Incarto n. 15.2006.40
Lugano 23 febbraio 2007 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 20 marzo 2006 di
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di pignoramento provvisorio (ex art. 39 CL) e la domanda d’informazioni rivolta a PI 3 emanati il 7 marzo 2006 nella procedura di exequatur promossa da
PI 1 (I) rappr. dallo RA 1
nei confronti di
PI 2 (I) patrocinata dallo PA 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004 ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di
€ 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento conservativo la seconda Camera civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in favore di PI 2 al “pignoramento provvisorio” ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti i beni di PI 1 a concorrenza della predetta somma, in particolare di tutti i beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con ripetizione del pignoramento e delle misure di cui agli art. 98 e 99 LEF presso i terzi. Sono stati dichiarati applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione dell’art. 90 e degli art. 56 a 63 LEF.
B. Il 4 febbraio 2005, l’CO 1 ha comunicato alla PI 3 (in seguito “PI 3”) un “avviso di pignoramento provvisorio” relativo a “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 1 o per il tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è beneficiario economico, come anche ogni altro credito di PI 1 nei confronti della banca, e ciò come da decreto della seconda Camera civile del Tribunale d’appello di data 31 gennaio 2005 incarto n. __________ allegato alla presente”. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha inoltre diffidato la banca con un atto distinto, che riproduceva sostanzialmente i dispositivi n° 2 e 3 della sentenza della seconda Camera civile e precisava che per quanto concerneva la banca il pignoramento si estendeva segnatamente a “ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso PI 3, della quale la convenuta era l’azionista fino al 2001”.
C. Con decisione 14 giugno 2005 (inc. 15.05.34), questa Camera ha accolto il ricorso interposto dalla banca contro questo provvedimento, ma il Tribunale federale, con sentenza 12 ottobre 2005 (7B.114/2005), ha annullato la decisione cantonale, riformandola nel senso della reiezione del ricorso di PI 3.
D. Il 9 novembre 2005, l’CO 1 ha ingiunto alla banca di comunicargli immediatamente tutti gli averi di PI 2 conformemente a quanto indicato nell’ordine del 4 febbraio 2005. Il 15 novembre, RI 1 ha confermato l’esistenza di averi riconducibili a PI 2 per un importo complessivo molto inferiore al credito di PI 1.
Il 3 gennaio 2006, l’Ufficio ha ingiunto alla banca di produrre un estratto conto relativo al periodo dal 4 febbraio 2000 al 4 febbraio 2005 per ogni relazione intestata a PI 2. In risposta, la banca, il 24 gennaio 2006, ha prodotto gli estratti relativi alle relazioni intestate alla debitrice nonché a diverse società terze, in particolare alla ricorrente (conto corrente n° __________).
E. Il 7 marzo 2006, l’CO 1 ha ingiunto alla banca di completare le informazioni fornite per tutte le relazioni oggetto della comunicazione 24 gennaio 2006, chiedendole, per quanto concerne il conto della ricorrente, quanto segue:
a) le situazioni patrimoniali ed estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003, 04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal deposito.
b) del giustificativo (ove si veda l’ordinante e il beneficiario) del pagamento swift 15.02.2000 di fr. 2'000'015,00 (rubrica Fr).
c) dei giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto, pagamenti e trasferimenti, relativi alla rubrica EUR.
Lo stesso giorno, l’Ufficio ha indirizzato a __________, amministratore con firma individuale di RI 1 (nonché di altre tre società i cui conti sono oggetto della comunicazione 24 gennaio 2006 di PI 3) così come alla fiduciaria __________, nella sua qualità di domiciliataria, un “avviso di pignoramento provvisorio” (ai sensi dell’art. 39 CL), con il quale ha ingiunto alla ricorrente d’indicare e di produrre le pezze giustificative relative agli averi “intestati direttamente a PI 2, __________, o per il tramite di società, fondazioni o altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario economico, esistenti nel periodo 4 febbraio 2000 - 4 febbraio 2005, così come ogni altro atto di disposizione di detti averi compiuto nel citato periodo”.
F. Con ricorso 20 marzo 2006, RI 1 ha contestato sia l’avviso di pignoramento provvisorio sia la domanda d’informazioni rivolta a PI 3. La ricorrente ritiene questi atti nulli in quanto verterebbero su beni che manifestamente non appartengono – nel senso giuridico della parola – a PI 2, indipendentemente dal fatto di sapere chi detiene le azioni di RI 1.
G. Il 23 marzo 2006, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
H. Nelle sue osservazioni 28 marzo 2006, PI 1 ricorda che la stessa seconda Camera civile, nell’ordinare la ripetizione del pignoramento provvisorio n° __________ quale misura conservativa ai sensi dell’art. 39 CL, ha ingiunto all’Ufficio di pignorare anche i beni di cui PI 2 è l’avente diritto economico. Del resto, già il Presidente di quella Camera aveva ordinato il blocco degli stessi beni in via cautelare con decreto del 15 luglio 2004 (inc. 12.04.128, dispositivo 1.1). Orbene, la PI 3, conformandosi a tali ordini, ha appunto indicato come sottoposti al pignoramento i beni della ricorrente di cui PI 2 è l’avente diritto economico. L’Ufficio era pertanto legittimato a pretendere informazioni anche sugli stessi. Inoltre, PI 1 ricorda l’obbligo generale dell’Ufficio di comunque essere attivo e di ricercare tracce di beni pignorabili del debitore, ciò che gli consente di esperire indagini presso terzi sugli averi dei quali l’escusso è l’avente diritto economico, e ciò a maggior ragione nei casi in cui, come quello in esame, sussistono diversi indizi che la debitrice stia nascondendo i propri beni.
I. Delle osservazioni 22 marzo e 6 aprile 2006 dell’Ufficio si dirà, se necessario, nei seguenti considerandi.
L. Il 14 aprile 2006, la ricorrente ha preso posizione sulle osservazioni di PI 1. Anzitutto, contesta l’affermazione di essere uno “schermo societario” per PI 2, evidenziando come la società RI 1 sia stata costituita già il 25 giugno 1971, ossia ben prima che s’instaurasse la relazione tra PI 1 e PI 2. D’altronde, la ricorrente nega che il ricorso abbia uno scopo dilatorio, siccome avrebbe avuto notizia del pignoramento provvisorio solo il 17 marzo 2006 – PI 3 non avendole comunicato i precedenti blocchi – e l’ha subito impugnato. La ricorrente sostiene poi che la divulgazione dell’esistenza del suo conto presso PI 3 sarebbe avvenuta sulla base di un erroneo formulario “A”, dal momento che, anche se fosse azionista, PI 2 non potrebbe essere la beneficiaria economica dei beni della società, perché ella non esercita nessun dominio (“maîtrise”) su detti beni e in ogni caso la società ha un’attività, un patrimonio e debiti propri. A detta della ricorrente, non esisterebbe d’altronde nessuna costellazione abusiva che potesse giustificare un’eccezione (cosiddetto “Durchgriff”) al principio dell’indipendenza del patrimonio sociale e di quello dell’azionista. Infatti, i beni di RI 1 non sarebbero affatto stati costituiti allo scopo o con l’intenzione di ledere gli interessi della procedente.
Con ordinanza 19 aprile 2006, la Camera ha considerato lo scritto 14 aprile 2006 quale istanza di replica e contestuale memoria di replica. È stata concessa a PI 1 e a PI 2 la facoltà di presentare una duplica.
M. Nella duplica 2 maggio 2006, PI 1 contesta preliminarmente l’ammissibilità della replica, in quanto non sarebbe fondata su alcun fatto o argomento nuovo.
A titolo abbondanziale, l’istituto bancario sostiene che le disquisizioni sull’illiceità del pignoramento e della richiesta d’informazione su beni dei quali PI 2 è solo avente diritto economico sarebbero sbagliate oltre che irrilevanti, poiché esulano dalla competenza dell’autorità di vigilanza, in quanto essa è vincolata dalla sentenza 31 gennaio 2005 della seconda Camera civile. La resistente sottolinea poi come sia stata la stessa ricorrente, con la sottoscrizione del formulario “A”, ad indicare l’escussa quale avente diritto economico dei beni depositati presso PI 2. La successiva ritrattazione di RI 1, come pure il fatto che PI 3, di proprietà di __________, figlio dell’escussa, abbia comunicato il blocco del 2002 solo a quest’ultima, starebbero a dimostrare, a mente della resistente, che la ricorrente dipende servilmente dal volere sovrano del suo dominus PI 2.
N. Il 4 maggio 2006, PI 2 ha presentato un allegato di duplica unico per il ricorso in esame ed altri ricorsi connessi, con cui ha confermato il buon fondamento della replica di RI 1 e sottolineato, a sua volta, il carattere del tutto eccezionale del Durchgriff, con riferimento a una sentenza 20 dicembre 2005 della seconda Camera civile. Data l’assenza di fatti e argomenti nuovi, tale memoria viene intimata alla ricorrente unitamente alla presente sentenza (per PI 1, l’intimazione avviene nella procedura di cui all’inc. 15.06.37).
O. Il 9 maggio 2006, RI 1 ha informato la Camera che il 4 maggio 2006 la Corte di cassazione di __________ aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna della Corte d’appello penale di __________ nei suoi confronti, ritenendo che non sussisteva pertanto urgenza per l’emanazione della decisione sul ricorso.
Considerando
in diritto:
1.1. Dalle succinte indicazioni che precedono si evince che per l’esame – d’ufficio – della ricevibilità del ricorso occorre innanzitutto delimitare le competenze delle diverse autorità coinvolte (giudice dell’exequatur, giudice competente per ordinare i provvedimenti conservativi ex art. 39 CL, autorità di esecuzione) ed i relativi rimedi giuridici disponibili, ovvero l’opposizione/ricorso degli art. 36, 37, 40 e 41 CL, il ricorso dell’art. 382 CPC e il ricorso dell’art. 17 LEF.
a) Contro la concessione dell’exequatur – e quindi contro la relativa autorizzazione (implicita) all’ottenimento di provvedimenti conservativi giusta l’art. 39 cpv. 2 CL – la Convenzione di Lugano prevede a favore del debitore un’opposizione al Tribunale cantonale e un ricorso al Tribunale federale (art. 36 e 37 CL); parallelamente, sono previste anche due istanze (opposizione e ricorso) a favore del creditore contro la reiezione della sua istanza (art. 40 e 41 CL). Questo sistema d’impugnazione uniforme, indipendente e chiuso esclude ogni altro rimedio giuridico di diritto interno. In particolare, i terzi non sono ammessi a ricorrere contro la concessione dell’exequatur (cfr. Kropholler, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 36, con rif.). I rimedi di diritto interno rimangono tuttavia ammissibili contro l’esecuzione (forzata) della sentenza estera – al contrario della decisione che autorizza tale esecuzione (ossia il cosiddetto “exequatur”) –, ma il debitore non può con ciò proporre censure che avrebbe dovuto far valere contro la decisione d’exequatur, ovvero interponendo il ricorso previsto all’art. 36 CL (Kropholler, op. cit., n. 3 ad art. 36; cfr. pure CGCE 3 ottobre 1985, causa 119/84 [Capelloni/Pelkmans], Racc. 1985, 3147 ss., n. 35 s.). Alla stessa stregua, i terzi non devono poter rimettere in discussione l’exequatur allo stadio dell’esecuzione forzata della decisione estera.
b) Secondo la giurisprudenza federale (DTF 131 III 664 s., cons. 4.3 e 4.5), nella misura in cui non sia conforme alle esigenze della Convenzione di Lugano, il provvedimento deve essere impugnato con opposizione giusta l’art. 36 o 40 CL alla Camera civile d’appello (art. 513b cpv. 3 e 513c cpv. 2 CPC), rispettivamente al Tribunale federale (art. 37 n. 2 e 41 n. 2 CL), con un ricorso che ora dovrebbe essere quello in materia civile dell’art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF. Se invece la contestazione riguarda unicamente l’applicazione del diritto interno, il rimedio giuridico appropriato potrebbe essere quello dell’art. 382 CPC (visto il rinvio dell’art. 513b cpv. 2 CPC). In questa sede, l’esatta distinzione dei rimedi di diritto è comunque inutile perché è questione che sfugge alla competenza della Camera. Ciò che conta è che in ogni caso il ricorso giusta l’art. 17 LEF è in linea di principio irricevibile se la contestazione verte su una questione regolata nella sentenza di exequatur o nella decisione che ordina i provvedimenti conservativi (cfr. DTF 131 III 663 ss., cons. 4.3 e 4.5).
c) Qualora il giudice competente abbia ordinato quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL una misura cautelare della LEF – in particolare un pignoramento provvisorio – il Tribunale federale ritiene ammissibile un ricorso all'autorità di vigilanza in merito all'operato degli organi di esecuzione per quanto concerne l’esame della regolarità formale della decisione del giudice e le questioni di diritto esecutivo propriamente dette disciplinate esclusivamente dalla LEF (STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c i.f.; DTF 131 III 663 s., cons. 4.3 e 4.5).
d) Ciò posto, il ricorso in esame è quindi ricevibile nella limitata misura in cui verte sull’esecuzione della decisione 31 gennaio 2005 della seconda Camera civile e non sul merito né sulle sue modalità d’esecuzione esplicitamente indicate.
1.2. Non è d’altronde contestato che la ricorrente sia la destinataria diretta dell’avviso di pignoramento provvisorio impugnato né che essa sia formalmente titolare del conto corrente n° __________ sul quale l’Ufficio, con l’altro provvedimento contestato, ha chiesto informazioni a PI 3. RI 1 era pertanto legittimata a ricorrere contro entrambi i provvedimenti. Non vi è poi prova che la ricorrente ne abbia avuto conoscenza prima dell’8 marzo 2006. Il ricorso, interposto lunedì 20 marzo 2006, è di conseguenza tempestivo.
Le dupliche non contengono fatti, prove o eccezioni nuovi e sono pertanto ammissibili.
3.1. Come la scelta del tipo di provvedimento conservativo da ordinare anche la questione di sapere a quali condizioni un simile provvedimento può essere diretto contro un terzo è retta dal diritto interno dello Stato in cui deve aver luogo l’esecuzione (Kropholler, op. cit., n. 5 ad art. 39). Il legislatore federale avendo rinunciato a disciplinare l’esecuzione dei provvedimenti conservativi fondati sull’art. 39 CL, spetta esclusivamente al giudice dell’exequatur, come per le altre modalità d’esecuzione delle misure da lui ordinate, determinare la cerchia dei beni sui quali esse devono essere eseguite, con effetto vincolante per le autorità esecutive (cfr. DTF 131 III 664 s., cons. 4.5 a contrario e supra ad cons. 1.1/b). La cognizione delle autorità esecutive è invece limitata alle questioni di pura esecuzione in merito alle quali il giudice dell’exequatur non ha ordinato disposizioni particolari e vanno risolte sulla base delle norme del diritto esecutivo svizzero così come esse vengono interpretate nelle relazioni interne (cfr. DTF 131 III 664 cons. 4.4).
3.2. Nel caso concreto, la seconda Camera civile ha fornito nella sua decisione 31 gennaio 2005 due indicazioni che vincolano l’Ufficio e l’autorità di vigilanza riguardo alla determinazione dei beni da pignorare.
a) Anzitutto, la seconda Camera civile ha precisato che il pignoramento provvisorio doveva in particolare estendersi a “tutti i beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1”. Ebbene, questo provvedimento era fondato sul decreto 26 marzo 2003 (inc. __________) del Pretore __________, il quale aveva in particolare ordinato il pignoramento provvisorio “presso la PI 3, __________, di tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 2 o per il tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario economico, come anche ogni altro credito di PI 2 nei confronti della banca” (dispositivo 1.2a). Ora, non è il luogo per la ricorrente di rimettere in discussione l’ordine dei giudici dell’exequatur. Semmai – questione che comunque non compete all’autorità di vigilanza – RI 1 avrebbe dovuto impugnare la decisione del 31 gennaio 2005 (cfr. supra cons. 1.1/b).
b) Inoltre, la seconda Camera civile ha ordinato un “pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 83 LEF” e non un sequestro. Di conseguenza, anche se essa non avesse dato altre indicazioni, le autorità di esecuzione avrebbero comunque dovuto risolvere il quesito sollevato dalla ricorrente in base alle norme applicabili al pignoramento. Ebbene, in tale ambito, l’ufficio di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui l’escusso pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che appartengono formalmente a un terzo, giacché sussiste il dubbio che l’escusso ne sia proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l’ufficio deve pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come facente parte del patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del terzo, la controversia andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando esso è titolare del conto di cui il procedente chiede il pignoramento, la richiesta di quest’ultimo deve essere motivata (cfr. C. Jaques, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit économique, ZZZ 2005, 343 ad 3.5.2, con rif.).
Nel caso di specie, l’CO 1, sulla base dell’indicazione fornita da PI 3 il 24 gennaio 2006 – indicazione peraltro ottenuta in modo regolare (cfr. infra cons. 4) – ha correttamente emesso l’avviso di pignoramento impugnato. Questa decisione merita quindi conferma, tanto più che la ricorrente, nella replica, non ha contestato gli indizi prodotti da PI 1 in sede di ricorso a favore della sua tesi secondo cui PI 2 starebbe nascondendo i suoi beni per sottrarsi ai propri impegni, ossia: irreperibilità – ad eccezione di pochi milioni di franchi – dell’ingente somma versata da quest’ultima nel 1994, sia in Svizzera che in Italia [cfr. doc. 2]; intestazione a società terze di conti di cui PI 2 risulta essere l’avente diritto economico – si fa riferimento ad alcuni conti indicati da PI 3 nonché alla dichiarazione dell’avv. __________ di cui al doc. 10; addebiti sui conti della debitrice di importi milionari tra il 2000 e il 2002; ecc. La ricorrente si è infatti limitata ad eccepire l’erroneità del formulario “A” con argomenti non convincenti (cfr. infra cons. 5). Non si può del resto nascondere che il fatto che tutte le società ricorrenti (negli inc. 15.2006.38 – 41) i cui conti sono stati indicati da PI 3 come riconducibili a PI 2 facciano capo allo stesso amministratore potrebbe far sorgere qualche perplessità, segnatamente in merito alla loro asserita indipendenza.
3.3. Visto il tipo di provvedimento conservativo scelto dai giudici dell’exequatur – un “pignoramento provvisorio” –, non risulta peraltro applicabile la giurisprudenza – citata da PI 2 – secondo cui l’ufficio d’esecuzione non può sequestrare beni di terzi il cui nome non è indicato nel decreto di sequestro (DTF 130 III 581 ss., cons. 2.2.1-2.2.3). Al riguardo non pare determinante che il Tribunale federale, in precedenti procedure di ricorso, abbia paragonato la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguire un “pignoramento provvisorio” ordinato sulla base dell’art. 39 CL a quella che riveste nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF (cfr. STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c; DTF 131 III 663, cons. 4.2; cfr. pure STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1). Infatti, prima di tutto, lo ha fatto al solo scopo di giustificare una limitazione del potere di cognizione delle autorità di vigilanza – limitazione che peraltro risulta già implicitamente dall’art. 39 CL (cfr. supra cons. 1.1/a) ed esplicitamente dall’art. 17 cpv. 1 LEF –, rispettivamente con l’intento di risolvere una questione – ovvero la determinazione del momento in cui sorge per le banche il dovere d’informazione sui beni pignorati – diversa da quella in esame e sulla quale la seconda Camera civile non aveva dato indicazioni. In secondo luogo, giova poi ricordare che il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nessuno dei provvedimenti di diritto svizzero che entrano in considerazione quali provvedimenti conservativi giusta l’art. 39 CL (sequestro, pignoramento provvisorio, inventario ai sensi dell’art. 162 LEF, misure cautelari del diritto cantonale) può essere adottato senza adattamenti alle specificità della Convenzione di Lugano (DTF 126 III 442, cons. 4b). Ciò implica che non si possono sempre applicare ai provvedimenti conservativi dell’art. 39 CL i principi sviluppati per il sequestro (art. 271 e segg. LEF). E in ogni caso le autorità esecutive non sono abilitate a modificare il provvedimento ordinato dal giudice, sebbene dovesse ledere il diritto convenzionale o federale.
3.4. La giurisprudenza federale prevede eccezioni a questo principio: le autorità esecutive possono infatti verificare la regolarità formale della decisione del giudice e applicare autonomamente determinate norme della LEF (art. 91 e segg. per rinvio dell’art. 275), e così, in analogia con la prassi in materia di sequestro, potrebbero rifiutare l'esecuzione del decreto qualora, ad esempio, i beni colpiti dal sequestro non appartengono manifestamente al debitore sequestrato o sono impignorabili (cfr. STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1; STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c). Queste sentenze, per quanto concerne la questione dell’appartenenza dei beni da sequestrare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), rinviano però a una giurisprudenza (DTF 118 III 7, cons. 4) da considerare superata con l’introduzione dell’istituto dell’opposizione al decreto di sequestro (del resto non viene più menzionata nell’ultima sentenza relativa all’art. 39 CL, cfr. DTF 131 III 663 ss., cons. 4.2, 4.3 e 4.5): oggi, anche l’eccezione fondata sul fatto che i beni da sequestrare non appartengono al debitore può essere fatta valere unicamente nella procedura di opposizione davanti al giudice del sequestro (cfr. DTF 129 III 206, cons. 2.2). Ciò vale anche per i provvedimenti conservativi ai sensi dell’art. 39 CL (tanto più se se si tratta di un pignoramento provvisorio), dal momento che anche in questo ambito la misura cautelare viene decisa da un giudice, che ne verifica sovranamente i presupposti.
3.5. Né entra concretamente in linea di conto l’ipotesi che la sentenza della seconda Camera civile sia da considerare nulla – e quindi non vincolante per le autorità di esecuzione (cfr. STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1; STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c; DTF 131 III 663 ss., cons. 4.2, 4.3 e 4.5) – laddove ordina il “pignoramento provvisorio” di beni di cui PI 2 non è proprietaria ma solo avente diritto economico senza indicare i nomi dei titolari formali, in applicazione analogica dei principi esposti nella predetta decisione (DTF 130 III 581 ss., cons. 2.2.1-2.2.3). Infatti, l’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF, sul quale si fonda la giurisprudenza in questione, non è applicabile ai provvedimenti conservativi, né direttamente né per analogia, siccome il legislatore federale non ha ritenuto di dover introdurre una nuova causa di sequestro fondata sull’art. 39 CL. In secondo luogo, le situazioni giuridiche del creditore sequestrante e dell’istante nella procedura di exequatur sono ben diverse, poiché il primo spesso non è in possesso di un titolo esecutivo mentre il secondo per definizione fonda il suo diritto su una decisione riconosciuta esecutiva in Svizzera (almeno in prima istanza), la quale costituisce oltretutto titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF. Da questo punto di vista, i provvedimenti conservativi dell’art. 39 CL sono sicuramente più simili al pignoramento provvisorio che non al sequestro (cfr. II CCA 18 giugno 2001 [12.01.58], cons. 3.1). E il pignoramento provvisorio tiene comunque conto del carattere non definitivo dell’exequatur, poiché a differenza del pignoramento definitivo, esclude la realizzazione dei beni pignorati fino ad ulteriore decisione dei giudici dell’exequatur (cfr. art. 118 LEF). Da ultimo, giova evidenziare come la risposta 24 gennaio 2006 di PI 3 stia in sé a dimostrare che l’ordine 31 gennaio 2005 non era ineseguibile.
3.6. Aggiuntivamente può ancora essere osservato che, giusta l’art. 39 cpv. 2 CL, la decisione che accorda l’esecuzione implica l’autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi. Da tale automatismo si deduce che, per garantire “l’effetto utile” della Convenzione, il diritto dello Stato in cui questi provvedimenti devono essere eseguiti non può esigere un’ulteriore autorizzazione sottoposta a condizioni supplementari quali l’urgenza o la verosimiglianza del credito del procedente (cfr. Donzallaz, L’application de l’art. 39 CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène (ATF 126 III 438), SJZ/RSJ 2001, 50; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 2 ad art. 39). In queste condizioni, pure il terzo presupposto di cui all’art. 272 cpv. 1 LEF – appunto l’esigenza di specificazione dei beni da sequestrare – non può rientrare nell’ambito dell’art. 39 CL, e ciò a maggior ragione nei casi come quello in esame in cui la misura cautelare estera dichiarata esecutiva in Svizzera verte esplicitamente su tutti i beni del convenuto. Invero, la risposta a questo quesito – controverso e lasciato aperto dal Tribunale federale (DTF 126 III 443, cons. 4b) – comunque non compete alle autorità esecutive ma al giudice dell’exequatur (cfr. supra cons. 1). Nel caso di specie, la seconda Camera civile, scegliendo quale provvedimento conservativo un “pignoramento provvisorio”, ha risolto il problema nel senso di dispensare il creditore dal designare i beni da pignorare. Ha così implicitamente autorizzato l’Ufficio a pignorare anche beni formalmente intestati a terzi ma di cui PI 2 è l’avente diritto economico.
3.7. Riassumendo, l’CO 1, nell’eseguire testualmente l’ordine 31 gennaio 2005 della II Camera civile del Tribunale d’appello, si è comportato correttamente. L’avviso di pignoramento provvisorio (ex art. 39 CL) emanato il 7 marzo 2006 va quindi confermato. La ricorrente è pertanto tenuta a darvi seguito, comunicando se del caso all’Ufficio eventuali altri averi in suo possesso di cui PI 2 è l’avente diritto economico e trasmettendogli i documenti richiesti.
