Incarto n. 15.2002.00043
Lugano 10 aprile 2002 B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2002 di
__________ rappr. da __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro il provvedimento 20 febbraio 2002 di annullamento della notifica del PE emesso nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla ricorrente contro
__________ rappr. da __________
viste le osservazioni: - 6 marzo 2002 della __________
21 marzo 2002 dell'UEF di Bellinzona;
preso atto dello scritto 22 marzo 2002 di __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in seguito al ricorso 21 febbraio 2002 della __________ contro la notifica di atti esecutivi emessi dall'UEF di Bellinzona nella procedura esecutiva n. __________, l'UEF di Bellinzona con provvedimento 20 febbraio 2002 ha annullato la notifica del PE avvenuta il 14 maggio 2001, rilevando che avrebbe emesso il relativo duplicato da notificare direttamente al socio gerente;
che contro il predetto provvedimento la ____________________ ha presentato il ricorso in oggetto adducendo che il PE n. __________ è stato notificato il 14 maggio 2001 al socio gerente __________ (doc. B) e che il 20 giugno 2001, non essendo stata interposta opposizione, è stato chiesto all'UEF di Bellinzona di procedere alla notifica della comminatoria di fallimento;
che la ricorrente ha rilevato che, come risulta dalla comminatoria di fallimento 20 giugno 2001 (doc. C), la notifica è stata eseguita al socio gerente __________ l'11 luglio 2001 per il tramite della Polizia comunale di __________;
che delle osservazioni dell'UEF di Bellinzona e della __________ si dirà, se del caso, in seguito;
che con scritto 22 marzo 2002 _________ ha ammesso che il 26 luglio 2001 era a conoscenza della comminatoria di fallimento, nonostante avesse dato ordine il 30 maggio 2000 di trasmettere al suo indirizzo ogni atto relativo alla
che, secondo la sua stessa ammissione, __________ a partire dal 26 luglio 2001 era pertanto a conoscenza della procedura esecutiva n.__________ promossa dalla __________ sfociata nella comminatoria di fallimento emessa il 20 giugno 2001;
che contro l'irregolare notifica di un atto esecutivo o la notifica ad una persona non legittimata a riceverlo, il debitore può presentare ricorso all'Autorità di vigilanza e pretenderne l'annullamento. Che nel caso in cui il debitore non presenta ricorso oppure è appurato che nonostante l'irregolare notifica egli ha ricevuto l'atto, sia la notifica che l'atto sono da ritenere validi (DTF 104 III 12; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 27 p. 93; Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea / Ginevra / Monaco, 1998, n. 23 ad art. 64);
che ex art. 33 cpv. 4 e 74 cpv. 1 LEF risp. ex art. 17 LEF __________ ha avuto dal 26 luglio 2001 10 giorni per chiedere la restituzione del termine per interporre opposizione risp. per presentare ricorso contro la pretesa irregolare notifica del PE risp. della comminatoria di fallimento;
che __________ non ha chiesto la restituzione del termine per interporre opposizione e nemmeno ha ricorso contro la notifica del PE risp. della comminatoria di fallimento, per cui gli atti esecutivi relativi alla procedura esecutiva n. __________ vanno ritenuti come validamente notificati;
che di conseguenza si può prescindere dal notificargli il PE relativo alla predetta esecuzione, per cui il provvedimento 20 febbraio 2002 dell'UEF di Bellinzona va annullato;
che la comminatoria di fallimento emessa il 20 giugno 2001 nella procedura esecutiva n. __________ va quindi dichiarata valida a far tempo dal 26 luglio 2001;
che
che per il predetto motivo non si assegnano nemmeno indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.1. Il provvedimento 20 febbraio 2002 dell'UEF di Bellinzona concernente la notifica del PE n. __________ emesso l'11 maggio 2001 nell'esecuzione promossa dalla __________ contro la __________ è annullato.
1.2. La comminatoria di fallimento 20 giugno 2001 è dichiarata notificata il 26 luglio 2001.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria