Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.02.2008 15.2007.98

Incarto n. 15.2007.98 15.2007.95

Lugano 12 febbraio 2008 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso per denegata giustizia presentato l’11 settembre 2007 da

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, in relazione a esecuzioni concernenti

PI 1

viste le osservazioni 1° ottobre 2007 dell’CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 27 giugno 2006, la cassa malati RI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione n. __________ nei confronti di PI 1, producendo il relativo precetto esecutivo (relativo ai premi da gennaio a settembre 2005) notificato in via edittale sul Foglio ufficiale cantonale __________. L’avviso di pignoramento è stato emesso il 30 giugno 2006.

Il 5 marzo 2007, RI 1 ha poi chiesto la prosecuzione delle esecuzioni n. __________, __________ e __________, sulla base delle proprie decisioni di rigetto dell’opposizione del 18 gennaio 2007 relative ai premi da ottobre 2005 a marzo 2006, rispettivamente da aprile a giugno 2006 e da luglio a settembre 2006. Gli avvisi di pignoramento sono stati emessi il 12 marzo 2007.

Infine il 13 luglio 2007, RI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione n. __________, producendo una sua decisione di rigetto dell’opposizione del 29 maggio 2007 (premi da ottobre a dicembre 2006). L’avviso di pignoramento è stato emesso il 2 agosto 2007.

A tutt’oggi il pignoramento nelle menzionate esecuzioni non è stato eseguito.

B. Nelle osservazioni al ricorso, l’Ufficio spiega la propria inazione con l’impossibilità di contattare il debitore per l’esecuzione del pignoramento. Anche le richieste d’intervento della polizia, formulate già nell’ambito di precedenti procedure (cfr. scritto 5 gennaio 2005 e solleciti 22 marzo, 30 novembre 2005 e 22 marzo 2006), non hanno avuto buon fine. Il 20 aprile 2006, la Polizia cantonale (Posto di __________) ha risposto di non essere riuscita a contattare l’escusso, né telefonicamente né al suo domicilio, precisando che egli era stato “sfrattato” dalla sua abitazione di __________ e risultava senza fissa dimora. Anche la denuncia penale inoltrata il 28 aprile 2006 non ha avuto alcun effetto.

L’Ufficio evidenzia d’altronde di essersi accorto in sede di allestimento delle osservazioni che l’escusso, in uno scritto contenente allegazioni di vario genere, ha tempestivamente interposto opposizione all’esecuzione n. __________ e propone di annullare il relativo avviso di pignoramento emesso il 30 giugno 2006.

C. Come sollecitata dalla Camera con ordinanza 12 dicembre 2007, la ricorrente ha prodotto le buste d’intimazione delle decisioni di rigetto dell’opposizione emesse nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________, che risultano non essere state ritirate da PI 1.

D. Il 18 dicembre 2007, in risposta all’ordinanza 12 dicembre 2007 del Presidente della Camera, l’avv. __________, dopo aver ricordato i suoi precedenti interventi nelle esecuzioni in questione, ha comunicato di non rappresentare PI 1 nella procedura ricorsuale in oggetto.

Considerando

in diritto:

  1. La prosecuzione di un’esecuzione sospesa da opposizione è nulla (STF 7B.29/2002, cons. 2c). In concreto, l’avviso di pignoramento emesso nell’esecuzione n. __________ si avvera pertanto nullo, ciò che dev’essere constatato d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF). Il ricorso va quindi respinto limitatamente all’esecuzione in questione.

  2. Le opposizioni interposte alle altre esecuzioni sono invece state validamente rigettate dalla cassa malati ricorrente, che ha dimostrato di aver da tempo spedito le decisioni all’escusso. Il fatto che quest’ultimo non le abbia ritirate non ne compromette la validità, poiché è nota a questa Camera che PI 1 è avvezzo a non prendere in consegna gli invii raccomandati (cfr. CEF 6 marzo 2001 [inc. 15.2000.35] e 8 maggio 2002 [15.02.21], cons. 3c) e in genere a rendersi irreperibile (cfr. scritti 24 ottobre 2006 e 11 luglio 2007 della polizia comunale di __________ prodotti con le osservazioni dell’Ufficio). Le domande di prosecuzione delle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ sono di conseguenza valide e obbligano l’Ufficio a procedere all’esecuzione dei pignoramenti richiesti dalla ricorrente.

  3. Giusta l’art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto sotto minaccia di pena ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare e ad indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso i terzi; se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare l’ufficio di esecuzione può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia (cfr. art. 91 cpv. 2 LEF). La polizia, sia essa comunale o cantonale, agisce quale organo ausiliario dell'UEF e deve eseguire l'ordine impartito senza poterne discutere la legittimità dal profilo del diritto esecutivo federale. Il modo d'attuazione dell'intervento rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità della polizia, nell'ossequio dei fondamenti costituzionali del diritto amministrativo, tenendo conto dei principi di legalità e di proporzionalità che lo connotano (R. Schweizer, Entwicklungen im Polizeirecht von Bund und Kantonen, in: AJP 1997, pag. 384). L'organo d'esecuzione non deve attendere la conclusione della procedura penale per richiedere l'intervento dell'autorità di polizia (CEF 20 maggio 1997 [inc. 15.96.204], in: Rep. 1997, 240 segg., consid. 4-6; CEF 6 marzo 2001 [inc. 15.2000.35], consid. 4-5; CEF 22 gennaio 2004 [inc. 15.03.159/160], RtiD II-2004 744 ss n. 85c).

3.1. Nel caso di specie, l’CO 1 non ha ancora potuto procedere al pignoramento nelle esecuzioni promosse dalla ricorrente per il mancato accompagnamento dell’escusso per mezzo della polizia ai sensi dell’art. 91 cpv. 2 LEF. Tale inattività non pare giustificata. Anche se PI 1 sembra attualmente senza dimora fissa, egli non è comunque irreperibile, perché continua a scrivere E-mails e a telefonare all’Ufficio e ad altre autorità con apparecchi apparentemente situati nel Ticino; inoltre, l’escusso ha già fatto recapitare diversi invii raccomandati spediti dall’Ufficio – senza aprirli – alla Cancelleria dello Stato.

3.2. In queste circostanze, l’Ufficio chiederà nuovamente l’intervento della polizia sulla base della presente sentenza, ricordato comunque che essa, giusta gli art. 64 cpv. 2 e 91 cpv. 2 LEF, è tenuta a fornire assistenza agli uffici di esecuzione anche senza preventiva decisione dell’autorità di vigilanza o della magistratura penale, e deve fare tutto il possibile per raggiungere lo scopo stabilito dalla legge, in concreto l’esecuzione del pignoramento in presenza dell’escusso. Visto il tempo trascorso, l’Ufficio, prima di richiedere l’accompagnamento forzato di PI 1, emanerà comunque nuovi avvisi di pignoramento, da notificarsi per mezzo di polizia, in cui verrà esplicitamente ricordata la possibilità di traduzione forzata e di denuncia penale nel caso in cui egli non dovesse assistere al pignoramento o farsi rappresentare senza giustificazione sufficiente.

  1. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso per denegata giustizia presentato l’11 settembre 2007 da RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di procedere al pignoramento nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ secondo le modalità stabilite al considerando 3.2.

1.2. L’avviso di pignoramento emesso nell’esecuzione n. __________ è nullo.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Intimazione a: – PI 1, __________, per mezzo della polizia;

– RI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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