Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.2007 15.2006.36

Incarto n. 15.2006.36

Lugano 9 febbraio 2007 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 20 marzo 2006 di

RI 1 (I) rappr. dallo RA 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la domanda d’informazioni 7 marzo 2006 rivolta a PI 2 nell’ambito del pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 39 CL ordinato nella procedura di exequatur promossa contro la ricorrente da

PI 1 (I) rappr. dallo RA 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004 ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di

€ 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento conservativo la seconda Camera civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in favore di PI 2 al “pignoramento provvisorio” ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti i beni di PI 1 a concorrenza della predetta somma, in particolare di tutti i beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con ripetizione del pignoramento e delle misure di cui agli art. 98 e 99 LEF presso i terzi. Sono stati dichiarati applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione dell’art. 90 e degli art. 56 a 63 LEF.

B. Il 4 febbraio 2005, l’CO 1 ha comunicato alla RI 1 (in seguito “__________”) un “avviso di pignoramento provvisorio” relativo a “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 1 o per il tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è beneficiario economico, come anche ogni altro credito di PI 1 nei confronti della banca, e ciò come da decreto della seconda Camera civile del Tribunale d’appello di data 31 gennaio 2005 incarto n. __________ allegato alla presente”. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha inoltre diffidato la banca con un atto distinto, che riproduceva sostanzialmente i dispositivi n° 2 e 3 della sentenza della seconda Camera civile e precisava che per quanto concerneva la banca il pignoramento si estendeva segnatamente a “ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso RI 1, della quale la convenuta era l’azionista fino al 2001”.

C. Con sentenza 14 giugno 2005 (inc. 15.05.34), questa Camera ha accolto il ricorso interposto dalla banca contro questo provvedimento, ma il Tribunale federale, con sentenza 12 ottobre 2005 (7B.114/2005), ha annullato la decisione cantonale, riformandola nel senso della reiezione del ricorso di PI 2.

D. Il 9 novembre 2005, l’CO 1 ha ingiunto alla banca di comunicargli immediatamente tutti gli averi di PI 2 conformemente a quanto indicato nell’ordine del 4 febbraio 2005. Il 15 novembre, RI 1 ha confermato l’esistenza di averi complessivi riconducibili a PI 2 per fr. 6'010'000.-- (valori di mercato indicativi) e vi ha rivendicato un diritto di pegno per un credito pari a fr. 2'233'000.--.

Il 3 gennaio 2006, l’Ufficio ha ingiunto alla banca di produrre un estratto conto relativo al periodo dal 4 febbraio 2000 al 4 febbraio 2005 per ogni relazione intestata a PI 2. In risposta, la banca, il 24 gennaio 2006, ha prodotto gli estratti per il periodo richiesto relativi a sei conti correnti (n° __________ e __________) intestati a RI 1, nonché due valutazioni al 4 febbraio 2005 (relazioni n° __________ e __________) di tutti gli averi della medesima depositati presso PI 2 (per un totale di fr. 1’522'702,64), gli estratti dei conti correnti di __________ (n° __________), __________ (n° __________), __________ (n° __________), __________ (n° /), __________ (n° __________), __________, Vaduz (n° __________) e __________ (n° __________), così come una valutazione al 4 febbraio 2005 di tutti gli averi di quest’ultima depositati presso PI 2 (per un totale di fr. 2'800'739,52). In tale occasione, l’Ufficio è anche venuto a conoscenza dell’esistenza di una cassetta, di un armadio a due ante e di un locale di sicurezza intestati all’escussa di cui la banca fino a quel momento non aveva mai fatto menzione.

E. Il 7 marzo 2006, l’CO 1 ha ingiunto alla banca di completare le informazioni fornite, comunicando quanto segue:

“1) Per il conto __________ (e tutte le rubriche) la consegna:

a) le situazioni patrimoniali ed estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003, 04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal deposito.

b) dei giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto, pagamenti e trasferimenti.

  1. Per il conto __________ (e tutte le rubriche) la consegna:

a) le situazioni patrimoniali ed estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003, 04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal deposito.

  1. Per il conto __________ (e tutte le rubriche) la consegna:

a) le situazioni patrimoniali ed estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003, 04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal deposito.

b) dei giustificativi (ove si veda l’ordinante e il beneficiario) del giro postale 17.10.2000 di Fr. 24'284,50, del bonifico 12.01.2001 di Fr. 66'741,40 e del bonifico 22.1.2002 di Fr. 41'506,70.

  1. Per il conto __________ (e tutte le rubriche) la consegna:

a) dei giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto, pagamenti e trasferimenti.

  1. Per il conto __________ (e tutte le rubriche) la consegna:

a) le situazioni patrimoniali ed estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003, 04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal deposito.

b) dei giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto, pagamenti e trasferimenti.

  1. Per il conto __________ (e tutte le rubriche) la consegna:

a) le situazioni patrimoniali ed estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003, 04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal deposito.

b) del giustificativo (ove si veda l’ordinante e il beneficiario) del pagamento swift 15.02.2000 di fr. 2'000'015,00 (rubrica Fr).

c) dei giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto, pagamenti e trasferimenti, relativi alla rubrica EUR.

  1. Per il conto __________ (e tutte le rubriche) la consegna:

a) le situazioni patrimoniali ed estratti depositi titoli al 04.02.2000, 04.02.2001, 04.02.2002, 04.02.2003, 04.02.2004, con i giustificativi di ogni entrata ed uscita di titoli dal deposito.

b) dei giustificativi di tutte le operazioni superiori a Fr. 1'000,00 (mille), con l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario dei bonifici, giro conto, pagamenti e trasferimenti.

c) dei giustificativi delle tre operazioni TRU e EXT/TRU L__________ Spa, __________, del 12.10.2000.”

F. Con ricorso 20 marzo 2006, RI 1 ha contestato quest’ultimo provvedimento. La ricorrente evidenzia innanzitutto il carattere – a suo dire – di estrema precarietà della situazione giuridica del credito vantato da PI 1, ricordando che il pignoramento provvisorio non è un pignoramento provvisorio classico ai sensi dell’art. 83 LEF bensì un provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL destinato a garantire l’esecuzione in Svizzera di un sequestro conservativo italiano pronunciato mentre la causa civile di merito (risarcitoria) è stata immediatamente sospesa; ogni fondamento esecutivo sarebbe poi caduto nel vuoto con la revoca delle statuizioni civili nel processo penale.

Sottolineando come tutti i terzi, e in particolare RI 1, abbiano bloccato i beni della ricorrente e fornito gli estratti conto chiesti dall’CO 1, essa ritiene che la “ridda di domande” formulate dall’Ufficio non sarebbero nemmeno in relazione con la possibilità di promuovere un’azione revocatoria, ma rappresenterebbero una “inammissibile fishing expedition, o meglio una ricerca a tappeto e alla rinfusa, fine a se stessa”. La ricorrente considera in particolare che le informazioni richieste sulle entrate sui suoi conti non possono servire in alcun modo alla procedente per assoggettare all’esecuzione, con un’azione revocatoria, beni che le fossero stati sottratti illegalmente. RI 1 critica peraltro la richiesta dei giustificativi di tutte le operazioni superiori a fr. 1'000.--, importo qualificato d’irrisorio se confrontato con il credito vantato dalla procedente. Infine, la ricorrente contesta che l’Ufficio possa esigere giustificativi relativi a conti intestati a società con esistenza propria che non possono essere confuse con la ricorrente.

G. Il 22 marzo 2006, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

H. Nelle sue osservazioni 27 marzo 2006, PI 1 ricorda che le censure ricorsuali fondate sul carattere provvisorio del pignoramento sono state sconfessate dal Tribunale federale (con sentenza 12 ottobre 2005) e che gli adattamenti degli istituti previsti dalla LEF alle particolarità dell’art. 39 CL rientrano nell’esclusiva competenza del giudice dell’exequatur e sono quindi già esaurientemente indicati nella sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello. La resistente precisa inoltre che la revoca delle statuizioni civili nel processo penale è avvenuta in applicazione dell’art. 82 CPPit., perché era nel frattempo stata promossa azione civile contro l’escussa.

Per quanto riguarda la legittimità della richiesta dei giustificativi relativi alle situazioni patrimoniali e alle uscite dai conti e dai depositi titoli – uscite che dalla documentazione consegnata da PI 2 risultano numerose tra il 4 febbraio 2000 e la metà del 2002 e rappresentano una cifra complessiva milionaria –, rileva come la ricorrente non abbia, di principio, contestato il diritto dell’Ufficio di chiedere informazioni sui beni dell’escussa detenuti da RI 1 negli ultimi 5 anni, così da consentire all’escutente di promuovere eventuali azioni revocatorie, facoltà peraltro esplicitamente riconosciuta dalla giurisprudenza federale (DTF 129 III 239, cons. 3.2). Nel caso concreto, le informazioni richieste si giustificherebbero tanto più che i procedimenti esecutivi avviati in Svizzera e in Italia contro l’escussa si sono finora rivelati ampiamente infruttuosi, mentre nel passato PI 2 ha avuto un patrimonio ben maggiore, se solo si considera che nel 1994 ella ha ricevuto dalla procedente Lit. 678'334'053'670, somma che ancora deteneva a fine 1996. Sussisterebbero quindi motivi per pensare che l’escussa ha disposto di attivi suoi in danno dei suoi creditori con atti revocabili. Quali ulteriori indizi in tal senso, PI 1 cita il fatto che PI 2 ha regalato il pacchetto azionario di RI 1 a quei soli figli che non erano coinvolti con lei nel noto processo penale di __________, ma anche il fatto che RI 1 ha sottaciuto l’esistenza di cassette di sicurezza e non ha apparentemente fornito tutti gli estratti conto richiesti, siccome, volendo fare la somma degli averi dell’escussa al 4 febbraio 2005 sulla base degli estratti e situazioni forniti, si arriva all’importo di circa fr. 4'500'000.-- invece dei fr. 6'000'000.-- indicati inizialmente da RI 1. Inoltre, gli estratti dei depositi titoli prodotti, che non sono completi, contrariamente a quanto affermato dalla banca, vertono solo sulla situazione al 4 febbraio 2005 e non si estendono ai 5 anni precedenti.

Ricordato l’obbligo dell’Ufficio di essere attivo e di ricercare tracce di beni pignorabili del debitore e visti gli indizi già menzionati sull’esistenza di tali beni, PI 1 sostiene inoltre che RI 1 deve fornire anche i giustificativi riferiti alle entrate sui conti e sui depositi titoli dell’escussa, dal momento che se l’ordinante delle operazioni dovesse essere la stessa PI 2, l’Ufficio dovrebbe pignorare anche il conto addebitato: a maggior ragione se si considera che essa non ha avuto attività lucrativa nel periodo dal 2000 al 2005; ciò permette di supporre che gli ingenti bonifici in entrata sui suoi conti presso RI 1 provengano da conti suoi situati altrove.

PI 1 sostiene poi che le domande d’informazione impugnate non ledono il principio della proporzionalità, perché possono permettere d’identificare i terzi che fungono da prestanome o da fiduciari per conto dell’escussa, tramite la conoscenza di importi anche modesti relativi alla rimunerazione per i loro servizi, per la domiciliazione di società di comodo o per la loro amministrazione.

La resistente contesta infine l’affermazione della ricorrente secondo cui l’Ufficio non avrebbe il diritto di richiedere informazioni su conti intestati a terze persone giuridiche, da una parte perché i giudici dell’exequatur hanno ordinato la ripetizione del pignoramento provvisorio n. __________ che comprendeva anche i beni dei quali RI 1 fosse solo avente diritto economico, e d’altra parte perché l’Ufficio è comunque tenuto a esperire le indagini necessarie per determinare gli averi di cui l’escusso è beneficiario economico, onde pignorare o il bene stesso oppure la pretesa del debitore in restituzione dei beni fiduciari.

I. Delle osservazioni 21 marzo e 5 aprile 2006 dell’Ufficio si dirà, se necessario, nei seguenti considerandi.

L. Con scritto 9 maggio 2006, RI 1 ha informato la Camera che il 4 maggio 2006 la Corte di cassazione di __________ aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna della Corte d’appello penale di __________ nei suoi confronti, ritenendo che non sussisteva pertanto urgenza per una decisione del ricorso.

Considerando

in diritto:

  1. Giusta l’art. 39 cpv. 2 CL, la decisione che accorda l’esecuzione implica l’autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione. La determinazione del genere di provvedimenti conservativi da ordinare nel caso concreto e la necessità o meno dell’intervento di un’autorità giudiziaria per la loro emanazione sono disciplinate dal diritto interno dello Stato in cui essi devono essere eseguiti (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,
  2. ed., Heidelberg 1998, n. 5 ad art. 36; DTF 131 III 662, cons. 4.1; DTF 126 III 439, cons. 3); “l’effetto utile” della Convenzione deve tuttavia essere garantito: in particolare, il diritto interno non può esigere un’ulteriore autorizzazione sottoposta a condizioni supplementari quali l’urgenza o la verosimiglianza del credito del procedente (cfr. Donzallaz, L’application de l’art. 39 CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène (ATF 126 III 438), SJZ/RSJ 2001, 50; Kropholler, op. cit., n. 2 ad art. 39). In assenza di una normativa federale, nel Canton Ticino la competenza per ordinare questi provvedimenti è affidata al giudice dell’exequatur (art. 513b cpv. 2 CPC). Visto il carattere lacunoso del diritto svizzero, è d’altronde comunemente ammesso che il giudice possa ordinare anche provvedimenti cautelari retti dalla legge sulla esecuzione e sul fallimento (sequestro [art. 271 ss. LEF], pignoramento provvisorio [art. 83 cpv. 2 LEF], inventario conservativo [art. 162 ss. LEF]) ed incaricare gli uffici di esecuzione di eseguirli (cfr. II CCA 18 giugno 2001 [12.01.58], cons. 1.1; STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c). Spetta esclusivamente al giudice rendere il provvedimento che ordina conforme alle esigenze della Convenzione di Lugano (cfr. DTF 131 III 663, cons. 4.1).

1.1. Dalle succinte indicazioni che precedono si evince che per l’esame – d’ufficio – della ricevibilità del ricorso occorre innanzitutto delimitare le competenze delle diverse autorità coinvolte (giudice dell’exequatur, giudice competente per ordinare i provvedimenti conservativi ex art. 39 CL, autorità di esecuzione) ed i relativi rimedi giuridici disponibili, ovvero l’opposizione/ricorso degli art. 36, 37, 40 e 41 CL, il ricorso dell’art. 382 CPC e il ricorso dell’art. 17 LEF.

a) Contro la concessione dell’exequatur – e quindi contro la relativa autorizzazione (implicita) all’ottenimento di provvedimenti conservativi giusta l’art. 39 cpv. 2 CL – la Convenzione di Lugano prevede a favore del debitore un’opposizione al Tribunale cantonale e un ricorso al Tribunale federale (art. 36 e 37 CL); parallelamente, sono previste anche due istanze (opposizione e ricorso) a favore del creditore contro la reiezione della sua istanza (art. 40 e 41 CL). Questo sistema d’impugnazione uniforme, indipendente e chiuso esclude ogni altro rimedio giuridico di diritto interno. In particolare, i terzi non sono ammessi a ricorrere contro la concessione dell’exequatur (cfr. Kropholler, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 36, con rif.). I rimedi di diritto interno rimangono tuttavia ammissibili contro l’esecuzione (forzata) della sentenza estera – al contrario della decisione che autorizza tale esecuzione (ossia il cosiddetto “exequatur”) –, ma il debitore non può con ciò proporre censure che avrebbe dovuto far valere contro la decisione d’exequatur, ovvero interponendo il ricorso previsto all’art. 36 CL (Kropholler, op. cit., n. 3 ad art. 36; cfr. pure CGCE 3 ottobre 1985, causa 119/84 [Capelloni/Pelkmans], Racc. 1985, 3147 ss., n. 35 s.).

b) Secondo la giurisprudenza federale (DTF 131 III 664 s., cons. 4.3 e 4.5), nella misura in cui non sia conforme alle esigenze della Convenzione di Lugano, il provvedimento deve essere impugnato con opposizione giusta l’art. 36 o 40 CL alla Camera civile d’appello (art. 513b cpv. 3 e 513c cpv. 2 CPC), rispettivamente al Tribunale federale (art. 37 n. 2 e 41 n. 2 CL), con un ricorso che ora dovrebbe essere quello in materia civile dell’art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF. Se invece la contestazione riguarda unicamente l’applicazione del diritto interno, il rimedio giuridico appropriato potrebbe essere quello dell’art. 382 CPC (visto il rinvio dell’art. 513b cpv. 2 CPC). In questa sede, l’esatta distinzione dei rimedi di diritto è comunque inutile perché è questione che sfugge alla competenza della Camera. Ciò che conta è che in ogni caso il ricorso giusta l’art. 17 LEF è in linea di principio irricevibile se la contestazione verte su una questione regolata nella sentenza di exequatur o nella decisione che ordina i provvedimenti conservativi (cfr. DTF 131 III 663 ss., cons. 4.3 e 4.5).

c) Qualora il giudice competente abbia ordinato quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL una misura cautelare della LEF – in particolare un pignoramento provvisorio – il Tribunale federale ritiene ammissibile un ricorso all'autorità di vigilanza in merito all'operato degli organi di esecuzione per quanto concerne l’esame della regolarità formale della decisione del giudice e le questioni di diritto esecutivo propriamente dette disciplinate esclusivamente dalla LEF (STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c i.f.; DTF 131 III 663 s., cons. 4.3 e 4.5).

d) Ciò posto, il ricorso in esame è quindi ricevibile nella limitata misura in cui verte sull’esecuzione della decisione 31 gennaio 2005 della seconda Camera civile e non sul merito né sulle sue modalità d’esecuzione esplicitamente indicate.

1.2. È d’altronde evidente la legittimazione di RI 1 a ricorrere giusta l’art. 17 LEF.

  1. Già si è detto in ingresso (cons. 1) del limitato potere di cognizione delle autorità di esecuzione. Ne consegue che le censure della ricorrente relative all’asserito carattere di estrema precarietà della situazione giuridica in cui verserebbe il credito vantato da PI 1 sono irrilevanti in questa sede, poiché l’Ufficio, da un canto, non è competente per riesaminare il fondamento della decisione della seconda Camera civile e d’altro canto esso deve eseguire il pignoramento provvisorio secondo le regole della LEF (tranne indicazione contraria dei giudici dell’exequatur), senza poterne adattare le caratteristiche alla situazione particolare della fattispecie. Il pignoramento provvisorio va quindi eseguito ai sensi dell’art. 89 LEF, al quale peraltro rinvia la sentenza della seconda Camera civile, ma a differenza del pignoramento definitivo, la realizzazione dei beni pignorati è esclusa fino ad ulteriore decisione del giudice dell’exequatur (art. 118 LEF).

  2. La ricorrente non contesta, in linea di principio, la facoltà dell’Ufficio di chiedere informazioni sui suoi beni anche per i cinque anni precedenti il pignoramento, facoltà peraltro esplicitamente riconosciuta dalla giurisprudenza federale, almeno qualora esistano indizi di beni pignorabili o di possibilità revocatorie (cfr. DTF 129 III 241 s., cons. 3.2; STF 7 giugno 2001 [7B.131/2001]), ciò che si verifica nel caso di specie. PI 1 ha infatti allegato e fornito elementi oggettivi e concreti sufficienti a giustificare complementi istruttori, ossia: irreperibilità – ad eccezione di pochi milioni di franchi – dell’ingente somma versata da quest’ultima nel 1994, sia in Svizzera che in Italia [cfr. doc. 2]; intestazione a società terze di conti di cui PI 2 risulta essere l’avente diritto economico – si fa riferimento ad alcuni conti indicati da __________ nonché alla dichiarazione dell’avv. __________ di cui al doc. 10; addebiti sui conti dell’escussa di importi milionari tra il 2000 e il 2002; incompletezza delle informazioni fornite da RI 1 all’Ufficio; ecc.; a questa lista si potrebbe d’altronde aggiungere il persistente rifiuto di PI 2 di presentarsi all’CO 1 per il completamento del pignoramento (cfr. infra cons. 3.1 i.f.). Né la ricorrente ha ritenuto necessario confutare queste allegazioni. Considera tuttavia che PI 2 abbia dato seguito in modo esauriente alle domande dell’Ufficio con le risposte 15 novembre 2005 e 24 gennaio 2006 e con la documentazione allegata. Perciò, la ricorrente si oppone “all’impressionante sequela di domande” formulate dall’Ufficio nel provvedimento impugnato, il quale non avrebbe quale scopo l’assunzione d’informazioni utili a promuovere un’azione revocatoria, ma rappresenterebbe una “inammissibile fishing expedition”.

3.1. Nella misura in cui il giudice dell’exequatur non ha dato disposizioni particolari destinate ad adattare il pignoramento provvisorio alle esigenze dell’art. 39 CL, le autorità esecutive devono applicare le norme del diritto esecutivo svizzero così come esse vengono interpretate nelle relazioni interne (cfr. DTF 131 III 664, cons. 4.4). Nel caso concreto, la seconda Camera civile non ha, direttamente, disposto alcunché in merito all’obbligo d’informazione dei terzi. La determinazione dell’estensione di questo dovere dipende quindi unicamente dall’interpretazione dell’art. 91 cpv. 4 LEF. Come detto, dopo aver ricordato che in virtù di questa norma i terzi hanno lo stesso obbligo d’informare del debitore, il Tribunale federale ha considerato che pure essi sono tenuti a ragguagliare l’ufficio sulle transazioni intervenute nel cosiddetto periodo sospetto ai sensi degli art. 286 e segg. LEF (DTF 129 III 241 s., cons. 3.2). Visto lo scopo dell’informazione – permettere ai creditori d’incoare eventuali azioni revocatorie –, il dovere del debitore – e di riflesso quello dei terzi debitori o detentori – non può limitarsi alla fornitura di estratti conti, ma si estende necessariamente anche ai giustificativi delle transazioni intervenute nel periodo sospetto. Se così non fosse, i creditori non sarebbero in grado d’identificare i beneficiari di bonifici forse revocabili né quindi di convenirli in giudizio, qualora il debitore si sottragga al suo interrogatorio o rifiuti di fornire le informazioni e/o i documenti richiestigli. È ciò che si verifica nella fattispecie: è infatti noto a questa Camera che PI 2, seppure convocata diverse volte dall’CO 1 per il suo interrogatorio ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LEF, non si è mai presentata né si è fatta rappresentare, anche dopo essere stata esplicitamente richiamata al suo dovere (cfr. già CEF 9 settembre 2002 [15.02.115], cons. 3b).

3.2. Per la ricorrente, il provvedimento impugnato rappresenterebbe tuttavia una “inammissibile fishing expedition”, ovvero una ricerca indiscriminata o esplorativa di mezzi di prova, che perseguirebbe scopi estranei alla procedura in cui ne è stata chiesta l’assunzione. È vero che anche in ambito esecutivo, le autorità devono rispettare il principio della proporzionalità quando adottano provvedimenti coercitivi (cfr. infra cons. 6). Del resto, nella procedura di sequestro (cfr. FF 1991 III 119 ad 208.2; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 32 ad art. 272; J. Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 353 ss.), il legislatore ha addirittura voluto ostacolare il cosiddetto sequestro “esplorativo” o “investigativo” (“Sucharrest”) imponendo al creditore di rendere verosimile l’esistenza e l’appartenenza al debitore dei beni di cui chiede il sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF). Riferendosi a questo presupposto, il Tribunale federale ha recentemente precisato che l’ufficio d’esecuzione incaricato di eseguire un sequestro non può effettuare indagini o domandare informazioni su terzi il cui nome non è indicato nel decreto di sequestro (DTF 130 III 582 s., cons. 2.2.3). Siccome né la sentenza 31 gennaio 2005 della seconda Camera civile né la decisione 26 marzo 2003 del Pretore __________ (inc. __________) alla quale essa rinvia indicano nomi di terzi, ci si potrebbe chiedere se la richiesta dei giustificativi relativi alle uscite dai conti dell’escussa non sia da considerare come un’inammissibile domanda d’informazione.

3.3. Nel caso concreto, la seconda Camera civile ha ordinato un “pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 83 LEF” e non un sequestro. Nel pignoramento provvisorio disciplinato all’art. 83 cpv. 1 LEF, non esiste per il creditore il dovere di designare i beni da pignorare che invece l’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF pone a carico del creditore sequestrante. Di conseguenza, la giurisprudenza, appunto fondata su quest’ultima norma (cfr. DTF 130 III 581 ss., cons. 2.2.1 e 2.2.3), secondo cui l’Ufficio non può effettuare indagini o domandare informazioni su terzi il cui nome non è indicato nel decreto di sequestro, non si applica all’esecuzione di pignoramenti (sia provvisori che definitivi, dal momento che valgono le stesse regole per entrambi i tipi di pignoramento). D’altronde, i giudici dell’exequatur hanno esplicitamente disposto il pignoramento di beni formalmente intestati a terzi ma di cui PI 2 è avente diritto economico.

3.4. Contrariamente a quanto avvenuto nel caso oggetto della sentenza pubblicata in DTF 131 III 660 ss. (cfr. cons. 4.4), la seconda Camera civile, nella sua decisione 31 gennaio 2005, ha fornito un’indicazione – perlomeno indiretta – sul quesito in esame – indicazione che vincola le autorità esecutive – allorquando ha precisato che il pignoramento provvisorio doveva in particolare estendersi a “tutti i beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1”. E questo provvedimento era fondato sul decreto 26 marzo 2003 (inc. __________) del Pretore __________, il quale aveva in particolare ordinato il pignoramento provvisorio “presso la PI 3, Lugano, di tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 2 o per il tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario economico, come anche ogni altro credito di PI 2 nei confronti della banca” (dispositivo 1.2a). Le domande d’informazione dell’Ufficio sono quindi la logica conseguenza dell’incarico affidatogli dai giudici dell’exequatur, sicché sono da ritenere legittime.

3.5. Non pare d’altronde determinante che il Tribunale federale, in precedenti procedure di ricorso, abbia paragonato la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguire un “pignoramento provvisorio” ordinato sulla base dell’art. 39 CL a quella che riveste nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF (cfr. STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c; DTF 131 III 663, cons. 4.2; cfr. pure STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1). Infatti, prima di tutto, lo ha fatto al solo scopo di giustificare una limitazione del potere di cognizione delle autorità di vigilanza – limitazione che peraltro risulta già implicitamente dall’art. 39 CL (cfr. supra cons. 1.1/a) ed esplicitamente dall’art. 17 cpv. 1 LEF –, rispettivamente con l’intento di risolvere una questione – ovvero la determinazione del momento in cui sorge per le banche il dovere d’informazione sui beni pignorati – diversa da quella in esame e sulla quale la seconda Camera civile non aveva dato indicazioni. In secondo luogo, giova poi ricordare che il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nessun istituto di diritto svizzero che entri in considerazione quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39 CL (sequestro, pignoramento provvisorio, inventario ai sensi dell’art. 162 LEF, misure cautelari del diritto cantonale) può essere adottato senza tener conto delle specificità della Convenzione di Lugano (DTF 126 III 442, cons. 4b). Ciò implica che non si possono sempre applicare ai provvedimenti conservativi dell’art. 39 CL i principi sviluppati per il sequestro (art. 271 e segg. LEF). E in ogni caso le autorità esecutive non sono abilitate a modificare il provvedimento ordinato dal giudice, ancorché lesivo del diritto convenzionale o federale.

3.6. Né entra concretamente in linea di conto l’ipotesi che la sentenza della seconda Camera civile sia da considerare nulla – e quindi non vincolante per le autorità di esecuzione (cfr. STF 10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1; STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15/2001], cons. 3c; DTF 131 III 663 ss., cons. 4.2, 4.3 e 4.5) – laddove ordina il “pignoramento provvisorio” di beni di cui PI 2 non è proprietaria ma solo avente diritto economico senza indicare i nomi dei titolari formali, in applicazione analogica dei principi esposti nella predetta decisione (DTF 130 III 581 ss., cons. 2.2.1-2.2.3). Infatti, l’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF, sul quale si fonda la giurisprudenza in questione, non è applicabile ai provvedimenti conservativi, né direttamente né per analogia, siccome il legislatore federale non ha ritenuto di dover introdurre una nuova causa di sequestro fondata sull’art. 39 CL. In secondo luogo, le situazioni giuridiche del creditore sequestrante e dell’istante nella procedura di exequatur sono ben diverse, poiché il primo spesso non è in possesso di un titolo esecutivo mentre il secondo per definizione fonda il suo diritto su una decisione riconosciuta esecutiva in Svizzera (almeno in prima istanza), la quale costituisce oltretutto titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF. Da questo punto di vista, i provvedimenti conservativi dell’art. 39 CL sono sicuramente più simili al pignoramento provvisorio che non al sequestro (cfr. II CCA 18 giugno 2001 [12.01.58], cons. 3.1). E il pignoramento provvisorio tiene comunque conto del carattere non definitivo dell’exequatur, poiché a differenza del pignoramento definitivo, esclude la realizzazione dei beni pignorati fino ad ulteriore decisione dei giudici dell’exequatur (cfr. art. 118 LEF). Da ultimo, giova evidenziare come la risposta 24 gennaio 2006 di PI 3 stia in sé a dimostrare che l’ordine 31 gennaio 2005 non era ineseguibile.

3.7. Aggiuntivamente può ancora essere osservato che, giusta l’art. 39 cpv. 2 CL, la decisione che accorda l’esecuzione implica l’autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi. Da tale automatismo si deduce che, per garantire “l’effetto utile” della Convenzione, il diritto dello Stato in cui questi provvedimenti devono essere eseguiti non può esigere un’ulteriore autorizzazione sottoposta a condizioni supplementari quali l’urgenza o la verosimiglianza del credito del procedente (cfr. Donzallaz, L’application de l’art. 39 CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène (ATF 126 III 438), SJZ/RSJ 2001, 50; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 2 ad art. 39). In queste condizioni, pure il terzo presupposto di cui all’art. 272 cpv. 1 LEF – appunto l’esigenza di specificazione dei beni da sequestrare – non può rientrare nell’ambito dell’art. 39 CL, e ciò a maggior ragione nei casi come quello in esame in cui la misura cautelare estera dichiarata esecutiva in Svizzera verte esplicitamente su tutti i beni del convenuto. Invero, la risposta a questo quesito – controverso e lasciato aperto dal Tribunale federale (DTF 126 III 443, cons. 4b) – comunque non compete alle autorità esecutive ma al giudice dell’exequatur (cfr. supra cons. 1). Nel caso di specie, la seconda Camera civile, scegliendo quale provvedimento conservativo un “pignoramento provvisorio”, ha risolto il problema nel senso di dispensare il creditore dal designare i beni da pignorare. Ha così implicitamente autorizzato l’Ufficio a pignorare anche beni formalmente intestati a terzi ma di cui Primarosa Battistella è l’avente diritto economico.

3.8. Riassumendo, l’CO 1, nell’esigere la produzione dei giustificativi relativi alle uscite dai conti indicati da PI 2 come riconducibili all’escussa per i cinque anni precedenti il pignoramento, si è comportato correttamente. Il suo operato va quindi confermato.

  1. La ricorrente critica inoltre la decisione impugnata in quanto riferita ai giustificativi dei bonifici (entrate) sui conti a lei riconducibili. A mente sua queste informazioni non possono servire in alcun modo alla creditrice per assoggettare all’esecuzione, con un’azione revocatoria, beni che fossero stati sottratti illegalmente.

Da parte sua, PI 1 osserva invece che le informazioni in questione non sono destinate a preparare azioni revocatorie bensì a identificare eventuali conti di PI 2 presso altri istituti bancari.

4.1. Nell’eseguire un pignoramento, l’Ufficio di esecuzione ha l’obbligo di essere attivo e di ricercare eventuali tracce o indizi dell’esistenza di diritti patrimoniali beni di cui l’escusso sia il titolare, il titolare apparente o l’avente diritto economico (STF 27 novembre 2002 [7B.212/2002], cons. 2.1, con rif.), almeno nei casi in cui vi sono indizi – segnatamente quelli addotti dall’escutente – che questi beni esistono (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 12 e 13 ad art. 91; CEF 1. agosto 2004 [15.04.84]). Il debitore è tenuto ad informare l’Ufficio in modo esaustivo e senza restrizioni (art. 91 cpv. 1 LEF; Jeandin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 ad art. 91) e lo stesso vale per i terzi (art. 91 cpv. 4 LEF), a fortiori nell’ipotesi in cui il debitore non ha potuto essere interrogato.

4.2. Nella fattispecie, già si è detto in precedenza (cons. 3) degli indizi dai quali si evince che PI 2 potrebbe nascondere beni per sottrarsi ai propri impegni nei confronti della procedente. In particolare, l’esistenza, prima del pignoramento ordinato nel 2002, di numerosi movimenti in entrata ed in uscita sui conti dell’escussa per importi milionari mentre essa non risulta avere alcuna attività lucrativa, fa nascere il legittimo dubbio che essa sia titolare di relazioni presso altri istituti bancari. Questi sono a parere della Camera indizi sufficienti per autorizzare l’Ufficio ad indagare su detti movimenti di fondi e quindi ad esigere i giustificativi relativi anche alle uscite.

  1. La ricorrente critica infine il fatto che la richiesta dei giustificativi escluda solo le operazioni di valore inferiore a fr. 1'000.--, importo qualificato d’irrisorio se confrontato con il credito vantato dalla procedente. PI 1 sostiene invece che non vi è alcuna lesione del principio della proporzionalità, perché le domande d’informazione impugnate potranno permettere l’identificazione dei terzi che fungono da prestanome o da fiduciari per conto dell’escussa, tramite la conoscenza di importi anche modesti relativi alla rimunerazione per i loro servizi, per la domiciliazione di società di comodo o per la loro amministrazione.

Il principio della proporzionalità è un principio cardine del diritto amministrativo che disciplina anche la procedura di pignoramento (cfr. Marville, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité, tesi Losanna 1992, n. 536 e 547 ss.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 16 ad art. 91). Le autorità esecutive devono pertanto temperare la loro azione allo scopo perseguito. La ricorrente non pretende tuttavia che il limite numerico stabilito dall’Ufficio le causerebbe, a lei, ai suoi familiari o a terzi, un pregiudizio inutile ed evitabile. Si limita a dolersi dell’asserita sproporzione tra l’importo del credito posto in esecuzione e quello delle operazioni oggetto della domanda d’informazione. Orbene, il creditore, a concorrenza dell’ammontare del suo credito (qualunque sia), ha fondamentalmente diritto al pignoramento di tutti i beni – pignorabili – del debitore (art. 97 cpv. 2 LEF), tranne nel caso in cui il valore di realizzazione presumibile del bene o dei beni da pignorare non supera – o solo di poco – le spese esecutive (art. 92 cpv. 2 LEF), ciò che in concreto non è manifestamente il caso.

  1. La ricorrente contesta inoltre che l’Ufficio possa esigere giustificativi relativi a conti intestati a società con esistenza propria che non possono essere confuse con la ricorrente. Richiamata l’applicabilità delle regole del pignoramento alla determinazione dell’estensione del diritto d’informazione di RI 1 e di PI 2 (cons. 3.3/a), va respinta anche questa censura, che comunque giunge tardi nella misura in cui la ricorrente non ha contestato i precedenti provvedimenti 4 febbraio, 9 novembre 2005 e 3 gennaio 2006, che anch’essi erano rivolti ai beni di cui la ricorrente è l’avente diritto economico.

  2. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 91, 92 LEF, 39 CL, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 20 marzo 2006 di RI 1, __________ (I), è respinto.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Intimazione a:

– St. legale PA 1,__________;

– St. legale RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2006.36
Entscheidungsdatum
09.02.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026