Incarto n. 15.2005.82
Lugano 5 settembre 2005 CJ/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 22 giugno 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la trattenuta di fr. 227,40 operata sull’importo incassato dall’Ufficio a saldo dell’esecuzione n° __________ promossa dal ricorrente contro la società __________,
nonché sull’istanza di intervento tendente all’apertura di un procedimento disciplinare contro l’Ufficiale dell’UE di Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 24 settembre 2003, l’CO 1 ha chiesto al ricorrente di pagare fr. 144.-- a saldo delle spese esecutive relative all’esecuzione n° __________ promossa dal suo cliente, __________, contro PI 1.
B. Il 18 dicembre 2003, l’CO 1 ha spedito al ricorrente una lettera contro rimborso per un importo di fr. 170,80. Il 23 dicembre 2003, l’avv. RI 1 ha informato l’Ufficio che non avrebbe ritirato la lettera contro rimborso, in quanto non disponeva di fondi del cliente sufficienti alla copertura delle spese. Ha inoltre precisato che nella sua qualità di rappresentante legale, ai sensi dell’art. 32 CO, non gli competeva provvedere al saldo dei suoi debiti. Ha comunque assicurato che avrebbe nuovamente sollecitato il cliente di pagare dette spese.
C. Il 19 gennaio 2004, l’CO 1, per conto dello Stato del Cantone Ticino, ha emesso un precetto esecutivo (n° __________) contro l’avv. RI 1 in pagamento di fr. 144.--, oltre fr. 50 .-- per “spese richiami”, indicando quale titolo di credito: “spese ACB esec. __________ contro __________, emesso in base alla sua richiesta di proseguimento dell’esecuzione da noi registrata in data 11.6.03”.
D. Il 29 luglio 2004, lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n° __________, istanza respinta dal Giudice di pace del Circolo di __________ con sentenza dell’11 novembre 2004.
E. Il 14 giugno 2005, l’CO 1 ha incassato fr. 17'472,45 a saldo dell’esecuzione n° __________ promossa dall’avv. RI 1 a titolo personale contro la società __________ Sul conto bancario del ricorrente sono tuttavia stati accreditati solo fr. 17'048,15.
F. Con ricorso del 22 giugno 2005, l’avv. RI 1 si aggrava contro il fatto che non gli sia stato versato l’intero importo incassato dall’Ufficio, ma sia stato decurtato di un importo che egli determina in fr. 227,40 secondo le informazioni assunte presso l’Ufficio. Chiede inoltre l’apertura di un procedimento disciplinare contro l’Ufficiale in merito all’indebita trattenuta e alla mancata ed ingiustificata (recte: asseritamente tardiva) cancellazione dell’esecuzione n° __________, che egli qualifica di “carattere meramente vessatorio”.
G. Nelle sue osservazioni 22 giugno 2005, l’CO 1 contesta il carattere indebito della trattenuta, che è stata operata quale mezzo per recuperare l’importo di fr. 144.-- non pagato nell’esecuzione n° __________, maggiorato di non meglio definite spese.
considerando
in diritto:
Nel caso concreto, la decisione impugnata è senz’altro, dal profilo materiale, un provvedimento ai sensi dell’art. 17 LEF. Dal punto di vista formale dubbi possono però sorgere per il fatto che la decisione non è scritta, mentre dovrebbe esserlo ai sensi dell’art. 34 LEF (cfr. Meier, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, Zurigo 2002, p. 15). Vi sono però eccezioni (cfr. Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 34). Ci si potrebbe chiedere se non rientra appunto tra queste eccezioni la ripartizione del provento della realizzazione, siccome l’ufficio è tenuto ad allestire un stato di ripartizione solo se vi sono più creditori e se la somma ricavata non basti a soddisfarli tutti (cfr. art. 146 cpv. 1 LEF), la legge prevedendo d’altronde l’allestimento di un conteggio particolareggiato delle spese solo a domanda della parte (cfr. art. 3 OTLEF). La questione può comunque essere lasciata aperta nel caso concreto, perché la motivazione del provvedimento impugnato (compensazione) risulta nota al ricorrente. Non ha pertanto subito pregiudizio a causa dell’eventuale carente forma della decisione dell’Ufficio.
2.1. La legge federale sull’esecuzione e sul fallimento non prevede esplicitamente nessuna responsabilità del rappresentante del procedente per il pagamento delle spese (cfr. Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 4 ad art. 68, che cita una decisione dell’autorità di vigilanza bernese pubblicata in BlSchK 1937, 130).
2.2. Certo, giusta l’art. 9 cpv. 1 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 3.1.1.5), le spese giudiziarie possono essere richieste al patrocinatore o al procuratore quando la parte non è domiciliata nel Cantone. A prescindere dalla questione di sapere se questa norma si riferisce soltanto all’anticipazione delle spese (prevista agli art. 9 e 11 LTG) oppure se istituisce una corresponsabilità del patrocinatore o procuratore, un’applicazione analogica di tale norma alle spese esecutive appare d’acchito esclusa, poiché esse sono esclusivamente regolate dal diritto federale (cfr. art. 16 LEF e 1 OTLEF).
2.3. D’altronde, un’eventuale responsabilità del rappresentante della parte per il pagamento delle spese esecutive non può fondarsi sull’applicazione analogica delle norme di procedura federali. In effetti, la legge federale sulla procedura amministrativa non contiene alcuna norma specifica sulle spese nelle norme che disciplinano la procedura di prima istanza (cfr. Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, p. 453). La questione è quindi disciplinata dal diritto cantonale. Per quanto concerne il Ticino, l’art. 28 LPAmm non contempla alcuna responsabilità del rappresentante della parte per il pagamento delle spese amministrative. Alla stregua dell’art. 68 cpv. 1 LEF, benché in una misura più ridotta, l’art. 28 cpv. 3 LPAmm garantisce gli interessi dello Stato conferendo all’autorità amministrativa – ma solo nell’istanza di ricorso – la facoltà di chiedere un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia, segnatamente al ricorrente non dimorante in Ticino. Inoltre, sia l’art. 63 PA che gli art. 69 PCF e 156 OG stabiliscono, in ambito ricorsuale, il principio secondo cui le spese sono a carico della parte che le ha cagionate (quindi, in linea di principio, la parte soccombente). Dalla giurisprudenza relativa all’ultima disposizione citata si evince che il (sedicente) rappresentante di una parte può essere personalmente condannato a pagare le spese solo in casi eccezionali, ovvero se non aveva nessuna autorizzazione a rappresentare la parte (caso del falsus procurator) (cfr. DTF 84 II 403; Poudret, Commentaire de l’OJ, vol. V, Berna 1992, n° 2 ad art. 156, p. 144) oppure se ha inutilmente interposto un ricorso la cui irricevibilità poteva d’acchito essere constatata con un minimo di attenzione (cfr. DTF 129 IV 208, c. 2, con rif. ; STF 25 aprile 2002 [2P.92/2002], c. 3; Studer, Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, SJZ 2004, 236 s. ad IV). Nello stesso novero d’idee, il rappresentante di una parte che abbia inoltrato un ricorso in modo temerario o in mala fede può, se del caso, essere condannato a una multa nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF). Si può pertanto concludere che nel diritto procedurale federale, all’infuori di questi casi eccezionali, il rappresentante della parte non è responsabile del pagamento delle spese di procedura giudiziaria o amministrativa. Per evitare che le spese esecutive rimangano scoperte, l’ufficio esecuzione deve, conformemente all’art. 68 cpv. 1 LEF, chiedere congrui anticipi e sospendere l’esecuzione dell’atto richiesto fintanto che essi non siano versati. In tale ottica l’assenza di responsabilità del rappresentante per il pagamento delle spese non può essere considerata una lacuna legislativa. Non si possono certo nascondere le difficoltà pratiche che potrebbero nascere da un’applicazione sistematica dell’art. 68 cpv. 1 LEF. Gli uffici di esecuzione devono però comunque chiedere la prestazione di anticipi nei casi in cui l’incasso delle spese scoperte appaia d’acchito potersi avverare difficile, in particolare quando la parte è domiciliata all’estero, sebbene assistita da un avvocato, qualora quest’ultimo abbia dimostrato nel passato di non curarsi di chiedere al cliente sufficienti anticipi in modo da poter pagare le spese esecutive.
2.4. In concreto, non risulta né dall’incarto, né dalle osservazioni dell’Ufficio che il ricorrente abbia richiesto la prosecuzione dell’esecuzione n° __________ in modo temerario o senza l’autorizzazione del cliente. L’avv. RI 1 non risponde pertanto del pagamento delle spese rimaste scoperte in quella esecuzione. Di conseguenza, a prescindere dalla questione di sapere se gli uffici di esecuzione possano effettuare compensazioni tra importi relativi a due diverse esecuzioni, il provvedimento impugnato va riformato, nel senso che l’Ufficio dovrà versare al ricorrente la differenza tra l’intera somma incassata nell’esecuzione n° __________ il 14 giugno 2005 (ossia fr. 17'472,45), dopo deduzione unicamente delle tasse ancora scoperte in questa esecuzione (in particolare la tassa per l’incasso e la consegna del ricavo, art. 33 OTLEF), e l’importo bonificato all’avv. Susin il 21 giugno 2005 (ossia fr. 17'048,15).
L’istanza d’intervento nei confronti dell’Ufficiale dell’CO 1 non può avere un seguito in questa sede, dal momento che la decisione sull’apertura di una procedura disciplinare è riservata all’autorità di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF; CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a e 68 LEF, 11 LALEF, nonché 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di versare al ricorrente la differenza tra l’intera somma incassata il 14 giugno 2005 nell’esecuzione n° __________, dopo deduzione unicamente delle tasse ancora scoperte, e l’importo bonificatogli il 21 giugno 2005.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione all’avv. RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario