Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.11.2004 15.2004.187

Incarto n. 15.2004.187

Lugano 19 novembre 2004 PF/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 21 ottobre 2004 di

RI 1 rappr. da RA 1

contro

l’operato dell’

CO 1

procedura concernente anche

PI 1 PI 2 rappr. da RA 2 PI 3 PI 4 PI 5

richiamata l’ordinanza presidenziale 26 ottobre 2004 con la quale al ricorso veniva accordato effetto sospensivo

viste le osservazioni:

5 novembre 2004 di e PI 1;

15 novembre 2004 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 5 agosto 2004 nell’ambito della realizzazione immobiliare nelle esecuzioni in via di pignoramento promosse nei confronti di PI 1, veniva venduto a pubblico incanto il fondo part. __________ RFD di __________;

che l’immobile veniva aggiudicato per l’importo di fr. 301'000.-- a RI 1;

che al momento della delibera RI 1 versava fr. 50'000.-- quale acconto sul prezzo di aggiudicazione,

che, conformemente alla condizioni d’incanto, la rimanenza del prezzo di aggiudicazione doveva essere versata entro 30 giorni dalla data dell’incanto, vale a dire entro il 5 settembre 2004;

che con bonifico bancario 10 settembre 2004, giunto all’CO 1 il 16 settembre 2004, RI 1 procedeva al pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione;

che a seguito del ritardo nel pagamento del saldo del prezzo di delibera, l’CO 1 con decisione 13 ottobre 2004, in applicazione degli art. 143 LEF e 63 RFF e su richiesta della creditrice ipotecaria PI 1, annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________;

che con ricorso 21 ottobre 2004 RI 1 si aggrava contro tale decisone postulandone l’annullamento, in quanto la creditrice ipotecaria con la sua richiesta di annullamento dell’asta avrebbe violato il principio della buona fede;

che delle osservazioni di ed PI 2 e di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;

che in base all’art. 143 cpv.1 LEF se il pagamento non avviene nel termine prescritto, l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio di esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto;

che, in conformità con questa norma, l’art. 63 cpv. 1 RFF prevede che ove l’aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l’ufficio annullerà l’aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto;

che, malgrado il chiaro testo di queste disposizioni, il Tribunale federale ha deciso recentemente che contraddirebbe il senso e lo scopo degli art. 143 LEF e 63 RFF il fatto di restituire il pagamento tardivo, ma effettivamente eseguito, della rimanenza del prezzo e di procedere a un nuovo incanto (cfr. DTF 128 III 468);

che infatti, viene considerato scopo delle citate norme, la semplicità della liquidazione e la rapida recitazione del creditore (DTF cit., 469);

che nel caso di specie il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione pari a fr. 251'000.--, seppure in ritardo, è effettivamente giunto all’CO 1;

che di conseguenza, la decisione impugnata che implicherebbe la restituzione dell’importo pagato al ricorrenteCO 1;

che s’impone quindi l’annullamento della decisione 13 ottobre 2004 con la quale l’CO 1 annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1;

che il ricorso va pertanto accolto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 143 LEF; 63 RFF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 21 ottobre 2004 di RI 1, , è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullata la decisione 13 ottobre 2004 con la quale CO 1 annullava l’aggiudicazione della part. __________ RFD di __________ a RI 1 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  1. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

– avv. RA 1, avv. RA 2,

– PI 3,;

– PI 4,

– PI 5,

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

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