Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.01.2007 15.2006.94

Incarto n. 15.2006.94

Lugano 2 gennaio 2007 EC/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 luglio 2006 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 (BE) rappr. dall’__________ __________, __________

in tema di nullità della domanda di esecuzione e del susseguente precetto esecutivo;

viste le osservazioni:

  • 9 agosto 2006 di PI 1, __________;

  • 16 agosto 2006 dell’CO 1;

richiamata l’ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti:

ritenuto

in fatto:

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 4/6 luglio 2006 dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 10'708.35 oltre accessori. L’opposizione interposta al precetto è stata ritirata dall’escussa all’udienza di discussione del 24 ottobre 2005.

B. Il 18 novembre 2005 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 15 dicembre 2005 l’Ufficio ha emesso la comminatoria di fallimento.

C. Il 10 aprile 2006 la creditrice ha chiesto la pronuncia del fallimento dell’escussa.

D. Il 24 luglio 2006 (cfr. incarto n. EF.2006.__________) il Segretario assessore ha annullato l’istanza di fallimento presentata il 10 aprile 2006 da PI 1, atteso che la persona che ha sottoscritto l’istanza, ossia __________ non disponeva di firma individuale e quindi non era legittimato a sottoscrivere individualmente l’istanza di fallimento a nome della procedente.

E. Con ricorso 28 luglio 2006 RI 1 argomenta che la domanda di esecuzione 25 maggio 2005, di cui essa ha avuto conoscenza solo il 27 luglio 2006, non è stata sottoscritta da persone capaci di vincolare la creditrice. Essa infatti sarebbe stata firmata da un solo membro del consiglio di amministrazione della procedente, che non sarebbe __________, presidente del consiglio di amministrazione e unico amministratore che disporrebbe di diritto di firma individuale. Per questo motivo la domanda d’esecuzione sarebbe nulla come pure il successivo precetto esecutivo e l’intera procedura.

F. Con osservazioni 9 agosto 2006 PI 1 ha postulato la reiezione del gravame con motivazioni che saranno, se del caso, riprese in seguito. La procedente produce una dichiarazione firmata da __________ e __________, nella quale queste due persone hanno dichiarato di ratificare “tutte le attività poste in essere dal signor __________ nella procedura esecutiva intrapresa avverso la società RI 1 ivi inclusa la domanda di esecuzione, datata 25 maggio 2005, dallo stesso sottoscritta in nome e per conto della società PI 1”.

G. Delle osservazioni 16 agosto 2006 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

a) Con le osservazioni l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga dichiarato irricevibile per tardività perché l’escussa ha atteso oltre un anno dalla notifica del precetto esecutivo per richiedere in visione la domanda di esecuzione.

b) Il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata va presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF), ritenuto che tale termine non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF) e che – se l'ultimo giorno di tale termine cade in un giorno festivo (sabato o domenica) o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo– il termine scade il prossimo giorno feriale (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 49 e 54 ad art. 17).

c) Nel caso di specie l’escussa - ricevuta la sentenza 24 luglio 2006 (incarto n. EF.2006.__________) con la quale il Segretario assessore ha annullato l’istanza di fallimento di PI 1 perché sottoscritta da persona che non disponeva di firma individuale - ha richiesto all’Ufficio la trasmissione della domanda di esecuzione e, accertato che la stessa è stata sottoscritta da un solo membro del consiglio di amministrazione, si è immediatamente aggravata all’autorità di vigilanza. RI 1 ricorrendo già il 28 luglio 2006 ha agito nel termine di dieci giorni da quando ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di esecuzione. Il ricorso è pertanto tempestivo.

  1. La domanda di esecuzione si presenta all’ufficio d’esecuzione con le indicazioni di cui all’art. 67 LEF - in particolare anche il nome e il domicilio del creditore nonché dell’eventuale suo rappresentante (cfr. art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF) - e dev’essere sottoscritta dal creditore o dal suo rappresentante (cfr. DTF 119 III 6s; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.4 ad art. 67 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. ed., Berna 2003, § 6 n. 4, p. 103). Nel caso di persone giuridiche, che agiscono per mezzo dei propri organi o di rappresentanti definiti dalla legge o dallo statuto, l’ufficio per giudicare chi può presentare e sottoscrivere per loro conto la domanda di esecuzione e quindi può rappresentarle nella procedura esecutiva, è tenuto in principio ad attenersi all’iscrizione che risulta dal registro di commercio (DTF 84 III 72; Amonn/Walther, op. cit., § 8 n. 8 p. 63). Tuttavia, qualora una domanda di esecuzione non fosse stata presentata da persona dotata, secondo l’iscrizione a registro, di commercio di potere di rappresentanza, la medesima non è a priori nulla, ma su richiesta dell’escusso l’ufficio - rispettivamente l’autorità di vigilanza a seguito di ricorso - deve esaminare se tale persona ha agito con l’autorizzazione degli organi della società, rispettivamente se è intervenuta una successiva ratifica (cfr. DTF 97 III 115 per il caso dell’opposizione al precetto), atteso che per la validità della domanda di esecuzione è sufficiente che la ratifica avvenga ancora nelle more della procedura di ricorso (DTF 107 III 49; Ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 67).

  2. In concreto la domanda di esecuzione 25 maggio 2005 è stata sottoscritta a nome di PI 1 dal solo __________ il quale risultava iscritto nel registro di commercio di __________ quale beneficiario di diritto di firma collettiva a due (doc. 3).

Ora, con le osservazioni al ricorso, la creditrice ha prodotto la dichiarazione 7 agosto 2006 - successiva alla domanda di esecuzione in esame - sottoscritta dai membri del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettivo a due __________ e __________. Con la stessa si attesta di “ratificare tutte le attività poste in essere dal sig. __________ nella procedura esecutiva intrapresa avverso la società RI 1, ivi inclusa la domanda di esecuzione datata 25 maggio 2005, dallo stesso sottoscritta in nome e per conto della società __________”. Tanto basta per ammettere la validità della domanda di esecuzione 25 maggio 2005, che alla luce di quanto sopra risulta senz’altro ratificata da parte della creditrice.

  1. Il ricorso 28 luglio 2006 di RI 1 è quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 31, 67 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 28 luglio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione:


RA 1, __________;


__________, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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