Incarto n. 15.2004.106
Lugano 24 agosto 2004 CJ/fp/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 maggio 2004 di
_RICO1 patrocinata dall' _PAT1 __________
contro
l’operato dell’_CON1 e meglio contro la decisione 6 maggio 2004 con la quale è stato dichiarato infruttuoso il sequestro n. __________ decretato il 14 aprile 2004 dalla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord su istanza della ricorrente diretta contro l'ex-marito
_PINT1 __________ (Brasile) c/o St. leg. avv. __________,
viste le osservazioni 2 giugno 2004 dell'_CON1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 14 aprile 2004, la Segretaria assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha decretato a favore della ricorrente il sequestro di ogni avere del debitore sequestrato presso la Banca __________, in particolare la quota sociale n. __________ di fr. __________ (doc. D);
che in seguito alla comunicazione 5 maggio della banca, secondo la quale la citata quota sociale sarebbe stata compensata in diminuzione dei debiti verso la medesima, l'Ufficio ha dichiarato il sequestro infruttuoso (doc. A);
che la ricorrente contesta tale provvedimento, facendo valere che anche i crediti contestati devono essere sequestrati ed eccepisce la validità della compensazione, la quale sarebbe esclusa prima che il debitore sequestrato, socio della banca costituita in società cooperativa, ne sia uscito;
che l'Ufficio, nelle sue osservazioni, rileva come un precedente provvedimento analogo a quello impugnato sia passato in giudicato;
che i provvedimenti degli uffici di esecuzione e fallimenti, come pure i decreti di sequestro (cfr. Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 54 ad art. 272 CEF 3 luglio 2002 [14.02.26], cons. 3.1), acquisiscono forza di cosa decisa solo nell'ambito della procedura in cui vengono emanati (cfr. a proposito di un caso particolare: Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 246 ad art. 92) e non ostacolano quindi un riesame della questione in una successiva procedura di sequestro;
che la contestazione sull'esistenza o l'importo di un credito non impedisce il suo pignoramento (cfr. Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 95, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 11 e 55 ad art. 95, n. 22 ad art. 122 nonché n. 9 ad art. 131, con rif.; CEF 17 agosto 2004 [15.04.105]), né pertanto il suo sequestro (cfr. art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 15 ad art. 275), a meno che l'inesistenza o l'estinzione del credito sia fuori dubbio (cfr. DTF 90 III 96 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 9 ad art. 275);
che quando è discussa la questione della compensazione fatta valere dal preteso terzo debitore, il credito deve essere sequestrato quale credito contestato (cfr. DTF 120 III 18 ss.; CEF 25 agosto 1999 [15.98.88], cons. 2b; Flavio Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, Rep. 2000, p. 21) e la contestazione andrà se del caso risolta in un'eventuale causa promossa contro l'asserito terzo debitore dal creditore (autorizzato in virtù dell'art. 131 LEF) oppure dall'aggiudicatario del credito;
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, il provvedimento 6 maggio 2004 dell'_CON1 è annullato.
1.2. L'Ufficio allestirà il verbale del sequestro n. 613'029/04, indicando quale oggetto sequestrato la quota sociale n. __________ di fr. __________ di __________ _PINT1 presso la banca __________, con la menzione che l'esistenza del credito è contestata dalla banca, che eccepisce la compensazione.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–_____________________PAT1, ,;
_PINT1, c/o __________, __________.
Comunicazione all’_CON1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario