Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2006 15.2006.80

Incarto n. 15.2006.80

Lugano 28 agosto 2006 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 21 giugno 2006 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione del sequestro n° __________ decretato il 15 maggio 2006 ad istanza della ricorrente dal Pretore di __________ nei confronti di

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 15 maggio 2006, il Pretore __________ __________ ha decretato nei confronti di PI 1, per un credito di fr. 5'562,35 oggetto dell’attestato di carenza di beni n° __________ emesso il 26 agosto 2003 dall’CO 1, il sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF di “tutto il mobilio trovantesi nell’appartamento in __________, __________, di proprietà della debitrice e il salario e la 13.a mensilità percepiti dalla debitrice presso la __________, __________, il tutto fino a concorrenza del credito e limitatamente alla quota pignorabile”.

B. L’CO 1 ha eseguito il sequestro al domicilio della debitrice l’8 giugno 2006. Ha inventariato 7 oggetti, di cui 5 sono stati dichiarati impignorabili ai sensi dell’art. 92 LEF (un tavolo, un armadio, un divano e due letti) e i due rimanenti (un televisore e una poltrona) sono stati rivendicati dal figlio della debitrice. Un termine di 10 giorni (art. 107 LEF) è stato assegnato alla procedente per contestare la rivendicazione. Il cursore ha inoltre preso nota che la debitrice non lavorava più e percepiva rendite d’invalidità e prestazioni complementari per un importo mensile complessivo di fr. 1'940.--. Il verbale di sequestro è stato spedito alle parti il 12 giugno 2006.

C. La ricorrente si aggrava contro l’esecuzione del sequestro, in quanto intervenuta tardivamente solo l’8 giugno 2006. Dice di avere “la sensazione che il cursore abbia allestito il verbale sulla base di altri pignoramenti fasulli già allestiti in precedenza”. Gli rimprovera inoltre, in generale, di lavorare male, “assecondando regolarmente posizioni di comodo, favoreggiando debitori che regolarmente si sottraggono al pagamento dei loro debiti ma che conducono una vita agiata al di sopra delle loro possibilità”. Secondo la ricorrente, è poi “poco probabile che nell’appartamento di lusso dell’escussa non vi siano beni da sequestrare”. Sarebbe inoltre difficilmente spiegabile la rivendicazione del figlio della debitrice, dal momento che a suo carico l’Ufficio ha già emesso attestati carenza beni. La ricorrente emette d’altronde una serie di considerazioni sulle rendite percepite da PI 1 che, come si vedrà, sono irrilevanti in questa procedura. Chiede infine all’Ufficio il dettaglio delle spese e competenze (per fr. 155.--) e il motivo per il quale queste spese sono state incassate contro rimborso e non con l’abituale fattura.

D. Nelle sue osservazioni 14 luglio 2006, PI 1 conferma che il sequestro è stato eseguito al suo domicilio l’8 giugno 2006 e di non più essere dipendente della __________ dal 1° aprile 2006.

E. Nelle sue osservazioni, l’Ufficio spiega che il cursore si è recato al domicilio della debitrice il medesimo giorno in cui è giunto il decreto di sequestro, ma non ha potuto eseguirlo in quanto la stessa non era presente. Si è poi deciso, in applicazione del principio di proporzionalità, di aspettare l’esito dell’ordine di accompagnamento forzato tramite polizia emesso il 23 maggio in altre procedure esecutive. Secondo l’Ufficio, la creditrice non avrebbe comunque subito alcun pregiudizio, siccome il sequestro si è rivelato parzialmente infruttuoso. Infine, l’Ufficio ha fornito il dettaglio dell’importo di fr. 155.-- richiesto dalla ricorrente per il pagamento delle spese esecutive.

Considerando

in diritto:

  1. Per poter esplicare un effetto di sorpresa, il sequestro, quale misura cautelare urgente, deve essere eseguito immediatamente (cfr. Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 275). Secondo giurisprudenza e dottrina, l’esigenza d’immediatezza costituirebbe addirittura una condizione di validità del sequestro, così che il debitore, mediante ricorso (art. 17 LEF), potrebbe chiedere l’annullamento di un sequestro eseguito tardivamente (cfr. DTF 98 III 74, c. 3b; 114 III 38, cons. 2c; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 275; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 35 ad art. 275; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 16 ad art. 275), con la motivazione che se è trascorso troppo tempo dal momento in cui il sequestro è stato decretato, la causa di sequestro potrebbe non più esistere al momento della sua esecuzione. Ci si potrebbe chiedere se tale regola è ancora valida dopo l’entrata in vigore, nel 1997, del nuovo diritto del sequestro, dal momento che con l’opposizione e il ricorso contro la decisione sull’opposizione il debitore è ora in grado di far revocare il sequestro anche se la causa di sequestro è decaduta dopo l’emanazione del decreto di sequestro (cfr. art. 278 cpv. 3 LEF). Nel caso concreto non è comunque necessario esaminare la questione, perché la debitrice non ha contestato il sequestro e la creditrice non ha interesse al suo annullamento. La critica ricorsuale riferita alla tardività dell’esecuzione del sequestro rimane pertanto priva di conseguenza concreta in questa sede. Va però osservato come effettivamente il sequestro, nel caso di specie, non appaia essere stato eseguito in modo sufficientemente tempestivo, dal momento che l’intervento della polizia è stato chiesto solo il 23 maggio 2006 mentre il decreto di sequestro era giunto all’ufficio già il 15 maggio.

  2. A parte la dubbia ricevibilità di una censura fondata su una semplice “sensazione”, l’ipotesi formulata dalla ricorrente secondo cui il cursore avrebbe allestito il verbale sulla base di altri pignoramenti “fasulli” (ma comunque non contestati) già allestiti in precedenza è smentita dalle dichiarazioni concordanti dell’Ufficio e della debitrice. Agli atti non vi sono d’altronde indizi – e nemmeno la ricorrente ne indica – idonei a suscitare dubbi in proposito. La stessa osservazione va fatta per quanto concerne i rimproveri generici mossi al cursore, peraltro ininfluenti ai fini del presente giudizio.

  3. Anche l’affermazione secondo cui è “poco probabile che nell’appartamento di lusso dell’escussa non vi siano beni da sequestrare” non è sostanziata da alcun indizio oggettivo e concreto (anzi il fatto che la debitrice e i suoi figli paghino un canone di locazione di fr. 2'700.-- per l’affitto di una casa bifamiliare di 8 locali non depone a favore della tesi ricorsuale). Comunque sia, il verbale di pignoramento fa fede del suo contenuto fino a prova del contrario (art. 8 cpv. 2 LEF), prova che in concreto la ricorrente è ben lungi dall’aver portato.

  4. Questa Camera non è competente per esaminare le censure rivolte contro la rivendicazione di alcuni oggetti pignorati formulata dal figlio della debitrice. La questione va risolta nell’ambito dell’apposita procedura giudiziaria (art. 106 ss. LEF).

  5. Poiché la rendita AI percepita dalla debitrice non è indicata nel decreto di sequestro e quindi, giustamente (cfr. ad es. Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 19 ad art. 275), non è stata sequestrata dall’Ufficio, le considerazioni formulate dalla ricorrente a questo proposito – d’altronde in parte controproducenti – sono irrilevanti in questa procedura.

  6. Nelle sue osservazioni, debitamente notificate alla RI 1, l’Ufficio ha fornito il dettaglio delle spese e competenze (per fr. 155.--) chiesto dalla ricorrente, senza dare luogo a commenti da parte di quest’ultima. Il ricorso può quindi essere considerato evaso su questo punto. Rimane controversa solo la questione dell’incasso di spese contro rimborso e non mediante fattura. Per garantire il principio di copertura delle spese esecutive, l’art. 68 LEF dispone che l’Ufficio può chiederne al creditore l’anticipazione e sospendere l’atto esecutivo fintanto che l’anticipo non è stato versato. La legge non prevede esplicitamente la facoltà per l’Ufficio di consegnare contro rimborso gli atti esecutivi destinati al creditore – come per esempio il verbale di sequestro. Nella prassi, questa facoltà è tuttavia riconosciuta per quanto concerne le spese di emissione di un precetto esecutivo qualora l’escutente non le abbia spontaneamente anticipate al momento della presentazione della domanda d’esecuzione (cfr. PGK 1996, 112; Ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 24 ad art. 68). Ciò trova giustificazione all’art. 13 cpv. 1 i.f. OTLEF, secondo cui le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate. L’escutente – come detto – è infatti tenuto ad anticipare la tassa (glielo ricorda del resto il modulo n° 1 “domanda d’esecuzione”), il cui importo può facilmente essere determinato sulla base dell’art. 16 OTLEF già al momento del deposito della domanda di esecuzione. Invece, nei casi in cui la tassa dipende da parametri non noti al procedente – come ad esempio la tassa per l’esecuzione di un pignoramento o di un sequestro (art. 20 OTLEF), la quale è calcolata in funzione non solo dell’importo del credito o dei crediti posti in esecuzione ma anche del numero di questi crediti (cfr. art. 23 OTLEF) nonché dell’esito e della durata del pignoramento, e alla quale si devono inoltre aggiungere le spese di trasferta (art. 14 e 15 OTLEF) –, egli deve (e non può far altro) aspettare che l’ufficio gli richieda, secondo la sua stima, l’anticipo da prestarsi e gli impartisca a tale scopo un termine per versarlo (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 26 ad art. 68). Fatte salve circostanze particolari, l’Ufficio non può notificare atti destinati al procedente contro rimborso prima di avergli fatto pervenire una domanda di anticipo, altrimenti la tassa dell’invio contro rimborso non può essergli caricata poiché non ne è la causa ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 OTLEF. Nella fattispecie, l’Ufficio non ha invocato motivi particolari per giustificare l’invio del verbale di sequestro contro rimborso, ma si è limitato a riferirsi alla propria prassi. L’addebito del relativo importo, pari a fr. 16.--, va quindi annullato e sostituito con la tassa postale per un invio ordinario, pari a fr. 1.--, con il rilievo che l’Ufficio non può fatturare l’invito a versare l’anticipo (cfr. art. 9 cpv. 2 OTLEF).

  7. Il ricorso va quindi parzialmente accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 8, 17, 20a, 68, 106 ss., 275 LEF, art. 9, 13, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 21 giugno 2006 della RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza le spese per l’esecuzione del sequestro n° __________ dell’CO 1 sono determinate in fr. 240.-- invece di fr. 255.--.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: – RI 1, __________;

– PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2006.80
Entscheidungsdatum
28.08.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026