Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.05.2004 15.2004.91

Incarto n. 15.2004.91

Lugano 25 maggio 2004 FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Piccirilli

statuendo sull’istanza 13 maggio 2004 di

ISTA1

chiedente

la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta dal defunto avv. __________ in seno alla delegazione dei creditori nel fallimento PINT1

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 1° luglio 1986 la prima assemblea dei creditori del fallimento PINT1 nominava una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________, __________ e __________;

che essendo deceduto l’avv. __________, il collega di studio avv. __________ ISTA1 con istanza 13 maggio 2004, ha chiesto il riconoscimento di 10 ore di lavoro per prestazioni effettuate nel fallimento PINT1 dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno 1997;

che per l’art. 46 cpv. 3 OTLEF l’indennità per i membri della delegazione dei creditori che non fungono da segretari, è di fr. 50.-- per ogni mezz’ora di seduta;

che se la procedura richiede indagini approfondite della

fattispecie o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del

tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF);

che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle

indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come

pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF);

che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);

che i valori indicati in termini di tempo appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare PINT1

che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;

che siffatte prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (cfr. DTF 103 III 67) nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (cfr. DTF 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2; DTF 108 III 69 cons. DTF 103 III 68 n. 4; Lettera 30 novembre 1977 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra; CEF 6 maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B.; CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner / Jacques Reymond, La saisie et la réalisation, in: La LP révisée, Collana CEDIDAC vol. 35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971, p. 130–132);

che de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei creditori;

che non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano – a maggioranza qualificata ed in piena autonomia – di far capo all’amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);

che questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall’applicazione della OTLEF quale tariffa sociale, ritenuto che l’Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta attuazione della normativa tariffale federale in materia di esecuzione e fallimento ( cfr. DTF 108 III 69);

che viste le peculiarità delle liquidazione fallimentare _PINT1 appare adeguato applicare alle prestazioni dei membri della delegazione dei creditori una tariffa oraria di fr. 120.--;

che di conseguenza l’onorario spettante all’avv. __________ per le prestazioni effettuate nell’ambito del fallimento PINT1 durante il periodo dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno 1997 è fissato in fr. 1'200.-- (10 h per fr. 120.--):

richiamati gli art. 1 ss. e 47 OTLEF

pronuncia: 1. L’istanza 13 maggio 2004 dell’avv. _________ISTA1 Lugano, è accolta.

  1. La rimunerazione dell’avv. __________ per l’attività svolta quale membro della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento PINT1, Lugano, dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno 1997 è determinata in fr. 1'200.--

  2. Non si prelevano spese.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF

  4. Intimazione a:

– avv. __________ ISTA1, __________;

Comunicazione __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

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