RINVIO TF
Incarto n. 15.2005.36
Lugano 29 novembre 2005 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 4 aprile 2005 di
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’ingiunzione datata 22 marzo 2005 emessa nella procedura esecutiva n° __________ avviata in relazione all’istanza di riconoscimento e di exequatur di decisione estera promossa da
PI 2 patrocinata dagli PA 1 e PA 2
contro
PI 1 __________ __________ patrocinata dagli avv. PA 3 e PA 4, __________;
richiamata la sentenza 12 ottobre 2005 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (7B.115/2005) che ha annullata la sentenza 14 giugno 2005 di questa Camera e ha rinviato la causa per nuova decisione;
ritenuto
in fatto:
A. Il 31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004 ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di € 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento conservativo la seconda Camera civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in favore di PI 2 al pignoramento provvisorio ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti i beni di PI 1 a concorrenza della predetta somma, in particolare di tutti i beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con ripetizione del pignoramento e delle misure ex art. 98 e 99 LEF presso i terzi. Sono stati dichiarati applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione dell’art. 90 e degli art. 56 a 63 LEF.
B. Il 4 febbraio 2005, l’CO 1 ha comunicato all’avv. RI 1 il “pignoramento provvisorio” ordinato dalla seconda Camera civile, riproducendone sostanzialmente i dispositivi n° 2 e 3, e precisando che per quanto lo concerneva il pignoramento si estendeva a “ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico”. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha inoltre comunicato all’avv. RI 1 un “avviso di pignoramento provvisorio” di analogo contenuto, sul quale l’avvocato, l’8 febbraio 2005, si è determinato scrivendo “di non essere in possesso di nessuno degli elementi attivi indicati in ingresso”.
C. Il 22 marzo 2005, l’CO 1 ha informato l’avv. RI 1 che la sentenza 31 gennaio 2005 della seconda Camera civile era cresciuta in giudicato, ingiungendogli di comunicare, entro 10 giorni, quanto indicato negli avvisi 4 febbraio 2005.
Il 24 marzo 2005, l’avv. RI 1 ha comunicato all’Ufficio che PI 1 “non ha, né presso di me, né presso il mio Studio, averi o depositi di qualsiasi natura”.
D. Il 4 aprile 2005, l’avv. RI 1 si è nondimeno aggravato contro il provvedimento 22 marzo 2005, chiedendone, in via principale, l’annullamento limitatamente alle informazioni e ai documenti della cliente, e in via subordinata alla loro consegna mediante produzione in busta chiusa.
Per quanto ancora di rilevanza a questo stadio della procedura, il ricorrente ha fatto valere che i documenti da lui detenuti erano coperti dal segreto professionale dell’avvocato e che comunque non erano pignorabili, in quanto non avevano valore di mercato.
E. Nelle sue osservazioni del 18 aprile 2005, PI 2, a proposito di questa censura, ha obiettato che il pignoramento provvisorio è possibile indipendentemente dal valore commerciale dei documenti detenuti dai ricorrenti, poiché deve essere garantito il principio di efficacia delle misure conservative di cui all’art. 39 CL.
Dal canto suo, PI 1, nelle sue osservazioni 18 aprile 2005, si è schierata dalla parte del ricorrente, con argomenti analoghi.
L’CO 1 si è rimesso alla decisione di questa Camera.
F. Con sentenza del 14 giugno 2005, questa Camera aveva accolto il ricorso. Adito da PI 2, il Tribunale federale, come detto in ingresso, ha annullato la sentenza cantonale il 12 ottobre 2005 e ha rinviato la causa per nuova decisione. L’autorità di vigilanza federale ha considerato che il “pignoramento provvisorio” ordinato dalla seconda Camera civile doveva essere eseguito come un sequestro di diritto svizzero, sicché l’obbligo d’informazione dei ricorrenti era da considerare sorto al momento in cui sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera, sia il giudizio che ordina il pignoramento erano divenuti definitivi (c. 4.4). Il ricorso è stato pertanto respinto su questo punto. Il Tribunale federale ha tuttavia rilevato come l’obbligo d’informazione dei terzi sia limitato ai beni del debitore detenuti dal terzo o ai debiti di quest’ultimo nei confronti del debitore. Non è invece il caso dei beni privi di valore commerciale, quali libri di commercio, altri documenti commerciali , archivi, ecc. L’incarto è quindi stato retrocesso a questa Camera perché esaminasse, sotto questo profilo, l’eventuale nullità parziale del provvedimento impugnato.
Considerando
in diritto:
“Con decreto della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, copia allegata, di data 31 gennaio 2005, incarto n. 12.2004.128 e 12.2004.133, ha ordinato allo scrivente Ufficio di procedere al pignoramento provvisorio di tutti i beni e crediti di PI 1 di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1, con ripetizione del pignoramento e delle misure ex art. 98 e 99 LEF presso terzi. Al pignoramento provvisorio di cui al dispositivo n. 2 saranno applicabili gli art. 89 e segg. LEF, ad esclusione dell’art. 90 e degli art. 56-63 LEF; in particolare per quanto vi concerne la seguente posizione:
Ø Ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso l’avv. RI 1, __________”.
Quanto all’“avviso di pignoramento provvisorio” di stessa data (4 febbraio 2005), si riferisce a “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo anche in cassette di sicurezza, intestati direttamente a PI 1 o per il tramite di società, fondazioni, altre persone giuridiche o trust dei quali essa è beneficiario economico, come da decreto della seconda Camera civile del Tribunale d’appello di data 31 gennaio 2005 incarto n. 12.2004.128/12.2004.133 allegato alla presente”.
Con la decisione impugnata (del 22 marzo 2005), l’CO 1 ha poi ingiunto al ricorrente di comunicargli quanto indicato nei due citati provvedimenti.
1.1. Così facendo, l’Ufficio si è limitato ad eseguire testualmente l’ordine di cui al dispositivo n° 2, secondo periodo, della sentenza 31 gennaio 2005 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, poiché esso aveva in precedenza, nella pregressa esecuzione n° __________, proceduto presso l’avv. RI 1 a un “pignoramento provvisorio” di medesimo tenore. Ci si potrebbe quindi chiedere se l’Ufficio – come ribadito dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio (c. 4.3) – non sia tenuto ad eseguire tale ordine senza facoltà di verificare le basi dell’incarico affidatogli.
1.2. Il considerando 6 della sentenza di rinvio è tuttavia chiaro e vincolante: il “pignoramento provvisorio” di beni senza valore commerciale è nullo. Si può quindi prescindere dall’eseguire l’ordine della seconda Camera civile nonché dall’esaminare la competenza per materia della scrivente Camera e la tempestività del ricorso, nella limitata misura in cui il provvedimento impugnato sia da considerare affetto da nullità (cfr. art. 22 LEF). Per lo stesso motivo, la censura della procedente fondata sul principio di efficacia delle misure conservative di cui all’art. 39 CL si rivela irrilevante.
1.3. Nella sua comunicazione del 24 marzo 1995 (che conferma quella fatta l’8 febbraio), il ricorrente ha dichiarato che PI 1 non aveva, né presso di lui né presso il suo studio legale, averi o depositi di qualsiasi natura. Ne risulta inequivocabilmente che l’avvocato non detiene beni patrimoniali della pignorata né è suo debitore. Non può pertanto essergli imposto di fornire informazioni, mediante documenti o in altro modo (decisione di rinvio, cons. 6.3.1), la designazione “ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico” di cui al “pignoramento provvisorio” del 4 febbraio 2005 non potendo del resto riferirsi a documenti suscettibili di essere realizzati quali cartevalori o documenti storici.
Di conseguenza, occorre pronunciare la nullità (art. 22 LEF) del “pignoramento provvisorio” del 4 febbraio 2005, laddove si riferisce a documenti. Il provvedimento impugnato 22 marzo 2005 e il rinvio ivi formultao concernono il pignoramento provvisorio così come modificato dalla presente decisione.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 17, 20a, 91, 275 LEF, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione di “pignoramento provvisorio” del 4 febbraio 2005, limitatamente al seguente paragrafo: “Ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico, presso l’avv. RI 1 __________”.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: – Studio legale RI 1, __________;
– Studio legale PA 1, __________;
– Studio legale __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario