Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.05.2007 15.2006.137

Incarto n. 15.2006.137

Lugano 14 maggio 2007 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 18 dicembre 2006 di

RI 1 (I) patrocinata dallo PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 6 dicembre 2006 con cui ha rifiutato di procedere al pignoramento provvisorio (ex art. 39 CL) dei fondi part. __________ RFD __________ e __________ RFD __________ intestati rispettivamente a

PI 2 e PI 3 entrambe patrocinate dall’ PA 3

nella procedura di exequatur promossa dalla ricorrente contro

PI 2 (I) patrocinata dallo PA 1 Lugano

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004 ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di

€ 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento conservativo la seconda Camera civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in favore di PI 2 al “pignoramento provvisorio” ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti i beni di PI 1 a concorrenza della predetta somma, in particolare di tutti i beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con ripetizione del pignoramento e delle misure di cui agli art. 98 e 99 LEF presso i terzi. Sono stati dichiarati applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione dell’art. 90 e degli art. 56 a 63 LEF.

B. Il 4 febbraio 2005, l’CO 1 ha comunicato alla PI 3 (in seguito “PI 3”) un “avviso di pignoramento provvisorio” relativo a “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 1 o per il tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è beneficiario economico, come anche ogni altro credito di PI 1 nei confronti della banca, e ciò come da decreto della seconda Camera civile del Tribunale d’appello di data 31 gennaio 2005 incarto n. __________ allegato alla presente”. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha inoltre diffidato la banca con un atto distinto, che riproduceva sostanzialmente i dispositivi n° 2 e 3 della sentenza della seconda Camera civile e precisava che per quanto concerneva la banca il pignoramento si estendeva segnatamente a “ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso PI 3, della quale la convenuta era l’azionista fino al 2001”.

C. Sempre il 4 febbraio 2005, anche PI 1 è stata diffidata, tramite i suoi patrocinatori svizzeri, a non disporre dei suoi beni situati in Svizzera.

D. Il 9 novembre 2005, dopo che il Tribunale federale, con sentenza 12 ottobre 2005 (7B.114/2005) aveva confermato la validità dei suddetti provvedimenti, l’CO 1 ha nuovamente ingiunto alla banca di comunicargli immediatamente tutti gli averi di PI 2 conformemente a quanto indicato nell’ordine del 4 febbraio 2005. Il 15 novembre, RI 1 ha confermato l’esistenza di averi riconducibili a PI 2 per un importo complessivo molto inferiore al credito di PI 1.

Il 3 gennaio 2006, l’Ufficio ha ingiunto alla banca di produrre un estratto conto relativo al periodo dal 4 febbraio 2000 al 4 febbraio 2005 per ogni relazione intestata a PI 2. In risposta, la banca, il 24 gennaio 2006, ha prodotto gli estratti relativi alle relazioni intestate alla debitrice nonché a diverse società terze, in particolare a PI 3 (conto corrente n° __________) e a PI 2 (conto corrente n° __________).

E. Il 7 marzo 2006, l’Ufficio ha indirizzato a C__________, amministratore con firma individuale di RI 1 e di PI 2 (nonché di altre due società i cui conti sono oggetto della comunicazione 24 gennaio 2006 di PI 3) un “avviso di pignoramento provvisorio” (ai sensi dell’art. 39 CL), con il quale ha ingiunto alle ricorrenti d’indicare e di produrre le pezze giustificative relative agli averi “intestati direttamente a PI 2, __________, o per il tramite di società, fondazioni o altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario economico, esistenti nel periodo 4 febbraio 2000 - 4 febbraio 2005, così come ogni altro atto di disposizione di detti averi compiuto nel citato periodo”. L’Ufficio ha inoltre chiesto a PI 4 di produrre le situazioni patrimoniali e gli estratti dei depositi titoli riferiti al conto di PI 3 per il periodo dal 4 febbraio 2000 al 4 febbraio 2005 nonché i giustificativi di tutte le operazioni superiori a fr. 1'000.--.

F. Con sentenze del 12, rispettivamente del 23 febbraio 2007 (inc. 15.06.38 e 15.06.39), la Camera ha respinto i ricorsi interposti da RI 1 e PI 2 contro i provvedimenti del 7 marzo 2006, ritenendo, in estrema sintesi, che il pignoramento provvisorio dei conti formalmente intestati alle società ricorrenti ma di cui PI 1 risultava, secondo il formulario “A”, l’avente diritto economico era conforme a quanto ordinato dalla seconda Camera civile il 31 gennaio 2005.

G. Il 24 ottobre 2006, RI 1 ha chiesto all’CO 1 il pignoramento provvisorio dei fondi part. __________ RFD __________ e __________ RFD __________ intestati a PI 2, rispettivamente a PI 3, facendo valere che il rifiuto di PI 1 di presentarsi per il suo interrogatorio (giusta l’art. 91 LEF), predisposto dall’Ufficio per il 19 ottobre 2006, aveva impedito il pignoramento del pacchetto azionario di queste due società, ciò che giustificherebbe la misura richiesta.

H. Il 6 dicembre 2006, l’CO 1 ha comunicato alla procedente di non intendere dar seguito alla sua richiesta, in quanto i fondi in questione sono intestati a terzi e non direttamente alla debitrice.

I. Con ricorso 18 dicembre 2006, PI 1 chiede che il provvedimento 6 dicembre dell’Ufficio venga annullato “inaudita altera parte” e che al medesimo venga fatto ordine di procedere immediatamente al pignoramento provvisorio di entrambi i fondi. Ritiene infatti che si debba necessariamente dedurre dall’indicazione di PI 1 quale avente diritto economico dei conti di PI 2 e di PI 3 presso PI 4 che la stessa sia l’azionista unica di tali società. In queste condizioni, siccome la localizzazione dei rispettivi pacchetti azionari in vista del loro pignoramento provvisorio risulta allo stadio attuale impossibile a causa del rifiuto persistente ed abusivo di PI 1 di presentarsi all’CO 1 per il suo interrogatorio, la ricorrente considera legittima la sua domanda volta al pignoramento provvisorio diretto dei fondi intestati alle due società.

L. Nelle sue osservazioni preliminari del 18 dicembre 2006, l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso.

M. Con ordinanza 23 gennaio 2007, il Presidente della Camera ha respinto la domanda di misure provvisioniali formulata in via preliminare e principale da RI 1 con il ricorso 18 dicembre 2006. Invece, è stata accolta la richiesta formulata in via preliminare e subordinata: la decisione sulla comunicazione del ricorso alle parti interessate è quindi stata rinviata al momento della notifica della decisione sul merito.

Considerando

in diritto:

  1. Così come la scelta del tipo di provvedimento conservativo da ordinare (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 5 ad art. 36; DTF 131 III 662, cons. 4.1; DTF 126 III 439, cons. 3) anche la questione di sapere a quali condizioni un simile provvedimento può essere diretto contro un terzo è retta dal diritto interno dello Stato in cui deve aver luogo l’esecuzione (Kropholler, op. cit., n. 5 ad art. 39). Il legislatore federale avendo rinunciato a disciplinare l’esecuzione dei provvedimenti conservativi fondati sull’art. 39 CL, spetta esclusivamente al giudice dell’exequatur, come per le altre modalità d’esecuzione delle misure da lui ordinate, determinare la cerchia dei beni sui quali esse devono essere eseguite, con effetto vincolante per le autorità esecutive (DTF 131 III 664 e seg., cons. 4.5 a contrario e supra ad cons. 1.1/b). La cognizione delle autorità esecutive è invece limitata alle questioni di pura esecuzione in merito alle quali il giudice dell’exequatur non ha ordinato disposizioni particolari e vanno risolte sulla base delle norme del diritto esecutivo svizzero così come vengono interpretate nelle relazioni interne (DTF 131 III 664 cons. 4.4).

  2. Nel caso concreto, la seconda Camera civile ha ordinato, il 31 gennaio 2005, il pignoramento provvisorio “di tutti i beni di PI 1 [...], in particolare di tutti i beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1”. Come già ricordato nelle sentenze 12 e 23 febbraio 2007 di questa Camera (inc. 15.06.38 e 15.06.39 citati supra ad E, cons. 3.2/a), la seconda Camera civile, con riferimento al (precedente) pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, aveva ingiunto all’Ufficio di pignorare “presso la PI 3, __________, tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 2 o per il tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è il beneficiario economico, come anche ogni altro credito di PI 2 nei confronti della banca”. Tale rinvio è tuttavia irrilevante per il ricorso in esame, dal momento che i fondi di cui RI 1 chiede il pignoramento provvisorio non sono averi della debitrice “presso PI 4”.

  3. Occorre quindi esaminare se la misura richiesta dalla ricorrente corrisponde a quanto ordinato dalla seconda Camera civile nella parte generale del suo ordine, ovvero determinare se i fondi di PI 2 e di PI 3 possono essere considerati quali “beni di PI 1”.

3.1. Tenuto conto del fatto che la seconda Camera civile ha ordinato un “pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 83 LEF” e non un sequestro, la Camera di esecuzione e fallimento ha appena avuto modo di precisare che l’estensione del provvedimento conservativo, per quanto non esplicitamente specificato dai giudici dell’exequatur, deve essere determinata in base alle norme applicabili al pignoramento (cfr. CEF 12 e 23 febbraio 2007 [15.06.38 e 15.06.39], cons. 3.2b). Ebbene, l’ufficio di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui l’escusso pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che appartengono solo formalmente a un terzo, qualora sussista il dubbio che l’escusso ne è proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l’ufficio deve pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come facenti parte del patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del terzo, la controversia andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando esso è proprietario del fondo di cui il procedente chiede il pignoramento, la richiesta di quest’ultimo deve essere motivata e suffragata da indizi (DTF 132 III 284, cons. 2.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Losanna 2005, n. 1120; C. Jaques, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit économique, ZZZ 2005, 343 ad 3.5.2, con rif.).

3.2. Nel caso di specie, la ricorrente fonda la sua richiesta su una sentenza del Tribunale federale (DTF 102 III 172 s., cons. II.3), dove si è stabilito che, richiamato il divieto dell’abuso di diritto, in caso di confusione totale dei patrimoni dell’azionista unico e della società che questi domina è lecito il sequestro di un fondo intestato alla società in una procedura esecutiva diretta contro l’azionista; e ciò qualora quest’ultimo si rifiuti di rivelare dove si trovano le azioni. A mente della ricorrente, questa giurisprudenza troverebbe applicazione nel caso in esame, in quanto PI 1 risulterebbe essere azionista unica di PI 2 e di PI 3 e avrebbe impedito il pignoramento delle azioni di queste società, non dando seguito alle citazioni dell’CO 1 in vista del suo interrogatorio ai sensi dell’art. 91 LEF.

3.3. Nella sentenza federale testé citata, il Tribunale federale ha ammesso il sequestro – ma ciò vale anche per il pignoramento – di beni di una società terza in considerazione di tre fattori: l’escusso era azionista unico della società e la controllava totalmente; egli rifiutava di rivelare il luogo in cui si trovavano le azioni; la società non aveva creditori se non l’escusso. Si evince però dalla sentenza che tali presupposti non sono stati espressi quali principi di applicazione generale, ma sono il frutto di considerazioni essenzialmente pragmatiche finalizzate alla risoluzione della questione sottoposta al Tribunale federale. Se ne può comunque dedurre che, in linea di massima, anche le autorità di esecuzione forzata devono tenere conto del principio dell’indipendenza giuridica dei patrimoni dell’azionista e della società, pignorando o sequestrando, nei procedimenti esecutivi diretti contro l’azionista, innanzitutto (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF) i diritti patrimoniali di quest’ultimo nei confronti della società (azioni, crediti in conto corrente, diritti al dividendo, ecc.), così da salvaguardare gli interessi di eventuali altri creditori della società stessa. Il solo fatto che l’escusso abbia una posizione dominante nella società non è sufficiente a giustificare il pignoramento o il sequestro di diritti patrimoniali della società: è inoltre necessario che l’escusso abusi della sua posizione dominante per sottrarsi ai suoi impegni nei confronti dei propri creditori (Jaques, op. cit., pag. 327 e segg. ad 3.3 e pag. 334 e segg. ad 3.4.3 e 3.4.4). Occorre comunque sin d’ora sottolineare una differenza procedurale importante tra il caso giudicato dal Tribunale federale e quello qui in esame: nel primo caso, la questione della pignorabilità dei beni della società si poneva in una procedura di contestazione della rivendicazione del fondo formulata dalla società, quindi in una procedura ordinaria ancorché accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF), in cui l’attore – procedente – era tenuto a provare il carattere abusivo della rivendicazione della società, mentre nella procedura in oggetto, la ricorrente deve solo fornire indizi che il pignoramento dei fondi è possibile a prescindere dalla loro intestazione, dal momento che la competenza per risolvere la questione nel merito spetta non all’Ufficio bensì – se verrà adito – al giudice civile, nel quadro di un’eventuale procedura di rivendicazione giusta l’art. 109 LEF (Jaques, op. cit., pag. 336, 343 ad 3.5.2 e 344 ad 3.5.3).

3.4. Nel caso in esame, la prima questione da risolvere è quella di determinare se vi sono sufficienti indizi che PI 1 sia davvero azionista unica di PI 2 e di PI 3. A questo proposito, la ricorrente espone in modo convincente che siccome PI 1 risulta avente diritto economico dei conti delle due società presso PI 4 (doc. B e D) senza però disporre di alcun potere decisionale quale organo o procuratrice (doc. I e L) né di alcun diritto sui beni delle stesse (doc. C ed E), si deve necessariamente dedurre che ella esercita il suo dominio economico sulle società tramite la detenzione dei loro pacchetti azionari. Tale deduzione è peraltro stata confermata recentemente dalle informazioni trasmesse dall’amministratore C__________, che, il 19 aprile 2007, ha comunicato all’CO 1 che le azioni di PI 2 sono detenute dalla famiglia PI 1, mentre quelle di PI 3 sono state presentate all’assemblea degli azionisti del 28 marzo 2006 da O__________, uno dei figli di PI 1, che è oggetto di diversi procedimenti giudiziari in Italia connessi al credito fatto valere dalla ricorrente. Questi sono indizi sufficienti a ritenere verosimile che le azioni di entrambe le società appartengano all’escussa.

3.5. Occorre inoltre verificare l’affermazione ricorsuale secondo cui PI 1 ha abusivamente impedito il pignoramento delle azioni, non dando seguito alle citazioni dell’CO

  1. Al riguardo, la ricorrente si è limitata a riferirsi alle osservazioni preliminari formulate dall’Ufficio il 21 marzo 2006 in merito al ricorso di PI 1 contro il provvedimento 7 marzo 2006 indirizzato a PI 4 (inc. 15.06.36, cfr. supra ad D i.f.), nelle quali si afferma che “la debitrice non è mai potuto essere sentita personalmente”. Tale affermazione non precisa però se l’assenza dell’interrogatorio è riconducibile a colpa della debitrice o ad altri motivi. È tuttavia noto a questa Camera che i numerosi tentativi dell’Ufficio d’interrogare PI 1, anche in precedenti procedure (CEF 9 settembre 2002 [15.02.115], cons. 3.5/b e 3.5/e; CEF 22 ottobre 2005 [15.02.119], p. 3; CEF 4 febbraio 2004 [14.03.98], cons. 3.5/b/ee), sono sempre rimasti vani per la mancata collaborazione della stessa (cfr. CEF 9 febbraio 2007 [15.06.36], cons. 3 e 3.1 i.f., sentenza che l’escussa non ha impugnato). In ultimo luogo, PI 1 non si è presentata al pignoramento fissato dall’Ufficio per il 19 settembre 2006, dopo ben due precedenti rinvii (decisioni 8 maggio e 9 agosto 2006). Invero, non vi è nell’incarto prova certa che la citazione 9 agosto 2006, spedita per raccomandata – non ritirata – poi con invio semplice, sia effettivamente giunta all’escussa. Sennonché una copia dello scritto è stata inviata per conoscenza anche ai suoi patrocinatori svizzeri, i quali, già l’11 dicembre 2002, avevano confermato che la cliente aveva eletto domicilio presso di loro “per le notifiche ai fini processuali e procedurali” e che successivamente hanno sempre accettato le notifiche destinate alla stessa. Visto il carattere molto combattuto della lite e l’importanza degli interessi finanziari in gioco, è praticamente escluso che l’escussa non abbia saputo nulla della citazione. Verosimile quindi la sua sostanziale volontà di ostacolare il pignoramento non presentandosi all’interrogatorio.

3.6. Nella menzionata sentenza, il Tribunale federale ha giustificato il pignoramento di un immobile della società di cui l’escusso era l’azionista unico anche per il fatto che la società non risultava avere altri creditori se non l’escusso (DTF 102 III 172, cons. II.3). Dalla scarna motivazione non si evince però se questo sia un presupposto indispensabile per ogni pignoramento o se la soluzione non debba piuttosto dipendere da una ponderazione degli interessi dei creditori della società e di quelli dell’azionista (Jaques, op. cit., p. 335 ad 3.4.3 i.f.). La questione può essere lasciata indecisa a questo stadio della procedura, perché la pignorabilità dei fondi comunque non pare d’acchito esclusa: spetterà – se verrà adita – all’autorità giudiziaria competente deciderla in sede di rivendicazione (art. 109 LEF).

  1. Per preservare il cosiddetto “effetto sorpresa” che caratterizza l’art. 39 CL (cfr. CEF 9 settembre 2002 [15.02.115], cons. 3.5/e; Y. Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 4131 ss.) e rispettare l’ordine della Seconda Camera civile, nel punto in cui ha escluso l’applicazione dell’art. 90 LEF, la presente sentenza verrà comunicata agli altri interessati, a cura dell’ufficio di esecuzione, solo dopo il pignoramento dei fondi di PI 2 e di PI 3. PI 1 potrà in ogni caso esercitare il proprio diritto di essere sentita, se lo ritiene necessario, impugnando la decisione di pignoramento nella via ricorsuale, così come l’avrebbe potuto fare se l’Ufficio avesse sin dall’inizio dato seguito all’istanza della ricorrente. Quanto ai terzi, segnatamente le due società proprietarie degli immobili da pignorare, i loro interessi potranno essere fatti valere nella procedura di rivendicazione, che l’CO 1 avvierà d’ufficio (cfr. art. 10 cpv. 2 RFF), assegnando alla ricorrente il termine dell’art. 108 cpv. 2 LEF (in relazione con l’art. 108 cpv. 1 n. 3 LEF) per promuovere contro ciascuna di esse azione di contestazione giusta l’art. 109 LEF.

  2. Il ricorso, così come formulato in via subordinata, va pertanto parzialmente accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, 39 CL, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 18 dicembre 2006 di RI 1, __________ (I), è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, il provvedimento emesso il 6 dicembre 2006 nell’esecuzione n. __________ è annullato nel suo punto B ed all’CO 1 è fatto ordine di procedere immediatamente al pignoramento provvisorio del fondo part. n. __________ RFD __________ intestato a PI 2, __________, e del fondo part. n. __________ RFD __________ intestato a PI 3, __________.

1.2. Dopo aver proceduto a quanto ordinato nel dispositivo n. 1.1, l’CO 1 notificherà la presente sentenza e il relativo ricorso a PI 1, tramite lo studio legale PA 2, __________, a PI 2 e PI 3, tramite il loro patrocinatore, PA 3, __________.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Intimazione allo St. legale RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2006.137
Entscheidungsdatum
14.05.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026