Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.04.2006 15.2006.12

Incarto n. 15.2006.12

Lugano 4 aprile 2006 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2006 di

RI 1

contro

l¿operato dell¿CO 1, e meglio contro le esecuzioni in via di realizzazione di pegno immobiliare n° __________, __________ e __________ promosse contro la ricorrente e contro il coniuge,

PI 2, __________

dalla

PI 1

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con atto recante la data del 3 febbraio 2006, l¿CO 1 ha comunicato alla ricorrente l¿avviso d¿incanto unico riferito al fondo n° __________ RFD di __________ di cui è comproprietaria con il marito.

B. La ricorrente si aggrava contro tale atto, ritenendo le esecuzioni nulle in quanto la banca procedente, dopo aver chiesto la realizzazione, avrebbe chiesto all¿CO 1 di tenere in sospeso l¿asta.

C. L¿Ufficio, nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2006, ammette che un rappresentante della banca escutente, il 10 febbraio 2005, ha chiesto telefonicamente di pubblicare l¿incanto dopo il 30 aprile 2005 (secondo quanto risulta da un¿annotazione riportata sulla copertina dell¿incarto). A mente dell¿ufficiale, tale comunicazione non sarebbe tuttavia da ritenere quale ritiro della domanda di vendita del 5 ottobre 2004, bensì come un sollecito della stessa.

D. La PI 1 non ha presentato osservazioni.

considerando

in diritto:

  1. In virtù dell'art. 154 cpv. 1 LEF, il creditore può chiedere la realizzazione del pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. pure art. 98 cpv. 2 RFF). Secondo l'art. 154 cpv. 2 LEF, l'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata nel termine di preclusione.

1.1. Nel caso concreto, i sei precetti esecutivi (ossia tre per ognuno dei coniugi riferiti a tre diversi mutui garantiti dallo stesso fondo) sono stati notificati alla ricorrente e a suo marito il 16 gennaio 2003. Non sono state interposte opposizioni. In tutte le procedure esecutive, la procedente ha poi chiesto la realizzazione l¿8 ottobre 2003 e, dopo avere ritirato tutte le domande il 16 febbraio 2004, le ha ripresentate il 4 ottobre 2004, ossia prima della scadenza del termine di perenzione dell¿art. 154 LEF (16 gennaio 2005).

1.2. La ricorrente allega però che la banca procedente ha successivamente chiesto una sospensione della realizzazione, che avrebbe fatto decadere le esecuzioni, senza precisare la data della richiesta. Dalle osservazioni dell¿Ufficio e dall¿incarto si può comunque dedurre che la procedente, il 10 febbraio 2005, scaduto il termine di perenzione, ha chiesto di pubblicare l¿incanto dopo il 30 aprile 2005 (le critiche espresse su questo fatto dal marito della ricorrente con scritto 24 febbraio 2006, oltre che inammissibili dal profilo formale ¿ cfr. art. 12 LPR ¿, non sono documentate). Qualora tale intervento sia da parificare a un ritiro della domanda di realizzazione ai sensi dell¿art. 154 cpv. 2 LEF, le esecuzioni sarebbero da considerare perente.

  1. La comunicazione 10 febbraio 2005 della procedente non può essere qualificata come un ¿ritiro¿ della domanda di realizzazione nel senso grammaticale della parola. Il significato letterale non è però determinante.

2.1. In effetti, il Tribunale federale (STF del 19 novembre 2004 [7B.199/2004], cons. 2) ha recentemente avuto modo di ricordare che una sospensione della vendita accordata al debitore con il consenso del creditore equivale al ritiro della domanda di realizzazione (DTF 38 I 292, cons. 1, 41 III 429, 42 III 42, cons. 2, 95 III 16, cons. 3, 114 III 102, cons. 3). Infatti, una proroga di tal genere concessa al debitore dal creditore è inconciliabile con i doveri dell'Ufficio di procedere alla realizzazione entro i termini legali (DTF 38 I 292 cons. 1), i quali sono sottratti alle disposizioni delle parti (DTF 42 III 42, cons. 2 in fine; art. 33 cpv. 1 LEF). Anche il modulo 27, allestito dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale alla spiegazione 5 indica che "ogni proroga concessa dal creditore dopo l'introduzione della domanda di realizzazione interrompe lo svolgimento legale dell'esecuzione e vale quale dichiarazione di ritiro dell'ultima domanda inoltrata." I termini utilizzati nella richiesta di sospensione non sono determinanti, decisivo è lo scopo perseguito: nella DTF 42 III 42, cons. 2, il Tribunale federale ha precisato che se lo scritto era inteso ad ottenere dall'Ufficio il rinvio di un incanto imminente, poco importa che i creditori non abbiano espressamente domandato all'Ufficio di sospendere la vendita, ma lo abbiano unicamente autorizzato a procedere in tal senso. Nella sentenza del 19 novembre 2004 precitata, l¿autorità federale di vigilanza ha d¿altronde ritenuto che la dichiarazione del creditore secondo cui egli non si oppone al differimento di un atto esecutivo già previsto (in concreto la pubblicazione dell¿incanto) equivale a una proroga concessa al debitore e quindi a un ritiro della domanda di realizzazione.

2.2. Nel caso di specie, v¿è da rilevare come la comunicazione 10 febbraio 2005 della procedente non abbia avuto quale diretta conseguenza di procrastinare un atto esecutivo già previsto, siccome non si evince né dalle osservazioni dell¿Ufficio né dall¿incarto che atti preparatori dell¿asta fossero stati compiuti prima del 10 febbraio 2005. Non si può comunque negare che l¿intervento della procedente abbia avuto quale effetto un rinvio di fatto dell¿incanto, nel senso che l¿Ufficio si è ritenuto autorizzato a non organizzarlo prima del 30 aprile 2005, tant¿è vero che l¿Ufficiale ha scritto sulla copertina dell¿incarto la seguente nota: ¿10.2.05. tel. __________ pubblicare dopo il 30.4.05¿. L¿intervento della banca equivale a una proroga concessa ai debitori e quindi a un ritiro delle domande di realizzazione.

2.3. Ci si deve tuttavia chiedere se il ricorso non sia manifestamente abusivo in virtù dell¿art. 2 cpv. 2 CC dal momento che il patrocinatore degli escussi si era impegnato ¿ da parte sua- nei confronti della banca a non invocare la perenzione della procedura esecutiva onde favorire un componimento bonale della controversia (cfr. scritto 10 febbraio 2005 dell¿avv. __________ prodotto con il ricorso). Certo, la ricorrente pare considerare che tale impegno non la vincoli, siccome l¿avv. __________ rappresenterebbe solo suo marito. In realtà, nell¿incarto dell¿Ufficio figura una procura che entrambi i coniugi hanno rilasciato il 13 novembre 2004 a favore di questo avvocato. Comunque sia, non vi è spazio per l¿ammissione di un¿invocazione abusiva della perenzione di cui all¿art. 154 cpv. 2 LEF, poiché i termini di questa norma sono sottratti alle disposizioni delle parti (art. 33 cpv. 1 LEF). Tale interpretazione della legge ha comunque l¿indiscutibile vantaggio della chiarezza e garantisce la sicurezza del diritto. Il creditore, in particolare se è professionalmente attivo nel settore del credito, deve sapere che, dopo aver iniziato una procedura esecutiva, è poi tenuto a portarla a termine ininterrottamente nel rispetto dei termini legali, ritenuto che può sì scegliere di risolvere la controversia bonalmente in margine dell¿esecuzione, ma rinuncia in tale ipotesi al beneficio della procedura di esecuzione forzata, ciò che peraltro gli viene ricordato alla spiegazione 5 della domanda di realizzazione (mod. 27).

  1. Il ricorso va pertanto accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 154 LEF; 2 CC; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 30 gennaio 2006 di RI 1, __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza, le esecuzioni n° __________, __________ e __________ dell¿CO 1 sono dichiarate perente e tutti gli atti esecutivi emessi in queste procedure sono nulli.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: ¿ RI 1, __________;

¿ avv. RA 1, __________;

¿ PI 1, __________.

Comunicazione all¿CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

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