Incarto n. 15.2000.00035
Lugano 6 marzo 2001/FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2000 di
(patr. dall'avv. __________)
contro
contro l'operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
(patr. dall'avv. __________)
in materia di prosecuzione delle tre esecuzioni;
richiamata l'ordinanza presidenziale 15 febbraio 2000 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 21 febbraio 2000 del Comune di __________, 21 febbraio 2000 della Cassa di compensazione AVS __________ e 22 marzo 2000 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________;
esperita l'istruttoria;
ritenuto
in fatto: A. La vicenda trae origine da tre esecuzioni dell'UEF di Bellinzona promosse contro __________ da
– Comune di __________ (esecuzione n. __________ del 15 dicembre 1997/26 gennaio 1998 per fr. 27'844.15 oltre accessori). La domanda 18 novembre 1998 di proseguire l'esecuzione trova legittimazione nella sentenza 6 novembre 1998 della CEF (inc. 14.98.63) - su appello 18 giugno 1998 presentato dall'avv. __________ per l'escusso __________ - che conferma il pronunciato pretorile di rigetto definitivo dell'opposizione: __________ __________ è indicato in sentenza come rappresentato dall'avv. __________ __________. Con ulteriore sentenza 21 luglio 1999 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto l'appello 17 maggio 1999 di __________, patrocinato dall'avv. __________, volto alla riforma del giudizio pretorile che non aveva respinto la domanda dell'escusso di annullare l'esecuzione n. __________;
– Cassa di compensazione AVS __________ (esecuzione n. __________ del 1. aprile 1998 per fr. 36'465.05 oltre accessori). La domanda 11 dicembre 1998 di proseguire l'esecuzione si fonda sulla sentenza 25 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura di __________ (inc. EF.__________), cresciuta in giudicato, che ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso. __________ è indicato in sentenza come rappresentato dall'avv. __________;
– __________ (esecuzione n. __________ del 10 maggio 1999 per fr. 1'070.-- oltre accessori). La domanda 23 settembre 1999 di proseguire l'esecuzione si fonda sulla sentenza 20 settembre 1999 del Giudice di pace del Circolo di __________ (inc. EF.__________ __________), cresciuta in giudicato, che ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso.
B. L'8 gennaio 1999 l'avv. __________ ha chiesto al Pretore di __________ di determinarsi sulla domanda cautelare di __________ di sospensione dell'esecuzione n. __________ (Comune di ______________________________), con il rilievo che "la richiesta (...) è motivata dal fatto che il Comune di __________ ha richiesto all'UEF di __________ il proseguimento dell'esecuzione e che il precitato Ufficio ha indetto per il giorno di lunedì 11 gennaio 1999 (in mattinata) il pignoramento, e meglio come all'avviso 5 gennaio 1999 di cui le allego copia, notificato in data odierna direttamente al signor __________
C. In relazione alla mancata notifica del PE n. __________ (Confederazione Svizzera), l'Ufficiale d'esecuzione di __________ ha con lettera 28 giugno 1999 invitato "nuovamente" l'avv__________, dopo aver richiamato lo scritto 10 maggio 1999 rimasto senza risposta, "a voler ritirare entro il 2 luglio prossimo il PE presso il nostro ufficio e presentare regolare procura del suo cliente escusso", con la comminatoria che "scaduto infruttuosamente tale ultimo termine saremo costretti a procedere alle pubblicazioni di rito".
D. Con fax 8 luglio 1999 (ore 15.57) __________ rende noto all'UEF di __________ che l'avv. __________ gli ha segnalato la sollecitatoria del 28 giugno 1999 riferita all'esecuzione n. ____________________. Il ricorrente censura l'attitudine dell'UEF di Bellinzona di rivolgersi a persona che non lo rappresenta, violando in tal modo il segreto d'ufficio ["da voi mi preme di sapere con quale legittimità è stato chiamato il sig. avv. __________, invece di dare a me la comunicazione e quindi provvedere, magari con mandato allo stesso avv. __________ "].
