque non ha dimostrato, con documenti che non siano semplici conteggi allestiti unilateralmente, di aver effettivamente pagato gli importi allegati nel ricorso. In ogni caso, l’Ufficio dovrà riesaminare la questione delle spese di deposito delle pietre quando verificherà se, alla luce delle perizie, la massa attiva copre ancora le tasse, le spese e i debiti di massa fino alla fine della liquidazione.

8.2. La richiesta di PI 1 è stata presentata per la prima volta in sede di ricorso ed è quindi irricevibile. Anch’essa non risulta suffragata da alcun riferimento di legge. Va del resto rilevato come gli interessi del suo credito – che ha atteso quasi 7 anni per insinuare – abbiano cessato di decorrere dopo l’apertura del fallimento (art. 209 cpv. 1 LEF).

  1. La richiesta d’inserire nella graduatoria la pretesa di € 141'813'562.-- vantata dal fallito contro PI 4 risulta pure essere stata formulata per la prima volta con i ricorsi ed è quindi inammissibile. I ricorrenti sono invitati a rivolgere la loro richiesta direttamente all’Ufficio, affinché l’iscriva nell’inventario (e non nella graduatoria, siccome si tratta di un attivo), fornendogli il calcolo dettagliato della pretesa risarcitoria e le prove a sostegno della sua esistenza e del suo importo.

  2. Per quanto concerne la censura di PI 1 in merito alla mancata contestazione della rivendicazione che PI 4 avrebbe formulato sulla collezione di pietre, va dissipato un malinteso: questa società non ha rivendicato la proprietà delle pietre ma solo un diritto di ritenzione (pegno manuale), sul quale l’Ufficio eventualmente si determinerà in fase di allestimento della graduatoria (e non nella procedura dell’art. 242 LEF). La rivendicazione a cui l’Ufficio accenna nei suoi scritti in realtà è quella formulata dalla società canadese M__________.

  3. Dai considerandi che precedono risulta che l’Ufficio ha gestito la liquidazione in conformità delle leggi e delle decisioni dell’autori­tà di vigilanza. Non vi è quindi spazio per la formulazione di una denuncia penale né per l’apertura di una procedura disciplinare.

  4. Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno pertanto respinti.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 195, 230, 247, 268 e 273 LEF; 7 e 9 LPR; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 6 maggio 2008 di RI 1 e 14 giugno 2008 di PI 1 sono congiunte.

  2. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 (inc. 15.08.40) è respinto.

  3. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di PI 1 (inc. 15.08.49) è respinto.

  4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  5. Intimazione a: – RI 1, __________;

– PI 1, __________;

– avv. RA 1, __________;

– avv. RA 2, __________;

– Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;

– __________, sede.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2008.40
Entscheidungsdatum
13.08.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026