Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.08.2004 15.2004.79

Incarto n. 15.2004.79

Lugano 24 agosto 2004 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 aprile 2004 di

_RICO1 (D) _RICO2 (D) tutti rappr. da RAPP1 Lugano

contro

l’operato dell’_CON1 e meglio contro il provvedimento 2 aprile 2004 che respinge la domanda dei ricorrenti tendente all'esecuzione di un pignoramento complementare nell'esecuzione n. __________ da loro promossa contro

_PINT1

procedura facente parte del gruppo n. __________ al quale partecipa anche

_PINT1 (es. __________)

viste le osservazioni 20 aprile 2004 dell’_CON1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. L'11 marzo 2003 l'_PINT2, su domanda dei ricorrenti, ha notificato a _CON2 il precetto esecutivo n. __________ per il pagamento di fr. 39'088.10 oltre interessi e spese. Con pronunciato 4 giugno 2003 è stata rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dall’escusso.

B. Il 10 giugno 2003, così richiesto da __________ S.A., di cui l'escusso è presidente del consiglio d'amministrazione, l'_CON1 ha notificato a quest'ultimo il precetto esecutivo n. __________ per il pagamento di fr. 140'509.60 oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 2003. Al PE non è stata interposta opposizione.

C. Il 26 settembre 2003 l'_CON1 ha pignorato la parte del salario percepito dall'escusso presso la società __________ eccedente il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 2'268.25.

D. Con scritto 30 ottobre 2003 i ricorrenti hanno chiesto all'_CON1 di procedere al pignoramento complementare dei diritti azionari dell'escusso nella società __________ nonché di segnalare immediatamente alla magistratura penale quale frode nel pignoramento il fatto che siffatta società ha inoltrato l'esecuzione n. __________.

E. Con provvedimento 31 ottobre 2003 l'_CON1 ha respinto la domanda dei ricorrenti.

F. I ricorrenti si sono aggravati in data 10 novembre 2003 (inc. n. 15.2003.197) contro tale provvedimento, ribadendo la loro domanda di pignoramento complementare dei diritti azionari dell'escusso.

G. L’escusso è stato interrogato formalmente da questa Camera il 12 gennaio 2004. In tale occasione egli ha confermato di non detenere alcuna azione né di __________ né di __________ S.A. (già ____________________ della quale è pure presidente del consiglio di amministrazione. Ha sì riconosciuto di aver sottoscritto 48 delle 50 azioni della prima società e 98 delle 100 azioni della seconda al momento della loro costituzione, ma ha dichiarato di averle donate alla moglie tra il 1985 ed il 1989 per motivi di sicurezza, poiché faceva allora investimenti rischiosi nei paesi dell'Est e voleva proteggere il proprio capitale. L'escusso ha precisato che nessuno dei tre consiglieri di amministrazione delle due società detiene azioni e che nessuna delle società eroga dividendi, la seconda non avendo addirittura più alcuna attività. Egli ha altresì assicurato che non vi è alcun accordo con la moglie relativo ad una condivisione di eventuali dividendi o ad una chiave di riparto delle azioni in caso di divorzio.

H. Il 2 febbraio 2004 questa Camera ha pure interrogato formalmente la moglie dell'escusso, che ha confermato quanto detto da quest'ultimo (salvo la data della donazione, che ha situato nel 1990/1991) e ha prodotto tutte le azioni di entrambe le società, salvo due verosimilmente in mano dell'avv. __________. La moglie ha precisato di aver dichiarato fiscalmente le azioni quale sostanza ma di non aver pagato alcuna imposta di donazione.

I. Il 3 febbraio 2004 i ricorrenti hanno chiesto all'_CON1 il pignoramento complementare della pretesa dell'escusso contro la moglie in restituzione delle azioni delle due società, a loro dire cedute fiduciariamente.

L. Con sentenza 11 febbraio 2004 questa Camera ha respinto il ricorso 10 novembre 2003.

M. Con scritto 19 febbraio 2004 i ricorrenti hanno chiesto all’_CON1 una presa di posizione sulla richiesta da loro formulata il 3 febbraio 2004.

N. Il 22 febbraio 2004 l’ufficio ha nuovamente interrogato la moglie dell’escusso, la quale ha espressamente dichiarato:

  • di aver “ricevuto in donazione n. 100 azioni della __________ SA e 50 azioni della __________ SA nel 1990”;

  • “attualmente queste azioni sono di mia proprietà e non a titolo fiduciario”.

O. Il 30 marzo 2004 l’ufficio ha comunicato ai ricorrenti che, visto l’esito dell’interrogatorio della moglie dell’escusso, non procederà al pignoramento richiesto.

P. Nuovamente sollecitato dai ricorrenti, con provvedimento 2 aprile 2004 l’ufficio ha confermato la propria decisione del 30 marzo 2004.

Q. Con tempestivo ricorso 6 aprile 2004 __________ _RICO1 e __________ _RICO2 hanno postulato che il provvedimento 2 aprile 2004 dell’_CON1 venga annullato e che all’ufficio venga ordinato di pignorare la pretesa di _CON2 di ottenere dalla moglie la restituzione delle 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________ SA e di 98 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________ SA, atteso che:

  • “in occasione dell’interrogatorio effettuato in data 12.01 risp. 2.02.2004 davanti alla CEF nel quadro della procedura di ricorso inc. n. 15.2003.197, i coniugi _CON2 e _TEST0 hanno concordemente dichiarato che le azioni della __________ e della __________ SA sono state consegnate intorno al 1989 dal signor __________ alla moglie, per sottrarle ai creditori, in concomitanza con certi affari rischiosi intrapresi dal signor _PINT1 nell’ex Germania dell’est”;

  • “dovendo pertanto supporre di non avere a che fare con una vera e propria donazione (per difetto di animus donandi), bensì di un larvato trasferimento fiduciario in fraudem creditorum, con lettera 03.02.2004 i ricorrenti hanno chiesto all’UEF di procedere ad un pignoramento complementare della pretesa di restituzione delle azioni (art. 400 CO) di _CON2 nei confronti della moglie”;

  • “dopo aver interrogato la signora __________, la quale ha dichiarato che le azioni sono sue e che non vi è alcun vincolo fiduciario, con l’impugnata decisione l’UEF ha respinto la richiesta”;

  • “questa decisione non è accettabile”;

  • “non spetta infatti all’UEF decidere se il credito di cui si chiede il pignoramento sussista o meno”.

R. Con osservazioni 20 aprile 2004 _CON1 ha postulato la reiezione del gravame.

Considerato:

in diritto:

  1. Dall'istruttoria effettuata da questa Camera nell’ambito della procedura di cui all’incarto 15.2003.197 e dagli ulteriori accertamenti operati dall’_CON1, è emerso che le azioni della __________ e di __________ (già __________), sono in possesso della moglie dell'escusso. Trattandosi di azioni al portatore, esse sono pertanto di proprietà di quest'ultima, circostanza d'altronde confermata da entrambi i coniugi in sede d'interrogatorio formale.


__________ e __________ hanno postulato che venga ordinato il pignoramento della pretesa di __________ di ottenere dalla moglie la restituzione delle 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________ e di 98 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________ SA. Questo perché tali azioni sono state consegnate intorno al 1989 dal signor __________ alla moglie, per sottrarle ai creditori, in concomitanza con certi affari rischiosi da lui intrapresi nell’ex Germania dell’est e quindi non si tratterebbe di “una vera e propria donazione (per difetto di animus donandi), bensì di un larvato trasferimento fiduciario in fraudem creditorum”.

  1. La questione a sapere se il debitore abbia effettivamente il diritto di pretendere dalla moglie la restituzione delle azioni della __________ e della __________ SA non risulta essere di rilevanza in sede di ricorso ex art. 17 LEF (DTF 103 III 86). In questa sede determinante è infatti unicamente l’asserzione dei ricorrenti secondo cui il debitore vanterebbe un tale diritto. In siffatte circostanze si giustifica il pignoramento della pretesa di _CON2 nei confronti della moglie alla restituzione dei menzionati titoli azionari. La questione della proprietà dei beni ai quali la pretesa di restituzione si riferisce, dovrà poi essere risolta nell’ambito della procedura di rivendicazione ex art. 106 e ss. LEF (Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 3 ad art. 131).

  2. Il ricorso 6 aprile 2004 di __________ _RICO1 e di __________ _RICO2 è accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi

richiamati gli art. 17, 106 ss. LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 6 aprile 2004 di_RICO1, __________ (DE), e __________ _RICO2, __________ (DE), è accolto.

1.3. E’ fatto ordine all’_CON1 di procedere al pignoramento della pretesa di _CON2 nei confronti della moglie signora _TEST0 alla restituzione delle 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della __________ e di 98 azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della e della __________ (già __________).

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: – avv. _PAT2, __________;

– _CON2, __________;

– __________, __________.

Comunicazione all’_CON1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario

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