Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.12.2001 15.2001.00305

Incarto n. 15.2001.00305

Lugano 5 dicembre 2001 FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 novembre 2001 di


contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il verbale di sequestro 9 novembre 2001 emesso a suo carico nel sequestro n. __________ promosso da


viste le osservazioni 27 novembre 2001 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:

A. In data 9 novembre 2001 il Pretore di Locarno - Città, decretava, su istanza di __________, il sequestro presso il datore di lavoro __________, del salario di __________ per l’importo di fr. 21’366.25 oltre interessi al 5%.

B. Il 9 novembre 2001 il sequestro veniva eseguito dall’UEF di Locarno con il seguente risultato:

Salario percepito fr. 3'760.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1'250.--

figli minorenni fr. 200.--

alimenti fr. 230.--

locazione fr. 600.--

trasferte e pasti fr. 680.--

spese pul. vestiti fr. 100.--

Totale fr. 3'060.--

eccedenza pignorabile fr. 700.--

C. Con ricorso 23 novembre 2001 __________ si aggrava contro il verbale di sequestro, sostenendo che l’importo considerato dall’UEF di Locarno a titolo di alimenti sarebbe errato. Il ricorrente assevera infatti di versare alla moglie la somma mensile di lit. 500'000 pari a circa fr. 400.-- e non fr. 230.--, come erroneamente indicato nel verbale di sequestro impugnato. Il debitore sostiene inoltre che nel calcolo del minimo di esistenza andrebbe considerato l’importo di fr. 960.40 corrispondente alle rata mensile del rimborso del prestito contratto con il __________ per l’acquisto del mobilio e degli utensili della propria economia domestica.

D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

  1. Per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9).

Nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 29 novembre 2001 per la decisione sull’effetto sospensivo. Essendo la documentazione prodotta da __________ sufficiente per determinarsi sul merito del ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, si prescinde dall’istruttoria.

  1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  2. La Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede un importo base mensile per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici di fr. 1'250.--. Tuttavia in una recente sentenza dell’Autorità di vigilanza di Basilea – Città è stato stabilito che per un debitore frontaliero si giustifica una riduzione del 10% dell’importo base mensile (BlSchK 2000, p.63). Nel caso di specie __________ pur esercitando la propria attività lavorativa in Svizzera vive in Italia, segnatamente a __________.

Pertanto quale importo base mensile l’UEF di Locarnoo avrebbe dovuto computare l’importo di fr. 1'125.-- (= fr. 1'250.--./. fr. 125.--), giustificandosi anche per l’Italia una riduzione del 10% __________. Tale riduzione deve inoltre essere effettuata anche per l’importo riconosciuto quale supplemento per figli minorenni (cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, punto I n.4 ). Di conseguenza avendo il debitore dichiarato di avere, oltre alle figlia nata dal precedente matrimonio, una figlia nata nel 1997, l’importo di fr. 250.-- deve essere decurtato del 10%, riducendosi pertanto a fr. 225.-- mensili (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento del 9 novembre 2001).

  1. Il debitore ha dichiarato di convivere con __________, casalinga, dalla quale ha avuto una figlia. In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere nessun diritto al mantenimento. Di conseguenza il debitore che vive in concubinato viene considerato come persona singola che vive sola. La concubina è tenuta a partecipare alle spese comuni anche se non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 24 e 26 ad art.93 LEF). Diverso è il caso in cui i conviventi hanno un figlio in comune, in quanto per consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale il debitore che vive in comunione famigliare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati figli viene equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al debitore coniugato (cfr. DTF 106 III 17 cons. 3d; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs,vol.I, Zurigo 1984, § 24 n. 83). Di conseguenza nel calcolo del minimo vitale __________ deve essere applicato l’importo base per coniugi pari a fr. 1'550.--, decurtato del 10%, pari a fr. 1'395, vivendo il debitore in Italia.

  2. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 64 p. 178). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 600.--., compresivi delle spese di riscaldamento Tale importo, come si evince dagli atti, si riferisce al canone di locazione di lit 700'000.-- per un alloggio che egli occupa a __________ unitamente alla propria famiglia. Di conseguenza viste le peculiarità del caso tale importo appare adeguato alle circostanze, ritenuto che gli alloggi nella fascia di confine sono notoriamente più cari che nel resto d’Italia per la domanda di frontalieri.

  1. E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn /Gasser, op. cit., § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). In casu il debitore abita in Italia e percorre circa 60 km al giorno per recarsi sul luogo di lavoro a __________. L’UEF di Locarno ha riconosciuto a titolo di spese di trasferta e pasti fuori domicilio l’importo mensile di fr. 680.--. Orbene, considerando che il debitore percorre circa 1’200 km al mese per recarsi sul luogo di lavoro e ritenuto che il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto principale, pari a fr. 220.-- mensili (cfr. Tabella, punto II 4.b), l’importo riconosciuto dall’UEF di Locarno è da ritenere adeguato alle circostanze.

  2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16).

Nel caso di specie l’UEF di Locarno ha riconosciuto a titolo di alimenti unicamente l’importo mensile di fr. 230.-- in luogo di fr. 400.--, pari a circa lit. 500'000.--, che il debitore e tenuto a versare alla moglie in base alla sentenza di divorzio 7 maggio 2001 del Tribunale di __________. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che con il ricorso __________ ha prodotto la ricevuta del pagamento dell’importo di lit. 500'000.--, pari a fr. 383.70, a favore dell’ex moglie, tale importo deve essere considerato nel calcolo del minimo vitale. Si ordina tuttavia al debitore di produrre all’UEF di Locarno ogni mese la prova degli avvenuti pagamenti per tutta la durata del pignoramento di salario.

  1. Il debitore sostiene inoltre che nel calcolo del minimo di esistenza andrebbe considerato l’importo di fr. 960.40 corrispondente alle rata mensile del rimborso del prestito contratto con il __________ per l’acquisto del mobilio e degli utensili della propria economia domestica. Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento dei debito contratto non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al __________.

Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che l’importo di cui si chiede la deduzione venga effettivamente versato al creditore.

  1. Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo di esistenza si presenta come segue:

Salario percepito fr. 3'760.--

Minimo di esistenza

importo base fr. 1'395.--

figli minorenni fr. 225.--

alimenti fr. 383.70

locazione fr. 600.--

trasferte e pasti fr. 680.--

spese pul. vestiti fr. 100.--

Totale fr. 3’383.70

eccedenza pignorabile fr. 376.30

  1. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame. Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dal ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 23 novembre 2001 __________, è parzialmente accolto.

  2. Di conseguenza il minimo di esistenza __________ e determinato in fr. 3383.70 in luogo di fr. 3'060.--.

  3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  5. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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