Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.2001 15.2000.00129

Incarto n. 15.2000.00129

Lugano 12 marzo 2001 JC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 settembre 2000 di


rappr. da: studio legale __________,

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione di pignoramento 2 agosto 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa da:

__________, rappr. dall’avv. __________,

contro:


rappr. dall’avv. __________

nei confronti del quale procede ugualmente la ricorrente (esecuzione n. __________);

viste le osservazioni 18 ottobre 2000 di __________, 19 ottobre 2000 di __________ e 27 ottobre 2000 dell’UEF di Bellinzona,

richiamata l’ordinanza 20 settembre 2000 con la quale il Presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo,

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona (doc. A), la ricorrente, __________. in liq., ha escusso __________ per il pagamento di fr. 10'676'410,20 (pari a US$ 6'393'060 al cambio di 1.67 fr./US$ del 9 marzo 2000), oltre interessi al 5 % dal 16 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito "Esecuzione a convalida del sequestro no. __________. Sentenza 08.05.1995 della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona, cresciuta in giudicato”.

B. La ricorrente fonda la sua pretesa sulla sentenza penale 8 maggio 1995 (doc. 3), e meglio sul punto 6 del dispositivo che recita: "Nei confronti di __________ è ordinato il risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CP per US dollari 6'393'060.--, assistito ai fini della sua esecuzione dall'importo di US dollari 4 milioni (più interessi maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore sopracenerino. Detto risarcimento è assegnato ex art. 60 alla __________, deduzion fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali in quanto non incassate dai condannati". Questa sentenza è cresciuta in giudicato l'8 luglio 1996 (doc. B1 e G), dopo che __________ ha inoltrato non meno di sette ricorsi al Tribunale cantonale ed al Tribunale federale tra i quali solo due sono stati dichiarati ricevibili (cfr. CEF [14.1999.130] 24 febbraio 2000).

C. Fondandosi sulla decisione di questa Camera (CEF [14.2000.055] 26 giugno 2000) confermante la decisione di rigetto definitivo pronunciata dal giudice di primo grado, la ricorrente ha chiesto, il 7 luglio 2000, la prosecuzione dell’esecuzione. Il pignoramento è stato eseguito il 2 agosto 2000 ed il termine di partecipazione fissato al 2 settembre 2000.

D. In base ad una sentenza 12 ottobre 1999 della Corte Superiore di Giustizia di __________), __________ ha chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di Bellinzona, il 26 giugno 2000, il sequestro della stessa somma di US$ 4'000'000.--, già sequestrata penalmente, in garanzia di un asserito credito di fr. 19'842'000.--, equivalente a US$ 12'000'000.--, con interesse al 10% dal 12 ottobre 1999. Contro l’esecuzione n. __________ promossa da sua moglie, __________, a convalida del sequestro, __________ non ha interposto opposizione. La stessa ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione con domanda del 9 agosto 2000, ossia nel termine per partecipare al pignoramento eseguito a favore della ricorrente.

E. Con ricorso 18 settembre 2000, __________ in liquidazione chiede l’annullamento del pignoramento effettuato a favore di __________. La ricorrente allega che la somma di US$ 4'000'000.-- sequestrata penalmente è impignorabile ai sensi dell’art. 92 cpv. 4 i.f. LEF, che riserva in particolare le disposizioni speciali sull’impignorabilità prevista dal Codice penale (art. 378 cpv. 2 CP). L’assegnazione della somma oggetto del sequestro penale costituirebbe un’altra forma di confisca, da porre in relazione con l’art. 44 LEF, quindi non impugnabile con misure esecutive o d’altro genere. La pretesa civile di __________ non avrebbe quindi nessuna efficacia nei confronti dell’importo assegnato alla ricorrente. __________ in liquidazione solleva d’altronde l’eccezione di abuso di diritto, ritenendo che __________ ed __________ abbiano orchestrato una truffa processuale, ottenendo da un giudice canadese, in base ad una (falsa) dichiarazione giurata (“sworn affidavit”) di __________, nella quale la stessa afferma di avere un credito di US$ 12 milioni verso il marito, un “ordine” contumaciale, sul quale fondare un sequestro ed un’esecuzione – alla quale __________ non ha volontariamente interposto opposizione –, che permettesse loro di ottenere una restituzione almeno parziale dei US$ 4 milioni assegnati penalmente alla ricorrente.

F. Nelle sue osservazioni, __________ ritiene che la ricorrente non possa contestare il fondamento del credito di __________ con un ricorso, una simile contestazione potendo avvenire soltanto nell’ambito di un’azione di contestazione dello stato di riparto, prevista esplicitamente dall’art. 148 LEF. L’escusso afferma inoltre che mai l’importo di US$ 4'000'000.-- è stato confiscato e nemmeno assegnato alla ricorrente, l’assegnazione prevista nella sentenza penale concernendo solo il credito di risarcimento compensativo di US$ 6'393'060.--. Infine, __________ pretende che il credito di sua moglie, constatato in una decisione cresciuta in giudicato, abbia per origine una rivendicazione da parte di __________ sulla somma di US$ 4 milioni versata a favore del marito sul conto della procura pubblica sopracenerina, allorquando __________ si trovava in carcere preventivo.

G. __________, nelle sue osservazioni, contesta alla ricorrente il potere di sollevare, mediante ricorso ex art. 17 LEF, censure in ordine al fondamento del suo credito. Ella rileva altresì come la ricorrente, con l’assegnazione del risarcimento compensativo, non sia divenuta proprietaria della somma sequestrata ma solo titolare di un credito verso l’escusso. Di conseguenza, l’importo di US$ 4 milioni non sarebbe stato assegnato alla ricorrente e non sarebbe quindi impignorabile. __________ critica infine la tesi dell’abuso di diritto.

H. L’UEF di Bellinzona si rimette al giudizio di questa Camera.

considerando

in diritto:

  1. La ricorrente allega che la somma di US$ 4'000'000.--, sequestrata penalmente, è impignorabile ai sensi dell’art. 92 cpv. 4 i.f. LEF. A ragione i resistenti osservano però che oggetto dell’assegnazione ex art. 60 CP pronunciata nella sentenza penale 8 maggio 1995 (doc. 3, punto 6 del dispositivo) non è la somma di US$ 4 milioni sequestrata penalmente, bensì il credito di risarcimento compensativo di US$ 6'393'060.-- deciso in base all’art. 59 n. 2 CP. Il riferimento diretto all’art. 92 cpv. 4 LEF non è dato nel caso di specie, perché oggetto del pignoramento non è un peculio ai sensi dell’art. 378 cpv. 2 CP. È vero che l’art. 92 cpv. 4 LEF non è considerato esaustivo dalla dottrina; la stessa non cita tuttavia come impignorabili i diritti patrimoniali sequestrati o confiscati penalmente (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 40-41 ad § 23; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 49 ss. ad art. 92; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 2000, vol. II, n. 218 ss ad art. 92). Del resto, gli oggetti confiscati sarebbero impignorabili solo qualora una disposizione legale lo prevedesse in modo esplicito o ne statuisse l’incedibilità. Orbene, né l’art. 92 LEF né gli art. 58 ss. CP prescrivono una simile regola.

  2. La ricorrente sostiene inoltre che l’assegnazione del surrogato del bottino della truffa, ossia la somma di US$ 4 milioni, che rappresenterebbe un’altra forma di confisca, avrebbe l’effetto di sottrarre il surrogato a qualsiasi altra rivendicazione di natura civile, in particolare nell’ambito esecutivo, vista la riserva dell’art. 44 LEF. I terzi non potrebbero far valere eventuali diritti sull’oggetto confiscato se non davanti al giudice penale, in conformità dell’art. 59 n. 1 CP. Orbene, l’azione di rivendicazione della somma sequestrata inoltrata da __________ è stata stralciata per mancato versamento della cauzione fissata dal Pretore, decisione confermata dal Tribunale federale (cfr. doc. 11 e 12). __________ sarebbe pertanto preclusa per nuovamente contestare l’assegnazione, sia in virtù del principio “ne bis in idem” che dal profilo della perenzione prevista all’art. 59 n. 1 cpv. 4 CP.

