Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.02.2003 15.2002.137

Incarto n. 15.2002.137

Lugano 25 febbraio 2003 LG/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani

segretaria:

Baur-Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 settembre 2002 di


Contro

la decisione 18 settembre 2002 presa da


provvedimento concernente pure


rappr. dall’avv. __________

viste le osservazioni:

  • 18 ottobre 2002 di __________

  • 28 ottobre 2002 dell’__________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che da anni l’avv. __________ è depositario di una somma di fr. 20'000.-- versata da un istituto di credito il 16 marzo 1992 per ordine di __________ e __________ (a quel tempo coniugati) a garanzia di pretese risarcitorie, dipendenti dal contratto di vendita immobiliare (rogato dall’avv. __________) tra la __________ (venditrice) e i coniugi __________ (acquirenti);

che il 9 giugno 1993 il Pretore del Distretto di Lugano ha decretato il fallimento della __________;

che l’8 maggio 1996 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano (UF) ha depositato la graduatoria del fallimento __________, nella quale i crediti di fr. 45'000.-- (“sistemazione tetto”) e di fr. 55'796.-- (“cubatura menzionata nel contratto d’acquisto con m3 932, non corrisp. alla realtà”) di __________ sono stati iscritti in Va classe: l’UF, al contrario della fallita, ha riconosciuto questi crediti; parimenti l’UF ha iscritto, sempre in Va classe il credito di fr. 24'017.70 (“distinta note professionali [dal 19.9.91 al 27.11.92]”) dell’avv. __________: l’UF e la fallita hanno riconosciuto questo credito;

che in esito a un’azione di contestazione della graduatoria promossa dall’avv. __________ con sentenza del 20 maggio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato i crediti di __________ dalla graduatoria fallimentare;

che l’avv. __________, pur riconoscendo di dovere a questo punto alla massa fallimentare l’importo di fr. 20'000.-- ha sollevato il 20 maggio 1997 l’eccezione di compensazione ex art. 213 LEF;

che il 12 agosto 1997 l’UF ha ceduto alla creditrice __________ un credito che la fallita vantava nei confronti di __________ di fr. 35'195.--, nel quale sarebbe stato compreso l’importo depositato presso l’avv. __________;

che la __________, in virtù di questa cessione, ha ottenuto da __________ fr. 13'000.-- a saldo della pretesa ceduta;

che a motivo di questo pagamento, __________ ha convenuto l’avv. __________ in restituzione dell’importo di fr. 20'000.--, facendo intervenire in lite pure la massa fallimentare __________;

che il Pretore del Distretto di Lugano sezione 2, ha accolto la petizione il 12 giugno 2001;

che con sentenza del 16 maggio 2002 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha accolto l’appello dell’avv. __________;

che in virtù dei considerandi della sentenza di secondo grado __________ ha chiesto all’UF di acconsentire allo sblocco della somma depositata presso l’avv. __________;

che contrariamente alla posizione processuale assunta nella precedente causa civile l’UF ha invitato il 18 settembre 2002 il legale a versare l’importo presso di lui depositato a __________;

che con ricorso 30 settembre 2002 l’avv. __________ postula l’annullamento della decisione 18 settembre 2002 dell’UF, sostenendo che l’importo presso di lui depositato sarebbe da porre in compensazione con il suo credito legittimamente iscritto in graduatoria e che l’UF è incorso in una palese contraddizione, contraria ai principi generali del diritto amministrativo;

che con osservazioni 18 ottobre 2002 __________ ribadisce il diritto a incassare l’importo depositato presso il ricorrente, avvalendosi delle dichiarazioni in tal senso formulate dalla __________ e dall’UF (decisione tuttavia qui contestata);

che con osservazioni 28 ottobre 2002 l’UF ammette di avere reso una decisione sfavorevole al ricorrente per costringerlo a interporre il ricorso in esame (cfr. pag. 8 seg.) e chiede in ogni caso la reiezione del gravame;

che il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo.

che il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 segg. ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 seg.);

che il Tribunale federale e le autorità di vigilanza cantonali sono tenute a esaminare il diritto federale a condizione che abbia pertinenza giuridica con la procedura esecutiva loro sottoposta tramite ricorso ex art. 19 risp. 17 LEF (DTF 117 III 1 consid. 2a pag. 3 e 117 III 44 consid. 2a pag. 46);

che nel caso in esame questa Camera non è competente per giudicare nel merito la questione se __________ abbia diritto di incassare dal ricorrente fr. 20'000.--, trattandosi palesemente di questione di merito e non procedurale;

che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

che in ogni caso la documentazione versata agli atti del fallimento (in particolare la cessione ex art. 260 LEF del credito [e dei suoi accessori] nei confronti di __________ e la dichiarazione della creditrice cessionaria), dimostrano che i fr. 20'000.-- oggetto del contendere tra il ricorrente e la medesima non spettano più all’Ufficio, che pertanto può terminare la procedura di liquidazione del __________;

che a futura memoria sulle tasse occorre ricordare a tutte le parti che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 consid. 2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 20a, 213 LEF, art. 110, 120 e 480 CO, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 30 settembre 2002 dell’avv. __________, è irricevibile.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a:


Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2002.137
Entscheidungsdatum
25.02.2003
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026