Incarto n. 15.2004.145
Lugano 3 novembre 2004 FP/sc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 31 agosto 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1 rappr. dalla RA 1
Viste le osservazioni:
16 settembre 2004 di PI 1;
17 settembre 2004 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il ricorrente contesta l’avviso di pignoramento 30 agosto 2004, asserendo di non avere mai ricevuto una sentenza che rigetti l’opposizione al PE n. __________
che dagli atti prodotti dal Giudice di pace del Circolo __________ risulta che non sono state ritirate dall’escusso né la raccomandata contenente la citazione per il 26 maggio 2004 all’udienza di discussione dell’istanza di rigetto definitivo promossa dai creditori, né quella contenente la sentenza 26 maggio 2004 che rigetta in via definitiva l’opposizione al PE n.
che l'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito a una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto pena della nullità ex art. 22 LEF dei successivi atti
esecutivi (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290],
confermata dal Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c);
che la decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo) colpita da un grave vizio di procedura – assenza di un dispositivo chiaro, di alcuna motivazione, dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione o carente notifica (cfr. Charles Jaques, La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, Rz 21, 25 e 33) – è nulla (recte: inopponibile trattandosi della carente notificazione della medesima, cfr. CEF 5 febbraio 2003 [15.2003.7]; Jaques, op. cit., Fn 22);
che le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46);
che in particolare, esse devono considerare inefficace una decisione di rigetto non notificata all'escusso (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pp. 217 ss ad d; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 et 124 ad art. 80);
che la notifica delle sentenze di rigetto dell’opposizione così come la citazione all’udienza di rigetto sono rette dal diritto cantonale, tali atti non essendo né atti esecutivi ai sensi dell’art. 64 LEF né comunicazioni degli uffici di esecuzione e fallimenti ai sensi dell’art. 34 LEF (cfr. CEF 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1a);
che per il diritto processuale ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 CPC, applicabile in materia di rigetto dell’opposizione in virtù dell’art. 25 LALEF);
che secondo la giurisprudenza cantonale, l’invio giudiziario a mezzo raccomandata è reputato notificato quando viene ritirato all’ufficio postale oppure, se ciò non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);
che tale pratica è ammessa dal Tribunale federale a condizione che un avviso di ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (disposizione ora abrogata dalla legge 30 aprile 1997 sulle poste – LPO; il punto 2.3.7 delle condizioni generali “Servizi postali” della Posta [ed. gennaio 2001] prevede però tuttora l’allestimento di un “invito di ritiro”) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b);
che la prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17);
che quindi se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep. 1944, 356; CEF 26.4.1991 in re __________ c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s., con rif.);
che nel caso concreto dagli atti trasmessi dal Giudice di pace risulta che il ricorrente ha respinto, firmando di proprio pugno la rispettiva busta, la citazione all’udienza di discussione, mentre l’avviso di ritiro concernente l’invio raccomandato contenente la sentenza 26 maggio 2004 risulta essere stato notificato all’escusso il 28 maggio 2004 (cfr. dichiarazione 22 ottobre 2004 dell’ufficio postale di __________
che non essendo stata ritirato, l’invio raccomandato è stato rinviato alla Giudicatura di Pace;
che inoltre l’aver rifiutato un invio raccomandato nella presente procedura, nonché altri due invii nella procedura di cui all’inc. __________ potrebbe denotare un atteggiamento defatigatorio da parte del ricorrente;
che di conseguenza la sentenza del Giudice di pace è da considerare validamente notificata;
che quindi l’CO 1 ha agito correttamente emettendo l’avviso di pignoramento 30 agosto 2004, essendo cresciuta in giudicato la decisione 26 maggio 2004, con la quale è stata rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n__________;
che pertanto il ricorso va respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17, 78, 88, 90 LEF; 124 CPC; 25 LALEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 31 agosto 2004 di RI 1, Lugano, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
RI 1, Lugano;
;
Comunicazione all’CO 1 e al__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario