Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.08.2004 15.2004.20

Incarto n. 15.2004.20

Lugano 13 agosto 2004 CJ/fp/fc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 26 gennaio 2004 di

RICO1 rappr. dall' RAPP1 Lugano

contro

l’operato dell’_CON1 , e meglio contro l'elenco oneri annesso al verbale d'incanto 15 gennaio 2004 riferito al fondo n. __________ RFD __________ appartenente alle seguenti società, ora in fallimento, in ragione di 1/5 ciascuna:






procedura che interessa anche il creditore ipotecario

PINT1 rappr. da RAPP2

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Sul foglio ufficiale 90/2003 dell'11 novembre 2003, l'CON1 ha pubblicato l'avviso d'incanto relativo alla part. n. __________ RFD di __________ per il 29 gennaio 2004, facendo riferimento agli elenchi oneri depositati il 5 luglio 1995 e informando gli interessati che le condizioni d'asta sarebbero state depositate il 15 gennaio 2004.

B. Con ricorso 26 gennaio 2004, __________ RICO1 chiede l'annullamento dell'incanto previsto per il 25 (recte: 29) gennaio 2004, la rettifica dei dati inesatti, riportati nell'elenco oneri, come ai considerandi e l'allestimento di una nuova stima del fondo da aggiudicare.

C. Sulle osservazioni 9 febbraio 2004 di PINT1 e 8 marzo 2004 dell'_CON1 si dirà per quanto necessario ai fini del giudizio nei seguenti considerandi.

considerando

in diritto:

  1. Il ricorrente ritiene in primo luogo che non si possa procedere all'incanto prima di aver corretto nell'elenco oneri l'indicazione della superficie del "prato" (mq 13'834) e del "bosco" (mq 2'226), pari secondo il registro fondiario a mq 13'626, risp. 2'434.

1.1. Contro indicazioni incomplete, erronee o lacunari riportate nella parte dell'elenco oneri riferita alla "Descrizione dei fondi (e dei diritti relativi) e degli accessori. Stima" (cfr. art. 125 cpv. 1 RFF; cfr. pure 34 cpv. 1 lett. a RFF) è data in linea di massima la via del ricorso ex art. 17 LEF nel termine di 10 giorni (cfr. Ingrid Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, tesi di abilitazione Zurigo 2003, n. 121).

1.2. Orbene, nel caso di specie gli elenchi oneri sono stati depositati già il 5 luglio 1995 e sono pertanto cresciuti in giudicato. Fatta salva la facoltà d'insinuare (nuovi) crediti fino alla chiusura del fallimento (art. 251 LEF), una volta cresciuta in giudicato, la graduatoria (compresi gli elenchi oneri) non può più essere modificata (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 257; Urs Bürgi, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 257), salvo in casi eccezionali non realizzati nella fattispecie in esame. La censura è pertanto tardiva.

1.3. A titolo abbondanziale, va inoltre rilevato che siccome il ricorrente è consapevole delle inesattezze segnalate, non si può considerare che egli faccia valere un interesse personale, pratico, attuale e degno di protezione alla correzione dell'elenco oneri. Inoltre non avrebbe avuto da temere un influsso negativo sull'incanto, perché la superficie indicata nell'elenco oneri per il "prato" è superiore a quella figurante a registro fondiario e compensa ampiamente il valore della minor superficie del "bosco". L'interessato non sarebbe pertanto comunque legittimato a ricorrere (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 38 ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Franco Lorandi, Betreibungsrecht­liche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

1.4. Non vi è poi nemmeno motivo di nullità ex art. 22 LEF, perché non risultano lesi interessi di terzi non parte al procedimento. Infatti, la parte dell'elenco oneri riferita alla "Descrizione dei fondi (e dei diritti relativi) e degli accessori. Stima" (cfr. art. 125 cpv. 1 RFF; cfr. pure 34 cpv. 1 lett. a RFF) è la trascrizione dei dati descrittivi del registro fondiario, i quali hanno una portata solo descrittiva e non costitutiva (cfr. art. 4 cpv. 5 RRF; DTF 105 Ia 221, cons. 2; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 37 ad art. 140). In altre parole, i terzi non possono fare pieno affidamento su tali dati. Essi non sono comunque dispensati dal consultare il registro fondiario, siccome l'elenco oneri non vi si sostituisce su questo punto, ossia non acquisisce autorità di cosa giudicata per i dati descrittivi (cfr. M. Häusermann/K. Stöckli/A. Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 140 e il rinvio alla DTF 97 III 100).

  1. Il ricorrente pretende inoltre che l'elenco oneri riporta in modo inesatto o del tutto carente la data a partire dalla quale vanno calcolati gli interessi di alcuni crediti ipotecari e che conterebbe calcoli inesatti.

2.1. Già si è detto del fatto che gli elenchi oneri non possono più a questo stadio della procedura essere rimessi in discussione (cfr. supra cons. 1.1). Le cifre e date dattilografate – in particolare le date di decorrenza degli interessi ipotecari – facevano infatti già parte della versione degli elenchi oneri depositati nel 1995 e quindi non possono più essere messe in discussione; ciò vale in particolare per gli interessi calcolati – a quanto pare dal 1. gennaio 1990 al 22 gennaio 1992 – sul credito di fr. 760'000.-- (collocazione n. 5) del ricorrente in fr. 103'422,70.

2.2. È comunque irricevibile la censura riferita al fatto che gli interessi per il credito di C__________ (collocazione n. 4) sarebbero stati calcolati in modo erroneo in fr. 21'773,95 invece di fr. 61'559,86 con la data di decorrenza del 1° gennaio 1990 anziché del 1° gennaio 1989 (non è del resto escluso che gli interessi per l'anno 1989 erano stati pagati e in ogni caso la contestazione andava sollevata nel 1995), siccome il ricorrente non ha alcun interesse alla modifica auspicata, che avrebbe quale effetto di ridurre il proprio dividendo (cfr. collocazione n. 5). Siffatta censura è anzi sintomatica del carattere dilatorio del ricorso in esame.

2.3. Per quanto concerne gli asseriti errori di calcolo, il ricorrente non spiega in cosa consista l'errore né indica quale sarebbero le cifre secondo lui corrette. La censura è pertanto irricevibile. Del resto, sia come sia, l'Ufficio risulta aver correttamente calcolato gli interessi riferiti al periodo dal 22 gennaio 1992 (non compreso perché già considerato nell'importo relativo al periodo precedente) in applicazione della convenzione commerciale secondo cui l’anno ha 360 giorni e i mesi 30 (cfr. CEF 20 marzo 2001 [15.00.185], cons. 3.3.d).

2.4. Va infine ricordato che eventuali errori nell’elenco oneri non ne determinano in linea di principio la nullità ex art. 22 LEF, poiché hanno conseguenze solo per le parti al procedimento (CEF 17 febbraio 2003 [15.03.23]).

  1. Il ricorrente critica il valore di stima peritale, che non avrebbe alcuna relazione con il valore commerciale dei fondi adiacenti.

3.1. Contrariamente a quanto previsto per l'esecuzione in via di pignoramento (art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF) e di realizzazione del pegno (art. 156 cpv. 1 LEF e 99 cpv. 1 RFF), il diritto fallimentare non prevede esplicitamente una – seconda (trattandosi dell'esecuzione in via di pignoramento, cfr. art. 97 cpv. 1 LEF e 9 cpv. 1 RFF) – stima oltre a quella effettuata al momento dell'allestimento dell'inventario (art. 227 LEF). L'art. 159 LEF non rinvia poi all'art. 140 cpv. 3 LEF; va però rilevato che quella norma è considerata non esaustiva e imprecisa (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 7 ad art. 259; Bürgi, op. cit., n. 3 ad art. 259). Quanto all'art. 257 cpv. 3 LEF, esso prescrive sì la comunicazione della stima ai singoli creditori unitamente al bando d'incanto, senza però precisare se si tratta di quella portata nell'inventario ex art. 227 LEF. D'altra parte, né gli art. 122 ss. RFF né l'art. 130 cpv. 1 RUF rinviano all'art. 9 cpv. 2 RFF, il quale dà il diritto agli interessati, nel termine di ricorso contro la comunicazione della stima e previo anticipo delle relative spese, di chiedere all'autorità di vigilanza una (sola: DTF 120 III 136, cons. 2) nuova stima a mezzo di periti (anche se la prima stima era già stata allestita da un perito, cfr. DTF 122 III 340, cons. 3a).

Il Tribunale federale ha escluso l'applicazione analogica dell'art. 9 cpv. 2 RFF nella liquidazione fallimentare in via sommaria (cfr. DTF 114 III 29 ss.) mentre l'aveva ammessa in sentenze precedenti (cfr. DTF 95 III 24, cons. 4b, con rif.), senza che sia dato da sapere se si trattassero di procedure ordinarie o sommarie. Gilliéron (vol. III, n. 9 ad art. 227, n. 13 ad art. 257 e n. 14 ad art. 259) ammette l'applicazione analogica alla procedura fallimentare sia dell'art. 140 cpv. 3 LEF che dell'art. 9 cpv. 2 RFF.

3.2. La questione dell'applicabilità in materia fallimentare degli art. 9 cpv. 2 e 44 RFF può in concreto essere lasciata aperta. In effetti, prima della decisione impugnata, nelle stesse liquidazioni fallimentari, erano già state pubblicate – dall'8 novembre 2002 (cfr. FUSC __________, __________) – le condizioni d'incanto relative fondo n. __________ RFD __________ alle quali era allegato l'aggiornamento 27 agosto 2002 della perizia del 25 gennaio 1995 (doc. C allegato al ricorso). A prescindere dalla sua ricevibilità la censura ricorsuale sarebbe pertanto comunque tardiva. Il ricorrente non dimostra poi – e nemmeno allega – che i criteri di valutazione si sono modificati in modo sostanziale dopo l'allestimento della perizia (i dati di natura pianificatoria allegati al doc. D risalgono al 26 luglio 2002).

  1. Il ricorrente censura infine alcuni riferimenti riportati in modo inesatto dal registro fondiario (doc. B) nell'elenco oneri (doc. A). Risulta in effetti dal confronto di questi due documenti che nella parte descrittiva dell'elenco oneri relativa alle servitù e agli oneri fondiari la limitazione di destinazione (lett. C) è stata indicata erroneamente a carico e a favore anche del fondo n. __________, con la menzione di un "dg" supplementare n. __________ che non figura a RF, mentre sono errate pure la data del "dg" riferito all'onere di passo di cui alla lettera E nonché il numero e la data del "dg" riferito alla limitazione di cui alla lettera F. Tuttavia, già si è detto del fatto che gli elenchi oneri non possono più a questo stadio della procedura essere rimessi in discussione (cfr. supra cons. 1.1), il ricorrente non avendo comunque subito pregiudizio dalle menzionate indicazioni il cui carattere erroneo gli è noto.

  2. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

  1. Dato che le condizioni d'incanto dovranno nuovamente essere depositate, s'invita l'Ufficio a correggere gli errori di scrittura di cui ai considerandi 1 e 4, senza che sia necessario ridepositare gli elenchi oneri. Alla luce del caso di specie, giovi rammentare come appaia opportuno che il deposito delle condizioni d'asta avvenga sufficientemente presto per consentire all'autorità di vigilanza, in caso di ricorso, di emanare la decisione prima dell'asta (ciò che nel caso concreto era impossibile, il ricorso essendo stato spedito – tempestivamente – il 26 gennaio 2004, mentre l'asta era prevista già per il 29 gennaio 2004). Anche se la legge si limita ad esigere che le condizioni d'asta siano depositate almeno 10 giorni prima dell'incanto (cfr. art. 134 cpv. 2 LEF [e 29 cpv. 1 RFF], per il rinvio dell'art. 259 LEF e Jaeger et al., op. cit., n. 5 ad art. 257), è opportuno che siffatto deposito intervenga in linea di massima un mese prima dell'asta (in tal senso: Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 257), ritenuto che il termine d'impugnazione decorre dalla data del deposito effettivo delle condizioni d'asta (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 257), indipendentemente dalla data di ricezione dell'avviso speciale di cui all'art. 257 cpv. 3 LEF (cfr. per analogia il computo del termine per impugnare la graduatoria: Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 e 20 ad art. 249).

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 257 LEF; 9, 44, 125 RFF; 4 RRF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 26 gennaio 2004 di __________ RICO1, __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: – __________ __________ RAPP1, __________;

– __________,


Comunicazione all’CON1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario

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