Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.2001 15.2001.00024

Incarto n. 15.2001.00024

Lugano 1° marzo 2001 FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

Segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 dicembre 2000


Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti di


procedura concernente anche


viste le osservazioni

10 gennaio 2001 di __________ 26 gennaio 2001 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Il 1° febbraio 2000, il 14 aprile 2000 e il 10 luglio 2000, l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento di “ diritti e ragioni “ spettanti al debitore nella comunione ereditaria __________ inviando nel contempo a tutti gli interessati gli avvisi di cui all’art. 104 LEF.

C. Il 29 novembre 2000 __________ notificava un credito di fr. 550'000.-- affinché se ne tenesse conto nella procedura di realizzazione della quota ereditaria. __________ motivava le proprie richieste sostenendo di essersi costituito fideiussore solidale per __________ nei confronti del __________ e che __________, quale contropartita avrebbe ceduto al fratello __________ la propria quota nella successione della madre __________.

D. Il 4 dicembre 2000 l’UEF di Bellinzona comunicava al legale di __________ di non poter accogliere la notifica di credito in oggetto, in quanto l’Ufficio ritiene prioritari i creditori che hanno avviato una procedura esecutiva a livello di pignoramento

E. Con ricorso 15 dicembre 2000 __________ insorge contro tale provvedimento postulandone l’annullamento ed il riconoscimento della propria titolarità su una quota pari a fr. 550'000.-- oltre accessori dedotta dalla parte spettante a __________ nella successione di __________. In via subordinata il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’UEF di Bellinzona affinché porti a compimento le procedure previste nell’ambito del pignoramento e della realizzazione dei diritti in comunione.

F. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto : 1. Giusta l’art. 106 cpv. 1 LEF se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. La procedura di cui agli art. 106 ss. LEF si applica anche nel caso in cui un terzo pretende che il debitore gli ha ceduto i suoi diritti in una successione (cfr. DTF 88 III 55; Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco, 1998, n.16 ad art. 106 LEF).

  1. Nel caso di specie, __________ sostiene di essersi costituito fideiussore solidale per __________ nei confronti del __________ e che __________, quale contropartita avrebbe ceduto al fratello __________ la propria quota nella successione della madre __________ sino all’ammontare di fr. 550’000. Di conseguenza __________ agisce in qualità di cessionario della quota ereditaria, di cui rivendica il relativo trasferimento.

Tale rivendicazione non figura sul verbale di pignoramento notificato ai creditori, il quale contiene unicamente l’indicazione secondo cui si procede al pignoramento di “ diritti e ragioni “ spettanti al debitore nella comunione ereditaria fu __________.

L’UEF di Bellinzona dovrà quindi comunicare alle parti che __________ vanta un credito di fr. 550'000.-- nell’ambito del pignoramento della quota ereditaria spettante a __________ nella successione di __________, dando così avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 ss. LEF. Il provvedimento impugnato viene quindi annullato e gli atti vengono retrocessi all’UEF di Bellinzona, affinché proceda nei propri incombenti.

  1. Ne consegue l’accoglimento del gravame.

Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 106 ss. LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 15 dicembre 2000 __________ è accolto.

1.1. Di conseguenza il provvedimento 4 dicembre 2000 dell’UEF di Bellinzona, emesso nell’ambito delle procedure esecutive a carico __________ è annullato.

  1. Gli atti vengono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a:


Comunicazione all’UEF di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

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