Incarto n. 15.2005.120
Lugano 7 dicembre 2006 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 26 settembre 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento 20 settembre 2005 allestito nell’esecuzione n° __________ promossa dal ricorrente contro
PI 1
viste le osservazioni 17 ottobre 2005 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Il 12 settembre 2005, l’CO 1 ha emesso un attestato di carenza di beni nell’esecuzione n° __________ promossa dal ricorrente, menzionando alla voce “Risultato del pignoramento” le seguenti indicazioni: “Separata con un figlio minorenne. Parrucchiera. Stip. Netto fr. 3'090.--. Affitto fr. 866.--. CM fr. 340.-- al mese. Riceve fr. 600.-- dall’ex marito + fr. 250.-- quale anticipo alimenti. Retta Istituto Vanoni fr. 800.-- (a suo carico solo fr. 400.--) al mese. Spese per assistenza figlio (x periodo vacanze) fr. 1'230.-- all’anno. Nullatenente.”
Il 26 settembre 2005, il procedente ha ricorso contro tale provvedimento, facendo valere che in base alle cifre indicate dall’Ufficio, si evince un’eccedenza pignorabile che varia tra un minimo di fr. 981,50 e un massimo di fr. 1'084.--, a dipendenza del fatto che si tenga o no conto dell’importo annuale di fr. 1'230.-- per le spese di assistenza del figlio durante i periodi di vacanza, che il ricorrente ritiene incluso nel minimo di esistenza di base.
Il 3 ottobre 2005, l’CO 1 ha proceduto a un nuovo calcolo del minimo di esistenza, nel seguente modo:
“Guadagno debitrice fr. 3'370.--
coniuge fr. 0.--
fr. 3'370.--
Minimo di esistenza
Importi di base fr. 1'250.--
Figli minorenni fr. 350.--
Affitto fr. 866.--
Cassa malati fr. 87.--
Alimenti fr. 0.--
Trasferte fr. 54.--
Pasti fuori domicilio fr. 240.--
Istituto Vanoni per figlia __________ fr. 400.--
Assistenza alla figlia __________ fr. 102.--
Totale fr. 3'349.--
Eccedenza pignorabile: fr. 0.--
Osservazioni
Fr. 3'090.-- salario netto + fr. 280.-- alimenti di legge riconosciuti a favore del pignoramento;
fr. 866.-- affitto a Lugano fino al 30.09.05 /dal 1.10.2005 fr. 1'346.-- come a giustificativo;
fr. 87.-- premio cassa malati Universa sussidiato:
fr. 102.-- spese di custodia figlia nei periodi di vacanza scolastica, non comprese all’Istituto Vanoni.”
Questa nuova decisione è stata comunicata al ricorrente, senza reazione da parte sua.
Occorre anzitutto precisare che il nuovo provvedimento del 3 ottobre 2005 non può essere considerato quale riconsiderazione della decisione impugnata (ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 LEF), che avrebbe reso il ricorso privo di oggetto in seguito all’integrale accoglimento delle domande ricorsuali (cfr. DTF 126 III 86 cons. 3), siccome l’Ufficio non ha accolto le domande del ricorrente ma si è limitato a confermare la decisione impugnata con una motivazione diversa. Orbene, la conferma di un precedente provvedimento non è un provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 17 LEF (cfr. CEF 28.11.03 [15.03.149]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 12 ad art. 17, con rif.; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 54 ad art. 17) e quindi il fatto che l’avv. RI 1 non abbia ricorso contro l’atto del 3 ottobre 2005 non è rilevante.
Si evince sia dal verbale (interno) per le operazioni di pignoramento che dall’attestato di carenza beni impugnato e da una decisione 12 settembre 2005 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento depositata agli atti che l’escussa riceve dall’ex marito alimenti per un importo mensile di fr. 600.-- e da questo ufficio un anticipo netto mensile di fr. 140,20 (per i mesi da settembre a novembre 2005), oltre un assegno famigliare di fr. 109,80, ossia complessivamente fr. 850.-- al mese. Nel calcolo del minimo di esistenza del 3 ottobre 2005, si fa invece riferimento ad “alimenti di legge riconosciuti a favore de pignoramento” per fr. 280.-- al mese, senza spiegazione sul modo in cui si è giunti a tale cifra. Da informazioni assunte presso l’Ufficio risulta che, in base alla giurisprudenza di questa Camera (CEF 5 giugno 1997 [15.96.166], cons. 3b), si è tenuto conto solo di un terzo degli alimenti versati esclusivamente a favore della figlia dell’escussa.
5.1. Gli alimenti che riceve l’escussa, in parte dall’ex marito e in parte dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, sono destinati esclusivamente alla figlia (cfr. decisione 12 settembre 2005 di quell’ufficio), la quale, in virtù del diritto civile, ne è l’unica titolare (art. 289 cpv. 1 CC). Gli alimenti hanno una destinazione vincolata, ossia la copertura dei “bisogni” del figlio o in altri termini il suo mantenimento (cfr. art. 285 cpv. 1 CC; DTF 115 Ia 326 s., cons. 3a); di conseguenza, essi non devono essere aggiunti ai redditi del genitore escusso, salvo che, dopo la copertura di tutti i bisogni del figlio (e non solo quelli indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF), compresa una “riserva” per imprevisti, sussista un’eccedenza che possa essere considerata quale sostanza ai sensi dell’art. 319 CC (cfr. DTF 115 Ia 328 s., cons. 3b e 3c). Nel caso concreto, come si vedrà, gli alimenti (fr. 740,10) non coprono nemmeno i bisogni indispensabili della figlia, sicché non devono essere aggiunti, nemmeno in parte, ai redditi della madre.
5.2. Tuttavia, le spese riferite esclusivamente al mantenimento della figlia (supplemento di base di fr. 350.--, premi della cassa malati della figlia, spese di istruzione e di custodia durante le vacanze scolastiche) non possono essere incluse nel calcolo del minimo di base della madre, nella misura in cui sono già coperte dagli alimenti versati dal padre (cfr. Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 103 ad art. 93; cfr. pure DTF 104 III 77 s.). Infatti, nel minimo di esistenza possono essere considerate solo le spese (indispensabili) che lo stesso escusso sopporta effettivamente e regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93).
5.3. Il calcolo oggetto dell’impugnativa è fondato sui principi espressi nella sentenza emessa da questa Camera il 5 giugno 1997 (CEF 15.96.166, cons. 3b, Rep. 1997, 243 ss), in cui è stata applicata per analogia agli alimenti per i figli la regola secondo cui solo il terzo dei redditi da lavoro percepiti dai figli minorenni deve essere dedotta dal minimo di esistenza del genitore (cfr. cifra IV/2 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 [Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss]). Un riesame della questione, anche alla luce della dottrina e della giurisprudenza più recenti (cfr. Ochsner, op. cit., n. 103 ad art. 93), non consente di confermare questo precedente. In effetti, a parte il fatto che la cifra IV/2 della Tabella non prescrive di aggiungere il terzo del reddito da lavoro del figlio minorenne ai redditi dell’escusso bensì di sottrarlo dal minimo di esistenza comune a concorrenza dell’importo del supplemento per i figli, un’applicazione analogica agli alimenti è esclusa già per il fatto che la cifra IV/2 della Tabella trae la sua giustificazione da una norma – l’art. 323 cpv. 2 CC – che non è applicabile agli alimenti versati da un genitore per il figlio. Non si deve pertanto tenere conto solo di un “adeguato contributo” del figlio alle proprie spese di mantenimento, ma si può al contrario dedurre dall’art. 285 cpv. 1 e 2bis CC che gli alimenti per i figli devono essere interamente dedotti dal contributo dovuto dall’escusso per il mantenimento del figlio, sicché nel minimo di esistenza si dovrà computare solo il saldo di queste spese, purché – inoltre – esse siano indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF.
5.4. Nel caso concreto, gli alimenti (fr. 740,20) vanno quindi portati in deduzione delle spese della figlia riconosciute indispensabili (supplemento di base [fr. 350.--] + parte del premio della cassa malati riferito alla figlia [fr. 19,30 = 85/(85+298,40) x 87] + spese di istruzione [fr. 400.--] e di custodia durante le vacanze scolastiche [fr. 102.--], per un totale di fr. 871,30) e nel minimo di esistenza dell’escussa va computato solo il saldo delle spese riferita alla figlia non coperte dagli alimenti, ossia fr. 131,10 (fr. 871,30 - 740,20). Siccome gli alimenti sono già interamente assorbiti dalle spese indicate sopra, non è necessario determinare in quale misura la figlia dovrebbe contribuire al pagamento dell’affitto corrisposto dalla madre (cfr. a questo proposito: Ochsner, op. cit., n. 103 ad art. 93).
Inoltre, va tenuto conto del carattere impignorabile degli assegni di famiglia (art. 46 LAF; Messaggio (n. 4198 del 19 gennaio 1994, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1996, vol. I.2, p. 830; art. 92 n. 9a LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 9 e 87 ad art. 92). Nel quantificare l’eccedenza pignorabile, vanno però considerati tutti i redditi dell’escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) – in concreto gli assegni – che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) – il salario –, fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza (cfr. DTF 104 III 38; CEF 22 gennaio 1999 [15.98.142], cons. 3c, Rep. 1999, n. 88bis (1); Ochsner, op. cit., n. 159 ad art. 92; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 39; von der Mühll, op. cit., n. 18 ad art. 93). Dal profilo pratico, gli assegni di famiglia dovranno quindi essere dedotti dal minimo di esistenza di PI 1 e si pignorerà solo il suo salario nella misura in cui eccede detto minimo.
La contestazione del ricorrente relativa all’importo annuale di fr. 1'230.-- computato nel minimo di esistenza quali spese di assistenza della figlia durante i periodi di vacanza è infondata. Sono infatti spese da considerarsi indispensabili giusta l’art. 93 LEF, in quanto l’escussa non potrebbe altrimenti esercitare la sua attività lucrativa (cfr. cifra II/4 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza). Il ricorrente non ne contesta né l’ammontare né l’effettivo pagamento, peraltro documentato.
In base alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata andrebbe pertanto riformata nel seguente modo:
“Guadagno debitrice fr. 3'090.--
coniuge fr. 0.--
fr. 3'090.--
Minimo di esistenza
Importo di base fr. 1'250.--
Figli minorenni fr. 0.--
Affitto fr. 866.--
Cassa malati (senza premio per Aral) fr. 67.70
Alimenti fr. 0.--
Trasferte fr. 54.--
Pasti fuori domicilio fr. 240.--
Spese per la figlia Aral non coperte
dagli alimenti* fr. 131.10
Totale fr. 2'608.80
./. assegno famigliare fr. 109.80
fr. 2'499.—
Eccedenza pignorabile fr. 591.—
Osservazioni
Spese per la figlia Aral non coperte dagli alimenti:
supplemento di base fr. 350.--
parte del premio della cassa malati riferito
alla figlia Aral (85/(85+298,40) x 87) fr. 19.30
spese di istruzione fr. 400.--
spese di custodia durante le vacanze scolastiche
non comprese nella retta dell’Istituto Vanoni fr. 102.--
totale fr. 871.30
./. alimenti a carico del padre (fr. 600 + 140,20) fr. 740.20
Spese a carico di PI 1 fr. 131.10
Visto il tempo trascorso, e la possibilità che i dati numerici suesposti siano nel frattempo mutati, l’incarto viene retrocesso all’Ufficio affinché esegua nuovamente il pignoramento nel senso dei considerandi che precedono (art. 21 cpv. 4 LPR).
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 92, 93 LEF; 46 LAF; 285, 323 CC; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, l’attestato di carenza di beni che l’CO 1 ha emesso il 12 settembre 2005 nonché il verbale di pignoramento 20 settembre 2005 allestito nell’esecuzione n° __________ sono annullati.
1.2. È fatto ordine all’CO 1 di procedere ad un nuovo pignoramento nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: – avv. RI 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario