Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.2002 15.2001.00317

Incarto n. 15.2001.00317

Lugano 14 marzo 2002 CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 dicembre 2001 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione 29 novembre 2001 che autorizza la ditta


a trasferire in altro luogo beni inventariati in suo favore nell’ambito dell’esecuzione n. __________ da essa promossa contro la società


viste le osservazioni 24 dicembre 2001 di __________ e 27 dicembre dell’UE di Lugano;

preso atto delle contro-osservazioni 10 gennaio 2002 della ricorrente e della duplica 31 gennaio 2002 della resistente;

ritenuto

in fatto:

A. Il 10 dicembre 1999, l’UE di Lugano ha proceduto, su istanza della qui resistente, la società __________, ora in liquidazione, all’inventario di 22 oggetti arredanti i locali commerciali affittati dalla società , ora in liquidazione, in vista della formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Quanto inventariato dal n. 13 al n. 22 (per un valore di stima complessivo di fr. 56'100.--) è stato rivendicato dalla ricorrente, __________ (cfr. verbale n. 724'475).

B. Con PE n. __________ del 3 gennaio 2000 (doc. D), __________ ha escusso __________ in via di realizzazione degli oggetti inventariati per il pagamento di fr. 16'000.--, oltre interessi al 5% e le spese d’inventario. Il 20 marzo 2000, la procedente ha chiesto la realizzazione dei beni inventariati.

C. Il 29 marzo 2000 è stato aperto il fallimento di __________, successivamente chiuso per mancanza di attivi l’8 maggio 2000. Con decisione 7 dicembre 2000, poi confermata da questa Camera __________, l’UE di Lugano ha dichiarato caduca l’esecuzione promossa dalla resistente, a motivo che la società escussa era stata radiata dal registro di commercio il 6 settembre 2000. __________ è stata reiscritta a registro di commercio il 30 marzo 2001. Il 18 aprile 2001 è stata riattivata la procedura esecutiva n. __________.

D. Il 7 aprile 2000, la ricorrente, __________, ha promosso davanti alla Pretura di Lugano, Sezione 5 un’azione di constatazione (ai sensi dell’art. 107 cpv. 5 LEF) dei propri diritti vantati sui beni inventariati dal n. 13 al n. 22. La petizione è stata respinta con sentenza 19 ottobre 2001, poi impugnata da __________.

E. Con scritto 27 novembre 2001, __________ ha chiesto all’UE di Lugano l’autorizzazione di spostare i beni inventariati – tuttora depositati nel suo stabile di __________ – in un magazzino di cui essa dispone a __________, a motivo che aveva venduto l’immobile di __________ alla società __________

F. Con decisione 29 novembre 2001, oggetto dell’impugnazione in esame, l’UE di Lugano ha concesso l’autorizzazione richiesta, alla condizione che __________ si fosse assunta le spese di trasferimento.

G. __________ ricorre contro quest’ultima decisione, allegando che __________ avrebbe venduto a __________ insieme allo stabile, gli oggetti depositativi rivendicati dalla ricorrente. Tali oggetti sarebbero d’altronde già stati asportati in altro luogo. La ricorrente chiede pertanto che l’UE di Lugano verifichi l’esistenza e lo stato degli oggetti inventariati prima del trasferimento, al quale tuttavia sembra opposta, in particolare a causa dei rischi connessi al trasporto e del fatto che __________ si trova attualmente in stato di liquidazione. __________ non sembra però del tutto contraria ad un trasferimento dei beni, alla condizione che siano assicurati contro il furto ed il danneggiamento per il valore di fr. 100'000.--, che rimangano nel Luganese e che alla ricorrente sia data la possibilità di controllo ad ogni richiesta. __________ propone inoltre che la merce venga depositata presso la propria sede a __________, a spese di __________ che dovrà d’altronde partecipare alle spese di deposito in ragione di fr. 500.-- mensili.

H. Nelle sue osservazioni, __________ nega ogni responsabilità quo alla custodia dei beni rivendicati dalla ricorrente, l’unica responsabile essendo a detta sua __________. Essa nega pure che i beni inventariati siano stati venduti a __________ e che non si trovino più nello stabile di __________. A proposito della proposta della ricorrente relativa ad un deposito della merce nei propri locali, la resistente afferma consentirvi a condizione che le spese di trasporto siano assunte da __________ nonché i premi assicurativi, qualora intenda continuare il contratto di assicurazione.

I. L’UE di Lugano si rimette alla decisione di questa Camera.

L. Richiamata l’ordinanza 16 gennaio 2002 di questa Camera, le contro-osservazioni della ricorrente appaiono ricevibili solo in parte (cfr. infra cons. 1), e meglio soltanto sull’apparente rifiuto della controproposta della resistente, nella misura in cui __________ ritiene che le spese di trasporto della merce nei propri locali siano da addebitare a __________, come pure una partecipazione alle spese di deposito. Parimenti la duplica della resistente è ricevibile nella stessa misura della replica.

Considerato

in diritto:

  1. Con ordinanza 16 gennaio 2002, le contro-osservazioni 10 gennaio 2002 presentate da __________ sono state considerate quale istanza di replica e contestuale memoriale di replica, con tuttavia il rilievo che in replica non è possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della presentazione del ricorso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, coll. “blu” CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 1.1.2 lett. a ad art. 12, p. 208). Orbene, solo la presa di posizione della ricorrente sulla controproposta della resistente relativa alla questione del deposito degli oggetti rivendicati presso i locali di __________ è da considerare come allegazioni che non potevano già essere fatte in sede di ricorso e che sono riferite a quanto emerso dalle osservazioni al ricorso. Soltanto siffatte allegazioni sono pertanto ricevibili; le altre non vanno prese in considerazione. Parimenti unicamente le allegazioni di duplica riferite alla medesima questione sono ammissibili.

  2. Dagli atti emerge che le parti non sono giunte ad un accordo sulla questione litigiosa.

  3. Secondo l’art. 98 cpv. 2 LEF, le cose mobili che non siano denaro, biglietti di banca, titoli al portatore, cambiali o altri titoli girabili, oggetti di metallo prezioso né altri oggetti di valore, possono essere lasciate nelle mani del debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta. Giusta l’art. 98 cpv. 3 LEF, questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.

3.1. Anche se l’art. 98 LEF non è di principio applicabile in materia di realizzazione del pegno manuale (cfr. art. 155 cpv. 1 LEF), poiché di regola il pegno si trova già in possesso del creditore pignoratizio (cfr. art. 884 cpv. 3 CC) e non viene quindi pignorato, il Tribunale federale ha ammesso l’applicabilità analogica dell’art. 98 cpv. 3 LEF all’esecuzione in realizzazione del pegno mobiliare promossa a convalida dell’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione (cfr. DTF 29 I 74 s., cons. 2; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 9 ad art. 155 e n. 20 ad art. 98), solo però dopo che l’eventuale opposizione è stata rigettata (DTF 127 III 112 ss., cons. 3). Infatti, possessore degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione è il locatario (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 3040 e 3129), ossia l’escusso.

3.2. Nel caso di specie, gli oggetti inventariati e rivendicati (n. 13 a 22 del verbale 10 dicembre 1999) sono diversi macchinari, due tavoli da lavoro, un ripiano ed un lavandino. L’art. 98 cpv. 3 LEF trova quindi applicazione.

3.3. La ricorrente non ha reso verosimile – e nemmeno allegato – che gli oggetti contesi fossero in suo possesso al momento della promozione dell’esecuzione. Dall’incarto risulta piuttosto che possessore fosse __________, che non è parte alla procedura esecutiva in corso, non ha quindi nessun interesse personale, attuale e concreto degno di protezione a contestare le decisioni dell’Ufficio in merito alla custodia degli oggetti inventariati; il ricorso è pertanto irricevibile (cfr. DTF 82 III 97 ss). Vero è che in questa sentenza, il terzo rivendicante, non possessore dei beni pignorati, contestava la presa in custodia da parte dell’Ufficio e non, com’è invece il caso nel ricorso in esame, da parte dell’escutente, custodia quest’ultima che offre effettivamente garanzie minori al terzo rivendicante rispetto ad un intervento diretto dell’Ufficio. La ratio legis dell’art. 98 LEF non è tuttavia di tutelare gli interessi di terzi che non sono in possesso dei beni pignorati (art. 98 cpv. 2 e 4 LEF a contrario; André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 ad art. 98 a contrario). L’Ufficio di esecuzione non è comunque competente per modificare rapporti di diritto esistenti tra soggetti di diritto che non siano tutti parti ad una procedura esecutiva, in particolare per trasferire il possesso ad un terzo estraneo alla procedura in corso. Qualora la ricorrente persistesse a ritenere i propri interessi minacciati dal provvedimento impugnato, le spetta richiedere alla competente autorità giudiziaria le opportune misure cautelari nell’ambito della causa di rivendicazione da essa promossa.

3.4. A scanso di equivoci, e sebbene non appaia la soluzione più opportuna, va precisato che niente impedirebbe all’Ufficio di affidare i beni in custodia al terzo rivendicante quand’anche quest’ultimo non ne avesse il possesso al momento del pignoramento, nello stesso modo che l’Ufficio può affidarli ad un qualsiasi terzo (cfr. art. 98 cpv. 3 LEF). Il terzo non ha tuttavia il diritto di esigere un tale trasferimento. D’altra parte l’autorità di vigilanza non può intervenire d’ufficio in assenza di un ricorso ricevibile. In ogni caso la scelta del procedente quale depositario appare di regola come la migliore, salvo che esso si sia dimostrato inaffidabile (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 98), ciò che non sembra, prima facie, essere il caso di __________, che, tramite l’intervento del suo patrocinatore, ha manifestato un interesse innegabile per gli oggetti contesi, sia nella causa di rivendicazione che nella presente procedura.

  1. Per gli stessi motivi va pure considerata irricevibile la conclusione della ricorrente tendente ad obbligare l’Ufficio ad indire un sopralluogo ed un esame dello stato della merce contesa, trattandosi di una questione che riguarda un rapporto giuridico tra ricorrente e resistente che esula dalla procedura esecutiva. Lo stesso dicasi della questione relativa all’asserita vendita degli oggetti a __________. Rimangono riservate eventuali pretese risarcitorie in virtù degli art. 41 ss. CO o 938 ss. CC.

  2. Ne consegue l’irricevibilità del gravame.

Sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 98, 155, 283 LEF; 12 LPR;

pronuncia:

  1. Il ricorso 6 dicembre 2001 __________ è irricevibile.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  4. Intimazione: - __________

Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

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