Incarto n. 15.2005.43 15.2005.44
Lugano 27 maggio 2005 CJ/sc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi 11 aprile 2005 di
RI 1 , e
RI 2, __________
entrambi rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’esecuzione dei sequestri n° __________ (inc. __________), rispettivamente n° __________ (inc. __________), decretati il 30 marzo 2005 dal Pretore __________ su istanza dello
PI 1 rappr. dall’RA 2
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 30 marzo 2005, il Pretore __________ ha emesso, su richiesta dell’RA 2, tre decreti di sequestro contro RI 1, RI 2 e B__________, a garanzia di due crediti di fr. 4'594'182.-- con interessi al 3% dal 30 marzo 2005, rispettivamente di fr. 582'439,15, oltre interessi al “4.5, 4, 3% fino al 29.03.2005” a titolo d’imposta sulla successione di M__________. Con scritto 31 marzo 2005, la Pretura ha poi precisato all’CO 1 che il credito dell’autorità fiscale era uno solo e che i debitori sequestrati ne rispondevano solidalmente.
Nei tre casi è stato ordinato il sequestro dei seguenti beni:
“– quota parte di ½ del fondo part. n. __________ e part. __________ RFD di __________ intestati al defunto signor __________ M__________;
– tutti i beni mobili, suppellettili domestiche, oggetti di valore, denaro contante, quadri, sculture, nulla escluso, che si trovano nelle abitazioni di cui ai mappali n. __________ e __________ di __________;
– presso __________ di __________, __________, casella postale, __________, tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo, che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie, “tesori”, oppure in cassette di sicurezza, dei quali il debitore [la debitrice] sia titolare, comunque nulla escluso intestato e/o appartenente al debitore [alla debitrice].
Sostanzialmente tutto quanto la banca sa, deve e o possa sapere, appartenente al debitore sequestrato.
In particolare: il conto n. __________;
– tutti i diritti ereditari vantati dal debitore [dalla debitrice] nella successione __________ M__________, deceduto il 24.12.1996 a __________, __________, ma domiciliato ad __________ del quale il debitore [la debitrice] risulta erede
Il tutto sino a concorrenza dei crediti”.
B. Lo stesso giorno, ovvero il 30 marzo 2005, l’CO 1 ha notificato a __________ il sequestro degli averi depositati presso di essa (in particolare il conto n°__________) a concorrenza di fr. 5'176'621,20 oltre interessi e spese. Dalle affermazioni dei ricorrenti, non contestate né dall’Ufficio né dal creditore, risulta che funzionari dell’CO 1 si sono presentati il medesimo giorno al domicilio di __________ dei debitori (part. n° __________ e __________ RFD di __________), ma, dopo discussione tra i rappresentanti delle parti, hanno rinunciato a sequestrare i mobili e gli altri beni che vi si trovavano, così come autorizzati dall’RA 2.
Il 31 marzo 2005, l’CO 1 ha chiesto l’annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre dei fondi part. n__________ (quota A di ½) e __________ RFD di __________.
Il 6 aprile 2005, l’Ufficio ha notificato al patrocinatore dei debitori il sequestro della loro parte nella comunione ereditaria di M__________.
C. Il 1° aprile 2005 il sequestro diretto contro B__________ è stato revocato.
D. Con ricorsi 11 aprile 2005 di analogo contenuto, RI 1 e RI 2 chiedono che siano dichiarati nulli, rispettivamente annullati, i sequestri della quota parte di ½ del fondo part. n° __________ e della part. __________ RFD di __________ e di tutti i diritti ereditari da loro vantati nella successione di M__________. Chiedono pure la cancellazione dal registro fondiario delle restrizioni della facoltà di disporre dei due fondi.
In sostanza, i ricorrenti fanno valere l’incompetenza territoriale dell’CO 1 per sequestrare le loro quote parte nella comunione ereditaria di M__________, siccome, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, esse non possono essere sequestrate in Svizzera qualora l’erede escusso sia domiciliato all’estero, neppure quando tra gli attivi della successione vi sia un immobile situato in Svizzera.
I ricorrenti contestano inoltre il sequestro dei beni immobili, i quali ora appartengono alla comunione ereditaria, sebbene ancora formalmente intestati al defunto. Essi rilevano come solo i diritti ereditari possano essere sequestrati – e non i fondi stessi –, ciò che esclude l’annotazione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre (art. 5 cpv. 2 RDC).
Infine, i ricorrenti lamentano una violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, nella misura in cui l’CO 1 non ha limitato i sequestri all’importo del credito fiscale indicato nei decreti di sequestro.
E. Delle osservazioni dell’RA 2 e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto:
1.1. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2. In concreto, i sequestri, diretti contro due persone diverse (i ricorrenti) sono stati richiesti dallo stesso creditore a garanzia di un unico credito, di cui i debitori rispondono solidalmente (cfr. scritto 31 marzo 2005 della Pretura __________ all’CO 1), e vertono in parte sugli stessi beni. I ricorsi sono motivati allo stesso modo e presentano le stesse conclusioni. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
È pacifica e non contestata la legittimazione a ricorrere dei signori RI 1, così come la tempestività degli atti di ricorso.
La questione della ricevibilità dei ricorsi sotto il profilo della competenza materiale di questa Camera merita invece un esame più circostanziato.
3.1. In materia di sequestro, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati all’art. 275 LEF). Le censure che toccano invece i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano nell’esclusiva competenza del giudice dell’opposizione (art. 278 LEF), rispettivamente dell’autorità fiscale trattandosi di sequestro fiscale (cfr. art. 169 cpv. 2 LIFD e 248 cpv. 3 LT), sicché l'autorità di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni pronuncerebbe un giudizio nullo (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208; cfr. pure cfr. CEF 2 febbraio 2004 [15.03.210]; 30 gennaio 2003 [15.2003.13]; 22 novembre 2001 [15.2001.286]; 6 marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275).
Contro l’esecuzione di un sequestro è dunque dato ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state rispettate, salvo che il decreto (o parte di esso) si riveli incontestabilmente nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (DTF 129 III 207 cons. 2.3; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. ed., Berna 2003, n. 49 ad § 51 con rif.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 13 ad art. 275).
3.2. In particolare, giurisprudenza e dottrina ritengono che l’incompetenza territoriale del giudice del sequestro o dell’ufficio esecuzione chiamato ad eseguire il decreto di sequestro sia un motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF 129 III 207 cons. 2.3; Amonn/Walther, op. cit., n. 50 ad § 51; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 275 [per quanto concerne l’incompetenza del giudice, mentre questo autore ritiene solo annullabile il sequestro ordinato dal giudice territorialmente competente ma eseguito da un ufficio territorialmente incompetente, cfr. n. 26 ad art. 275]; Stoffel, Voies d'exécution, Berna 2002, n. 107 ad § 8, p. 226 [che però si contraddice al n. 108, p. 227]; Reiser, n. 19 e 24 ad art. 275). Invero, la questione meriterebbe di essere riesaminata alla luce del cambiamento legislativo intervenuto nel 1997, siccome la competenza del giudice del sequestro può ora essere contestata anche in sede di opposizione (art. 278 LEF), rispettivamente davanti all’autorità fiscale competente (art. 169 cpv. 2 LIFD e 248 cpv. 3 LT): sussiste pertanto il concreto rischio che vengano emesse decisioni contraddittorie. Viene inoltre leso il principio secondo cui il ricorso è escluso quando un’azione giudiziaria sia possibile (cfr. DTF 129 III 207, cons. 2.4, con rif.). Il quesito può comunque essere lasciato indeciso nel caso di specie, perché la censura fondata sull’asserita incompetenza dell’UEF __________ va comunque respinta (cfr. infra cons. 4).
3.3. La censura relativa al sequestro dei fondi è invece chiaramente irricevibile. Determinare se essi possano o no essere sequestrati in più dei diritti ereditari è questione che attiene all’esame dei presupposti del sequestro e che compete pertanto esclusivamente al giudice del sequestro.
3.4. La terza censura, riferita alla violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, rientra per contro tra quelle che possono essere sottoposte all’autorità di vigilanza (cfr. infra cons. 5).
4.1. A dire il vero, il senso della sentenza testé citata non è esattamente quello espresso nella massima. Il Tribunale federale ha nondimeno successivamente “confermato” la sua giurisprudenza nel senso formulato nella massima, precisando che il sequestro di una quota nella liquidazione di una successione non è possibile in Svizzera, quando tutti gli eredi siano domiciliati all’estero e l’ultimo domicilio del defunto si trovi all’estero (cfr. DTF 124 III 508, cons. 3b; STF del 20 agosto 2004 [5P.94/2004], cons. 5, parzialmente riprodotto in ZZZ 2004, 411; cfr. pure TC VS del 2 luglio 2002 in RVJ 2003, 180 ss., cons. 3b). Questo orientamento è condiviso dalla dottrina dominante (cfr. Louis Dallèves, Le séquestre, FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 8 ad B/1/b; Reiser, op. cit., n. 57 ad art. 275; Daniel Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995 p. 267). Il Tribunale federale ha d’altronde respinto, senza esame, la tesi di Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 25 ad art. 49), secondo cui il diritto di proprietà comune (cfr. art. 602 cpv. 2 CC) del debitore sugli immobili situati in Svizzera possa essere sequestrato indipendentemente dal luogo di apertura della successione.
4.2. Ciò posto, la censura dei ricorrenti appare comunque infondata. Essi non pretendono infatti che la successione di M__________ sia stata aperta all’estero né che debba esserlo. Al contrario, poiché non contestano l’affermazione dell’CO 1 e della parte sequestrante, pure riportata nei decreti di sequestro, secondo cui M__________ ha avuto il suo ultimo domicilio ad __________, si può ritenere che i diritti successori dei ricorrenti sono situati in Svizzera e potevano di conseguenza essere sequestrati dall’CO 1, nel circondario del quale si trova __________.
5.1. I ricorrenti affermano che il valore dei fondi sequestrati copre già da solo il credito della parte sequestrante. Non ne forniscono però la prova. Poiché l’CO 1 non ha ancora allestito il verbale di sequestro né stimato i beni sequestrati, ci si può, a questo stadio della procedura, soltanto fondare sul valore di stima ufficiale dei fondi, pari a fr. 574'229.-- per il fondo n° __________ – di cui solo la metà è sequestrata – e a fr. 1'546'824.-- per il fondo n° 498 (stime SIFTI del 7 aprile 2004). I crediti del sequestrante, di oltre 5'000'000.--, non risultano pertanto coperti. Invece, va dato atto ai ricorrenti che il sequestro dei loro diritti ereditari sarebbe dovuto essere limitato al massimo all’importo dei crediti del sequestrante. A questo stadio della procedura, una riforma del provvedimento impugnato appare tuttavia impossibile, fintanto che il verbale di sequestro non sarà stato allestito, non solo perché l’Ufficio non ha ancora stimato i beni sequestrati, ma anche perché non è stata data l’occasione alla terza proprietaria dei fondi – ossia la comunione ereditaria – di formulare un’eventuale rivendicazione (ai sensi degli art. 106 ss. LEF), la quale modificherebbe l’ordine di pignoramento stabilito all’art. 95 LEF, il quale è determinante anche in materia di sequestro (art. 275 LEF).
5.2. Occorre pertanto, in parziale accoglimento dei ricorsi, ordinare all’CO 1 di allestire il verbale di pignoramento conformemente a quanto disposto all’art. 276 LEF. In un primo tempo, verranno indicati quali valori di stima dei fondi i valori di stima ufficiale indicati a registro fondiario, riservata la facoltà per le parti di chiedere l’allestimento di una stima peritale, anticipandone le spese (cfr. art. 9 cpv. 2 RFF per il rinvio dell’art. 275 LEF). Per quanto concerne la stima dei diritti ereditari, l’Ufficio dovrà interrogare i ricorrenti (art. 91 cpv. 1 LEF) sull’esistenza di un eventuale inventario successorio nonché di eventuali disposizioni di ultima volontà, così da permettere la determinazione della quota parte spettante a ogni erede. Contrariamente a quanto sostenuto dal creditore sequestrante in sede di osservazioni, a questo riguardo va anche tenuto conto del valore dei beni della successione situati all’estero indipendentemente dall’effettiva possibilità di realizzarli in Svizzera, dal momento che siffatti beni non sono stati direttamente sequestrati. Infatti, oggetto del sequestro è la pretesa di ogni singolo ricorrente al versamento della quota spettantegli nella liquidazione della comunione ereditaria, il cui valore dipende dal valore dell’intero asse successorio. Come detto, l’Ufficio, in applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, si atterrà all’ordine di pignoramento di cui all’art. 95 LEF, sequestrando quindi in prima linea gli averi bancari, poi i mobili, i fondi e in ultimo luogo i diritti ereditari (cfr. art. 3 RDC), sotto riserva di circostanze speciali o di un accordo diverso tra creditore e debitore (art. 95 cpv. 4bis LEF). Fintanto che le parti manterranno la sospensione del sequestro dei beni mobili (cfr. scritto 31 marzo 2005 dell’RA 2 all’CO 1) e fintanto che non verranno date informazioni sugli attivi bancari, il peso dei sequestri graverà interamente sugli altri beni sequestrati. Man mano che dovessero essere specificati i beni mobili indicati nei decreti di sequestro, così come in caso di rivendicazione (art. 106 ss. LEF) dei fondi o di nuova stima, l’Ufficio modificherà il verbale di sequestro e, se del caso, l’ordine di sequestro, ricordato che i beni rivendicati vanno sequestrati dopo tutti gli altri (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF e 3 RDC).
5.3. A scanso di equivoci, è utile precisare che il mancato allestimento del verbale di sequestro non ha quale conseguenza la nullità dei sequestri ai sensi dell’art. 22 LEF. La designazione dei beni sequestrati figura in effetti nei decreti di sequestro, i quali risultano nel caso concreto essere stati notificati alle parti. Il fatto che i beni sequestrati designati nei decreti solo con il loro genere (mobili, averi bancari) non siano (ancora) stati specificati non compromette la validità del sequestro (cfr. DTF 125 III 395-396, cons. 2c/cc). D’altronde gli interessi degli eventuali terzi lesi dal provvedimento (in particolare i terzi debitori o detentori, in quanto devono sapere fino a quale importo il credito o i beni che detengono sono da considerare sequestrati) sono sufficientemente garantiti, tenuto conto della loro facoltà d’interporre opposizione contro il decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF; cfr. SJ 2002 I 485 ss.) e di ricorrere contro l’esecuzione del sequestro, in particolare sulla questione della stima.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 22, 91, 95, 97, 275, 278 LEF; 9 RFF; 3 RDC; 86, 90 LDIP; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Le procedure dipendenti dai ricorsi 11 aprile 2005 di RI 1, __________ (inc. 15.05.43), e RI 2, __________ (inc. 15.05.44), sono congiunte.
Il ricorso 11 aprile 2005 di RI 1 è parzialmente accolto.
2.1. Di conseguenza è fatto ordine all’CO 1 di allestire il verbale di sequestro nella procedura n° __________ conformemente a quanto esposto al considerando 5.2.
3.1. Di conseguenza è fatto ordine all’CO 1 di allestire il verbale di sequestro nella procedura n° __________ conformemente a quanto esposto al considerando 5.2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: – __________ RA 1, __________
– RA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario