Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.2001 15.2001.35

Incarto n. 15.2001.00035

Lugano 20 aprile 2001 /LG/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 15 febbraio 2001 di

__________, rappr. da: __________

contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione di modificare l'elenco oneri del mapp. __________ RFD di __________, nell'ambito della procedura di realizzazione del pegno promossa da


avverso


procedura concernente anche

__________ rappr. da __________

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:

A. Il 30 gennaio 2001 l'UE di Lugano ha depositato l'elenco oneri del mapp. __________ RFD di __________ di proprietà dell'escusso __________, già in __________ ed ora di ignota dimora. In tale elenco l'Ufficio ha dapprima indicato le ipoteche legali notificate dal __________, poi ha menzionato due cartelle ipotecarie di primo e pari rango di CHF 225'000.-- oltre interessi al 7% ciascuna a garanzia di un credito concesso dalla __________ (di seguito: __________) all'escusso, ed infine ha elencato le esecuzioni in via di pignoramento del __________ e dell'Ufficio esazione e condoni (di seguito: UEC).

B. Con raccomandata 2 febbraio 2001 la __________ ha contestato l'insinuazione del __________ relativa alle ipoteche legali, sostenendo che solo i tributi cresciuti in giudicato prima del termine di 5 anni godono della garanzia dell'ipoteca legale e che gli interessi notificati dal __________ sarebbero composti e non semplici.

C. Il 5 febbraio 2001 l'UE di Lugano ha comunicato al __________ di accettare la contestazione della __________ e ha modificato l'elenco oneri, stralciando tutte le pretese anteriori al 1997 e modificando l'importo degli interessi per il credito relativo ai contributi di miglioria, garantito da ipoteca legale iscritta il 21 giugno 1996 a RF.

D. Con ricorso 15 febbraio 2001 il __________ contesta la decisione 2 febbraio 2001, notificatagli il 6 febbraio 2001, sostenendo che le imposte garantite da ipoteca legale per il periodo 1989-1994 hanno fatto oggetto di procedure esecutive terminatesi con il rilascio di altrettanti attestati di carenza di beni, per cui tali importi si prescriverebbero ora in 20 anni; il __________ ha inoltre rilevato che gli interessi per contributi di miglioria non sono composti (come erroneamente indicato nei propri scritti), producendo una tabella a comprova di tale affermazione.

E. Con osservazioni 27 febbraio 2001 la __________ sostiene che secondo l'art. 252 LT l'ipoteca legale richiesta dal __________ è garantita unicamente per i 5 anni successivi alla crescita in giudicato della tassazione; la __________ ha inoltre confermato la correttezza del calcolo dell'UE degli interessi per i contributi di miglioria.

F. Con osservazioni 5 marzo 2001 l'UE di Lugano conferma la propria decisione, e rifacendosi all'art. 141 LEF non ha sospeso l'incanto previsto per il 26 marzo 2001.

considerando

in diritto:

  1. Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag 14 s.).

  2. In virtù dell'art. 140 LEF, l'Ufficio constata prima dell'incanto ed in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto attuale del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L'Ufficio di esecuzione (al contrario di quello di fallimento, cfr. l'art. 259 LEF che non rimanda all'art.

  1. non ha potere alcuno di controllare titolarità e portata delle pretese insinuate; l'Ufficio di esecuzione non può pertanto modificare, rifiutare, contestare (DTF 121 III 24) o richiedere documenti giustificativi a sostegno di tali pretese (art. 36 cpv. 2 RFF; DTF 112 III 30). L'Ufficio di esecuzione è unicamente legittimato a rifiutare le richieste di iscrizione, che non costituiscono in alcun caso un aggravio per il fondo. L'elenco oneri, seppure possa contenere in tal guisa pretese indebite, cresce comunque in giudicato se non vi sono contestazioni o se la procedura di contestazione si è conclusa senza modificare tali insinuazioni (Markus Häusermann / Kurt Stöckli / Andreas Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 101-106 ad art. 140).

2.1. Gli elenchi oneri possono essere contestati con ricorso ex art. 17 LEF unicamente con argomentazioni di carattere formale, rimanendo gli argomenti di carattere materiale di esclusiva competenza del giudice civile (art. 140 cpv. 2 LEF, con rimando agli art. 106-109 LEF e art. 39 RFF; Häusermann / Kurt Stöckli / Andreas Feuz, op. cit., n. 126 ad art. 140).

2.2. Dal momento che l'Ufficio riceve una contestazione degli elenchi oneri, esso deve dare avvio alla procedura di contestazione (art. 140 cpv. 2 LEF). Se la pretesa contestata è iscritta a Registro fondiario, l'Ufficio impartisce un termine di venti giorni al contestante per promuovere l'azione di contestazione della pretesa (art. 108 cpv. 3 LEF e 39 RFF, su rimando dell'art. 140 cpv. 2 LEF; Häusermann / Kurt Stöckli / Andrea Feuz, op. cit., n. 123 ad art. 140). Se la pretesa contestata non è invece iscritta a Registro fondiario, l'Ufficio impartisce un termine di venti giorni all'insinuante per promuovere l'azione di accertamento della sua pretesa (art. 107 cpv. 5 LEF e 39 RFF, su rimando dell'art. 140; CEFvig [91/85] 12 agosto 1986, confermata in: DTF 112 III 109 cons. 4.a; Häusermann / Kurt Stöckli / Andreas Feuz, op. cit., n. 123 ad art. 140).

2.3. Ne consegue che l'Ufficio di esecuzione di Lugano, ricevuta la contestazione 2 febbraio 2001 della __________ avverso l'elenco oneri 30 gennaio 2001 del mapp. __________ RFD di __________, avrebbe dovuto impartire un termine di 20 giorni al __________ per far accertare le pretese contestate dalla __________ (in casu le tasse immobiliari dal 1989 al 1994), e impartire un termine di 20 giorni alla __________ per contestare la pretesa di interessi del __________ garantita da ipoteca legale iscritta il 21 giugno 1996. Pertanto il ricorso 15 febbraio 2001 del __________ va accolto e l'elenco oneri 30 gennaio 2001 va confermato. L'Ufficio provvederà dunque a notificare a tutti gli interessati l'annullamento giudiziale della propria decisione 15 febbraio 2001 e la conferma degli originali elenchi oneri 30 gennaio 2001. Al contempo l'Ufficio impartirà i termini per agire di cui sopra alle parti interessate.

  1. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 107, 108 e 140 LEF, art. 36 e 39 RFF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

  1. Il ricorso 15 febbraio 2001 __________ è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullata la decisione 15 febbraio 2001 dell'UE di Lugano e confermato l'elenco oneri 30 gennaio 2001 del mapp. __________ RFD di __________.

1.2. L'UE di Lugano impartirà un termine di 20 giorni al __________ per accertare le pretese contestate dalla __________

1.3. L'UE di Lugano impartirà un termine di 20 giorni __________ per contestare la pretesa di interessi del __________ garantita da ipoteca legale iscritta il 21 giugno 1996 sul mapp. __________ RFD di __________.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione:


Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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