La ricorrente non ha contestato i provvedimenti 9 novembre 2005 e 3 gennaio 2006 grazie ai quali l’CO 1 è venuto a conoscenza dell’esistenza del conto corrente n° __________. A scanso di equivoci, è comunque bene confermare la validità di questi provvedimenti. Infatti, nell’eseguire un pignoramento, l’Ufficio di esecuzione ha l’obbligo di essere attivo e di ricercare eventuali tracce o indizi dell’esistenza di diritti patrimoniali di cui l’escusso sia il titolare, il titolare apparente o l’avente diritto economico (STF 27 novembre 2002 [7B.212/2002], cons. 2.1, con rif.), almeno nei casi in cui vi sono indizi – segnatamente quelli addotti dall’escutente – che questi beni esistono (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 12 e 13 ad art. 91; CEF 1. agosto 2004 [15.04.84]). Il debitore è tenuto ad informare l’Ufficio in modo esaustivo e senza restrizioni (art. 91 cpv. 1 LEF; Jeandin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 ad art. 91) e lo stesso vale per i terzi (art. 91 cpv. 4 LEF), a fortiori nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie – il debitore non ha potuto essere interrogato.
Assodato che l’ordine della seconda Camera civile verte anche sui beni di cui PI 2 è la beneficiaria economica con effetto vincolante per le autorità di esecuzione, occorre ancora determinare se l’escussa può effettivamente essere considerata l’avente diritto economico del conto corrente n° __________ aperto presso PI 3 a nome della ricorrente.
5.1. La ricorrente lo nega, affermando di avere una personalità e una sostanza propria. Per questo motivo, ritiene che il formulario “A” relativo al conto n° __________ sarebbe errato.
5.2. Non vi è unanimità sulla nozione di avente diritto economico (o beneficiario economico) (cfr. Jaques, op. cit., pp. 307 ss.). È comunque indiscutibile che il concetto è stato sviluppato principalmente nell’ambito bancario, anche se è stato poi in qualche modo “esportato” in altri ambiti, compresi quelli civile ed esecutivo (cfr. Jaques, op. cit., p. 313 e 320). In particolare è ora indiscusso che la nozione d’avente diritto economico rinvii al formulario “A” allegato alla Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche adottata nel 2003 dall’Associazione Svizzera dei Banchieri (cfr. www.swissbanking. org/1116_i.pdf). È quindi sostenibile pensare che i giudici dell’exequatur avessero in mente proprio gli averi di cui l’escussa risulta avente diritto economico secondo il relativo formulario “A”. D’altronde, la ricorrente non dimostra e nemmeno allega che il formulario sia stato firmato da una persona non abilitata a rappresentare la società. Certo, la sola indicazione sul formulario “A” di un avente diritto economico diverso dal titolare del conto non è sufficiente per fare astrazione, sul piano civile ed esecutivo, delle loro diverse personalità giuridiche e sostanze, in virtù del principio di trasparenza (“Durchgriff”): è pure necessario che il comportamento dell’avente diritto economico sia abusivo o doloso ai sensi degli art. 2 cpv. 2 CC o 288 LEF (cfr. Jaques, 318 ss. ad 1.4 e 334 ss.). Comunque, come già detto (supra ad cons. 4.2), l’ufficio deve pignorare i beni formalmente intestati a terzi, qualora, anche in base a semplici indizi, sussista il dubbio che l’escusso ne sia proprietario o se la rivendicazione del terzo appaia fondata su un atto revocabile o sia abusiva, ciò che sembra il caso in concreto. La questione verrà poi definitivamente decisa nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). In ogni caso, la data di costituzione di RI 1 non è in sé determinante per escludere che l’escussa ne assuma attualmente il controllo, giacché la ricorrente non ha negato che PI 2 fosse azionista né ha dato elementi per ritenere che lo sia diventata prima dell’inizio della lite con PI 1.
Rimane da esaminare la censura relativa alla domanda d’informazioni complementari rivolta il 7 marzo 2006 a PI 3. Siccome la ricorrente ha addotto contro questo provvedimento lo stesso argomento esposto contro l’avviso di pignoramento di ugual data, ci si può limitare a confermare anche la validità della domanda d’informazioni complementari con riferimento ai motivi esposti ai precedenti considerandi.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, 39 CL, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 20 marzo 2006 di RI 1, __________ (FL), è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Intimazione a:
– avv. RA 2, __________(con l’allegato di duplica 4 maggio 2006 di PI 2);
– St. legale RA 1, __________;
– St. legale PA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.