Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.02.2001 15.2001.6

Incarto n. 15.2001.00006

Lugano 26 febbraio 2001 EC/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 dicembre 2000 di


patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da





patr. dallo Studio legale __________

in tema di comunicazione della domanda di realizzazione alla debitrice;

viste le osservazioni:

5 gennaio 2001 degli avvocati __________, __________, __________, __________;

9 gennaio 2001 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con decreto 20 ottobre 1998 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato fino a concorrenza del credito in esecuzione di fr. 11'106.20 oltre accessori su istanza degli avvocati __________, __________, __________, __________ contro __________, “presso la __________: tutti gli averi, nessuno escluso o eccettuato, in depositi (quale la cassetta di sicurezza no. __________) o conti intestati e/o appartenenti alla debitrice anche se apparentemente intestati a terzi, in particolare i quadri depositati dalla __________ in quanto di proprietà della debitrice.

B. Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha eseguito il sequestro presso la __________.

C. Con PE n. __________ del 29 ottobre/4 novembre 1998, a cui l’escussa ha interposto tempestiva opposizione, gli avvocati __________, __________, __________, __________ hanno escusso __________ per l’incasso di complessivi fr. 11'106.-- oltre accessori.

D. Il 31 dicembre 1998 i procedenti hanno promosso contro __________ alla Pretura del Distretto di Lugano l’azione di convalida del sequestro.

E. Con decreto 4 novembre 1999 il Pretore di Lugano, Sezione 1, ha stralciato dai ruoli la causa promossa il 31 dicembre 1998 dagli avvocati __________, __________, __________, __________, avendo le parti concluso un accordo transattivo.

F. L’opposizione interposta dalla ricorrente al PE n. __________ del 29 ottobre/4 novembre 1998 è poi stata respinta in via definitiva limitatamente a fr. 9'001.65 oltre accessori dalla Segretaria assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 gennaio 2000, cresciuta in giudicato.

G. L’11 febbraio 2000 i creditori hanno presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione.

H. Il 14 aprile 2000 l’UE di Lugano ha trasmesso alla debitrice l’avviso di pignoramento, indicando che l’__________ alle ore 14.30 avrebbe proceduto al pignoramento presso la __________, per un credito di complessivi fr. 12'344.30.

I. L’__________ l’UE ha pignorato presso la __________ un quadro senza cornice raffigurante il “__________ ” del 1630 ca. e un quadro senza cornice raffigurante il “__________ ” periodo 1623 ca., attribuiti a __________. L’UE di Lugano, non essendo in grado di determinarne il valore reale, ha stimato entrambi i quadri in fr. 1.--.

L. Il 29 novembre 2000 i creditori hanno presentato la domanda di vendita dei beni pignorati.

M. Con atto 30 novembre 2000 l’UE di Lugano ha comunicato all’escussa l’avvenuta domanda di realizzazione da parte dei creditori, indicando che “salvo pagamento nel termine di cinque giorni” avrebbe proceduto a fissare la data dell’incanto.

N. Con tempestivo ricorso 22 dicembre 2000 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità della domanda di realizzazione (recte: della comunicazione della domanda di realizzazione), atteso che:

  • ”la stessa contravviene agli accordi presi tra il sottoscritto e l’UE con i creditori durante il sopralluogo presso la banca che custodisce i beni pignorati nel senso che si sarebbe atteso di conoscere la perizia chiesta dai creditori all’esperto della casa d’aste __________ per poi concertare le modalità adeguate per procedere alla realizzazione delle opere che a detta dei titolari della società debitrice sono di un noto artista spagnolo dell’inizio del ‘600”;

  • ”contraddice ogni accordo l’atto sollecitato dai creditori e qui fatto intimare dall’Ufficio che quindi viene formalmente contestato, chiedendone l’annullamento puro e semplice fino a definizione delle convenute modalità, premessa la valutazione scritta da parte della casa d’aste promessa a tutti i partecipanti al sopralluogo in banca”.

O. Lo stesso giorno i creditori hanno trasmesso all’UE di Lugano due scritti della casa d’aste __________ di __________, dai quali emerge che il valore dei dipinti si aggira attorno alla £ 7’000-10'000 per il ritratto di __________ e alle £ 6’000-8'000 per il ritratto di __________.

P. Con osservazioni 5 gennaio 2001 i creditori hanno postulato la reiezione del gravame, atteso che tra le parti non vi sarebbero stati accordi che impedissero ai creditori di chiedere la vendita. Gli osservanti rilevano che le parti volevano unicamente attendere il rapporto del perito della casa d’aste __________, cosa che in concreto è avvenuta.

Q. Delle osservazioni 9 gennaio 2001 dell’UE di Lugano, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). A domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).

  2. Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito ad opera dell’UE di Lugano l’8 maggio 2000 e il 29 novembre 2000 i creditori hanno presentato, conformemente all’art. 116 cpv. 1 LEF entro il termine di un anno dall’avvenuto pignoramento, la domanda di realizzazione.

L’UE di Lugano, dando seguito a tale richiesta e comunicando all’escussa il giorno successivo la ricezione della domanda di realizzazione, ha quindi correttamente accertato il rispetto dei termini imposti al creditore dal diritto esecutivo per chiedere la vendita dei beni pignorati.

  1. Per l'art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito per procedere alla stima in vista del pignoramento rientra nel potere di apprezzamento dell'organo esecutivo (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op. cit., n.8 e 9 ad art. 97 LEF), è in particolare indicato quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali che l'Ufficio non possiede (DTF 93 III 20; Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n.14 ad art. 97 LEF.).

In concreto l’UE di Lugano ha pignorato due dipinti, asserite opere del noto artista spagnolo del seicento __________, stimandole in fr. 1.-- cadauna e menzionando nel verbale di pignoramento di aver indicato tale importo perché non in grado di determinare il loro valore reale. In siffatte circostanze è di tutta evidenza che ben si giustifica da parte dell’UE il ricorso ad un perito alfine di poter accertare, grazie alle conoscenze professionali specifiche di quest’ultimo, conoscenze che non possono essere richieste ad un Ufficio a cui competono ben altre incombenze, il valore venale presumibile di tali opere.

Dalla documentazione agli atti, segnatamente dallo scritto 4 settembre 2000 dei creditori, si evince che questi hanno incaricato la nota casa d’aste __________ di __________ affinché visionasse e quindi riferisse sui due quadri attribuiti al pittore spagnolo. In data 22 dicembre 2000, facendo seguito a quanto anticipato nello scritto del 4 settembre 2000, i creditori hanno poi trasmesso all’UE di Lugano il referto peritale 6 ottobre/27 novembre 2000 della casa d’aste __________. L’UE dispone ora di una stima relativa ai dipinti pignorati e potrà indicare tale valore ai potenziali acquirenti con la pubblicazione, nei modi previsti all’art. 125 cpv. 1 LEF, del bando d’incanto. Nessuna censura può quindi essergli mossa, ritenuto che l’Ufficio si è determinato correttamente, in ossequio anche al principio generale dell’economia procedurale, rientrando nel suo potere di apprezzamento decidere, come in concreto, di lasciare ai creditori l’onere di far allestire una perizia da parte di una casa d’aste riconosciuta a livello internazionale.

Il gravame di __________ deve pertanto essere respinto, ritenuto che anche le ulteriori argomentazioni ricorsuali, secondo cui debitrice, creditori e Ufficio di esecuzione avrebbero stabilito che prima di procedere alla realizzazione le parti avrebbero dovuto di comune intesa concertare le modalità adeguate per procedere alla realizzazione delle due opere, non trovano riscontri oggettivi nella documentazione agli atti causa e neppure nel verbale di pignoramento.

L’Ufficio di esecuzione è pertanto libero di stabilire, nei limiti impostigli dalla legge, il modo di realizzazione che ritiene più adeguato per i beni pignorati.

  1. Ne consegue la reiezione del gravame.

Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 97, 116 cpv. 1, 120, 121, 124 cpv. 1 e 125 cpv. 1 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 22 dicembre 2000 di __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

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