RINVIO TF
Incarto n. 15.2004.204
Lugano 25 marzo 2005 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nella procedura dipendente dai ricorsi 25 giugno 2004 di
contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione n° __________ promossa contro RI 1 da
PI 1
vista la sentenza 27 settembre 2004 (inc. 15.04.116) di questa Camera, che in un primo tempo aveva respinto i ricorsi di tutti gli interessati;
richiamata la sentenza 19 novembre 2004 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (7B.199/2004), che ha annullato la predetta sentenza e rinviato la causa all’autorità cantonale per nuova decisione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. La PI 1 (in seguito la procedente) ha escusso RI 1, quale debitore, nonché RI 2, RI 3 e RI 4, quali terzi proprietari del pegno, con precetti esecutivi notificati il 22 dicembre 2001.
B. La procedente ha poi chiesto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte da RI 1, rispettivamente RI 2, RI 3 e RI 4, con istanze 13 giugno 2002, pervenute il successivo 19 giugno alla Pretura __________ (inc. __________, rispettivamente __________, __________ e __________, cfr. doc. J allegato al ricorso 10 ottobre 2004 al TF).
All’udienza del 5 settembre 2002, RI 1 ha ritirato la propria opposizione, sicché la causa è stata stralciata dai ruoli seduta stante (cfr. doc. I).
Le altre istanze sono invece state respinte con sentenze del 10 settembre 2002 (cfr. doc. H), per il motivo che l’istante non aveva prodotto gli originali delle cartelle ipotecarie sulle quali fondava il proprio credito. Le sentenze sono state notificate ai rispettivi destinatari il 12 settembre 2002 (cfr. domande di ricerche di invii del 28 gennaio 2005).
C. Pochi giorni dopo, la procedente ha nuovamente chiesto il rigetto provvisorio delle stesse tre opposizioni interposte da RI 2, Veruschka e RI 4, con istanze 18 settembre 2002 pervenute il successivo 23 settembre alla Pretura __________ (inc. __________, rispettivamente __________ e __________, cfr. doc. G).
Le tre nuove istanze sono state accolte con sentenze 14 novembre 2002 (doc. F), notificate ai rispettivi destinatari il successivo 16 novembre (cfr. domande di ricerche di invii del 28 gennaio 2005).
D. Il 27 gennaio 2003, l'CO 1 ha comunicato ai ricorrenti la domanda di realizzazione del fondo part. n. __________ RFD di __________ inoltrata dalla procedente.
E. Dopo che gli escussi avevano ottenuto tre dilazioni della realizzazione nonché l’annullamento di una prima asta fissata per il 24 giugno 2004, l'Ufficio, dando seguito ad una richiesta 16 giugno 2004 della procedente, ha emesso, il 23 giugno, un nuovo avviso d'incanto per il 29 ottobre.
F. Con ricorso 25 giugno 2004, l'escusso e i terzi comproprietari del fondo da realizzare si sono aggravati contro l’ultimo avviso d'incanto, ritenendo che la richiesta della procedente tendente all'annullamento del (primo) incanto previsto per il 24 giugno 2004 costituisse de facto e de jure un ritiro della domanda di realizzazione del 27 gennaio 2003, sicché il nuovo avviso d'incanto, emesso senza che fosse stata formulata una nuova domanda di realizzazione, sarebbe nullo, essendo trascorso il termine di preclusione di due anni previsto all'art. 154 LEF.
G. Il 27 settembre 2004, questa Camera ha respinto il ricorso, ritenendo che con il suo fax 31 marzo 2004, la procedente non avesse manifestato la volontà di ritirare la domanda di realizzazione, né di concedere agli escussi una proroga, e considerando inoltre che il ricorso era abusivo (inc. 15.04.116).
H. Il 19 novembre 2004, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha annullato la predetta sentenza e rinviato la causa all’autorità cantonale per nuova decisione (7B.199/2004). Per l’autorità federale di vigilanza, lo scritto 31 marzo 2004 con il quale la procedente ha dichiarato di non opporsi al rinvio della pubblicazione dell’asta è da parificare a un ritiro della domanda di realizzazione del 27 gennaio 2003. In assenza delle necessarie constatazioni di fatto circa la data di promozione delle istanze di rigetto e la data di notifica delle sentenze di rigetto, la causa è però stata rinviata alla scrivente Camera affinché determini se la richiesta 16 giugno 2004 possa essere considerata una domanda di realizzazione inoltrata nei termini fissati dall’art. 154 cpv. 1 LEF.
I. Nel termine di 10 giorni impartito da questa Camera alle parti per presentare eventuali osservazioni sulla documentazione consegnata dalla Pretura di Lugano, Sezione 5, relativa ai fatti il cui accertamento è stato ordinato dal Tribunale federale, solo la procedente ha preso posizione con scritto 22 febbraio 2005. Esso non è stato intimato alle controparti, siccome ritenuto irrilevante da questa Camera, poiché il computo del termine per la presentazione della domanda di vendita presentato dalla procedente, che si fonda su dati che non corrispondono a quelli forniti dalla Pretura, non sono motivati.
considerando
in diritto:
Per i motivi già indicati nella sentenza annullata dal Tribunale federale (CEF 15.04.116, cons. 1), i quatto ricorsi possono essere congiunti per ragioni di economia processuale ed evasi con una sola sentenza.
L’unica questione da risolvere a questo stadio della procedura è quella di determinare se la richiesta 16 giugno 2004 possa essere considerata una domanda di realizzazione inoltrata nei termini fissati dall’art. 154 cpv. 1 LEF.
2.1. Questa norma recita che il creditore può chiedere la realizzazione del pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definizione giudiziale (cfr. pure art. 98 cpv. 2 RFF).
Qualora vengano notificati precetti esecutivi a più persona (come in concreto al debitore e ai terzi proprietari del pegno), la data di notifica del precetto esecutivo notificato per ultimo è decisiva per determinare l’inizio del termine (art. 98 cpv. 1 RFF, applicabile per analogia alla realizzazione di pegni immobiliari: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 12 ad art. 154; Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 154). Nella medesima ipotesi, il termine di perenzione rimane sospeso per la durata di tutte le procedure di rigetto dell’opposizione (sentenza di rinvio STF 19 novembre 2004 [7B.199/2004], cons. 3; implicitamente: Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 154). Ciò significa che la sospensione termina al momento in cui l’ultima opposizione ancora efficace viene ritirata o rigettata con sentenza passata in giudicato (cfr. art. 100 RFF [implicito]), in virtù del principio secondo cui il termine di perenzione non può scadere fintanto che il procedente non sia legittimato a chiedere la realizzazione del pegno (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 154). Per quanto concerne la determinazione dell’inizio della sospensione, ci si può chiedere se sia decisiva la data di promozione della prima istanza di rigetto oppure la data dell’ultima istanza. La questione può tuttavia essere lasciata aperta nel caso di specie: come si vedrà, la (seconda) domanda di realizzazione del 16 giugno 2004 è in ogni caso tardiva, anche se si considera quale inizio della sospensione del termine di perenzione la data in cui sono state promosse le prime istanze di rigetto dell’opposizione, ossia il 13 giugno 2002 (la data di spedizione delle istanze non è accertabile, la Pretura non avendo tenuto le buste).
2.2. Infatti, tutti i precetti esecutivi sono stati notificati il 22 dicembre 2001. Il termine biennale di perenzione dell’art. 154 cpv. 1 LEF scadeva pertanto in linea di massima il 22 dicembre 2003 (art. 31 cpv. 2 LEF). Occorre però tenere conto della durata della sospensione del termine ai sensi dell’art. 154 cpv. 2 LEF, la quale si estende, nella migliore delle ipotesi per la procedente, dalla data figurante sulle prime istanze, ossia il 13 giugno 2002 (supra ad B), alla data di notifica delle tre sentenze pretorili riferite alle ultime istanze di rigetto delle opposizioni interposte dai terzi proprietari, ovvero il 16 novembre 2002 (supra ad C). Aggiungendo i 156 giorni della sospensione alla data del 22 dicembre 2003, si giunge alla data di scadenza del mercoledì 26 maggio 2004. Era quindi già scaduto il termine di perenzione biennale quando la procedente ha presentato la sua richiesta 16 giugno 2004.
Occorre d’altronde ribadire (cfr. sentenza di rinvio STF 19 novembre 2004 [7B.199/2004], cons. 3) che nel Cantone Ticino le impugnazioni in materia di procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento non sospendono per legge l’esecuzione del giudizio (art. 22 cpv. 3 LALEF; CEF 11 gennaio 2005 [15.04.184]), sicché la sospensione del termine per chiedere la realizzazione cessa già al momento della notifica della sentenza che rigetta l’opposizione (salvo impugnazione alla quale viene concesso effetto sospensivo, ipotesi non realizzata nel caso di specie) e non solo al momento in cui il procedente è in grado di ottenere dal tribunale l’attestazione della crescita in giudicato della sentenza di rigetto (cfr. DTF 126 III 479 cons. 2a). È pertanto irrilevante la data del 15 gennaio 2003 – che corrisponde alla data del timbro della Pretura di Lugano a tergo delle sentenze del 14 novembre 2002, con il quale esse vengono dichiarate definitive – sulla quale la procedente fonda il suo calcolo.
richiamati gli art. 17, 20a, 138 e 140 LEF, art. 34 e 36 RFF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza è annullato l’avviso d’incanto 23 giugno 2004 emesso dall’CO 1 nell’esecuzione n° __________.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: – avv. PA 1, __________
– PI 1, __________
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario