Incarto n. 15.2005.149
Lugano 4 aprile 2006 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 19 dicembre 2005 di
RI 1
CE 1 composta di: RI 2 RI 3 RI 4
tutti rappr. dall¿ RA 1
contro
l¿operato dell¿CO 1 e meglio contro lo stato di riparto allestito il 6 dicembre 2005 nella procedura di realizzazione di pegno n° __________ promossa da
__________, __________
contro
PI 1
procedura che concerne anche
PI 2
PI 3
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 12 agosto 2005, RI 1 e gli altri eredi CE 1 hanno notificato un credito di fr. 62'100.--, oltre gli interessi scalari dal 1° dicembre 2000 su fr. 100'000.--, nella procedura di realizzazione di un pegno gravante il fondo part. n° __________ RFD di __________ e una quota di comproprietà di 2/10 della proprietà coattiva del fondo part. n° __________ RFD di __________, promossa dalla __________ contro PI 1 (doc. I). Le parti ricorrenti hanno precisato che il credito notificato era garantito da ipoteche di primo e terzo rango, in quanto esse sarebbero state surrogate nei diritti della banca procedente, alla quale avrebbero versato l¿importo di fr. 100'000.-- per evitare un precedente incanto nella medesima procedura esecutiva, poi sospeso in seguito alla concessione all¿escusso di una moratoria concordataria.
B. Il 26 agosto 2005, l¿CO 1 ha chiesto alle parti ricorrenti di comprovare la loro pretesa, con la produzione delle relative cartelle ipotecarie di primo e terzo grado, pena l¿esclusione dall¿elenco oneri (doc. L). In risposta, le ricorrenti, il 29 agosto 2005, hanno precisato di avvalersi della surrogazione di cui all¿art. 110 CO, limitatamente all¿importo di fr. 62'100.--, oltre gli interessi scalari dal 1° dicembre 2000 su fr. 100'000.--, tenuto conto dell¿accordo 8 maggio 2003 intervenuto tra l¿escusso e le ricorrenti davanti alla Pretura di __________, secondo cui l¿importo di fr. 100'000.-- dovuto dal primo alle ricorrenti è stato parzialmente compensato con il canone non pagato da queste ultime per la locazione del fondo da realizzare (doc. M). Il 5 settembre 2005, l¿CO 1 ha comunicato alle ricorrenti di non aver inserito il loro credito nell¿elenco oneri, in quanto non garantito da pegno (doc. O).
C. Il 7 settembre 2005, i fondi dell¿escusso sono stati aggiudicati al prezzo di fr. 655'000.-- a RI 1 e __________.
D. Il 6 dicembre 2005, l¿Ufficio ha allestito lo stato di riparto, nel quale non ha inserito il credito vantato dai ricorrenti.
E. RI 1 e gli eredi CE 1 ricorrono contro tale atto, chiedendone la modifica nel senso che venga iscritto il loro credito di fr. 62'100.--, che ribadiscono essere garantito da pegno in seguito a surrogazione giusta l¿art. 110 CO.
F. Sulle osservazioni 12 gennaio 2006 dell¿PI 2, 13 gennaio 2006 del PI 3 e 22 dicembre 2005/27 gennaio 2006 dell¿CO 1 si dirà, se del caso, nei seguenti considerandi.
considerando
in diritto:
Nel caso concreto, le parti ricorrenti non hanno tempestivamente contestato l¿elenco oneri, né con ricorso (art. 17 LEF) né con opposizione (art. 140 cpv. 2 LEF). La decisione dell¿CO 1 di considerare non garantito da pegno il credito che hanno insinuato è pertanto definitiva.
Nel caso concreto, le parti ricorrenti non hanno dimostrato l¿esistenza di un motivo eccezionale che avesse autorizzato l¿CO 1 a iscrivere nello stato di riparto un credito non indicato nell¿elenco oneri. Dalle loro allegazioni risulta in particolare che esse hanno tempestivamente avuto conoscenza della decisione dell¿Ufficio di non iscrivere la pretesa nell¿elenco oneri e che l¿asserita surrogazione si è prodotta prima della scadenza del termine per insinuare i crediti.
Invero, le ricorrenti non contestano l¿esistenza, l¿importo o il rango dei diritti iscritti nell¿elenco oneri e nello stato di riparto, ma la legittimazione della banca procedente per quanto concerne una parte del pegno immobiliare iscritto in primo rango, sostenendo che il pegno spetterebbe loro nella misura di fr. 62'100.-- in seguito ad un¿asserita surrogazione fondata sull¿art. 110 CO. Orbene, secondo il Tribunale federale e una parte della dottrina, l¿elenco oneri e lo stato di riparto non accerterebbero definitivamente la titolarità dei diritti che vi sono iscritti, dal momento che, nell¿ipotesi in cui sorga una controversia tra la persona indicata nell¿atto e un terzo sulla questione della titolarità, la questione non dovrebbe essere risolta nella procedura di accertamento degli oneri, ma i contendenti dovrebbero essere rinviati alla sede civile ordinaria, senza possibilità per l¿Ufficio di fissare loro un termine con questo scopo, e nel frattempo, qualora lo stato di riparto sia diventato definitivo, l¿Ufficio sarebbe tenuto a procedere al deposito del dividendo ai sensi degli art. 168 CO o 9 LEF (cfr. DTF 87 III 68 ss.; Gilliéron, op. cit., n. 133 ad art. 140; Jent-Sørensen, op. cit., n. 415, nota 1025, e n. 529, con rif.). Secondo questa concezione, il carattere definitivo dell¿elenco oneri non costituirebbe così un motivo di reiezione della richiesta delle ricorrenti. Non è tuttavia necessario pronunciarsi sulla questione in questa sede. Va infatti rilevato che, in ogni caso, la competenza per dirimere le contestazioni relative alla titolarità dei crediti iscritti nell¿elenco oneri e nello stato di riparto non spetta alle autorità di esecuzione forzata, bensì alle autorità giudiziarie, siano esse quelle previste dall¿art. 140 LEF oppure quelle competenti nelle procedure civili ordinarie. Non compete pertanto a questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, di pronunciarsi sulla richiesta delle parti ricorrenti.
Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 140 LEF, 36, 43, 102, 112 RFF, 110 CO, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 19 dicembre 2005 presentato da RI 1, __________, e dagli CE 1 è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.
Intimazione a: ¿ avv. dott. RA 1, __________;
¿ PI 1, __________;
¿ __________, __________;
¿ PI 2, sede;
¿ PI 3, sede.
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario