Incarto n. 15.2007.79
Lugano 7 gennaio 2008 EC/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 3 luglio 2007 di restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF) per interporre opposizione al precetto esecutivo, presentata da
IS 1
nell’ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________del 20/22 febbraio 2007 dell’CO 1, fatto spiccare contro di lei da
PI 1 rappr. da: RA 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A.Con PE n. __________dell’CO 1PI 1 procede contro RI 1per l’incasso di un proprio credito.
B. Il precetto esecutivo è stato emesso dall’CO 1 il 20 febbraio 2007 ed è stato notificato il 22 febbraio 2007 al recapito della società in Via __________ __________, c/o __________ a __________. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.
C. Il 3 luglio 2007 RI 1presenta all’Autorità di vigilanza un’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione, argomentando di essere venuta a conoscenza dell’esecuzione in occasione di un colloquio telefonico con l’Ufficio ma di non aver mai ricevuto né l’originale né una copia del precetto esecutivo. Questo perché l’__________ presso cui la società ha il proprio recapito, avrebbe ritirato il precetto esecutivo senza fare opposizione e senza darne comunicazione all’istante.
Considerato:
in diritto:
Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 9 ad art. 65; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 45 s. ad art. 65). La notifica è inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF, quando avviene alla sede della società escussa in assenza del socio gerente. Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona solo i funzionari e gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la validità della notificazione sostitutiva fatta a un impiegato di un’altra società che esercita la propria attività negli stessi locali dell’escussa (cfr. DTF 96 III 4 ss., cons. 1; 96 III 62 ss. cons. 2), il criterio determinante essendo quello secondo cui il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo al rappresentante dell’escussa. Da questo profilo, la notificazione sostitutiva di un atto esecutivo alla persona presso la quale la società escussa risulta avere il proprio recapito appare a maggior ragione giustificata, irrilevante essendo che questa persona non abbia il diritto di firma, perché tale circostanza è inerente alla nozione di notifica sostitutiva (nel caso contrario la notificazione avviene infatti in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).
Nel caso di specie, il precetto esecutivo è stato regolarmente notificato al recapito della ricorrente indicato nel registro di commercio ossia in via __________ __________ e nelle mani dello stesso __________. Ne consegue che la notificazione del precetto esecutivo in esame al recapito della società è stata corretta e che la non conoscenza dei fatti da parte dell’amministratore unico è questione interna alla società, indifferente alla regolarità della procedura esecutiva.
Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.
In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una breve assenza all’estero o una breve malattia (Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), né il sovraccarico di lavoro (DTF 99 II 349 e 87 IV 147), e nemmeno un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente (Nordmann, op. cit., n. 11 ad art. 33; DTF 108 V 109), una repentina e grave malattia (DTF 112 V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85 II 145).
Sull’istanza di restituzione del termine di opposizione (art. 33 cpv. 4 LEF) va evidenziato che è irrilevante che – come asserisce la ricorrente – __________ riferito all’amministratore unico dell’escussa dell’esecuzione. L’esistenza stessa dell’istituto della notifica sostitutiva (art. 64 cpv. 1 e 65 cpv. 2 LEF) esclude che si possa considerare l’asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario quale motivo generale di restituzione del termine di opposizione. Salvo circostanze particolari, l’escusso risponde della colpa del membro della sua economia domestica o del suo impiegato che ha omesso di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da adottare in caso di notifica di un atto esecutivo. Infatti, la relazione tra escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza legale, la cui estensione è regolata dalla legge di diritto pubblico che l’istituisce (cfr. art. 33 cpv. 1 CO), ossia, in concreto, dall’art. 65 cpv. 2 LEF. Orbene, questa norma non prevede restrizioni al potere delle persone ivi indicate di ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso. Gli atti e le omissioni dell’ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se fossero stati compiuti dalla parte. Nella misura in cui il comportamento dell’ausiliario, qualora fosse stato assunto dall’escusso, sia da ritenere colpevole ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF, il termine scaduto non deve essere restituito. Questa regola è del resto esplicitamente enunciata nell’ipotesi in cui l’inosservanza del termine è dovuta a colpa di un mandatario scelto dall’escusso (cfr. Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33; DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all’art. 35 OG]). Eccezioni sono ammesse solo nel caso di un conflitto d’interessi tra ausiliario ed escusso, ossia quando l’ausiliario è pure il creditore procedente o quando la legge esige una notifica personale al destinatario dell’atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per il resto, l’esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze imputabili esclusivamente ai suoi impiegati.
Nel caso concreto non si giustifica la restituzione del termine per interporre opposizione e ciò pur tenendo conto che -nel caso concreto- IS 1 invoca l’esistenza di una circostanza particolare, ossia il fatto che l’__________ avrebbe problemi di salute, atteso che la debitrice non spiega per quale motivo questa circostanza costituirebbe un impedimento pertinente dal profilo dell’art. 33 cpv. 4 LEF.
Visto l’esito dell’istanza può rimanere irrisolta la questione a sapere se la formulazione contenuta nella stessa, in base alla quale IS 1 avrebbe l’”intenzione di fare opposizione al precetto esecutivo” sia sufficiente affinché si possa ritenere che l’istante abbia adempiuto il proprio onere di compiere entro il termine stabilito l’atto omesso presso l’autorità competente.
L’istanza di restituzione del termine di IS 1 è quindi respinta.
Visto l’esito si prescinde, per ragioni di economia processuale, dalla notifica dell’istanza alla controparte per le osservazioni.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 33 cpv. 4, 64 cpv. 1, 65 cpv. 1 e 2, 74 cpv. 1 e 2 LEF; 33 cpv. 1 CO; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
L’istanza di restituzione del termine del 3 luglio 2007 di IS 1, __________, è respinta.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione a:
IS 1, __________;
RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.