Incarto n. 15.2004.80
Lugano 27 settembre 2004/ EC/sc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 aprile 2004 di
RI1 patrocinata da: PA1
contro
l’operato dell’CO1 nell’ambito del fallimento della ricorrente concernente anche quali parti interessate
e meglio in tema di graduatoria fallimentare;
viste le osservazioni:
5 maggio 2004 di __________ PI1, __________a;
23 aprile 2004 della __________ PI14, __________;
27 aprile 2004 dell'avv. __________ PI2, __________;
26 aprile 2004 di PI3, __________o;
28 aprile 2004 dello PI12, __________, e __________;
29 aprile 2004 della PI4 __________;
23 aprile 2004 dell'avv. __________ PI8, __________;
3 maggio 2004 di __________ PI9, __________, e PI10, __________;
12 maggio 2004 dell'CO1;
richiamata l'ordinanza presidenziale 21 aprile 2004 di concessione dell'effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto del __________ 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento di __________ RI1. L'CO1 ha pubblicato l'avvenuta apertura del fallimento sul FUC n. __________ del __________, fissando al __________ il termine per l'insinuazione dei crediti, dei crediti ipotecari, degli oneri fondiari e delle servitù.
B. Con provvedimento e 2004 l' ha reso noto mediante pubblicazione che a datare dall'__________ 2004 sarebbe stata depositata la graduatoria nel fallimento della ricorrente.
C. Con tempestivo ricorso 19 aprile 2004 __________ RI1 ha postulato che la graduatoria fallimentare venga così modificata:
"n. 7 __________o PI1, __________, somma annunciata CHF 788'671.95, somma riconosciuta CHF 522'040.-- (corrispondenti a USD 400'000.-- il giorno dell'apertura del fallimento 2 giugno 2003)";
"n. 8 __________ PI1o, __________a, somma annunciata CHF 803'455.50, somma riconosciuta CHF 700'000.--";
PI16 ____________________, somma annunciata CHF 116'188.18, somma riconosciuta CHF 29'047.05";
"n. 13 Avv. __________ , __________, somma annunciata CHF 31'890.--, somma riconosciuta CHF 0.00";
"n. 15 PI3, __________, somma annunciata CHF 8'290.--, somma riconosciuta CHF 0.00";
"n. 16 PI4__________, __________, somma annunciata CHF 4'325.25, somma riconosciuta CHF 0.00";
"n. 17 PI5, __________, somma annunciata CHF 23'072.60, somma riconosciuta: da determinare in base alle decisioni di tassazione definitive";
"n. 21 PI7, __________a, somma annunciata CHF 29'178.90, somma riconosciuta CHF 0.00";
"n. 24 PI8 __________, __________, somma annunciata CHF 1'889.15, somma riconosciuta CHF 0.00";
"n. 26 PI9 __________, __________, somma annunciata CHF 2'965'091.75, somma riconosciuta CHF 0.00";
"n. 28 PI14, __________, somma annunciata CHF 11'422.30, somma riconosciuta CHF 0.00";
"n. 33 __________, somma annunciata CHF 61'095.50, somma riconosciuta: da determinare in base alle decisioni definitive di tassazione".
A sostegno delle richieste ricorsuali __________ RI1 ha argomentato che:
il fallimento della ricorrente "fu la conseguenza di una procedura esecutiva inoltrata dal signor __________ PI9, __________, e da PI10, __________, nei confronti della signora RI1 per l'incasso di un credito di USD 1,6 milioni più interessi e spese";
"la signora RI1 curava investimenti finanziari per il signor PI9 e per PI10g, di cui il signor PI9 era (e presumibilmente è tuttora) avente diritto economico";
"malgrado la signora RI1i tenne sempre al corrente il signor PI9 degli investimenti, egli, verso la metà del 2001, pretese l'immediata restituzione di quanto investito;
"dopo trattative alquanto tese, costellate dalla costante minaccia da parte del signor PI9 di una denuncia penale, la signora RI1 si vide costretta a sottoscrivere una convenzione, con la quale essa si dichiarava debitrice (...) del pagamento al signor __________ PI9 ed a PI10 dell'importo di USD 2,6 milioni (cfr. Convenzione 30 ottobre 2001, doc. D)";
"la paura della signora RI1 era quella di non riuscire a dimostrare che il signor PI9 era perfettamente a conoscenza degli investimenti in __________ e che li aveva sempre approvati. Essa tuttavia sapeva che tale circostanza era provata da due dichiarazioni sottoscritte dal signor PI9, datate rispettivamente 20 gennaio e 28 febbraio 2000 (doc. E e F). Questi documenti furono purtroppo ritrovati - in originale - solo dopo l'apertura del fallimento";
"la convenzione di cui al doc. D è stata impugnata dalla signora RI1 in data 17 luglio 2003 per ragionevole timore e dolo".
La ricorrente contesta in particolare il riconoscimento dei seguenti crediti in graduatoria:
n. 7 e 8: "contestazione del calcolo degli interessi e del tasso di cambio applicato in quanto non conformi agli atti ed alla documentazione prodotta";
n. 13: "contestazione del credito dell'avv. PI2 vista "la poco diligente conduzione del mandato";
n.15: contestazione del credito di PI3 perché "PI3a richiede sia il pagamento di quello che è il residuo del prezzo di compravendita, sia la restituzione del pianoforte ";
n. 16: contestazione del credito della PI4, in quanto "nessuna negligenza o intenzionalità ascrivibile alla ricorrente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS risulta essere lontanamente provata";
n. 17: contestazione dei crediti del PI5, in quanto essi "si fondano su decisioni di tassazione non cresciute in giudicato";
n. 21: contestazione del credito di PI7 in quanto le prestazioni sarebbe avvenute a richiesta di terzi;
n. 24: contestazione del credito dell'avv. PI8 perché le prestazioni sarebbero state richieste da terzi";
n. 26: contestazione del credito del signor PI9;
n. 28: contestazione del credito di PI14 per prestazioni effettuate su richiesta di __________. Tra la ricorrente e PI14 perché le prestazioni sarebbero state richieste da terzi;
n. 33: contestazione del credito dello PI12 e della __________ per imposte __________ perché si fonderebbero su decisioni non cresciute in giudicato.
D. Con le osservazioni al ricorso l'avv. __________ PI8, PI3, l'avv. __________ PI2, PI14, __________ PI1, __________ PI9 e PI10 hanno integralmente confermato le loro precedenti insinuazioni di credito.
E. Con osservazioni 28 aprile 2004 lo PI12 e la __________ hanno rilevato che essendo i crediti d'imposta in discussione sorti prima del decreto di fallimento essi sarebbero soggetti alla procedura fallimentare. Ritenuto che gli stessi al momento dell'apertura del fallimento non sarebbero ancora cresciuti in giudicato, avrebbero dovuti essere iscritti nella graduatoria con la riserva dell'art. 63 RUF. Nel frattempo la procedura di accertamento del credito relativo al biennio 2001-2002 si sarebbe conclusa e la tassazione sarebbe cresciuta in giudicato: per questo motivo gli osservanti hanno postulato la seguente modifica della graduatoria:
Imposta cantonale 2001 Fr. 17'162.65 + int. 1'266.25
Imposta cantonale 2002 Fr. 17'199.65 + int. 743.70
Imposta federale 2001 Fr. 9'402.60 + int. 539.--
Imposta federale 2002 Fr. 9'402.60 + int. 247.45
multa n. 93512-2003 Fr. 330
Imposta cantonale 2003*Fr. 17'199.65
Imposta federale 2003*Fr. 9'402.60
*importi provvisori - da annotare pro memoria art. 63 RUF.
F. Con osservazioni 29 aprile 2004 la PI4 ha evidenziato che "i contributi AVS insinuati nel fallimento non si riferiscono a contributi paritetici in relazione all'art. 52 LAVS ma bensì a contributi personali dovuti dalla signora RI1 inerenti la sua attività d'indipendente". A seguito delle decisioni definitive di data 20 febbraio 2004 l'osservante ha modificato la propria insinuazione di credito, chiedendo l'iscrizione nella seconda classe della graduatoria dell'importo di fr. 11'909.20 per contributi personali scoperti per il periodo 01.01.2001-31.05.2003.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta la comunicazione della dichiarazione di fallimento, l'ufficio dei fallimenti procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione (art. 221 e 223 LEF). Dopo aver stabilito se la liquidazione avrà luogo in via ordinaria o sommaria, l'ufficio dei fallimenti ordinerà la pubblicazione della grida ex art. 232 LEF con contestuale convocazione dei creditori, con tra l'altro l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF).
In caso di diritti frazionari costituiti su fondi, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e di tutti gli altri aggravi reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per virtù di legge (art. 125 cpv. 1 primo periodo RFF); siffatto elenco conterrà pure l'indicazione esatta degli oggetti (fondi e accessori) ai quali i singoli oneri si riferiscono (art. 125 cpv. 1 secondo periodo RFF). Questi elenchi (oneri) speciali formano parte integrante della graduatoria che farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno (art. 125 cpv.2 RFF).
L'esame dell'amministrazione fallimentare non si limita comunque unicamente all'analisi della legittimazione del creditore e alla relazione del credito con il fallimento, bensì pure alla sussistenza, all'ampiezza e al rango della pretesa insinuata; l'amministrazione analizza i documenti annessi all'insinuazione e - se del caso- può chiedere al creditore di produrre i documenti di cui all'art. 232 cpv. 2 cifra 2 LEF (cfr. art. 59 RUF); l'esame dei crediti soggiace alla massima inquisitoria attenuata, poiché deve avvenire in modo sommario, evitando inutili costi e lungaggini; i fallimenti da proseguire nella procedura ordinaria devono essere caratterizzati da un controllo più rigoroso, ma pure sempre sommario (DIETER HIERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ss. ad art. 244).
La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza, che con l'azione di contestazione della graduatoria giusta l'art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell'allestimento della graduatoria (cfr. AMON/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371). Con l'azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o l'ammissione di un creditore ( cfr. AMON/GASSER, op. cit., § 46 n. 45-47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84). L'azione di contestazione della graduatoria è però preclusa al fallito, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di carattere formale (cfr. HIERHOLZER, op. cit., n. 22 ad art. 250). Egli non ha per contro alcun interesse giuridico quando l'oggetto del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango attribuito ad un creditore (cfr. JÄGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, SchKG II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 250).
La via del ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria è data in caso di vizi di procedura in sede di allestimento della graduatoria, in particolare quando singole posizioni della graduatoria non risultano chiare ed univoche (cfr. DTF 114 III 25; 106 III 26 s.; 103 III 15s.) oppure qualora l'amministrazione del fallimento ammetta o rifiuti un'insinuazione senza aver prima effettuato le verificazioni necessarie ex art. 244 LEF (DTF 96 III 106 s.; CEF 17 settembre 1987 su reclamo di T.), mentre le contestazioni relative al contenuto di diritto materiale sono demandate al giudice del merito nell'ambito della procedura di impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF e sfuggono quindi al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n. 38ss. e n. 45 ss., p. 371 ss.; H. FRITZSCHE/ H. U. WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993 , § 49 p.303 ss.; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.337 ss.).
a) Secondo l'art. 63 cpv. 1 RUF, i crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti l'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione.
b) Se il processo non viene continuato né dalla massa, né da qualche creditore ex art. 260 LEF, il credito si considera come riconosciuto, ed i creditori non hanno più diritto d'impugnare il rango loro assegnato in graduatoria (art. 63 cpv. 2 RUF).
c) Se il processo viene continuato, il credito sarà, secondo l'esito del processo, cancellato o collocato definitivamente in graduatoria, senza che i creditori abbiano più alcun diritto di sollevare contestazioni al riguardo (art. 63 cpv. 3 RUF).
d) Per l'art. 207 cpv. 1 LEF la decisione sulla continuazione dei processi pendenti viene presa in occasione della seconda assemblea dei creditori.
Con il ricorso 19 aprile 2004 __________ RI1 ha censurato la decisione dell'CO1 di iscrivere nella graduatoria fallimentare i crediti di __________ PI1 di fr. 788'671.95 e di fr. 803'455.50, dell'avv. __________ PI16 di fr. 116'188.18, dell'avv. __________ PI2 di fr. 31'890.--, di PI3 di fr. 8'290.--, della PI4 di fr. 4'325.25, del PI5 di fr. 23'072.60, di PI7 di fr. 29'178.90, dell'avv. __________ PI8 di fr. 1'889.15, di __________ PI9 di fr. 2'965'091.75, della PI14 di fr. 11'422.30 e dell'__________ di fr. 61'095.50.
Se il credito insinuato si riferisce ad una pretesa di diritto pubblico basata su una decisione non ancora definitiva l'amministrazione del fallimento deve decidere se contestare la decisione o mettere in cessione tale diritto giusta l'art. 260 LEF. In attesa della crescita in giudicato della decisione la pretesa deve essere inserita in graduatoria con la menzione di cui all'art. 63 RUF (cfr. HIERHOLZER, op. cit., n. 15 ad art. 247). L'amministrazione fallimentare deve agire secondo le modalità testé descritte, indipendentemente dal fatto che al momento dell'apertura del fallimento sia pendente o meno una procedura amministrativa tesa ad accertare l'ammontare della pretesa di diritto pubblico dovuta dal fallito.
Nel caso di specie l'CO1 ha inserito in graduatoria sia i crediti definitivi del PI5 riferiti alle imposte comunali 2001 e 2002 che il credito provvisorio dello stesso Comune per l'imposta comunale 2003 e i crediti provvisori dello PI12 e della __________ per le imposte cantonali 2001, 2002 e 2003 e per le imposte federali 2001 e 2002, riconoscendo incondizionatamente gli importi notificati. Così facendo l'CO1 ha operato diversamente da quanto impostogli dall'art. 63 RUF. Per questo motivo la graduatoria va modificata indicando il credito provvisorio del PI5 per l'imposta comunale 2003 e i crediti provvisori dello PI12 e della __________ per le imposte cantonali 2001, 2002 e 2003 e per le imposte federali 2001 e 2002 solo promemoria ex art. 63 RUF.
Con le osservazioni al ricorso lo PI12 e __________ hanno richiesto, atteso che nel frattempo la procedura di accertamento del credito relativo al biennio 2001-2002 si sarebbe conclusa e la tassazione sarebbe cresciuta in giudicato, la seguente modifica della graduatoria:
Imposta cantonale 2001 Fr. 17'162.65 + int. 1'266.25
Imposta cantonale 2002 Fr. 17'199.65 + int. 743.70
Imposta federale 2001 Fr. 9'402.60 + int. 539.--
Imposta federale 2002 Fr. 9'402.60 + int. 247.45
multa n. 93512-2003 Fr. 330
Imposta cantonale 2003* Fr. 17'199.65
Imposta federale 2003* Fr. 9'402.60
*importi provvisori - da annotare pro memoria art. 63 RUF.
Siffatta richiesta non può essere evasa dall'Autorità di vigilanza nell'ambito della presente procedura di ricorso. Sarà infatti l'CO1 a decidere con provvedimento nuovamente soggetto alla via del ricorso ex art. 17 LEF da parte della fallita se operare così come richiesto dagli osservanti.
L'CO1 ha pure inserito al n. 16 della graduatoria un credito di fr. 4'325.25 della PI4 basato su una decisione non cresciuta in giudicato. Riconoscendo tale importo l'UF ha operato diversamente da quanto impostogli dall'art. 63 RUF. Per questo motivo la graduatoria va modificata e il credito in discussione indicato solo promemoria ex art. 63 RUF.
ha inoltre censurato la decisione dell'CO1 di iscrivere nella graduatoria fallimentare un credito di __________o PI1 di fr. 788'671.95 e di fr. 803'455.50, dell'avv. __________ PI16 di fr. 116'188.18, dell'avv. __________ PI2 di fr. 31'890.--, di PI3 di fr. 8'290.--, di PI7 di fr. 29'178.90, dell'avv. __________ PI8 di fr. 1'889.15, di __________ PI9 di fr. 2'965'091.75, della PI14A di fr. 11'422.30.
Quanto sollevato dalla ricorrente quo alla graduatoria e riferito a tali crediti non concretizza alcuna carenza d'ordine procedurale legittimante un qualsivoglia ricorso ex art. 17 LEF: si tratta infatti di questioni di merito, sottratte al potere di cognizione tanto dell'ufficio dei fallimenti quanto dell'autorità cantonale di vigilanza. L'__________ si è espresso in termini chiari che consentono a chi dissenta da tali conclusioni di adire il giudice competente. Il ricorso contro la graduatoria risulta pertanto in tale misura è irricevibile.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 17, 207, 219,220, 221, 223, 232, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 260 LEF; 125 RFF; 58, 59, 63, 64 RUF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.1. Di conseguenza è fatto ordine all'CO1 di modificare la graduatoria depositata l'8 aprile 2004, nel senso che i crediti insinuati dalla PI4 di fr. 4'325.25, dal PI5 riferiti all'imposta comunale 2003 di fr. 7'500.--, dallo PI12 e dalla __________ per le imposte cantonali 2001, 2002 e 2003 e per le imposte federali 2001 e 2002 di complessivi fr. 60'765.50, vi sono iscritti pro memoria ex art. 63 RUF ai numeri 16, 17, 33.
1.2. Tutte le altre posizioni della graduatoria rimangono invariate.
1.3. E' fatto ordine all'CO1 di procedere alle modifiche di cui al dispositivo 1.1. rettificando altresì gli importi globali nella graduatoria.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione:
__________, __________;
avv. __________, studio legale __________;
avv. __________ PI2 __________;
PI3, __________;
PI4, __________;
PI5, __________;
PI7, __________;
avv. __________ PI8, __________;
avv. __________, studio legale __________;
__________a;
PI14, __________;
Comunicazione all'CO1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario