Incarto n. 15.2001.00258
Lugano 29 ottobre 2001 JC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 settembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro il provvedimento (recte: i provvedimenti) emanati nell’ambito delle procedure esecutive n. __________ e __________ a carico del ricorrente promosse da:
(rappr. dallo St. leg. __________
rispettivamente da
viste le osservazioni 24 e 25 settembre 2001 di __________ in liquidazione e 22 ottobre 2001 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona, __________ ha escusso __________ per il pagamento di fr. 10'676'410,20 (pari a US$ 6'393'060 al cambio di 1.67 fr./US$ del 9 marzo 2000), oltre interessi al 5 % dal 16 febbraio 1996, a convalida del sequestro n. __________ da essa ottenuto il 2 marzo 2000 sulla somma di US$ 4'000'000.--, già sequestrata penalmente a garanzia delle sue medesime pretese.
B. Con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, __________ ha escusso il marito, __________, per il pagamento di fr. 19'842'000.--, equivalente a US$ 12'000'000.--, oltre interessi 10% dal 12 ottobre 1999, a convalida del sequestro n. __________ del 26 giugno 2000 vertente sulla stessa somma di US$ 4'000'000.--, già sequestrata a favore di __________.
C. La somma sequestrata è stata pignorata a favore sia di __________ che di __________, che sono state collocate nello stesso gruppo. La somma sequestrata inclusiva degli interessi è stata convertita in 12'850'545 franchi svizzeri il 4 luglio 2001.
D. Con raccomandata 25 luglio 2001, l’escusso ha chiesto all’UEF di Bellinzona di non liberare l’importo sequestrato a favore di nessuna parte, senza il preventivo accordo dei due procedenti e dell’escusso, in quanto, secondo quanto esposto dallo stesso escusso, la Corte superiore di giustizia di __________, adita da un’azione di __________ contro i coniugi __________, avrebbe ordinato, con l’accordo preventivo di tutte le parti, che qualsiasi somma proveniente dai fondi bloccati presso l’UEF di Bellinzona che dovesse essere liberata a favore di una e/o dell’altra parte, sarebbe dovuta essere immediatamente versata sul conto della Corte (l’ordine __________ è stato allegato senza traduzione in una delle lingue ufficiali della Svizzera).
E. Il 16 agosto 2001, il Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona ha decretato la decadenza del sequestro eseguito a favore di __________, per mancata prestazione della garanzia richiesta ex art. 273 LEF, respingendo nel contempo mediante ordinanza l'istanza di proroga del termine per prestarla.
F. Con scritto 20 agosto 2001, il patrocinatore di __________, avv. __________, ha comunicato all’UEF di Bellinzona di aver inoltrato presso la Pretura di Bellinzona una domanda di restituzione in intero del termine per prestare la garanzia ex art. 273 LEF, motivata dal fatto che, come attestato dal certificato medico 9 agosto 2001 del dr. __________, la sua mandante soffrirebbe di un grave stato depressivo che le avrebbe impedito di occuparsi di tutte le implicazioni connesse con la prestazione della nota garanzia. L’avv. __________ ha inoltre preannunciato un appello contro la decisione del Pretore che dovesse respingere la domanda di restituzione e richiamato il contenuto dello scritto 25 luglio 2001 del collega avv. __________.
G. Il 5 settembre 2001, __________ ha chiesto all’UEF di Bellinzona, con scritto consegnato a mano, il trasferimento dell’importo sequestrato sul proprio conto, facendo valere che “__________ è la sola creditrice nell’ambito della procedura dipendente dal sequestro”.
H. Lo stesso giorno, l’UEF di Bellinzona ha annullato l’esecuzione n. __________ di __________, compreso il pignoramento eseguito in suo favore il 2 agosto 2000, con decisione comunicata ai patrocinatori dei coniugi __________. Sempre il 5 settembre 2001, l’UEF di Bellinzona ha respinto la richiesta 25 luglio 2001 dell’escusso (supra cons. D), a motivo che la notifica dell’ordine emanato dall’autorità canadese non era conforme alla Convenzione dell’Aia, ed ha annunciato il versamento della somma pignorata a favore di __________.
K. Con scritto 6 settembre 2001 anticipato per fax, __________ indipendentemente da un eventuale ricorso che si è riservato d’inoltrare contro la decisione 5 settembre 2001 dell’UEF di Bellinzona, ha diffidato quest’ultimo dal versare la somma sequestrata a __________ (riservandosi, nel caso contrario, di chiedere al Canton Ticino il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare per l’escusso e sua moglie), adducendo in primo luogo che il Pretore di Bellinzona aveva citato per l’11 settembre 2001 un’udienza di discussione della domanda di restituzione in intero, ed in secondo luogo che era in corso la procedura di notifica dell’ordine __________ secondo quanto disposto dalla Convenzione dell’Aia.
L. Tramite fax del 6 settembre 2001, __________, con riferimento allo scritto dell’escusso di cui al punto precedente, ha informato l’UEF di Bellinzona che considerava lo scritto 5 settembre 2001 relativo alla decadenza dell’esecuzione n. __________ di __________ (cfr. supra cons. H) quale semplice comunicazione e non quale decisione suscettibile di ricorso, a motivo che tale decadenza era avvenuta per legge, ricordando che “il Cantone risponde del danno risultante dal ritardo nel pagamento”. Con ulteriore fax dello stesso giorno, __________ ha diffidato l’UEF di Bellinzona dall’inviare ai coniugi __________ eventuali decisioni che dovesse adottare ed ha richiesto il versamento in suo favore della somma sequestrata per il giorno successivo.
M. Con decisione 7 settembre 2001 notificata per fax e per posta A, l’UEF di Bellinzona ha respinto la diffida di pagamento di __________ riferendosi ai suoi due provvedimenti del 5 settembre 2001.
N. Lo stesso 7 settembre 2001, __________ ha inoltrato ricorso a questa Camera contro l’asserita inazione dell’UEF di Bellinzona (inc. 15.01.254). Il ricorso è stato respinto con decisione 17 settembre 2001, confermata dal Tribunale federale il 9 ottobre 2001 (inc.___________).
O. Con scritto 17 settembre 2001, __________, richiamando il proprio scritto 6 settembre 2001 (supra cons. K), ha ribadito che l’importo sequestrato non può essere liberato a favore di __________ prima della crescita in giudicato della decisione 12 settembre 2001 del Pretore di Bellinzona che respinge la richiesta di restituzione in intero, e chiesto, se del caso, di considerare gli scritti 6 e 17 settembre 2001 quale ricorso contro la decisione 5 settembre del’UEF di Bellinzona, con domanda di effetto sospensivo.
P. Il 18 settembre 2001, l’UEF di Bellinzona ha trasmesso a questa Camera lo scritto 17 settembre 2001 di __________ quale ricorso contro il suo provvedimento del 5 settembre 2001. L’atto ricorsuale è stato poi notificato, con fissazione di un termine per le osservazioni di 20 giorni in considerazione del domicilio all’estero degli interessati, sia a __________ che ad __________ – per quanto concerne quest’ultima presso l’UEF di Bellinzona (cfr. art. 272 cpv. 2 LEF) con copia per conoscenza all’avv. __________, che il 21 settembre 2001 aveva informato di non più rappresentarla.
Q. Il 19 settembre 2001, questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
R. Nelle sue osservazioni 24 settembre 2001, completate il 25 settembre 2001, __________ ribadisce che il provvedimento 5 settembre 2001 dell’UEF di Bellinzona non può essere considerato alla stregua di una decisione impugnabile e contesta la legittimazione di __________ a ricorrere. Ritiene che l’istanza di restituzione in intero sia costitutiva di un palese abuso di diritto.
S. Nelle sue osservazioni 22 ottobre 2001, l’UEF di Bellinzona chiede la reiezione del ricorso.
T. __________ non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il provvedimento impugnato è in realtà costituito di due decisioni formalmente e materialmente distinte, benché di stessa data, ossia, da una parte, la decisione di annullamento dell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro ottenuto da __________ nonché del relativo pignoramento, decisione indirizzata al patrocinatore di quest’ultima con copia al patrocinatore dell’escusso, e dall’altra la decisione di reiezione della domanda 25 luglio 2001 del ricorrente (cfr. supra cons. D) di trasferimento in __________ della somma sequestrata, indirizzata al patrocinatore di quest’ultimo con copia a quello di __________. Entrambe le decisioni appaiono impugnate, poiché __________ contesta sia il carattere definitivo della decisione pretorile che ha pronunciato la decadenza del sequestro sia il rifiuto di dare seguito all’”order” __________.
1.1. Dopo la conferma della decisione 17 settembre 2001 di questa Camera (inc. 15.01.254) da parte del Tribunale federale, non può più essere messo in discussione il carattere di decisione impugnabile del primo provvedimento (annullamento dell’esecuzione e del pignoramento a favore di __________) (cfr. STF [7B.225/2001] 9 ottobre 2001, cons. 5b, primo capoverso). Il ricorso in esame, spedito il 17 settembre 2001, è tempestivo (cfr. CEF [15.2001.254] 17 settembre 2001, cons. 1.1 i.f.; STF [7B.225/2001] 9 ottobre 2001, cons. 5b, secondo capoverso).
1.2. La questione della natura del secondo provvedimento (“comunicazione”) è invece stata lasciata aperta dal Tribunale federale (cfr. STF [7B.225/2001] 9 ottobre 2001, cons. 5b, secondo capoverso i.f.). Ora, siffatto provvedimento riveste le caratteristiche di una decisione (cfr. CEF [15.2001.254] 17 settembre 2001, cons. 2.4b); del resto, la censura riferita all’”order” canadese dovrebbe comunque essere esaminata nell’ambito del ricorso contro la (prima) decisione di dissequestro, in quanto volta anche ad evitare la liberazione dei beni sequestrati a favore di __________.
2.1. Ad __________ difetta sicuramente un interesse personale per opporsi all’annullamento dell’esecuzione e del pignoramento a favore della di lui moglie. Anche se il debitore può avere un interesse a che il provento della realizzazione dei suoi beni sia ripartito tra i suoi creditori a norma di legge, non può sostituirsi al creditore che non fa valere i propri diritti – nell'ipotesi che ne abbia –, tanto è vero che ogni creditore è libero di rinunciarvi.
2.2. A titolo abbondanziale, si evidenzia comunque come la procedura di restituzione in intero del termine per prestare la garanzia ex art. 273 LEF (cfr. supra cons. F) sia irrilevante per il problema da risolvere in questa sede. Infatti, __________ non ha ottenuto – e non ha nemmeno chiesto – la concessione di un effetto sospensivo che non è dato per legge (cfr. art. 141 CPC). D’altronde, la domanda di restituzione appare d’acchito sprovvista di possibilità di esito favorevole, poiché abusiva. L’asserito stato depressivo di __________, secondo il certificato del dott. __________, sarebbe esistito dal mese di maggio 2001, quindi ancora prima dell’inizio della scadenza del termine per prestare la garanzia (29 giugno 2001, cfr. decisione 16 agosto 2001 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona). Orbene, __________ era già allora rappresentata in __________ dallo __________ (cfr. fax 30 luglio 2001 dell’avv. __________) ed in Svizzera dall’avv. __________ (cfr. STF [5P.106/2001] 28 giugno 2001). Quest’ultimo ha nondimeno aspettato l’ultimo giorno del termine, ossia il 30 luglio 2001, per chiedere una proroga, il cui scopo dilatorio appare quindi evidente.
ha per contro un interesse personale, attuale e concreto ad impugnare la decisione che respinge la domanda di trasferimento della somma sequestrata a destinazione del __________, poiché lo stesso è parte nella procedura canadese, ciò che __________ non contesta.
3.1. La decisione dell’UEF di Bellinzona va nondimeno confermata. Non solo l’”order” della giudice __________ del 26 aprile 2001 è stata prodotta senza traduzione in italiano, in fotocopia, e sprovvista dell’apposita postilla prevista dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (______) – e a distanza di quasi due mesi dallo scritto 6 settembre 2001 dell’avv. __________ non vi è stato alcun riscontro concreto dell’esistenza di “una procedura di notifica” dell’”order” –, ma ancora non è stato provato che tale “order” sia stato riconosciuto esecutivo in Svizzera e nemmeno che sia stata inoltrata un’istanza di delibazione, con una domanda cautelare volta all’immobilizzo della somma sequestrata.
3.2. Del resto, anche se si volesse ammettere il carattere esecutivo dell’"order" canadese in Svizzera, esso non potrebbe comunque essere qui eseguito. Infatti, i provvedimenti destinati ad assicurare il pagamento di un credito sono regolati a titolo esclusivo dalla LEF (cfr. art. 38 cpv. 1; Stefan Grundmann, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer einstweiliger Massnahmen nach IPRG und Lugano-Übereinkommen, tesi Berna 1995, p. 38 ad 2.2; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 194 ad cap. 12; Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 21 ss. ad art. 376), ciò che vale anche nei rapporti internazionali regolati dalla LDIP (cfr. Grundmann, op. cit., p. 59 ad 4; Richard Gassmann, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, tesi Zurigo 1996, p. 99 ss., segnatamente 104 ad III; ne va diversamente nei rapporti retti dalla Convenzione di Lugano, in cui sembra ammessa la validità in Svizzera delle misure di garanzia pronunciate all’estero, ad es. delle cosiddette “Mareva-Injunctions” [cfr. Olivier Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, tesi Neuchâtel 1993, n. 461 ss., segnatamente 464; Daniel Stoll, Die Britische Mareva-Injunction als Gegenstand eines Vollstreckungsbegehren unter dem Lugano-Übereinkommen, in SJZ 1996, 104 ss], ma quest’ammissibilità può fondarsi sull’art. 39 CL, norma che non ha equivalente nella LDIP). Orbene, dagli antefatti della presente causa risulta che il processo __________ sia stato inoltrato da __________ per far annullare la sentenza 12 ottobre 1999 della Corte Superiore di Giustizia __________ che aveva riconosciuto ad __________ contro suo marito il credito di fr. 19'842'000.-- da essa fatto valere nell’esecuzione n. __________ (cfr. supra cons. B et CEF [14.2000.127] 12 marzo 2001, cons. 5 i.f.).Trattandosi di una causa creditoria, l’”order” canadese apparirebbe quindi in ogni caso ineseguibile in Svizzera.
3.3. Nemmeno gli art. 168 CO (al quale il Tribunale federale si è riferito in alcune decisioni, in cui, nell’ambito fallimentare, un dividendo era conteso tra il creditore iscritto nella graduatoria ed un sedicente cessionario, risp. surrogato, cfr. Charles Jaques, Le “rang” des créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de créance (postpositions), tesi Losanna 1999, n. 1555 ss. e 1603 ss.), risp. 9 LEF (in materia di fallimento, cfr. art. 82 cpv. 2 RUF), appaiono applicabili alla fattispecie. In effetti, né __________ né __________ rivendicano la titolarità del credito vantato da __________. Non sono poi dati il caso di deposito del dividendo di cui all’art. 144 cpv. 5 LEF, né altre ipotesi dottrinali (cfr. Schöniger, op. cit., n. 16, 18 e 20 ad art. 144; Gilliéron, vol. I, n. 10 ad art. 9; vol. II, n. 47 ad art. 144).
3.4. Nel suo scritto 6 settembre 2001, il ricorrente pretende che l’”order” __________ sia stato concordato tra le parti. __________ lo ha contestato, con scritto 10 settembre 2001 prodotto nell’ambito della precedente procedura ricorsuale (inc. CEF 15.01.254), allegando a conforto della sua affermazione una dichiarazione giurata (affidavit) non autenticata dell’avv. __________, che si pretende patrocinatore di __________ nella causa davanti alla Corte superiore di giustizia __________ (il suo nome non figura tuttavia nel testo dell’ordine allegato all’affidavit). A prescindere dalla validità di quest’ultimo documento, risulta comunque chiaro, allo stadio attuale, che non vi è unanimità sulla destinazione della somma sequestrata né prova dell’esistenza di un accordo su tale punto.
Non vi sono quindi al momento attuale ostacoli alla liberazione della somma sequestrata a favore di __________. Ne consegue la reiezione del gravame.
Vista la prassi di questa Camera, nota alle parti __________, ed ora confermata dal Tribunale federale (STF [7B.225/2001] 9 ottobre 2001, cons. 5b, primo capoverso), occorre ordinare all’UEF di Bellinzona il trasferimento dell’importo pignorato a favore di __________ nell’esecuzione n. __________ a concorrenza dell’importo del suo credito (fr. 10'676'410,20, oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1996 al 4 maggio 2000 su fr. 10'676'410,20 e al 5% dal 5 maggio 2000 al 4 luglio 2001 su fr. 10'667'910,20, cfr. CEF [15.2000.185] 20 marzo 2001, cons. 3.3 e scritto 4 luglio 2001 dell’UEF di Bellinzona), sul conto indicato da __________ tosto scaduto il termine di 10 giorni dall’intimazione della presente decisione, che per evidenti motivi pratici va notificata al ricorrente per raccomandata con ricevuta di ritorno; resta ovviamente riservata l’ipotesi di una concessione dell’effetto sospensivo al ricorso contro la presente sentenza nell'ipotesi che fosse adito il Tribunale federale.
Sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 9, 17, 36, 38, 280 LEF; 25 ss. LDIP; 168 CO; nonché 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 17 settembre 2001 __________ è respinto.
È ordinato all’UEF di Bellinzona il trasferimento sul conto indicato da __________, dell’importo pignorato in suo favore nell’ambito dell’esecuzione n. __________ a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione, secondo le modalità di cui al cons. 5, tosto scaduto il termine di 10 giorni dall'intimazione di questa sentenza.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________ presso l’UEF di Bellinzona (cfr. art. 272 cpv. 2 LEF), con avviso raccomandato all’avv. __________
Comunicazione all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario