Incarto n. 15.2007.56
Lugano 7 settembre 2007 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 maggio 2007 di
RI 1 rappr. dall’amministratore unico RA 1 ,
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 4 maggio 2007 nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 rappr. dall’avv. __________, __________;
viste le osservazioni 21 e 22 maggio 2007 dell’CO 1 e 21 maggio 2007 dell’arch. PI 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
Nel caso concreto, la ricorrente chiede anzitutto all’autorità di vigilanza di verificare se la o le sentenze prodotte dall’escutente con la domanda di prosecuzione dell’esecuzione siano effettivamente passate in giudicato. Ancorché solo implicitamente, RI 1 pare così contestare il carattere definitivo del precetto esecutivo, questione che le autorità esecutive devono comunque esaminare d’ufficio. Nel caso concreto, il procedente ha prodotto con la domanda di prosecuzione dell’esecuzione la sentenza 15 marzo 2007 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2006.9) che rigetta in via definitiva l’opposizione interposta dalla ricorrente all’esecuzione in esame (n. __________) limitatamente all’importo di fr. 3'894,90 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2000. Tale sentenza, sprovvista di attestazione di passaggio in giudicato, risulta essere stata intimata alle parti il 20 marzo 2007. Che l’escussa ne abbia avuto conoscenza è ovvio, dal momento che, come accertato d’ufficio presso la cancelleria civile del Tribunale d’appello, la stessa l’ha impugnata il 10 maggio 2007 con ricorso in materia civile al Tribunale federale. Visto che il valore litigioso è inferiore a quello necessario alla presentazione di un ricorso in materia civile (fr. 30'000.--, cfr. art. 72 cpv. 2 lett. a e 74 cpv. 1 lett. b LTF) e che non appare data un’eccezione ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 LTF, l’unico rimedio giuridico possibile sul piano federale è il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), il cui carattere straordinario si evince, a contrario, dal titolo del capitolo 3 che precede gli art. 72 e segg. LTF. Si tratta del resto di un rimedio non sospensivo (art. 103 cpv. 1 e 117 LTF) ed incompleto (limitato all’esame delle violazioni di diritti costituzionali, art. 116 LTF). Di conseguenza, la sentenza del 15 marzo 2007 è formalmente passata in giudicato alla data della sua notificazione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 33 ad art. 79 e n. 79 ad art. 84; cfr. pure STF del 9 novembre 2006 [5C.161/2006]). RI 1 non ha infatti dimostrato – e nemmeno allegato – che al suo ricorso sia stato concesso effetto sospensivo né tale circostanza risulta dagli atti trasmessi dal Tribunale federale al Tribunale d’appello.
Con riferimento all’art. 64 CPC, la ricorrente contesta inoltre la legittimazione della società RA 2 a rappresentare PI 1 nell’esecuzione in esame, in quanto la stessa non sarebbe una persona giuridica bensì un “nome astratto”.
In realtà, questa società è regolarmente iscritta a registro di commercio quale società anonima e ha pertanto personalità giuridica, godimento ed esercizio dei diritti civili (art. 52 a 54 CC). Poiché il Canton Ticino non ha fatto uso della competenza – riconosciuta all'art. 27 LEF – di disciplinare la funzione di rappresentante a titolo professionale delle persone interessate nel procedimento esecutivo, la rappresentanza, anche professionale, davanti agli Uffici del Cantone è libera. Il rinvio dell'art. 25 LALEF al Codice di procedura civile, e in particolare agli art. 64 e 64a CPC, vale solo per le procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimento (CEF 21 ottobre 2004 [15.04.139], cons. 3, RtiD I-2005 887 n. 109c [riassunto]). Anche la seconda censura ricorsuale si rivela pertanto infondata.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 52 a 54 CC; 72 e segg., 113 LTF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 9 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
– RI 1, __________, unitamente alle osservazioni 21 maggio 2007 dell’avv. __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.