Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.11.2007 15.2007.76

Incarto n. 15.2007.76

Lugano 14 novembre 2007 CJ/sc/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 2 luglio 2007 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento 21 giugno 2007 con cui è stata rifiutata la richiesta d’informazione formulata dalla ricorrente il 20 giugno 2007;

viste le osservazioni 4 luglio 2007 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

  1. La ricorrente è una fondazione svizzera di diritto privato, alla quale l’Ufficio federale delle comunicazioni ha delegato l’amministrazione dei nomi di dominio Internet con l’estensione “.ch”, sulla base dell’Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT, RS 784.104) (cfr. www.uvek.admin.ch/dokumentation/ 00474/ 00492/index.html?lang=it&msg-id=10717).

In seguito a un primo rifiuto da parte dell’CO 1 con scritto del 4 agosto 2006, la ricorrente, il 20 giugno 2007 ha nuovamente chiesto un estratto delle esecuzioni pendenti contro __________ G__________, Biasca, allegando la conferma della registrazione 12 gennaio 2007 del dominio “__________.ch” unitamente all’art. 1.4 delle sue condizioni generali relativo alla conclusione del contratto di registrazione di domini.

  1. Con provvedimento 21 giugno 2007, l’CO 1 ha respinto la domanda d’informazioni con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente perché la richiedente non aveva prodotto “opportuni giustificativi ove risulta un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto (esempio: bollettino di consegna, conferma d’ordine, ecc. debitamente firmati dalla controparte)”.

  2. Nell’atto ricorsuale, RI 1 ritiene la decisione dell’Ufficio errata, poiché secondo la giurisprudenza federale l’esigenza di rendere verosimile un interesse alla consultazione dei registri degli uffici di esecuzione non è legata a particolari requisiti di forma e tanto meno è limitata alla presentazione di documenti controfirmati dalla persona su cui vengono chieste informazioni. Per la dottrina, le rassicurazioni personali del richiedente potrebbero essere sufficienti se egli è credibile e se le sue affermazioni sono plausibili. Orbene, la ricorrente ritiene di essere degna di fiducia, vista la delega conferitale dall’Ufficio federale delle comunicazioni.

  3. Per l’art. 8a cpv. 1 LEF chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici di esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti. Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di un estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto (art 8a cpv. 2 LEF).

Per verosimiglianza ai sensi della norma in discussione viene intesa l'impressione dell'autorità, fondata su elementi oggettivi, che i fatti pertinenti affermati da una parte siano accaduti, senza però escludere che essi abbiano potuto verificarsi in modo differente o non del tutto. L'esigenza di rendere verosimile un interesse non è legata a particolari requisiti di forma e tanto meno è limitata alla presentazione di documenti controfirmati dalla persona su cui vengono chieste informazioni (STF del 6 gennaio 2004 [7B.229/2003], cons. 4.2).

La verosimiglianza dell’interesse alla consultazione giusta l’art. 8a cpv. 1 LEF va esaminata caso per caso sulla base delle peculiarità della vicenda sottoposta ad esame giudiziale, ritenuto che occorrono indizi oggettivi, non bastando che il creditore affermi unilateralmente tesi di parte senza che si dia possibilità di riscontri ancorché con il grado di prova limitato alla verosimiglianza (CEF 15 settembre 2003 [15.03.109]). Una fattura sia su carta intestata che senza intestazione è da sola inidonea a rendere verosimile l’interesse richiesto dall’art. 8a LEF (STF del 6 gennaio 2004 [7B.229/2003], cons. 4.3, che conferma la sentenza della CEF citata sopra).

  1. Nel caso in esame, la ricorrente fonda la sua domanda d’informazione sulla registrazione del dominio “__________.ch”, da lei unilateralmente allestita il 12 gennaio 2007 nonché sulle proprie condizioni generali.

5.1. Questi atti, non controfirmati da __________ G__________, non possono dirsi riscontri oggettivi dell’esistenza di una relazione giuridica con questa persona.

5.2. La ricorrente ritiene però che, dovendosi considerare degna di fiducia, vista la delega conferitale dall’Ufficio federale delle comunicazioni, l’informazione chiesta dovrebbe esserle rilasciata sulla parola, come peraltro preconizzano alcuni autori in modo generale (Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 8a; Dallèves, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 8a; più restrittivo: Vonder Mühll, Betreibungsregisterauskünfte, BlSchK 2007, pag. 177 ad cc, che ammette ciò solo se il funzionario dell’Ufficio è convinto della credibilità del richiedente per conoscenza personale o per esperienza).

La tesi ricorsuale può essere seguita, per due motivi: innanzitutto, in qualità di mandataria di pubblica funzione, la ricorrente deve essere trattata allo stesso modo delle amministrazioni pubbliche, alle quali, per uso costante e uniforme nel Canton Ticino, gli uffici di esecuzione rilasciano informazioni ai sensi dell’art. 8a LEF senza esigere giustificativi particolari (in tal senso sul piano generale: Peter, n. 11 ad art. 8a; Vonder Mühll, op. cit., pag. 174 ad f). Tale parificazione s’impone tanto più che la ricorrente, come le amministrazioni pubbliche, è vincolata al segreto di funzione (cfr. art. 43 della Legge federale sulle telecomunicazioni [LTC], RS 784.10) e alle norme sulla protezione dei dati (art. 13l cpv. 2 ORAT). In secondo luogo, come richiesto da questa Camera con ordinanza del 20 settembre 2007, la ricorrente ha dimostrato con documenti che numerosi uffici di esecuzione della Svizzera (e più precisamente quelli di Basilea-Città, Bern-Mittelland, Disentis, Ginevra, Morges-Aubonne, Lucerna, Gaiserwald (SG) e Zürich 10) le rilasciano estratti esecutivi su semplice domanda, ciò che costituisce un ulteriore indizio della fiducia che si può riporre nell’istante.

  1. Il ricorso va pertanto accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 8a 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 2 luglio 2007 diRI 1, __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza, il provvedimento 21 giugno 2007 dell’CO 1 è annullato.

1.2. È fatto ordine all’CO 1 di rilasciare l’estratto delle esecuzione di __________ G__________, Biasca.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Intimazione a: – avv. RA 1, __________;

– __________ G__________, __________.

Comunicazione all’CO 1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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