Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.2004 15.2003.79

Incarto n. 15.2003.79 15.2003.80

Lugano 6 agosto 2004 EC/pf/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi 12 maggio 2003 di

RICO0 (inc. n. 15.2003.79)


(inc. n. 15.2003.80)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa contro la ricorrente __________ RICO0 da

CON0

in tema di elenco oneri e condizioni d’asta;

viste le osservazioni:

  • 10 giugno 2003 di __________;

  • 10 giugno 2003 di __________;

  • 14 maggio e 17 giugno 2003 dell’UEF di __________;

richiamata l’ordinanza presidenziale 18 marzo 2004 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ dell’UEF di __________ del 10/18 settembre 2001 la CON0 procede contro __________ RICO0 per l’incasso di fr. 646'825.--. Oggetto del diritto di pegno è la particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa.

L’opposizione interposta al precetto esecutivo è stata ritirata dalla ricorrente con scritto 4 novembre 2002.

B. Il 12 dicembre 2002 CON0 ha chiesto la realizzazione del pegno. Il giorno successivo l’UEF di __________ ha dato comunicazione alla debitrice della domanda di realizzazione.

C. Con avviso d‘incanto unico datato __________ 2003, pubblicato sul FUC n. __________ del __________ 2003, l’UEF di __________ ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari al 24 aprile 2003, il deposito delle condizioni d’asta a decorrere dal __________ 2003 e l’incanto del fondo part. n. __________ RFD di __________ per il __________ 2003.

D. Il 30 aprile 2003 l’UEF di __________ ha allestito e comunicato agli interessati l’elenco oneri riferito alla part. n. __________ RFD di __________ indicando sub ipoteche legali un credito di fr. 4'392.10 a favore dello Stato del Cantone Ticino.

Lo stesso giorno l’UEF ha pure allestito e comunicato agli interessati le condizioni d’asta che stabilivano sub n.1 che “il fondo sarà aggiudicato al maggior offerente dopo tre chiamate se l’offerta di questi supera fr. 4'392.10”.

E. Il 5 maggio 2003 l’UEF di __________ ha comunicato a tutti gli interessati che il 2 maggio 2003 il Comune di __________ ha notificato un credito di fr. 9'388.-- per ipoteche legali riferite agli anni 1997/2003 e che quindi il piede d’asta viene portato a fr. 13'780.10.

F. Con tempestivi ricorsi 12 maggio 2003 __________ RICO0 (inc. n. 15.2003.79) e __________, beneficiario di un diritto di usufrutto gravante la part. n. 815 di Cavigliano (inc. n. 15.2003.80) si sono aggravati contro il provvedimento 5 maggio 2003 dell’UEF di __________, postulandone la declaratoria di nullità, atteso che:

  • “con comunicazione/decisione 5 maggio 2003 l’UEF notificava a tutti gli interessati la modifica dell’elenco oneri e delle condizioni dell’incanto”;

  • “tale duplice modifica avrebbe dovuto essere oggetto non solo di comunicazione, ma anche di nuovo deposito (con decorrenza del termine di dieci giorni per la contestazione dell’elenco oneri, rispettivamente per eventuali ricorsi) ”;

  • “la comunicazione 5 maggio 2003 dell’UEF di __________ deve venire annullata, occorrendo procedere con una nuova comunicazione, deposito e pubblicazione”.

G. Con osservazioni 14 maggio e 17 giugno 2003 l’UEF di __________ si è opposto ai gravami, rilevando che i ricorrenti avrebbero dovuto contestare per ragioni di merito l’esistenza del credito, l’estensione, il grado o l’esigibilità della pretesa.

H. Delle osservazioni del 10 giugno 2003 di __________ e __________ si dirà, per quanto necessario, in seguito.

I. Il 2 giugno 2003 il Pretore __________ ha chiesto all’UEF di __________ di voler rinviare l’asta prevista per il 4 giugno 2003, ritenuto che il 2 giugno 2003 __________ RICO0 ha presentato un’istanza di moratoria concordataria. A seguito della richiesta del Pretore, con provvedimento 4 giugno 2003 l’UEF di __________ ha sospeso l’asta. Con decreto __________ giugno 2003 il Pretore ha poi concesso a __________ RICO0 una moratoria concordataria di sei mesi, i cui effetti sono decaduti il __________ dicembre 2003 (cfr. FUC n. __________/2003 del __________.2003).

Considerato

in diritto: 1.a) Più ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù degli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti (CEF 16 febbraio 1999 in re S. S. & LLCC c. SA D. cons. 1a; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, p. 96 s.).

Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 8 gennaio 1997 in re E. F. e A. F. c. F. AG; CEF 15 marzo 1996 in re P. SA c. C. SA; CEF 1. marzo 1996 in re F. P. c. P. S. SA; CEF 14 dicembre 1995 in re A. P. c. BdS; CEF 28 settembre 1995 in re Banca U. c. E. R.; CEF 29 agosto 1995 in re Banca C. c. R. R. e CEF 18 agosto 1995 in re M. L. B. c. R. R.).

b) Il provvedimento di congiunzione e la reiezione dell'istanza di congiunzione - atti istruttori resi in applicazione di ragioni di opportunità anche con ordinanza presidenziale nel senso dell'art. 24a LPR - non determinano in linea di principio pregiudizio di sorta per le parti dal profilo sostanziale (Cometta, op. cit., p. 97). Anche sui costi procedurali la misura resta senza conseguenze pratiche (cfr. nello stesso senso, ma riferito al ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale, STF [CEF] 3 agosto 1998 in re M. R. c. A. I. cons. 1a), perché la procedura di ricorso ex art. 17 LEF è di regola gratuita.

c) I ricorsi 12 maggio 2003 di __________ RICO0 (inc. n. 15.2003.79) e di __________ (inc. n. 15.2003.80) sono riferiti al medesimo atto esecutivo dell’UEF di __________ nell’ambito della procedura esecutiva n. __________. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

  1. Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (per il rinvio dell’art. 156 prima proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF).

  2. Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine ORF).

Se la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39, p. 236/237).

L’art. 39 cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità ex art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111; contra P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3 ed., Losanna 1993, p. 232).

  1. Scopo dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Markus Häusermann/Kurt Stöckli/Andrea Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, n. 31 ad art. 138).

4.1. L’Ufficio di esecuzione è tenuto a inserire nell’elenco oneri tutti i diritti e gli oneri risultanti dal Registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b primo periodo RFF), ma anche tutte quelle pretese insinuate durante il termine di cui all’art. 138 cpv. 2 cifra 3 LEF che non risultano dal Registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b terzo periodo RFF): in quest’ultimo caso l’Ufficio dovrà però segnalare sull’elenco oneri tale differenza (art. 36 cpv. 2 RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz, op. cit., n. 7 e 101 ad art. 140).

4.2. Le pretese che risultano dal Registro fondiario vanno iscritte nell’elenco oneri anche se l’avente diritto non ha notificato la propria pretesa (art. 34 cpv. 1 lett. b primo periodo RFF).

4.3. Le pretese che non risultano dal Registro fondiario e per le quali l’avente diritto è rimasto silente durante il termine di cui all’art. 138 cpv. 2 cifra 3 LEF non possono essere iscritte nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1 RFF; Häusermann/Stöckli/ Feuz, op. cit., n. 103 ad art. 140).

4.4. Per quanto riguarda i diritti di pegno legali esistenti senza iscrizione, occorre rilevare che il Tribunale federale ha invero messo in dubbio la tesi secondo la quale il loro mancato annuncio in occasione di una realizzazione forzata non farebbe decadere tali diritti (tesi secondo la quale il creditore di diritto pubblico potrebbe comunque chiedere il pagamento dei propri crediti all’aggiudicatario), ma ha ricordato che tale questione non compete all’Autorità di vigilanza o al Tribunale federale stesso, bensì al giudice di merito (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39).

4.5. Ne consegue che questa Camera non può esprimersi sulla validità e sull’eventuale estinzione per mancato tempestivo annuncio nella procedura esecutiva in esame dei crediti di diritto pubblico del Comune di __________.

L’esame dei ricorsi in esame deve pertanto limitarsi alla validità formale del provvedimento 5 maggio 2003 dell’UEF di __________ che, a seguito della notifica del Comune di __________, ha portato il piede d’asta da fr. 4'392.10 a fr. 13'780.10 e ha di conseguenza modificato sia l’elenco oneri che le condizioni d’asta.

  1. Come si è detto (cfr. consid. 4.3) le pretese del Comune di __________, quant’anche garantite da ipoteca legale senza obbligo di iscrizione a Registro fondiario, non possono essere inserite nell’elenco oneri siccome notificate tardivamente. Non potendo tali pretese figurare nell’elenco oneri, esse non possono di riflesso figurare nelle condizioni d’incanto, determinando una modifica del piede d’asta.

Tali modifiche dell’elenco oneri e delle condizioni d’asta operate il 5 maggio 2003 si rivelano pertanto nulle (art. 22 cpv. 1 LEF) e non possono essere in alcun modo considerate per i successivi passi procedurali. La nullità del provvedimento 5 maggio 2003 non inficia evidentemente la validità dell’elenco oneri e delle condizioni d’incanto. I ricorsi 12 maggio 2003 di __________ RICO0 (inc. n. 15.2003.79) e di __________ (inc. n. 15.2003.80) vanno pertanto accolti.

  1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi

richiamati gli art. 17, 19, 106, 107 cpv. 5, 138 cpv. 2 cifra 3, 140 cpv. 1 e 2, 151 ss., 155 cpv. 1, 156 prima proposizione LEF; 34 cpv. 1 lett. b, 36 cpv. 1 e 2, 39 cpv. 1 primo periodo, 102 RFF; 5 cpv. 1, 24a LPR; 51 LPamm; 37 cpv. 2 in fine ORF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 12 maggio 2003 di __________ RICO0, __________ (inc. n. 15.2003.79), e di __________, __________ (inc. n. 15.2003.80), sono congiunte.

  1. Il ricorso 12 maggio 2003 di __________ RICO0, __________ (inc. n. 15.2003.79) è accolto.

  2. Il ricorso 12 maggio 2003 di __________ (inc. n. 15.2003.80) è accolto.

  3. Di conseguenza è annullato il provvedimento 5 maggio 2003 dell’UEF di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________.

  4. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  5. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  6. Intimazione a:

-__________ RICO0, __________;

-__________, __________;

-__________, __________;

-CON0, __________, __________;

  • __________;

  • __________;

  • __________;

-__________;

-__________;

-__________;

Comunicazione all’UEF di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario

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