Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.10.2005 15.2005.100

Incarto n. 15.2005.100

Lugano 27 ottobre 2005 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 25 agosto 2005 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di fallimento 12 agosto 2005 emessa nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 rappr. dalla RA 2

viste le osservazioni 5 settembre 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la ricorrente contesta la comminatoria di fallimento in quanto non le sono pervenute né la citazione 21 aprile 2005 per l’udienza di discussione, né la decisione 19 maggio 2005 di rigetto dell’opposizione che essa aveva interposto a suo tempo;

che tali atti sono infatti stati notificati al suo precedente recapito in via __________ e non a quello nuovo di __________ presso la sua liquidatrice, sebbene il nuovo indirizzo figuri nel registro di commercio dal 16 novembre 2004 (data della pubblicazione nel Foglio ufficiale);

che queste allegazioni sono confermate dagli scritti 26 e 31 agosto 2005 del Giudice di pace del Circolo __________ allegati alle osservazioni dell’CO 1;

che la sentenza 19 maggio 2005 di rigetto dell’opposizione è pertanto nulla, siccome il diritto di essere sentita della ricorrente è stato leso (cfr. art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, per il rinvio dell’art. 25 LALEF), la citazione non essendo stata notificata all’unico organo abilitato a rappresentarla, ossia la sua liquidatrice (cfr. art. 121 cpv. 1 lett. c e 124 cpv. 7 CPC);

che siccome il diritto di essere sentito – stabilito agli art. 84 CPC e 29 cpv. 2 Cost. – è un diritto di natura essenzialmente formale, la cui violazione determina l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 109 Ia 5; DTF 106 Ia 73 c. 2), la nullità della sentenza va constatata d’ufficio nonostante il fatto che l’escussa non faccia valere nessun argomento di merito (cfr. CEF 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 2c);

che la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c; CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]);

che la comminatoria di fallimento è di conseguenza pure nulla;

che il ricorso va pertanto accolto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 159 LEF; 121, 124, 142 CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 25 agosto 2005 di RI 1, __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza, è dichiarata nulla la comminatoria di fallimento emessa il 12 agosto 2005 nell’esecuzione n° __________ dell’CO 1.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: – avv. dott. RA 1, __________;

– RA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1 e alla Giudicatura di pace del Circolo __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

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