Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.08.2004 15.2004.106

Incarto n. 15.2004.106

Lugano 24 agosto 2004 CJ/fp/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 17 maggio 2004 di

_RICO1 patrocinata dall' _PAT1 __________

contro

l’operato dell’_CON1 e meglio contro la decisione 6 maggio 2004 con la quale è stato dichiarato infruttuoso il sequestro n. __________ decretato il 14 aprile 2004 dalla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord su istanza della ricorrente diretta contro l'ex-marito

_PINT1 __________ (Brasile) c/o St. leg. avv. __________,

viste le osservazioni 2 giugno 2004 dell'_CON1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 14 aprile 2004, la Segretaria assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha decretato a favore della ricorrente il sequestro di ogni avere del debitore sequestrato presso la Banca __________, in particolare la quota sociale n. __________ di fr. __________ (doc. D);

che in seguito alla comunicazione 5 maggio della banca, secondo la quale la citata quota sociale sarebbe stata compensata in diminuzione dei debiti verso la medesima, l'Ufficio ha dichiarato il sequestro infruttuoso (doc. A);

che la ricorrente contesta tale provvedimento, facendo valere che anche i crediti contestati devono essere sequestrati ed eccepisce la validità della compensazione, la quale sarebbe esclusa prima che il debitore sequestrato, socio della banca costituita in società cooperativa, ne sia uscito;

che l'Ufficio, nelle sue osservazioni, rileva come un precedente provvedimento analogo a quello impugnato sia passato in giudicato;

che i provvedimenti degli uffici di esecuzione e fallimenti, come pure i decreti di sequestro (cfr. Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 54 ad art. 272 CEF 3 luglio 2002 [14.02.26], cons. 3.1), acquisiscono forza di cosa decisa solo nell'ambito della procedura in cui vengono emanati (cfr. a proposito di un caso particolare: Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 246 ad art. 92) e non ostacolano quindi un riesame della questione in una successiva procedura di sequestro;

che la contestazione sull'esistenza o l'importo di un credito non impedisce il suo pignoramento (cfr. Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 95, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 11 e 55 ad art. 95, n. 22 ad art. 122 nonché n. 9 ad art. 131, con rif.; CEF 17 agosto 2004 [15.04.105]), né pertanto il suo sequestro (cfr. art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 15 ad art. 275), a meno che l'inesistenza o l'estinzione del credito sia fuori dubbio (cfr. DTF 90 III 96 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 9 ad art. 275);

che quando è discussa la questione della compensazione fatta valere dal preteso terzo debitore, il credito deve essere sequestrato quale credito contestato (cfr. DTF 120 III 18 ss.; CEF 25 agosto 1999 [15.98.88], cons. 2b; Flavio Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, Rep. 2000, p. 21) e la contestazione andrà se del caso risolta in un'eventuale causa promossa contro l'asserito terzo debitore dal creditore (autorizzato in virtù dell'art. 131 LEF) oppure dall'aggiudicatario del credito;

che il ricorso va pertanto accolto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 17 maggio 2004 di __________ _RICO1, __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza, il provvedimento 6 maggio 2004 dell'_CON1 è annullato.

1.2. L'Ufficio allestirà il verbale del sequestro n. 613'029/04, indicando quale oggetto sequestrato la quota sociale n. __________ di fr. __________ di __________ _PINT1 presso la banca __________, con la menzione che l'esistenza del credito è contestata dalla banca, che eccepisce la compensazione.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

–_____________________PAT1, ,;


_PINT1, c/o __________, __________.

Comunicazione all’_CON1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2004.106
Entscheidungsdatum
24.08.2004
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026