Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.07.2005 15.2005.73

Incarto n. 15.2005.73

Lugano 5 luglio 2005 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sull’istanza 23 maggio 2005 di

IS 1

con cui chiede la determinazione della sua rimunerazione per l’attività svolta in seno alle delegazioni dei creditori dei fallimenti di

PI 1 PI 2 PI 3 PI 4

tutti rappr. dall’PI 5

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che l’istante chiede la tassazione dei conteggi delle sue ore svolte quale membro delle delegazioni dei creditori menzionate sopra, esponendo 30 minuti per la seduta relativa alla verifica dei crediti in ciascuno dei fallimenti;

che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.), la funzione di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituisce esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;

che per l’art. 46 cpv. 3 OTLEF l’indennità per il presidente della delegazione dei creditori e per il segretario è di fr. 60.-- per ogni mezz’ora di seduta, mentre ammonta a fr. 50.--/½ ora per gli altri membri;

che se la procedura richiede indagini approfondite della fattispecie o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), l’autorità di vigilanza potendo aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF);

che giusta l’art. 84 RUF, ove l'amministrazione del fallimento o la delegazione dei creditori creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna;

che l'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere;

che nel caso di specie, l’istante non afferma (né ha reso verosimile) che siano adempiuti i presupposti dell’art. 47 OTLEF e nemmeno si richiama a tale norma;

che la verifica dei crediti (ai sensi degli art. 244 o 247 cpv. 3 LEF) costituisce del resto un’operazione del tutto ordinaria nella procedura di fallimento (cfr. art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF);

che siccome l’istante non chiede un’indennità speciale ai sensi dell’art. 47 OTLEF, la sua retribuzione va determinata dall’CO 1 in base all’art. 46 cpv. 3 OTLEF e non dall’autorità di vigilanza;

che l’istanza si rivela pertanto irricevibile;

Richiamati gli art. 247 cpv. 3 LEF, 84 RUF, 1, 46, 47 OTLEF;

pronuncia:

  1. L’istanza 23 maggio 2005 dell’avv. IS 1, __________, è irricevibile.

  2. Non si prelevano spese.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione all’avv. IS 1, __________.

Comunicazione all’PI 2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

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