Incarto n. 15.2004.160
Lugano 27 settembre 2004 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sull’istanza 17 settembre 2004 di
IS1
chiedente
la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in sostituzione del defunto avv. __________ in seno alla delegazione dei creditori nel fallimento PI1, Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 1° luglio 1986 la prima assemblea dei creditori del fallimento PI1 nominava una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________ __________;
che, essendo deceduto l’avv. __________, la figlia e collega di studio avv. __________, subentrata al padre in seno alla delegazione dei creditori, con istanza 17 settembre 2004 ha chiesto il riconoscimento della seguente nota di onorario per prestazioni effettuate nel fallimento PI1
dal giugno 1997 ad agosto 2000:
onorario fr. 1'500.--
spese di cancelleria fr. 251.40
esborsi fr. 12.--
IVA fr. 133.10
Totale fr. 1’896.50;
che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) la funzione di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituisce esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;
che per l’art. 46 cpv. 3 OTLEF l’indennità per il presidente della delegazione dei creditori e per il segretario, è di fr. 60.-- per ogni mezz’ora di seduta;
che se la procedura richiede indagini approfondite della
fattispecie o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del
tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF);
che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle
indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come
pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF);
che nel caso di specie si tratta di procedura tale da richiedere indagini complesse sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);
che l’attività svolta dall’IS1 ha permesso alla massa fallimentare di incassare l’importo di fr. 12'500.-- a fronte di spese per fr. 1'900.-- circa;
che i valori indicati in termini di tempo e di onorario appaiono quindi congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare PI1PI1
che per quanto attiene l’IVA occorre rilevare che, giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli UEF non sono assoggettati all’imposta per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (BlSchK 2001, p. 28–40);
che le tasse e gli anticipi spese da essi riscossi in virtù della OTLEF non costituiscono pertanto una controprestazione imponibile;
che lo stesso vale quando l’effettuazione di tali prestazioni viene affidata a terze persone, purché queste eseguano la prestazione nell’ambito dell’espletamento di una funzione pubblica, sottostiano alla vigilanza dell’autorità e abbiano potere decisionale giusta la LEF (cfr. BlSchK cit., pag. 38);
che sono considerate terze persone gli organi straordinari, segnatamente l’amministrazione speciale del fallimento, l’assemblea dei creditori, la delegazione dei creditori, il commissario e il liquidatore (cfr. BlSchK cit., ibidem);
che conformemente a quanto precede un atto sovrano è dato unicamente quando il medesimo viene effettuato in applicazione della LEF e le relative spese vengono riscosse in base alla OTLEF;
che nel caso di specie le prestazioni effettuate dall’IS1, membro della delegazione dei creditori, non sono soggette all’IVA;
che pertanto dalla notula in oggetto deve essere stralciato l’importo di fr. 133.10 relativo all’IVA.
richiamati gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza 17 settembre 2004 dell’IS1 Lugano, è parzialmente accolta.
onorario fr. 1'500.--
spese di cancelleria fr. 251.40
esborsi fr. 12.--
Totale fr. 1’763.40;
Non si prelevano spese.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF
Intimazione a:
– avv. IS1,
Comunicazione __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario