Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2006 15.2006.34

Incarto n. 15.2006.34

Lugano 28 agosto 2006 EC/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 15 marzo 2006 di

RI 1 rappr. da RA 1

contro

l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse dal ricorrente contro

PI 1

in tema di pignoramento di un credito contestato e di verbale di pignoramento;

viste le osservazioni:

  • 27 marzo 2006 di PI 1, __________;

  • 30 marzo 2006 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 10/11 maggio 2005 dell’CO 1 RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 18'977.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito:

“1-2) Sentenza 6 novembre della Pretura del Distretto di __________, e 16.2.2005 della seconda Camera Civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino,

Tassa di giustizia e spese di prima istanza,

Ripetibili di prima istanza”.

L’opposizione interposta dall’escusso al PE è stata respinta in via definitiva con pronunciato 29 agosto 2005, cresciuto in giudicato, del Pretore del Distretto di __________.

Il 23 settembre 2005 RI 1 ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione e l’8 novembre 2005 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

B. Con PE n. __________ dell’8/9 settembre 2005 RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 2'500.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito “Sentenza 7 giugno 2005 della prima corte civile del Tribunale Federale Svizzero. Quali ripetibili della sede federale”.

L’opposizione interposta dall’escusso al PE è stata respinta in via definitiva con pronunciato 21 novembre 2005, cresciuto in giudicato.

Il 18 gennaio 2006 il creditore ha presentato domanda di prosecuzione dell’esecuzione e il 25 gennaio 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

C. Nell’ambito dell’esecuzione 1100089, il 16 dicembre 2005 l’Ufficio aveva pignorato un “credito di fr. 18'925.96 vantato dall’escusso nei confronti del signor RI 1, __________, __________ (cessione: __________, __________ - __________, __________)”.

D. Il 7 marzo 2006 l’Ufficio ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento.

E. Con tempestivo ricorso 15 marzo 2006 RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento del credito di fr. 18'925.96, che l’escusso pretende vantare nei suoi confronti, e di procedere all’interrogatorio formale di PI 1.

Il ricorrente ha evidenziato di aver conferito all’escusso, nell’aprile del 1997, il mandato di incassare un suo credito nei confronti di terzi. Incassato il credito, PI 1 si sarebbe rifiutato di consegnargli la relativa somma, facendo valere sia delle pretese esorbitanti derivanti dal mandato di incasso che delle pretese derivanti da cessioni di crediti di terzi a suo favore. A seguito di questo comportamento, il ricorrente fu costretto ad avviare la procedura giudiziaria sfociata nella sentenza 6 novembre 2003, con la quale il Pretore ha condannato l’escusso al pagamento di fr. 15'727.-- oltre accessori. Questa sentenza sarebbe stata confermata sia dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello che dalla prima Corte civile del Tribunale federale. Nell’ambito di questa procedura, l’escusso avrebbe preteso, senza successo, di compensare il proprio debito nei confronti del procedente con le pretese cedutegli da __________ e da __________. A fronte delle risultanze della procedura giudiziaria, l’Ufficio non avrebbe potuto pignorare l’asserito credito dell’escusso contro il procedente, atteso che tale credito in realtà non esisterebbe.

Il ricorrente ha evidenziato che dal calcolo dell’imponibile riferito all’imposta cantonale 2003 e 2004 emergerebbe che i coniugi __________ detengono sostanza per fr. 80'000.--. Egli ha pertanto postulato che venga accertata sia la natura di tale sostanza che a quale dei due coniugi essa appartenga. Il ricorrente ha pure postulato di accertare la veridicità dell’affermazione secondo cui PI 1 non deterrebbe beni da pignorare.

F. Con osservazioni 27 marzo 2006 e 30 marzo 2006 PI 1 rispettivamente l’CO 1 hanno postulato la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Per gli art. 106 e segg. LEF l’Ufficio di esecuzione deve dare avvio alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostiene che l’oggetto del pignoramento (rispettivamente del sequestro) è proprietà o pegno di un terzo rispettivamente quando un terzo fa valere sul bene un diritto di proprietà o di pegno o altro diritto incompatibile con il pignoramento (rispettivamente con il sequestro) e la pretesa del terzo sia contestata dal debitore o dal creditore. La procedura di rivendicazione degli art. 106 segg. LEF entra in considerazione anche quando oggetto del provvedimento esecutivo è un credito o un altro diritto. Se la titolarità del credito pignorato è rivendicata da un terzo, l’ufficio ne fa esplicita menzione sul verbale.

  2. Se tuttavia oggetto della contestazione non è la titolarità del credito in quanto tale, bensì la sua esistenza o il suo ammontare, allora la procedura di rivendicazione non entra in considerazione, il credito in questione - se esistente - facendo parte del patrimonio dell’escusso. Quando il terzo debitore contesta in tutto o in parte l’ammontare del credito di cui è chiesto il pignoramento, rispettivamente pone in compensazione proprie pretese nei confronti dell’escusso, il credito dell’escusso viene pignorato, tuttavia va realizzato come credito contestato con la sua assegnazione in pagamento o per incasso ai sensi dell’art. 131 LEF ai creditori procedenti oppure con la vendita all’asta (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n.13 ad art. 106 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, Vol. I, n. 7 ad art. 99 LEF e n. 5 ad 100 LEF; cfr. anche DTF 120 III 18, 120 III 131). La lite va poi decisa dal giudice civile nella causa promossa dall’aggiudicatario contro il terzo debitore (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13 ad § 24; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 94 ad art. 106; A. Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 106).

In concreto oggetto del pignoramento è un credito contestato di fr. 18'925.96 di PI 1 nei confronti di __________.

L’Ufficio si è correttamente determinato pignorando tale credito nella sua totalità come credito contestato e indicando tale circostanza in modo esplicito sul verbale di pignoramento. Infatti - sebbene il pretore, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello e la prima Corte civile del Tribunale federale abbiano respinto l’eccezione di compensazione del debito di PI 1 nei confronti di RI 1 con il credito da lui vantato contro quest’ultimo

  • sulla questione dell’effettiva esistenza del credito dell’escusso nei confronti del procedente non vi è decisione cresciuta in giudicato. Questo perché a differenza del dispositivo, le motivazioni di una sentenza, anche quando la stessa respinge l’eccezione di compensazione, non crescono in forza di cosa giudicata (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 109 m. 6, art. 307 m. 7; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 71 ad cap. 8; Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, pp. 357 ss.)
  1. Il ricorrente ha evidenziato che dal calcolo dell’imponibile riferito all’imposta cantonale 2003 e 2004 risulta che i coniugi __________ detengono sostanza per fr. 80'000.--. Egli ha pertanto postulato che venga appurata la natura di tale sostanza e a quale dei due coniugi essa appartenga. Il ricorrente ha pure postulato di accertare la veridicità dell’affermazione secondo cui PI 1 non deterrebbe alcun bene da pignorare.

  2. Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

  3. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  4. Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p. 260).

  5. Dalla documentazione agli atti, e segnatamente dal calcolo dell’imponibile per l’imposta cantonale 2003 e per l’imposta cantonale 2004, risulta che al 31 dicembre 2003 e ancora al 31 dicembre 2004 i coniugi __________ possedevano una sostanza mobiliare di fr. 80'000.--. A fronte dell’indicazione numerica contenuta in due consecutive notifiche di tassazione, l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti necessari tendenti ad appurare in particolare la natura, la titolarità e la consistenza di tali beni al momento del pignoramento e, se del caso, l’utilizzo fattone dal debitore. Dal verbale di pignoramento emerge che l’Ufficio non ha proceduto in questo senso, omettendo di compiere, rendendoli controllabili, i necessari accertamenti. Di conseguenza s’impone la retrocessione dell’incarto all’Ufficio affinché proceda ad una completazione del verbale di pignoramento 16 dicembre 2005 sulla base delle considerazioni qui espresse. Nell’ambito di questo accertamento l’Ufficio non dovrà limitarsi a verbalizzare le dichiarazioni rese dall’escusso, ma in mancanza di sufficienti supporti documentali, dovrà esperire, avuto riguardo ai mezzi indagatori di cui dispone, le ulteriori indagini necessarie, segnatamente interrogando se opportuno anche la moglie dell’escusso.

  6. A seguito di questa decisione è prematura è l’ulteriore richiesta formulata dal ricorrente di accertare la veridicità dell’affermazione dell’escusso di non possedere beni pignorabili.

  7. Il ricorso 15 marzo 2006 di RI 1 è parzialmente accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 91 cpv. 1 n. 2, 106 e segg., 131 LEF; 21 cpv. 4 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 15 marzo 2006 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza gli atti sono retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 8 di questa sentenza.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


RA 1, __________;

PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

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