2.1. Non si devono confondere, da una parte, la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, prevista all’art. 59 n. 1 CP, e dell’altra l’ordine di risarcimento previsto dall’art. 59 n. 2 CP. Infatti, la confisca è una forma di espropriazione del diritto patrimoniale confiscato che trasferisce allo Stato, risp., in caso di assegnazione ex art. 60 CP, alla vittima, secondo alcuni autori (cfr. Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, n. 39 ss.; Niklaus Schmid, Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Kommentar zu Art. 58-60, 260ter und 305bis StGB, vol. I, Zurigo 1998, n. 168 ad art. 59), il potere di disposizione su tale diritto patrimoniale (“maîtrise de droit public”, “Verfügungsgewalt”), secondo altri (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 10, 20 e soprattutto 21 ad art. 44; Thomas Maurer, Das bernische Strafverfahren, Berna 1999, p. 229 ad c), la proprietà o la titolarità, mentre l’ordine di risarcimento fa solo nascere, a favore dello Stato, o, dietro assegnazione ex art. 60 CP, della vittima, un credito (legale) contro l’imputato di un importo pari ai valori patrimoniali soggiacenti alla confisca che non sono potuti essere reperiti.

2.2. È vero che, il Tribunale federale, in una recente sentenza (DTF 126 I 97 ss, cons. 3) fondata in parte sui lavori preparatori – citati dalla ricorrente (appello, p. 9-10) – relativi alla modifica degli art. 58 ss. CP, ha riconosciuto al giudice penale la facoltà di confiscare, ai sensi dell’art. 59 n. 1 CP, oltre al prodotto derivante immediatamente dal reato, al pretium sceleris originario (cosiddetti “valori originari” – “Originalwerte”) ed ai valori sostitutivi assimilati (“unechte Ersatzwerte” o “Surrogate”: biglietti di banca, divise, assegni, averi in conto ed altri crediti risultanti da operazioni compiute sui valori originali), i “veri” valori sostitutivi (“echte Ersatzwerte” o “Surrogate”: ossia, a quanto pare, ogni tipo di valore patrimoniale in relazione con il reato, almeno qualora esso sia il risultato di una conversione configurante il reato di riciclaggio di denaro [art. 305bis CP]), alla condizione però che il valore patrimoniale sia agevolmente identificabile (necessità di una “traccia documentale” – “paper trail”).

Contrariamente alla ricorrente, il Tribunale federale non ha tuttavia considerato che l’assegnazione ex art. 60 CP rappresentasse una forma di confisca e nemmeno ha statuito che i valori patrimoniali sequestrati in garanzia del credito compensativo potessero essere confiscati, ossia, in altre parole espropriati a favore dello Stato o della vittima. Al contrario, il Tribunale federale sembra ritenere che il riconoscimento di un credito compensativo ex art. 59 n. 2 CP sia ipotizzabile appunto quando non risulta (più) possibile confiscare i valori patrimoniali dell’imputato, perché non si è potuto dimostrare alcun collegamento con il reato (cfr. DTF 126 I 107, cons. 3c dd, e 110, cons. 3e; nello stesso senso: Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff, in RPS 1995, 333 ad 4.3.1b).

Del resto, questa questione può comunque, nel caso di specie, rimanere aperta, dato che non risulta dagli atti che la somma di US$ 4 milioni sia stata confiscata. Anzi, la Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha, nei motivi della predetta sentenza penale (doc. 3, cons. 20, p. 70), esplicitamente escluso la confisca, rilevando che il “paper trail” si era interrotto nelle banche di __________ e che più nulla ricollegava il denaro della refurtiva con la somma di US$ 4'000'000.-- versata da __________ su richiesta del marito sul conto della Procura pubblica. Occorre d’altronde osservare che l’autorità penale ha autorizzato il trasferimento sul conto dell’UEF di Bellinzona della somma posta sotto sequestro penale “per il seguito civilistico della vicenda” (cfr. scritto 18 giugno 1998 del Ministero pubblico all’UEF di Bellinzona), di modo che il sequestro penale è decaduto, essendo stato sostituito dal sequestro LEF a favore della ricorrente (cfr. Niklaus Schmid, Kommentar, n. 174 ad art. 59).

2.3. Ci si può chiedere se il sequestro penale dell’importo di US$ 4 milioni, decretato a garanzia del credito compensativo della ricorrente, conferisca o no a quest’ultima un qualsiasi diritto preferenziale nell’esecuzione forzata o se, addirittura, quest’importo debba essere realizzato in una procedura (penale) speciale ai sensi dell’art. 44 LEF. La risposta è negativa. Non vi sono norme penali in punto alla realizzazione dei crediti compensativi (a differenza di quelle previste per l’esecuzione dei crediti doganali, cfr. art. 122 LD [RS 631.0] e 138 a 145 OLD [RS 631.01]) e del resto la stessa ricorrente, visto il suo comportamento processuale, sembra ritenere che l’esecuzione del suo credito compensativo sia regolato dalla LEF, ciò che corrisponde infatti alla volontà del legislatore (cfr. Messaggio concernente la modifica del codice penale svizzero del 30 giugno 1993, in FF 1993, n. 223.6, p. 223 a.i.; Piotet, op. cit., n. 67; Stefan Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2a. ed., Zurigo 1997, n. 20 ad art. 59, Schmid, Kommentar, n. 181 ad art. 59). D’altronde, l’art. 59 n. 2 cpv. 3 CP dispone in modo esplicito che “il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell’esecuzione forzata”. Che questa norma sia pure applicabile quando il credito compensativo sia stato assegnato alla vittima ex art. 60 lett. c CP non può seriamente essere contestato (cfr. STF [7B.94/1997] del 10 giugno 1997, cons. 3a, p. 6, prodotta da __________ con le sue osservazioni quale doc. A, con rif. al succitato Messaggio, FF 1993 III 222; Charles Jaques, Le “rang” des créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de créance (postpositions), tesi Losanna 1999, nota 3 ad n. 59), poiché l’assegnazione altro non è che una surrogazione della vittima nei diritti dello Stato. Una soluzione diversa potrebbe essere sostenuta solo qualora l’art. 60 CP la prevedesse esplicitamente.

2.4. Secondo la ricorrente, non assimilare ad una confisca l’assegnazione di un surrogato ex art. 60 CP avrebbe per conseguenza di privare questa norma praticamente di ogni significato e di ogni effetto, per cui la si potrebbe tranquillamente stralciare dal Codice penale. È inesatto. L’assegnazione di un credito compensativo comporta il rilevante vantaggio per la vittima di conferirle, in sostituzione del suo credito di risarcimento danni contro l’imputato (cfr. art. 60 cpv. 2 CP), un credito legale che non possa più essere contestato, in particolare in sede civile (i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali citati dalla ricorrente in p. 6-9 del ricorso sono sotto questo profilo topici) ed esecutiva (la decisione penale definitiva è un titolo di rigetto definitivo ex art. 80 LEF, cfr. Schmid, Kommentar, n. 185 ad art. 59), se non con i mezzi giuridici del diritto penale. La posizione processuale della vittima titolare di un credito compensativo è quindi decisamente migliore di quella del danneggiato costretto ad intentare un’azione in risarcimento danni contro la persona responsabile. In particolare, nel caso di specie, qualora venisse proposta un’azione di contestazione della graduatoria riferita all’esistenza o all’importo del credito di __________., il giudice civile dovrebbe dichiararla irricevibile (risp. il giudice penale respingerla perché già giudicata), se non venissero allegati fatti posteriori alla sentenza penale che avessero provocato l’estinzione parziale o totale del credito compensativo.

2.5. Dal punto di vista teleologico, occorre inoltre rilevare che non si vede per quale motivo si dovrebbe, per principio, riconoscere alla vittima di un reato, in favore della quale l’art. 219 LEF non prevede alcun privilegio, un diritto di distrazione o di preferenza su valori non connessi alla commissione di un reato e sui quali, di conseguenza, gli altri creditori dell’imputato potevano legittimamente contare (il sequestro penale puramente cautelativo di simili valori è invece possibile, in virtù dell’art. 59 n. 2 cpv. 3 nCP; contra Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2588, che tuttavia si fonda su due sentenze del TF anteriori alla revisione dell’art. 59 CP). La critica di Niklaus Schmid (Kommentar, n. 182 ad art. 59), fondata sul principio secondo il quale “i reati non devono lucrare”, non regge, perché ad approfittare del provento del reato non sono a priori, contrariamente a quanto sostiene quest’autore, i creditori dell’imputato, bensì le persone sconosciute che detengono il maltolto reso irreperibile. Va del resto ricordato che la confisca (art. 59 n. 1 cpv. 2 CP), come il credito compensativo (art. 59 n. 2 cpv. 1 i.f. CP), può essere opposta solo ai terzi in male fede, e quindi, a priori, non ai creditori dell’imputato (nell’ipotesi di un creditore in male fede, rimangono ovviamente proponibili la confisca, la pronuncia di un credito compensativo oppure la revocazione ex art. 285 ss. LEF).

  1. La ricorrente ritiene pure che il pignoramento eseguito a favore di __________ sia abusivo e pertanto nullo.

3.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che non spetta all’ufficio di esecuzione né all’autorità di vigilanza decidere se la pretesa posta in esecuzione sia provvista di buon fondamento o sia fatta valere a giusto titolo: è quindi “praticamente” escluso che il creditore ottenga in maniera abusiva l’emanazione di un precetto (DTF 113 III 4, cons. 2b, con rif.). In diversi casi, il Tribunale federale ha tuttavia ammesso che un atto esecutivo possa risultare abusivo (cfr. ad es. DTF 105 III 18-19: “Taschenarrest”; DTF 105 III 80 ss.: domanda d’inventario a tutela del diritto di ritenzione, quando è comprovato che quest’ultimo è estinto; DTF 107 III 10: notifica di un precetto esecutivo contro una comunione ereditaria indivisa ad un erede di cui si suppone che non interporrà opposizione, omettendo apposta la notifica all’erede di cui è certo che si sarebbe opposto; DTF 113 III 5, cons. 2b: esecuzione chiesta da un procedente che ha dichiarato all’ufficio che l’escusso non è il debitore del credito vantato (questione lasciata aperta); DTF 115 III 18 ss.: notifica, in quindici mesi, di quattro precetti esecutivi fondati sulla stessa causa del credito per complessivi fr. 775'000.--, senza che il procedente abbia mai chiesto né il rigetto dell’opposizione né l’accertamento della pretesa; cfr. pure BlSchK 1988, 194 ss., 1991, 111 ss. e 1993, 174-175: esecuzione il cui scopo non è il ricovero di un credito ma la lesione della riputazione o del credito dell’escusso; cfr. ancora Gilliéron, vol. I, n. 35-40 e 50-51 ad art. 38-45). Non è invece nota a questa Camera l’esistenza di una decisione del Tribunale federale, erroneamente citata dalla ricorrente, secondo la quale il fatto di non sollevare opposizione allo scopo di favorire un altro creditore (la moglie dell’escusso) sarebbe stato giudicato abusivo.

3.2. Nel caso di specie, non ci si trova in una delle situazioni eccezionali in cui si possa, secondo la giurisprudenza federale, ritenere manifestamente abusiva. In particolare, non risulta in modo evidente che il credito fatto valere da __________ sia inesistente. Anzi, tale credito è accertato in una sentenza estera. Orbene, solo l’abuso manifesto va sanzionato (art. 2 cpv. 2 CC; DTF 102 III 5, cons. 1b i.f.; 115 III 21, cons. 3b). Sembra addirittura che l’inesistenza del credito posto in esecuzione debba essere comprovata (cfr. DTF 105 III 83 cons. 2) perché l’ufficio di esecuzione, che comunque non è un’autorità giudiziaria, possa dichiarare l’esecuzione abusiva e quindi nulla. Orbene, in casu, la tesi di __________ secondo la quale ella disporrebbe di un credito contro il marito in relazione con il versamento da parte sua della somma di US$ 4 milioni sul conto della Procura pubblica non è del tutto inverosimile, quand’anche mal si comprende come i US$ 4 milioni del 1996 siano divenuti 12 milioni nel 1999 e nonostante i numerosi elementi dell’incarto che inducono a pensare che marito e moglie stiano operando una manovra forse abusiva a scapito della ricorrente.

3.3. Spetta quindi solo al giudice competente, nell’ambito della procedura di contestazione della graduatoria (art. 148 LEF), pronunciarsi sulle censure della ricorrente, in particolare su un’eventuale eccezione revocatoria riferita al carattere asseritamente abusivo del preteso credito di __________, opposizione che non può in ogni caso essere sollevata da __________ prima del rilascio in suo favore di un attestato provvisorio di carenza di beni (art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF). La reiezione del ricorso non occasiona del resto alcun danno per la ricorrente, poiché la distribuzione della somma pignorata non può avvenire prima che la graduatoria sia cresciuta in giudicato.

  1. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383, cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 44 e 148 LEF, 59 e 60 CP, 2 cpv. 2 CC nonché 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

  1. Il ricorso 18 settembre 2000 __________ è respinto.

  2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all'UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

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