Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.09.2007 15.2007.69

Incarto n. 15.2007.69

Lugano 19 settembre 2007 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 29 maggio 2007 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento effettuato nell’esecuzione n° __________, promossa contro il ricorrente da:

PI 1 rappr. dall’ RA 1

viste le osservazioni 6 giugno 2007 di PI 1 e 15 giugno 2007 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 26 giugno 2007 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

  1. Nelle sue osservazioni, il procedente ritiene che il ricorso in esame sia tardivo. La censura è irrilevante. Infatti, se i pignoramenti intaccano il minimo vitale dell'escusso, sono nulli, ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Questa Camera deve pertanto esaminare le censure del ricorrente senza riguardo alla loro tempestività.

  2. Il 15 maggio 2007 l’UEF di Bellinzona ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

Introiti:

debitore fr. 2'608.-- 67%

coniuge fr. 1'282.-- 33%

fr. 3'890.--

Minimo di esistenza:

Importo di base fr. 1'550.--

Affitto fr. 1'200.--

Riscaldamento fr. 180.--

AVS fr. 50.--

Spese alim. spec. fr. 209.--

Totale fr. 3'180.-- fr. 2'130.60 67%

  1. RI 1 si aggrava contro tale calcolo, sostenendo di sopportare spese di sostentamento per un importo superiore a quello di fr. 200.-- calcolato dall’Ufficio, ovvero pari a fr. 4'800.--/anno (fr. 400.--/mese), in quanto, a causa di problemi cardiaci, il suo medico gli ha prescritto un dieta che comporta l’acquisto di prodotti alimentari dietetici più costosi di quelli ordinari.

Il ricorrente chiede inoltre che vengano computati nel suo minimo di esistenza le spese di fisioterapia e di trasferta riferite alla cura della sua spalla destra, la fattura di oltre fr. 7'000.-- del suo dentista, le spese di fornitura elettrica e i premi della cassa malati, dell’AVS (di fr. 86.-- invece di fr. 50.-- computato dall’Ufficio) e dell’assicurazione di responsabilità civile.

3.1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21), fermo restando l’obbligo delle parti di collaborare alla procedura probatoria (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; 19 cpv. 2 e 4 LPR; DTF 123 III 328).

3.2. Secondo il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza (FUC 2001/2, 74 ss.), l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3). Possono però essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a).

a) Nel caso concreto, il ricorrente, con l’atto ricorsuale, non ha provato di pagare regolarmente le spese legate alla sua salute di cui chiede la presa in considerazione nel proprio minimo di esistenza (spese farmaceutiche, spese di trasferta indispensabili dal punto di vista medico, cure dentistiche in corso) né ha dimostrato che tali spese non sono a carico dell’assicurazione malattia o infortunio. Ed egli nemmeno ha prodotto tali prove nel termine di 30 giorni impartitogli dalla Camera con ordinanza 26 giugno 2007 con la comminatoria dell’art. 19 cpv. 4 LPR.

b) Va peraltro ribadito che nel minimo di base di fr. 1'550.-- applicato dall’Ufficio, le spese di alimentazione sono già prese in considerazione a concorrenza del 42% dell’importo totale (cfr. Meier/Zweifel/ Zaborowski/Jent-Sørensen, Lohnpfändung - Optimales Existenzminimum und Neuanfang ?, Zurigo 1999, p. 354, alla voce “NAHRTOT”/ “SKOS”, cifra determinante anche in ambito esecutivo, dal momento che la Conferenza Svizzera degli Ufficiali di esecuzione e fallimenti ha ripreso quali minimi di base le cifre delle Direttive [“SKOS-Richtlinien”], cfr. BlSchK 2000, p. 73 ad b e BlSchK 2001, 13), ovvero per fr. 651.--/mese (42% di fr. 1'550.--) pari a fr. 7'812.--/anno. Tenuto conto poi del supplemento di fr. 200.-- computato dall’Ufficio, l’importo di fr. 4'800.-- allegato dal ricorrente appare comunque coperto.

c) Il ricorrente non ha prodotto la fattura di oltre fr. 7'000.-- del suo dentista, che non figura agli atti dell’Ufficio. Occorre comunque ricordare che nel minimo di esistenza non possono essere computate spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento (DTF 85 III 67; CEF 11 settembre 2007 [15.07.86]; Ochsner, Commentaire romand de la LP, n. 146 ad art. 93), dal momento che dette prestazioni già sono state fornite (e quindi non sono più indispensabili giusta l’art. 93 LEF) e che per legge i relativi crediti non sono privilegiati rispetto ad altri.

d) Per quanto riguarda i premi della cassa malati, è d’uopo osservare, a titolo aggiuntivo, come lo stesso ricorrente ammetta che essi vengono saldati direttamente dalla Cassa cantonale di compensazione. Ciò corrisponde a quanto si evince dalla “tabella di calcolo PC” contenuta nell’incarto dell’Ufficio, con la precisazione che parte del premio è a carico dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) quale sussidio cantonale. In ogni caso, sono importi versati in più dei redditi computati dall’Ufficio e che quindi non gravano il minimo di esistenza dell’escusso.

3.3. Dallo scritto 3 novembre 2006 dell’IAS risulta che, come rettamente accertato dall’Ufficio, i contributi personali AVS dell’escusso ammontano a fr. 50.--/mese e non a fr. 86.--. Ci sarebbe del resto da chiedersi se, poiché essi vengono trattenuti alla fonte dall’IAS, non sarebbe il caso di stralciare dal minimo di esistenza persino l’importo di fr. 50.--. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), la questione può rimanere indecisa.

3.4. Secondo il punto I della Tabella dei minimi di esistenza, le spese di elettricità sono già comprese nel minimo di base.

3.5. L’assicurazione di responsabilità civile non essendo obbligatoria, i relativi premi non vanno computati nel minimo di esistenza (punto II/3 della Tabella dei minimi di esistenza a contrario).

  1. Il ricorrente rimprovera infine all’Ufficio di non aver tenuto conto del contratto di separazione di beni concluso nel 1993, secondo cui la metà dell’utile della LPP spetterebbe a sua moglie. L’accordo si applicherebbe anche alla rendita trimestrale di fr. 2'102,30 percepita dall’escusso.

Il contratto non figura agli atti. Non è pertanto possibile verificare cosa sia da intendere con l’espressione “utile della LPP”. Va però rilevato che, giusta l’art. 39 cpv. 1 LPP, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto prima dell’esigibilità, le convenzioni contrarie essendo riputate nulle (cpv. 3). Inoltre, il ricorrente figura sia come assicurato che come beneficiario dell’assicurazione in questione (cfr. “Steuerbescheinigung” del 28 gennaio 2007). L’Ufficio ha pertanto correttamente pignorato la rendita intera e non solo la metà. In questo senso la decisione impugnata va confermata. Tuttavia, l’Ufficio la completerà con la menzione sul verbale di pignoramento dell’allegazione del ricorrente secondo cui la metà della rendita versata dalla fondazione Z__________ spetterebbe alla moglie (art. 106 cpv. 1 LEF) ed impartirà al procedente un termine di dieci giorni per contestare la pretesa di quest’ultima (art. 107 cpv. 1 e 2 LEF).

  1. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 8 giugno 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1. L’CO 1 completerà il verbale di pignoramento con la menzione della pretesa della moglie di RI 1 sulla metà della rendita versata dalla fondazione Z__________ ed impartirà a PI 1 un termine di dieci giorni per contestarla.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Intimazione a:

– RI 1, __________;

– avv. RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: Il segretario:

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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