Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.08.2004 15.2004.122

Incarto n. 15.2004.122

Lugano 1 agosto 2004 /FP/fp/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sull’istanza 5 luglio 2004 di

IS1

chiedente

la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno alla delegazione

dei creditori nel fallimento PI1

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 9 febbraio 1989 la prima assemblea dei creditori del fallimento PI1 nominava una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________, __________ e IS1;

che con istanza 5 luglio 2004 l’avv. IS1, ha chiesto il riconoscimento della seguente nota d’onorario per prestazioni effettuate nel fallimento PI1, dal 23 febbraio 1983 al 6 dicembre 1994, quale membro della delegazione dei creditori:

onorario fr. 900.--

IVA fr. 68.40

Totale fr. 968.40

che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);

che i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare PI1;

che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;

che per quanto attiene l’IVA occorre rilevare che, giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli UEF non sono assoggettati all’imposta per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (BlSchK 2001, p. 28–40);

che le tasse e gli anticipi spese da essi riscossi in virtù della

OTLEF non costituiscono pertanto una controprestazione imponibile;

che lo stesso vale quando l’effettuazione di tali prestazioni viene affidata a terze persone, purché queste eseguano la prestazione nell’ambito dell’espletamento di una funzione pubblica, sottostiano alla vigilanza dell’autorità e abbiano potere decisionale giusta la LEF;

che sono considerate terze persone gli organi straordinari, segnatamente l’amministrazione speciale del fallimento, l’assemblea dei creditori, la delegazione dei creditori, il commissario e il liquidatore;

che conformemente a quanto precede un atto sovrano è dato unicamente quando il medesimo viene effettuato in applicazione della LEF e le relative spese vengono riscosse in base alla OTLEF;

che nel caso di specie le prestazioni effettuate dall’avv. IS1, membro della delegazione dei creditori, non sono soggette all’IVA;

che pertanto dalla notula in oggetto deve essere stralciato gli l’importo di fr. 68.40 relativo all’IVA.

richiamati gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF

pronuncia: 1. L’istanza 5 luglio 2004 dell’avv. IS1 , è parzialmente accolta.

  1. La rimunerazione dell’avv. IS1 per l’attività svolta dal 23 febbraio 1989 al 6 dicembre 1994, quale membro della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento PI1 , è determinata in fr. 900.--.

  2. Non si prelevano spese.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF

  4. Intimazione a:

Comunicazione __________,.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario

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