Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.03.2007 15.2006.126

Incarto n. 15.2006.126

Lugano 13 marzo 2007 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 16 novembre 2006 di

RI 1 (B) rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1 , nella procedura fallimentare avviata nei confronti di

PI 1

e meglio contro la circolare notificata il 3 novembre 2006 ai seguenti creditori:

PI 2, __________ (GB) rappr. dall’avv. RA 2, __________

PI 3, __________ rappr. dall’avv. RA 3, __________

Confederazione Svizzera, Berna Repubblica e Canton Ticino, Bellinzona entrambe rappresentate dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona

__________, __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 26 settembre 1995, la “__________ Collection” (composta di cinque zaffiri e di un rubino di grossa caratura, assicurati, nel 1996, per un valore di US$ 53'339'000) è stata depositata presso la ditta di __________ V__________ in un safe della zona franca dell’aeroporto di Kloten intestato a nome della ditta individuale T__________ di PI 1. Le pietre sono tuttora depositate in tale safe e non risultano ancora essere state sdoganate.

B. Il 19 novembre 1996, la collezione di pietre preziose è stata sequestrata dal Ministero pubblico ticinese in esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria del Giudice istruttore di Bruxelles, nell’ambito di un procedimento penale avviato per presunti reati di riciclaggio di denaro, possesso illecito e importazione di sostanze stupefacenti, estorsione, organizzazione criminale e traffico di persone, destinati a finanziare una società attiva nella produzione e diffusione di programmi televisivi in curdo. Secondo l’impianto accusatorio belga (cfr. STF 6 giugno 2006 [1A.314/2005], doc. H), il riciclaggio del provento dei presunti traffici di stupefacenti ed estorsioni sarebbe stato effettuato attraverso (in particolare) la società RI 1 (qui ricorrente), la quale aveva concluso il 5 febbraio 1996 un contratto con PI 1, che prevedeva a favore di quest’ultimo un prestito senza interesse di circa 10'600’000 ECU, che egli si sarebbe impegnato a restituire a RI 1 sotto forma di 36 ordini di pagamento irrevocabili e incondizionati di una primaria banca occidentale. Le pietre preziose sarebbero state utilizzate a garanzia dell’operazione. PI 1 pretende però che il contratto sarebbe stato annullato il 6 marzo 1998.

C. Il 28 settembre 1999, la Pretura di __________ ha decretato il fallimento di PI 1. La “__________ Collection” è stata iscritta nell’inventario pro memoria. Dopo che il fallito aveva anticipato fr. 3'000.-- per evitare la sospensione del fallimento per mancanza di attivo e in seguito al versamento di un ulteriore anticipo di fr. 3'000.-- da parte della ricorrente, la liquidazione è stata continuata in procedura ordinaria. Oltre a RI 1, che rivendica un diritto di pegno sulle pietre preziose a concorrenza del suo credito determinato in fr. 36'000'000.--, si sono insinuati il fisco ticinese (per circa complessivi fr. 12'000.--) e, recentemente (il 9 agosto, rispettivamente il 6 ottobre 2006), il fratello del fallito, PI 3, per circa fr. 3'000'000.--, e la società PI 2 per circa lo stesso importo. Le insinuazioni degli altri creditori sono state nel frattempo ritirate, nella maggior parte dei casi in seguito al pagamento del credito.

D. Il 6 giugno 2006, il Tribunale federale, (nuovamente) adito da RI 1, ha annullato il sequestro penale in considerazione del tempo eccessivo intercorso senza che le autorità belghe avessero emanato un decreto di confisca (doc. H). Poiché PI 1 appariva formalmente essere il proprietario della “__________ Collection”, il Tribunale federale ha inoltre ordinato al Ministero pubblico ticinese di mettere quegli oggetti a disposizione della massa fallimentare, ciò che è stato fatto con la consegna delle chiavi del safe all’CO 1, poi trasmesse all’Ufficio dei fallimenti di Bassersdorf (ZH) per un controllo dell’inventario.

E. Il 3 agosto 2006, __________ V__________, il depositario, ha rivendicato un diritto di ritenzione sui gioielli a concorrenza delle spese di deposito, determinate in fr. 570'468.-- all’8 giugno 2006 (cfr. fascicolo “Rogatorie”).

F. Il 27 settembre 2006, la società canadese M__________, __________, ha rivendicato la proprietà delle pietre preziose (come preannunciato da PI 1 all’Ufficio già il 31 luglio 2006).

G. Il 3 novembre 2006, l’CO 1 ha comunicato ai creditori la rivendicazione formulata dalla società canadese e ha preavvisato negativamente la continuazione della causa. Salvo decisione contraria della maggioranza dei creditori, l’Ufficio ha impartito loro un termine di 20 giorni per chiedere la cessione del diritto di contestare la rivendicazione.

H. Il 16 novembre 2006, RI 1 ha interposto ricorso contro il provvedimento dell’Ufficio, domandandone l’annullamento. La ricorrente ha inoltre chiesto che venisse ordinato all’CO 1 d’impartire a M__________ il termine di 20 giorni dell’art. 242 LEF per promuovere azione di rivendicazione, di trasferire la “__________ Collection” alla Banca dello Stato del Cantone Ticino, di procedere a una perizia per stimare il valore della collezione di pietre, di completare gli accertamenti sulla sostanza del fallito, d’interrogare __________ G__________ sull’acquisto e la vendita della collezione e di convocare un’assemblea dei creditori.

Anzitutto, la ricorrente ritiene che l’assegnazione del termine per chiedere la cessione del diritto di contestare la rivendicazione non sia valida, perché la rinuncia dei creditori a far valere detta pretesa della massa non sarebbe valida a sua volta, in quanto non è intervenuta nelle forme previste dalla legge (assenza di graduatoria e di seconda assemblea dei creditori; violazione delle competenze della delegazione dei creditori stabilite all’art. 237 cpv. 3 LEF). Non vi sarebbero circostanze particolari idonee ad anticipare la decisione sulla rivendicazione. Il termine impartito ai creditori sarebbe comunque troppo breve (ad 11). La formulazione della circolare sarebbe oltretutto contraria agli art. 242, 253, 255a LEF e 47 RUF e una decisione per mezzo di circolare sarebbe comunque esclusa nella fattispecie. Del resto, a mente della ricorrente, la rivendicazione di M__________ è assolutamente incomprensibile e infondata.

A sostegno della sua richiesta di trasferimento della “__________ Collection” alla Banca dello Stato del Cantone Ticino, la ricorrente sostiene che le condizioni per l’accesso al safe non costituirebbero una sicurezza sufficiente.

Essa chiede inoltre che l’amministrazione fallimentare proceda alla stima della collezione a norma dell’art. 227 LEF, perché la decisione dei creditori sulla cessione del diritto di contestare la rivendicazione potrebbe dipendere dal valore delle pietre preziose (ad 9).

La ricorrente ribadisce poi la sua richiesta di convocazione urgente della delegazione dei creditori del 14 marzo 2006.

Da ultimo RI 1 si dice vittima di un diniego di giustizia da parte dell’amministrazione fallimentare la quale non avrebbe dato seguito alla sua domanda tendente all’assunzione d’informazioni sulla sostanza del fallito.

I. Il 6, rispettivamente il 20 e il 23 novembre 2006, l’Ufficio esazione e condoni, PI 2 e RI 1, quest’ultima a titolo prudenziale, hanno chiesto la cessione del diritto di contestare la rivendicazione.

L. Il 20 novembre 2006, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

M. Nelle sue osservazioni 4 dicembre 2006, PI 3 chiede la reiezione del ricorso, facendo notare come la circolare impugnata non sia una decisione bensì una semplice proposta dell’amministrazione fallimentare. Condivide peraltro tale proposta, in quanto non vede l’interesse per lo Stato del Cantone Ticino di assumersi le spese di una causa di fr. 50'000'000.-- tra due società estere (la ricorrente e M__________), né quello di trasferire la collezione presso la Banca dello Stato, giacché dovrebbe sopportare una spesa che solo per l’IVA ammonterebbe a fr. 4'833'600.--, da pagare al momento del trasferimento in Svizzera dalla zona franca. Non spetterebbe d’altronde all’Ufficio sostituirsi al giudice nell’istruttoria relativa alla questione della proprietà delle pietre. La procedura seguita all’amministrazione fallimentare sarebbe comunque espressamente prevista all’art. 225a LEF. Infine, PI 3 osserva come l’Ufficio non si sia ancora espresso sulla questione della convocazione dell’assemblea dei creditori.

N. PI 2, con osservazioni 4 dicembre 2006, contesta sia il credito sia il pegno vantati dalla ricorrente. Per il resto, si rimette al giudizio dell’autorità di vigilanza, chiedendo però l’accoglimento del petitum n° 4, ovvero la richiesta che l’CO 1 abbia ad assegnare a M__________ un termine per promuovere azione in rivendicazione. PI 2 ritiene infatti che quest’ultima non ha seriamente reso verosimile la sua pretesa.

O. Con osservazioni 6 dicembre 2006, l’CO 1 si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto:

  1. È legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

Nel caso in esame, la legittimazione attiva della ricorrente è evidente, dal momento che è destinataria del provvedimento impugnato e che ha insinuato la sua pretesa nel fallimento. È poi irrilevante che il suo credito sia contestato da PI 2, dato che la sua insinuazione non è stata respinta con una decisione cresciuta in giudicato e non appare manifestamente inesistente (cfr. Lorandi, op. cit., n. 185 ad art. 17).

  1. Il ricorso pone dapprima la questione dell’applicabilità dell’art. 242 cpv. 1 e 2 LEF. Tale norma trova applicazione quando gli oggetti rivendicati sono in possesso esclusivo del fallito (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 40 ad art. 242). Nel caso concreto, non è contestato che le pietre preziose erano in esclusivo possesso del fallito al momento dell’apertura del fallimento. Del resto, il Ministero pubblico ticinese, prima dell’apertura del fallimento, aveva fatto sequestrare le due chiavi del safe presso una cassetta di sicurezza della __________ sulla quale aveva procura tale __________ G__________, il quale aveva tuttavia dichiarato che per l’accesso al safe era necessaria la presenza di un impiegato della ditta di __________ V__________ (verbale di perquisizione 29 marzo 1996 della Polizia cantonale ticinese, doc. 9 dell’inc. 2194/96 DU), precisando poi, davanti al Procuratore pubblico, che il proprietario delle pietre era PI 1 (verbale d’interrogatorio 3 aprile 1996, doc. AA allegato al ricorso). Orbene, anche __________ V__________ ha sempre dichiarato di detenere le pietre per conto del fallito, tant’è vero che rivendica ora un diritto di ritenzione su di esse. Quale ulteriore conferma del possesso di PI 1 si può infine citare la decisione 6 giugno 2006, con cui il Tribunale federale ha ordinato al Ministero pubblico ticinese di mettere quegli oggetti a disposizione della massa fallimentare.

  2. Giusta l’art. 242 cpv. 1 e 2 LEF, l’amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate devono essere restituite al rivendicante oppure se a questi va fissato un termine di 20 giorni per promuovere azione di rivendicazione davanti al giudice del luogo del fallimento, a seconda che la pretesa del terzo venga ritenuta fondata o no (cfr. pure art. 45 RUF; Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 242). I creditori hanno quindi la scelta tra, da una parte, confermare la decisione dell’amministrazione del fallimento, e dall’altra imporle di contestare la rivendicazione a nome della massa, ritenuto che se la maggioranza dei creditori non si pronuncia a favore della seconda alternativa, ogni creditore può chiedere, nel termine impartito dall’amministrazione, la cessione ai sensi dell’art. 260 LEF del diritto di contestare la rivendicazione (cfr. Brunner/ Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2a ed., Berna 2002, p. 93 ad 3.2.3; Jeandin/Fischer, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 242). La “decisione” dell’amministrazione di ammettere una rivendicazione è quindi una semplice proposta, ovvero una presa di posizione all’intenzione dei creditori (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 242) che non determina effetti vincolanti per la massa, la quale è infatti libera di non confermarla. La proposta dell’amministrazione non è pertanto in sé un provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF; sono ammissibili solo le censure fondate su violazioni della procedura prevista agli art. 45 ss. RUF (cfr. CEF 11 febbraio 2001 [15.01.315]; Gilliéron, op. cit., n. 50 ad art. 242, con rif.).

Nel caso concreto, le censure rivolte alla proposta dell’CO 1 di rinunciare a contestare la rivendicazione sono pertanto irricevibili. Vanno invece esaminate quelle riferite alla regolarità della procedura seguita dall’amministrazione fallimentare.

  1. Anzitutto, la ricorrente ritiene che l’assegnazione del termine per chiedere la cessione del diritto di contestare la rivendicazione non sia valida, perché la rinuncia dei creditori a far valere detta pretesa della massa sarebbe irregolare, nella misura in cui non è intervenuta nelle forme previste dalla legge, ovvero nell’ambito della seconda assemblea dei creditori (ricorso, ad 10).

4.1. Ancorché ciò non risulti chiaro nella circolare impugnata, l’CO 1, onde derogare alla sua ordinaria prassi secondo cui le rivendicazioni vengono decise nella seconda assemblea dei creditori (cfr. art. 47 cpv. 1 RUF), si è manifestamente fondato sull’art. 48 cpv. 2 RUF, in virtù del quale ove “le speciali circostanze del caso consiglino di liquidare una rivendicazione prima che si raduni la seconda assemblea dei creditori, si potrà convocare un'assemblea straordinaria, oppure fissare ai creditori, mediante circolare, un congruo termine, entro il quale essi dovranno, sotto pena di perenzione, notificare all'amministrazione del fallimento, se intendono contestare in luogo della massa le pretese del terzo, conformemente all'articolo 260 capoverso 1 della LEF”. La ricorrente ha capito il senso della decisione impugnata, nella misura in cui ha contesto l’esistenza di circostanze particolari idonee ad anticipare la decisione sulla rivendicazione (cfr. infra ad 4.2/a).

4.2. L’Ufficio non ha motivato esplicitamente la sua scelta di anticipare la decisione sulla rivendicazione della collezione, ma risulta implicitamente dalla circolare (doc. C) e dallo scritto accompagnatorio (doc. B) che l’Ufficio ha considerato inutile continuare una procedura che, qualora la rivendicazione di M__________ dovesse venire riconosciuta, dovrebbe verosimilmente essere sospesa per mancanza di attivo. È d’altronde noto alla Camera e alla ricorrente che l’Ufficio teme, sempre nel caso in cui la rivendicazione di M__________ dovesse essere accolta, che le spese di deposito delle pietre (per la parte che concerne il periodo successivo all’apertura del fallimento) rimangano a carico della massa e per la parte scoperta a carico dello Stato.

a) La ricorrente è invece del parere che non sussisterebbero circostanze particolari sufficienti a giustificare la procedura seguita dall’Ufficio, dal momento che la rivendicazione è stata formulata (esattamente) sette anni dopo l’apertura del fallimento, che la graduatoria poteva essere pubblicata rapidamente, che la seconda assemblea dei creditori avrebbe potuto avere luogo nel giro di poche settimane (visto il numero ridotto di creditori) e che __________ V__________ ha comunque rinunciato a chiedere il rimborso delle spese di deposito fino alla fine del fallimento (ricorso, ad 11, pp. 11 s.).

b) Non si può in realtà negare che, nel caso concreto, sussistano “speciali circostanze” che consigliano di liquidare la rivendicazione di M__________ il più rapidamente possibile. In effetti, l’interesse alla continuazione della liquidazione dipende totalmente dall’esito della rivendicazione. Se essa dovesse essere ammessa, le pietre preziose, che costituiscono l’unico attivo importante della massa, ne verrebbero escluse definitivamente, ciò che probabilmente costringerebbe l’CO 1 a richiedere la sospensione della liquidazione per mancanza di attivo (art. 230 LEF). In effetti, gli attivi inventariati del fallito, senza le pietre preziose, ammontano a fr. 7'000.-- (compresi i due anticipi di fr. 3'000.-- versati dal fallito e dalla ricorrente e quello di fr. 800.-- depositato dalla __________ presso il giudice del fallimento) a fronte di spese di liquidazione che, al 5 marzo 2007, assommavano a fr. 4'524,45; quest’ultimo importo non tiene però conto delle spese di chiusura della liquidazione, né delle spese che potrebbero sorgere qualora si desse seguito a tutte le richieste della ricorrente (perizia sul valore delle pietre preziose, accertamenti supplementari sulla sostanza del fallito, convocazione della delegazione e dell’assemblea dei creditori). L’art. 39 cpv. 1 RUF, citato dalla ricorrente (ricorso, ad 12 i.f.), non consente peraltro di giungere a una diversa conclusione, perché si applica solo se l’attivo gravato da pegno fa parte della massa fallimentare. D’altronde, la ricorrente non spiega quale svantaggio essa subirebbe per il fatto che la decisione sulla rivendicazione è stata sottoposta ai creditori per mezzo di circolare e non nella seconda assemblea dei creditori: infatti, una coordinazione con gli altri creditori è possibile anche fuori di un’assemblea. Del resto, nessuno degli altri creditori ha contestato il modo di procedere scelto dall’Ufficio, né la proposta di rinunciare, quale massa, a contestare la rivendicazione. Da ultimo, va rilevato che sebbene __________ V__________, con scritto 1° novembre 2000 (menzionato nella relazione dell’amministrazione fallimentare alla prima assemblea dei creditori), abbia effettivamente dichiarato all’CO 1 di non voler insinuare alcuna pretesa finanziaria per quanto concerne l’affitto del deposito di sicurezza, e ciò per tutta la durata della liquidazione fallimentare, egli ha poi comunque dichiarato all’Ufficio di voler esercitare un diritto di ritenzione sulla “__________ Collection” (cfr. scritto 3 agosto 2006 nella fascicolo “Rogatoria”). In queste condizioni, non si può escludere il rischio che lo Stato possa essere chiamato a rispondere delle spese di deposito, ancorchè la rinuncia appaia chiara e vincolante: donde l’interesse a una celere decisione sulla questione della rivendicazione.

  1. Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato violerebbe le competenze della delegazione dei creditori stabilite all’art. 237 cpv. 3 LEF (ricorso, p. 10 ad 11).

Nel caso concreto, la prima assemblea dei creditori non ha conferito compiti speciali alla delegazione dei creditori (cfr. doc. Z), sicché le sue competenze sono quelle definite all’art. 237 cpv. 3 LEF (cfr. Jeandin/Fischer, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 33 ad art. 237, con rif.). Non si vede – e la ricorrente non indica – quale di quelle competenze sarebbe stata violata dall’amministrazione del fallimento. Infatti, quest’ultima non è mai tenuta a chiedere pareri alla delegazione dei creditori (cfr. Jeandin/Fischer, op. cit., n. 37 ad art. 237), nemmeno in un caso come quello in esame. Inoltre, il diritto di veto della delegazione dei creditori non le conferisce né il diritto di annullare le decisioni dell’amministrazione fallimentare, né quello d’inoltrare ricorso (cfr. Jeandin/ Fischer, op. cit., n. 38 ad art. 237). L’CO 1 non era poi tenuto a chiedere l’autorizzazione della delegazione dei creditori prima di emanare il provvedimento impugnato, perché non ha voluto né stare in giudizio, né riconoscere la pretesa della rivendicante, ma si è limitata a proporre ai creditori la cessione dei diritti della massa. Infine, non era nemmeno necessaria, a quello stadio della procedura, una consultazione della delegazione dei creditori sulle insinuazioni, dal momento che l’Ufficio intende aspettare l’esito della rivendicazione per valutare se sarà necessario allestire la graduatoria oppure se sarà il caso di chiedere la sospensione del fallimento per mancanza di attivo.

  1. Secondo RI 1, la cessione del diritto di contestare la rivendicazione sarebbe in ogni caso esclusa fintanto che la graduatoria non è stata depositata, poiché solo i creditori ammessi nella graduatoria sono legittimati a chiedere la cessione (ricorso, p. 10 s. ad 11).

Occorre innanzitutto osservare come né l’art. 242 né l’art. 260 LEF, e nemmeno l’art. 48 cpv. 2 RUF – di cui si è ritenuta l’applicabilità nel caso concreto (supra ad cons. 4) – presuppongano per la loro applicazione il deposito della graduatoria. Inoltre, sono legittimati a chiedere la cessione non solo i creditori ammessi nella graduatoria ma anche – condizionalmente – i creditori la cui insinuazione non è (ancora) stata definitivamente respinta (cfr. DTF 128 III 292 s., cons. 4/c/aa, con rif.; Jeanneret/Carron, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 260). Del resto, siccome non vi sono motivi per ritenere che i creditori a cui l’CO 1 ha notificato la circolare impugnata non contesterebbero un’eventuale reiezione della propria insinuazione, si può considerare che, nella fattispecie, il mancato allestimento della graduatoria è irrilevante per quanto concerne la questione della legittimazione dei creditori abilitati a chiedere la cessione del diritto di contestare la rivendicazione. In ogni caso, qualora i cessionari dovessero ottenere la reiezione della rivendicazione, la ricorrente potrà sempre contestare le insinuazioni degli altri cessionari al momento in cui verrà depositata la graduatoria.

  1. La ricorrente critica anche la formulazione della circolare, che ritiene contraria agli art. 242, 253, 255a LEF e 47 RUF, siccome, in virtù di queste norme, la proposta di rinuncia dell’amministrazione fallimentare sarebbe da ritenere accettata solo qualora la maggioranza dei creditori l’abbia espressamente approvata nel termine impartito e non – come previsto nel provvedimento impugnato – qualora la maggioranza dei creditori non l’abbia rifiutata (ricorso, p. 12 ad 12).

Orbene, l’art. 255a cpv. 1 LEF prevede esplicitamente il contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente: “una proposta è accettata quando la maggioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, nel termine impartito”. L’amministrazione del fallimento può pertanto legittimamente considerare che i creditori che non hanno manifestato la loro opposizione nel termine impartito hanno tacitamente accettato la proposta sottoposta loro (Gilliéron, op. cit., n. 25 ad art. 255a; Bürgi, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 9 ad art. 255a); l’autore citato dalla ricorrente, se letto correttamente, non dice altro (cfr. Merkt, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 ad art. 256, recte: 255a). Per il resto, il riferimento agli art. 242, 253 LEF e 47 RUF è irrilevante, perché nel caso concreto si applicano le regole particolari che reggono le decisioni di rivendicazione adottate in via circolare prima della seconda assemblea dei creditori (art. 48 cpv. 2 RUF e 255a LEF).

  1. Aggiuntivamente, la ricorrente allega che una decisione per mezzo di circolare sarebbe comunque stata esclusa nella fattispecie, poiché le precedenti assemblee dei creditori avevano avuto il quorum necessario per validamente deliberare (ricorso, ad 12).

Vale la pena, a questo punto, ricordare che l’art. 48 cpv. 2 RUF consente all’amministrazione del fallimento di organizzare la consultazione dei creditori sulle rivendicazioni che propone di ammettere anche per mezzo di circolare. Inoltre, tale modo di consultazione non è possibile solo nei casi in cui il quorum non è stato raggiunto in una precedente assemblea dei creditori, ma anche in caso di urgenza. Nel caso di specie, si può certo discutere se la questione delle spese di deposito delle pietre preziose sia davvero un motivo di particolare urgenza (cfr. supra ad cons. 4.2b i.f.). In ogni caso, non si può ritenere che in questa valutazione l’Ufficio abbia manifestamente abusato del suo potere di apprezzamento (cfr. Merkt, op. cit., n. 4 i.f. ad art. 255a). E si può ribadire che la ricorrente non ha specificato quale pregiudizio le abbia causato il modo di procedere scelto dall’amministrazione del fallimento (cfr. supra cons. 4b).

  1. A mente della ricorrente, la rivendicazione di M__________ è assolutamente incomprensibile, viola il principio della buona fede, non è comprovata e contraddice una dichiarazione 20 novembre 1995 a firma di __________ G__________ nonché successive dichiarazioni dello stesso fallito; inoltre, l’asserito trapasso dal fallito alla società , diventata poi M, sarebbe inefficace, in quanto il trasferimento del possesso sarebbe intervenuto mediante “longa manu traditio” senza che l’alienante avesse il possesso immediato delle pietre preziose in violazione dell’art. 924 cpv. 1 CC (ricorso, ad 13).

Già si è detto in precedenza (ad cons. 3) che la proposta di rinuncia dell’amministrazione fallimentare non è un provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF bensì una semplice proposta i cui motivi non possono pertanto essere criticati in sede di ricorso. La ricorrente potrà far valere i suoi argomenti nella procedura giudiziaria predisposta a tale scopo. Per il medesimo motivo, va anche respinta – perché relativa a fatti irrilevanti per la procedura in oggetto – la conclusione (n. 5) tendente all’interrogatorio di __________ G__________.

  1. La domanda tendente ad obbligare l’CO 1 ad impartire a M__________ un termine di 20 giorni per promuovere azione di rivendicazione (conclusione n. 4) è invece giustificata, ancorché prematura.

Visto che la maggioranza dei creditori non si è opposta alla proposta dell’CO 1, quest’ultimo dovrà infatti impartire alla rivendicante il termine di 20 giorni di cui all’art. 242 cpv. 2 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art. 242) affinché promuova azione di rivendicazione non contro la massa bensì contro i tre cessionari.

  1. A sostegno della richiesta di trasferimento della “__________ Collection” alla Banca dello Stato del Cantone Ticino, la ricorrente allega che le condizioni per l’accesso alla cassetta di sicurezza, ovvero l’uso di due chiavi, la presentazione del certificato originale di deposito e la firma del depositario __________ V__________, non costituirebbero una sicurezza sufficiente (ricorso, ad 7).

La ricorrente misconosce però che il provvedimento impugnato non verte affatto su detta richiesta, la quale non risulta essere stata sottoposta all’Ufficio prima dell’inoltro del ricorso. In assenza di un provvedimento impugnabile o di un diniego di giustizia, la censura è irricevibile.

Aggiuntivamente, occorre comunque rilevare che la ricorrente ha messo in dubbio l’efficacia soltanto di due delle tre misure di sicurezza, omettendo di evidenziare che le chiavi della cassetta di sicurezza sono ora in possesso dell’UEF di Bassersdorf, per conto dell’CO 1. D’altronde, la situazione attuale perdura dal 1996 (con la sola differenza che fino a giugno 2006 le chiavi erano in possesso del Ministero pubblico ticinese). La ricorrente potrà comunque riproporre la sua domanda direttamente all’amministrazione del fallimento, fermo restando che la massa non pare disporre delle liquidità necessarie al pagamento delle spese di trasferimento, dell’IVA e dei costi bancari che la misura richiesta comporterebbe.

  1. Ricordate le sue precedenti richieste 22 aprile 2001, 14 marzo e 26 giugno 2006, la ricorrente chiede anche che l’amministrazione fallimentare faccia eseguire una perizia sul valore della collezione a norma dell’art. 227 LEF (ricorso, ad 9).

a) In realtà, come peraltro ammesso dalla ricorrente, l’CO 1, il 23 marzo 2006 (cfr. doc. U), si è già determinato sulla richiesta 14 marzo 2006, indicando che “la stessa potrà eventualmente venire accolta dal momento in cui le pietre confluiranno nella massa fallimentare, e pertanto unicamente dopo una decisione di dissequestro”. La ricorrente non ha contestato tale provvedimento e così ha anche rinunciato alla sua richiesta 22 aprile 2001 (qualora non si dovesse già dedurne l’abbandono a causa del lungo periodo – quasi cinque anni – trascorso senza nuovo sollecito). Dopo la revoca del sequestro penale, avvenuta il 6 giugno 2006, RI 1 non risulta aver formalmente ribadito la domanda di stima. Nel suo scritto 26 giugno 2006, si è infatti limitata a comunicare all’Ufficio “che sarebbe opportuno procedere alla vendita delle pietre”. Sotto questo punto di vista, non si può rimproverare all’Ufficio un diniego di giustizia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LEF.

b) Ciò posto, è pur vero che l’art. 227 LEF prescrive che si indichi nell’inventario il valore di stima di ogni singolo attivo. Questa prescrizione, che l’amministrazione del fallimento deve applicare d’ufficio, vale anche per gli attivi rivendicati da terzi (cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 227; Gilliéron, op. cit., n. 5, 15, e 20 ad art. 227; Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 227). Nel caso concreto, dopo la revoca del sequestro penale, l’Ufficio avrebbe quindi dovuto riesaminare la sua decisione, presa all’inizio della procedura di fallimento, di aspettare l’esito della procedura penale per stimare le pietre preziose (decisione che venne formalizzata con l’indicazione pro memoria [“p.M.”] apposta nell’inventario). Ora, non risulta che lo abbia fatto e comunque non ha comunicato ai creditori un’eventuale decisione di conferma della decisione protocollata nell’inventario. La ricorrente è pertanto legittimata a censurare l’assenza di decisione da parte dell’Ufficio (art. 17 cpv. 3 LEF). Non compete tuttavia all’autorità di vigilanza di ordinare all’Ufficio di procedere ad una perizia del valore della “__________ Collection”. Spetta infatti anzitutto all’amministrazione del fallimento decidere, se la perizia richiesta è indispensabile (o se i documenti agli atti non permettono già di determinare il valore di realizzazione delle pietre preziose) e, sussidiariamente, se le risorse della massa sono sufficienti a coprire i costi presumibili della perizia o se devono essere anticipati – o addirittura sopportati – da chi la chiede (cfr. Jeandin/Casonato, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 17 e 21 ad art. 262): in caso di mancato anticipo, l’Ufficio potrebbe validamente rifiutare di dare seguito alla misura richiesta. A questo stadio della procedura, la Camera deve quindi limitarsi ad invitare l’Ufficio a determinarsi sul valore di realizzazione della “__________ Collection”.

c) La ricorrente sostiene che la stima delle pietre preziose avrebbe dovuto intervenire prima dell’avvio della procedura di rivendicazione ai sensi dell’art. 242 LEF, perché la decisione dei creditori sulla cessione del diritto di contestare la rivendicazione potrebbe dipendere dal valore delle pietre preziose.

La censura è condivisibile per quanto concerne la posizione della ricorrente. Non vi sono per contro motivi – in particolare di ordine pubblico giusta l’art. 22 LEF – per annullare il provvedimento impugnato, giacché lo stesso è stato approvato (almeno implicitamente) da tutti gli altri creditori. Onde tenere conto degli interessi della ricorrente, appare sufficiente che l’Ufficio impartisca alla rivendicante il termine dell’art. 242 cpv. 2 LEF (cfr. supra ad cons. 10) solo dopo la fine della procedura di stima delle pietre preziose, così da permettere alla ricorrente, se necessario, di ritirare la sua richiesta di cessione prima dell’eventuale avvio della procedura giudiziaria di rivendicazione. In tal modo viene anche evasa la critica ricorsuale relativa alla durata – ritenuta troppo breve – del termine impartito dall’Ufficio nella circolare impugnata (cfr. ricorso, p. 10 ad 11).

  1. La ricorrente ribadisce inoltre la sua richiesta di convocazione urgente della delegazione dei creditori già formulata il 14 marzo 2006 (ricorso, ad 8, e doc. T).

RI 1 omette però di precisare che l’CO 1, con scritto 24 marzo 2006 (doc. U), ha respinto tale richiesta, ritenuta inutile a quello stadio della procedura (le pietre erano allora ancora sotto sequestro penale), in quanto non era stata presentata dalla delegazione “in corpore”. La ricorrente non allega di aver contestato questo provvedimento né di aver rinnovato la sua richiesta successivamente. Ma soprattutto, si evince dall’incarto

che la delegazione dei creditori, nella persona del patrocinatore della ricorrente (l’altro membro sembra aver perso la qualità di delegato in seguito al pagamento – nel 2003 – delle pretese del creditore che rappresentava), si è “riunita” il 20 luglio 2006 (cfr. fascicolo “delegazione dei creditori”). Il ricorso è pertanto inammissibile pure su questo punto.

  1. La ricorrente si duole di un diniego di giustizia da parte dell’amministrazione fallimentare, perché essa non avrebbe dato seguito alla sua domanda tendente all’assunzione d’informazioni sulla sostanza del fallito, formulata con scritto 19 aprile 2000 e ribadita alla prima assemblea dei creditori del 28 novembre 2000 (ricorso, ad 10).

È bene ricordare che la richiesta 19 aprile 2000 (doc. E) è stata formulata a un momento in cui l’Ufficio ipotizzava una sospensione del fallimento per mancanza di attivo e quindi è stata superata dalla successiva decisione di continuare la liquidazione nella forma ordinaria. Dagli atti (fascicolo “inventario”) si evince inoltre che dopo la prima assemblea dei creditori, in cui l’avv. RA 1 aveva chiesto di completare l’interrogatorio con l’audizione dei responsabili della società V__________ (cfr. doc. Z), l’amministrazione del fallimento ha interpellato quest’ultima e ha ricevuto in risposta, il 19 luglio 2001, estratti relativi a conti in oro e argento che il fallito aveva aperto presso questa società dopo l’apertura del fallimento. La documentazione non consente però di determinare se PI 1 aveva agito per conto proprio o a titolo fiduciario. Il lungo tempo trascorso dopo tale accertamento senza ulteriori interventi della ricorrente potrebbe far pensare che la questione sia stata risolta. In queste condizioni, non si può rimproverare all’Ufficio alcun diniego di giustizia. Rimane comunque salva la facoltà per la ricorrente di ulteriormente riproporre le sue richieste – debitamente precisate – direttamente all’amministrazione del fallimento, pur ricordando che le misure d’istruzione relative alla questione della proprietà delle pietre preziose sono fondamentalmente di competenza del giudice civile (cfr. supra ad cons. 10).

  1. La ricorrente chiede anche la convocazione di un’assemblea dei creditori, che abbia a decidere la sostituzione dell’avv. __________ nella delegazione dei creditori e a dare non meglio precisate istruzioni all’amministrazione del fallimento (ricorso, ad 14 e conclusione n. 5).

Anche tale domanda non risulta essere stata sottoposta all’amministrazione fallimentare prima del ricorso ed è quindi irricevibile, fermo restando che essa potrà essere ulteriormente ripresentata, quella volta direttamente all’Ufficio.

  1. Nella motivazione (ricorso, ad 14), la ricorrente esprime la sua sorpresa per aver scoperto ultimamente che diversi crediti insinuati nel fallimento sono stati pagati mentre altri, nuovi, sono stati successivamente insinuati. Non trae però nessuna conseguenza da tale osservazione, se non – forse – la necessità di convocare un’assemblea dei creditori. Si può, a questo proposito, rinviare a quanto espresso al considerando precedente.

  2. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 227, 237 cpv. 3, 242, 255a, 260 LEF, 39 cpv. 1 48 cpv. 2 RUF, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 16 novembre 2006 di RI 1, __________ (B), è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è ordinato all’CO 1 di procedere come indicato al considerando 12 b) della presente decisione.

1.2. Appena il provvedimento di cui al dispositivo n. 1.1 sia diventato definitivo, l’CO 1 impartirà alla società M__________, __________ (Canada), un termine di 20 giorni per promuovere azione di rivendicazione delle summenzionate pietre preziose nei confronti dei cessionari del diritto di contestazione della massa.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Intimazione a: – avv. RA 1, __________;

– avv. RA 2, __________;

– avv. RA 3, __________;

– Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;

– __________, sede.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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