E. Con fax 13 luglio 1999 (ore 10.15), trasmesso in copia anche all'avv. __________ "per la formulazione dell'opposizione__________ __________ ha scritto al "Capo dell'Ufficio UEF Bellinzona", in relazione all'esecuzione n. __________ promossa dalla , segnalando di essere stato chiamato dall'avv. __________ "anche nell'ambito di una PE promossa a mio carico dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per conto di una SA appartenente a un mio cliente ma che mi vede responsabile". All'escusso era stata ventilata l'ipotesi di una notifica del precetto esecutivo in via edittale ["il sig. avv mi dice che il Capo dell'Ufficio se non ritiro la PE - recte: il precetto esecutivo - provvederà alla pubblicazione"], che era stata ritenuta da __________ come una minaccia mossagli dall'Ufficiale d'esecuzione ["certe minacce mi fanno solo sorridere, di compatimento sia chiaro"]. Nel citato fax __________ ha conferito procura all'avv. __________ autorizzandolo a farsi trasmettere dall'UEF di Bellinzona in busta chiusa l'atto esecutivo ["se è vero come è vero che la presente è da considerarsi anche quale procura per il sig. avv. __________, al quale il documento va rimesso in busta chiusa per salvaguardare il diritto alla riservatezza"].
F. Con lettera 13 luglio 1999 all'UEF di Bellinzona riferita all'esecuzione n. __________, l'avv. __________ ha reso noto - "con riferimento ai diversi colloqui telefonici succedutisi nella pratica indicata a margine __________ nonché allo scritto odierno via fax del sig. __________, il quale mi autorizza formalmente a ritirare presso l'UEF di Bellinzona il PE emesso a carico di quest'ultimo per conto dell'amministrazione federale delle contribuzioni"
G. Con doppio invio (raccomandato e per posta semplice) di data 19 luglio 1999, l'UEF di Bellinzona ha comunicato a __________ in merito alla notifica dei precetti esecutivi - con copia per conoscenza all'avv. ____________________ e alla CEF quale Autorità cantonale di vigilanza - che "da diversi anni riscontriamo notevoli difficoltà nel procedere alla notifica di atti esecutivi spiccati nei suoi confronti. L'Autorità di vigilanza che ci legge in copia è d'altronde ampiamente documentata nell'ambito di alcuni ricorsi da lei trattati. Nella fattispecie prendiamo da lei atto che ha rilasciato una procura all'avv. __________ per la notifica con relativa opposizione di una procedura esecutiva emessa per conto dell'amministrazione federale delle contribuzioni. Tale procura non può quindi valere in caso di eventuali ulteriori procedure esecutive che dovessero essere rilasciate nei suoi confronti. Conseguentemente procederemo come in passato a tutte le fasi legali per procedere a regolare notifica (anche tramite agente di polizia). Scaduti infruttuosamente i tentativi, provvederemo a regolare pubblicazione sui fogli ufficiali senza preventiva e ulteriore comunicazione nei suoi confronti. Onde evitarle spiacevoli inconvenienti, le consigliamo di rilasciare una procura generale al suo legale di fiducia per rappresentarla nelle procedure esecutive a suo carico".
H. Con sollecitatoria 30 settembre 1999 la Cassa di compensazione AVS __________ chiede la prosecuzione dell'esecuzione n. __________ già richiesta con atto 11 dicembre 1998, minacciando il ricorso dell'art. 17 LEF all'Autorità cantonale di vigilanza per denegata o ritardata giustizia nel caso in cui entro il 15 ottobre 1999 non fosse dato seguito alla richiesta.
I. Con provvedimento 7 ottobre 1999 l'UEF di Bellinzona ha convocato __________ per l'11 ottobre 1999 per l'allestimento del verbale di pignoramento nelle esecuzioni n. __________ __________ e n. __________ __________, con la comminatoria che "in caso di mancata comparsa non giustificata, chiederemo l'intervento della Polizia cantonale per la sua traduzione forzata, senza darle altro avviso". Siffatto provvedimento è stato ritrasmesso per fax (9 ottobre 1999, ore 07.29) da __________ al suo patrocinatore __________ e per conoscenza all'avv. __________ che verosimilmente lo assiste in altra vicenda, con l'aggiunta seguente: "Signor avv. __________, stamani ricevo questo documento e non mi è dato di sapere di che si tratta. Visto che i rapporti UEF sono da lei curati, le comunico che siccome io sono cittadino al 20% delle mie possibilità per i motivi che lei sa, vale la presa di posizione dell'avv. __________ nei confronti di PP. In ogni caso, io per tutta la settimana sono occupato per ben altre cose. Siccome tutto è originato dalla faccenda __________, l'UEF può porre in atto tutto quanto gli occorre per il tramite del Presidente dell'Istituto".
L. Con ulteriore fax del 9 ottobre 1999 (ore 07.57), __________ si è rivolto congiuntamente agli avv. __________ e __________, con copia per conoscenza all'UEF di Bellinzona, censurando il provvedimento 7 ottobre 1999 dell'organo d'esecuzione forzata, atteso che "l'UEF è lo Stato ed io sono creditore dello Stato di ben più, almeno ipotizzo, di quanto un funzionario maldestro e becero nell'espressione, chiede. Occorre dire che certe minacce a casa mia, e per i motivi che vi sono noti, vengono respinte almeno sino a quando lo Stato mi renderà giustizia a cominciare con il darmi una risposta da parte dell'imbelle avv. __________ ____________________ che di fronte ad accuse per reati compiuti da due agenti nemmeno si fa vivo".
M. Con separate lettere 15 ottobre 1999 di contenuto identico, riferite alle esecuzioni n. ____________________ e n. __________, l'avv. __________ ha reso noto all'UEF di Bellinzona - richiamate le convocazioni "7 ottobre corrente indirizzate direttamente al sig. __________ " - che "le odierne condizioni psicofisiche del mio assistito non gli consentono in qualsivoglia maniera di essere interrogato" nell'ambito dei due procedimenti esecutivi; l'escusso "non esclude a priori la disponibilità a comparire dinanzi a codesto lodevole Ufficio per essere interrogato. Ciò potrà comunque ad ogni buon conto avvenire allorquando gli verrà restituita la piena capacità civile e personale con effetto retroattivo tramite il riconoscimento dell'ingiustizia commessa nei suoi confronti". Il patrocinatore dell'escusso si è infine espresso sulla "comminatoria della comparizione forzata" nel senso che non intende "assumere qualsivoglia responsabilità in merito alle possibili conseguenze che potrebbero derivare da un siffatto atto di forza".
N. Con atto 18 ottobre 1999 ("ordine d'accompagnamento a carico di __________ ") l'UEF di Bellinzona ha chiesto l'intervento della forza pubblica (Polizia cantonale) ex art. 91 cpv. 2 LEF, avendo l'escusso "omesso ripetutamente e senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare".
O. Con atto 19 ottobre 1999 - riferito alle esecuzioni n. __________ __________ e n. ____________________ - l'UEF di Bellinzona ha reso noto all'avv. __________ __________ che gli scritti del 15 ottobre 1999 restano senza effetti "per assenza di procura che la legittima a rappresentare il debitore".
P. Il 25 ottobre 1999, il Comune di __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione n. __________ sulla base della sentenza 21 luglio 1999 della II Camera civile del Tribunale d'appello che aveva rigettato in via definitiva l'opposizione. Anche in questa esecuzione il pignoramento è stato fissato per il 10 novembre 1999.
Q. Con lettera 25 ottobre 1999 riferita all'esecuzione n. __________ __________, l'avv. __________ ha chiesto la sospensione dell'esecuzione sulla base del suo scritto del 15 ottobre 1999, rilevando di aver patrocinato e di patrocinare tuttora __________, come si evince dalla sentenza che ha rigettato l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ ["in questi termini, non ritengo cosa necessaria attestarle la sussistenza del mandato di patrocinio a suo tempo conferitomi dal signor __________, essendo la stessa pacifica e facilmente desumibile dalle circostanze"]. Con altra lettera di egual data e di medesimo contenuto l'avv. __________ ha formulato identiche domande nell'esecuzione n. __________.
R. Con provvedimenti 27 ottobre 1999 l'UEF di Bellinzona, preso atto del mandato di patrocinio conferito dall'escusso all'avv. __________ nelle esecuzioni n. __________ __________ e __________, ha respinto le domande di sospensione ex art. 61 LEF e fissato i pignoramenti per il 10 novembre 1999.
S. Il 28 ottobre 1999 l'avv. __________ ha chiesto il rinvio dei pignoramenti nelle esecuzioni n. __________ e __________.
T. Il Posto di Bellinzona della Polizia cantonale non ha potuto eseguire l'ordine d'accompagnamento impartito dall'UEF di Bellinzona il 18 ottobre 1999 per le ragioni di cui al "rapporto di informazione" 4 novembre 1999, da cui emerge tra l'altro che:
– "non ci è stato possibile fermare il citato __________ per accompagnarlo al Vostro Ufficio";
– "ci siamo recati due volte presso la sua __________ ma non ci ha risposto al citofono";
– "pure due volte (...) gli abbiamo telefonato per convincerlo a dar seguito alla vostra richiesta, ma inutilmente. Ci ha risposto polemicamente, inveendo contro le nostre istituzioni";
– "per il momento abbiamo rinunciato all'irruzione nella sua villa con le conseguenze che ne possono derivare";
– "vi chiediamo di valutare la possibilità di procedere nei suoi confronti senza la presenza fisica dello stesso";
– "è escluso che si possa tradurre ai vostri servizi il __________ senza abbattere la porta della sua villa".
U. Il 10 novembre 1999 l'UEF di Bellinzona ha confermato all'avv. __________ la citazione per il 18 novembre 1999 per "l'allestimento del verbale di pignoramento a carico del suo cliente escusso" nelle esecuzioni n. __________ e
V. Con fax 19 novembre 1999 (ore 15.42), trasmesso all'avv. ____________________ "per incombenze del caso", __________ ha retrocesso all'UEF di Bellinzona, anche con invio epistolare pervenuto il 23 novembre 1999, "l'avviso di pignoramento [16 novembre 1999 per il 29 successivo nell'esecuzione n. ____________________, di cui alla domanda di prosecuzione del 23/28 settembre 1999] che ho ricevuto stamani in busta che lascia trasparire il contenuto il che costituisce offesa al diritto di ciascun cittadino di riserbo sugli atti che lo concernono (...). Fino a quando questo Ufficio non risponderà a tutte le mie lettere ed a vario titolo che ho inviato, nemmeno a questo Ufficio è concesso di svolgere atti di qualsiasi genere e tipo nei miei riguardi (...). Io dell'arroganza e della supponenza degli imbecilli ne ho piene le tasche e nei prossimi giorni farò notificare all'Ufficiale UEF un mio precetto esecutivo che verrà tolto solo quando verrà data risposta a tutte le mie lettere".
Z. Con fax 22 novembre 1999 (ore 11.49), inviato anche all'avv. __________, __________ sembra mutare obiettivo e se la prende con l'ispettore d'esecuzione e fallimento __________, sostenendo che "di fronte alle mie problematiche, non voglio che __________ s'aggiunga alla lunga lista degli imbecilli che mi hanno danneggiato in un modo o nell'altro. Ad esempio negandomi risposte cui ho diritto. __________, secondo costume nello Stato civile, ha proferito minaccia di denuncia la quale mi lascia indifferente perché significa che lo Stato è composto di ricattatori e vessatori se s'arriva a tanto".
A1. Con lettera 24 novembre 1999, inviata per conoscenza anche al suo patrocinato, l'avv. __________ ha comunicato all'UEF di Bellinzona "di non più rappresentare il sig. __________. Tale mia decisione è stata comunicata in data odierna al diretto interessato".
B1. L'11 gennaio 2000 l'avv. __________, patrocinatore del Comune di __________, ha sollecitato all'UEF di Bellinzona la prosecuzione della vicenda esecutiva.
C1. Dalla copia per il Comune di __________ della notifica 17 novembre 1997 della tassazione riferita all'imposta cantonale 1995-96 si evince un reddito imponibile per __________ di fr. 86'929.--, con i seguenti elementi reddituali: reddito della sostanza fr. 27'000.--, rendita AVS/AI fr. 29'328.-- e pensioni, altre rendite fr. 98'301.--.
D1. Il 17 gennaio 2000 l'UEF di Bellinzona ha notificato alla Cassa Pensione __________, il pignoramento di una rendita per un importo di fr. 3'000.-- al mese riferita all'escusso __________, cui è stato contestualmente reso noto dall'organo d'esecuzione forzata "il pignoramento della quota mensile di pensione in fr. 3'000.-- presso la __________
E1. Il 24 gennaio 2000 la __________ ha comunicato all'UEF di Bellinzona che il pignoramento deve essere eseguito direttamente presso il "Fondo di previdenza per il personale della __________ - Assicurazione n. __________ __________ ", trattandosi di istituzione di previdenza autonoma cui la __________ versa direttamente le rendite d'invalidità.
F1. Con provvedimento 4 febbraio 2000 l'UEF di Bellinzona ha reso noto all'avv. __________, nuovo patrocinatore dell'escusso, lo status procedurale delle tre esecuzioni qui entranti in linea di conto, evidenziando di aver proceduto alla raccolta ex art. 91 cpv. 5 LEF delle informazioni utili per il computo dell'importo pignorabile, ottenendo dal Comune di __________, principale creditore, una copia della tassazione 1995/96 "considerata l'impossibilità di poter interrogare il suo cliente e di poter disporre dei dati necessari all'allestimento del verbale di pignoramento", ritenuto che "il debitore non ritira la corrispondenza, rendendo in tal modo impossibile ogni comunicazione ufficiale".
G1. Con ricorso 9 febbraio 2000 e integrazione dell'11 successivo, __________ - assistito dall'avv. __________ - ha chiesto la declaratoria di nullità delle tre procedure esecutive n. __________, __________ e __________, protestate spese e ripetibili, perché gli atti procedurali sono stati notificati all'avv. __________ cui l'escusso mai ha conferito procura.
H1. Con ordinanza presidenziale 15/16 febbraio 2000 al gravame è stato concesso effetto sospensivo.
I1. Decisivo per l'esame del ricorso è l'accertamento della funzione svolta dall'avv. __________ nella vicenda esecutiva riferita alle tre procedure n. __________, __________ e __________, con il corollario delle vertenze di merito che ne sono sottese, ritenuto che:
– il 18 febbraio 2000 l'avv__________ ha comunicato all'UEF di Bellinzona: "tengo a precisarle che nella mia qualità di precedente patrocinatore del signor __________ potrò, se del caso, prendere posizione sui contenuti del gravame solamente previo formale svincolo dal segreto professionale da parte del ricorrente, e ciò con riferimento agli art. 20 cpv. 2 LPR e 230 lett. c CPC";
– con lettera 21 febbraio 2000 accompagnante il pregresso scritto dell'avv__________, l'UEF di Bellinzona ha chiesto all'avv. __________ di "voler svincolare dal segreto professionale il precedente patrocinatore del suo cliente. Sono certo che questa richiesta sarà esaudita per permettere la ricerca della verità";
– con lettera 28 febbraio 2000 l'avv. __________ ha risposto all'UEF di Bellinzona che "non entra in considerazione lo svincolo dal segreto professionale dell'avv. __________ nell'ambito dei rapporti di mandato conferitogli dal signor __________ ", che "__________ non ha mai conferito procura all'avv. __________, affinché lo rappresentasse all'atto di notificazione dei precetti esecutivi PE __________, __________ e __________" e che "appare opportuno che l'UEF accerti e dichiari la nullità delle procedure esecutive in discussione";
– con atto 3 marzo 2000 l'UEF di Bellinzona ha reso noto all'avv. __________ che "il ricorrente non le concede lo svincolo dal segreto professionale".
L1. Con ordinanza 21 aprile 2000 __________ è stato citato dalla CEF all'udienza del 16 maggio 2000, unitamente a tutte le parti, per essere sentito in sede di interrogatorio formale quale parte. L'atto menzionava espressamente che "l'istruttoria dovrà necessariamente estendersi all'audizione quale teste dell'avv. __________ __________, che dovrà dichiarare se il ricorrente lo aveva autorizzato a farsi notificare i PE n. __________, __________ e __________ spiccati nei confronti di __________. Viene quindi fissato un termine di dieci giorni a far tempo dalla notifica di questa ordinanza a __________ per far pervenire a questo Tribunale una dichiarazione firmata in cui venga svincolato l'avv. __________ dal segreto professionale solo e unicamente in relazione alla questione indicata. Nel caso in cui lo svincolo venisse negato, il ricorrente dovrà indicarne i motivi. Si rendono attente le parti, segnatamente il ricorrente che, giusta l'art. 19 cpv. 4 LPR, ai fini dell'accertamento della fattispecie verrà tenuto conto del loro comportamento processuale; ad esempio il rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti. In particolare se __________ non dovesse comparire né svincolare l'avv. __________, impedendo così di fatto lo svolgimento di una regolare istruttoria, si darà per ammessa la legittimazione dell'avv. __________ a farsi notificare i PE n. __________, __________ e __________ a nome e per conto del rappresentato __________ ".
M1. __________ non ha ritirato la raccomandata con cui gli è stata inviata l'ordinanza.
N1. Con ulteriore ordinanza 11 maggio 2000 __________ è stato nuovamente citato - in via edittale _________, in ossequio al principio di celerità e per evitare la reiterazione di atti di cui è già ragionevolmente noto l'esito - a comparire all'udienza del 16 maggio 2000 per essere sentito in sede di interrogatorio formale quale parte. La pubblicazione rendeva "attente le parti, segnatamente il ricorrente, che giusta l'art. 19 cpv. 4 LPR, ai fini dell'accertamento della fattispecie verrà tenuto conto del loro comportamento processuale; ad esempio il rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti".
O1. Con fax 11 maggio 2000 l'avv. __________ ha reso noto all'ispettore __________ "in merito alla citazione a comparire per il giorno di martedì 16 maggio alle ore 14.30, notificata per raccomandata al signor __________ e da questi non ritirata, le confermo che il mio patrocinato effettivamente non ha ritirato una raccomandata proveniente dal Tribunale d'appello e di conseguenza era all'oscuro della citazione per essere interrogato".
P1. Il 18 maggio 2000 l'avv. __________ ha chiesto alla CEF "la modifica dell'ordinanza processuale, con cui il ricorrente è stato citato per essere sottoposto all'interrogatorio formale, nel senso di considerare nulla e come non avvenuta la notificazione in via edittale pubblicata sul _______.
Q1. Con ulteriore ordinanza 24 maggio 2000 la CEF ha ricitato le parti all'udienza del 19 giugno 2000 per l'interrogatorio formale del ricorrente e per l'audizione del teste avv. __________. La citazione per __________, con le comminatorie d'ordine istruttorio già indicate nell'ordinanza del 21 aprile 2000, è stata trasmessa per raccomandata a __________ e all'avv. __________.
R1. __________ non ha ritirato la raccomandata.
S1. Con fax 26 maggio 2000, inviato all'avv. __________ e in copia alla CEF, __________ annota che "dopo quanto è accaduto nelle ultime settimane ritengo sia bestiale non ricusare il giudice ed anche l'avv. , il quale - sia detto chiaro e tondo - mi ha preso in giro per mesi e mesi e che ha l'abitudine anche di raccontare bugie. È singolare per non dire peggio che solo il mio intervento del 22.5.2000 sia assunto come denuncia e che tutti i precedenti siano stati ignorati sia dall'UEF di Bellinzona sia dall'. Già mi avevi detto di questa opportunità ma vedo che nulla hai fatto, siccome io invece sono parecchio esigente e non voglio avere a che fare con gente vendicativa, ti chiedo di disporre per la ricusa dei due personaggi. Inutile dire che riaffermo ancora la necessità di dover aspettare l'esito dei tuoi interventi, soprattutto quello al __________. Nei mesi di giugno e luglio, a parte qualche fugace apparizione a Bellinzona, sarò in vacanza sia a __________ sia a __________. E non mi scomodo di certo per giudici di certa risma, manipolati, vendicativi, corrotti e corrosi dalla rabbia. Da libero e svizzero, io son ben diverso. Ti chiedo di annotare, comunque, che io non varcherò mai quella porta, siccome tenuto conto delle minacce proferite, temo per la mia incolumità".
T1. Con fax datato 27 maggio 2000, inviato all'avv. __________ e in copia alla CEF, __________ dichiara di avere "sotto gli occhi la citazione (forse deriva da Cita, ossia la figlia di Fantozzi...) relativamente ad una riunione o udienza che dir si voglia, per la nota faccenda per la quale hai interposto ricorso ed interventi al CS ed a terzi. Rilevo che la tua lettera è silente per quanto riguarda quanto mi verrebbe chiesto entro 10 giorni. Ed io non sono giurista".
U1. Con ulteriore fax datato 27 maggio 2000, inviato all'avv. __________ e in copia alla CEF, __________ prende atto che "arbitrariamente, abusivamente e quant'altro ricevi anche tu intimazione e non mi pare che tu sia la persona giusta e non vedo come tu possa ed in veste di che cosa esser richiesto di partecipare. Non mi pare nemmeno che tu, nella fattispecie, sia il mio eventuale rappresentante".
V1. Con fax 7 giugno 2000 __________ comunica all'ispettore __________ che non sarebbe comparso all'udienza del 19 giugno 2000 ("non ho motivo di essere presente all'udienza convocata quasi fosse un missaggio di cose estranee tra loro e che in concreto costituisce inganno manifesto e che deve essere respinto. È probabile che io sia a __________ per iniziare un corso di golf e che poi mi trasferisca a __________ ove ci sarà l'abituale torneo internazionale. In effetti, una discussione come quella che lei prospetta non porterà a nulla, siccome le verbalizzazioni non interessano nessuno".
Z1. Con atto 16 giugno 2000 l'avv. __________, a nome e per conto del suo patrocinato, ha formulato istanza di ricusa nei confronti del presidente della CEF, dell'ispettore __________ e dell'Ufficiale d'esecuzione e fallimenti __________ __________, con riferimento allo scritto del 18 maggio 2000 dello stesso avv. __________, trasmesso "cautelativamente per conoscenza" al Consiglio della Magistratura, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e al Consiglio di Stato.
A2. Con sentenza 13 ottobre 2000 la CEF, statuendo sull'istanza di ricusa, l'ha qualificata nella misura in cui era ammissibile "siccome infondata".
B2. Con tre ordinanze 15 novembre 2000 sono stati citati per l'udienza del 12 dicembre 2000 l'avv. __________ quale teste e __________ __________ quale parte per essere sentito in sede di interrogatorio formale. I tre invii raccomandati - trasmessi al teste avv. __________, all'escusso e al suo patrocinatore nonché ai creditori procedenti e all'organo d'esecuzione forzata - non sono stati ritirati da __________.
C2. Con fax 30 novembre 2000 (ore 15.47) __________ rende noto alla CEF che "l'avv. __________ mi ha comunicato che per il giorno 12.12.2000 sono state fissate udienze presso la Camera per statuire sul merito di tre atti ricorsuali riguardanti procedure che mi riguarderebbero. Siccome nessuno può escludere, a dipendenza del fatto che non mi sono state intimate le rispettive comunicazioni per citazioni direttamente dalla CEF e comunque indicatemi dall'avv. __________, che possa essere attivata la pubblicizzazione delle citazioni, vi chiedo di inviarmi le stesse per Posta A oppure sulla mia stazione fax __________. Come detto, la presente è al solo scopo di ovviare una indebita pubblicità".
D2. Con fax 1. dicembre 2000 (ore 14.43) e 7 dicembre 2000 (ore 11.39 e 14.23) un funzionario della CEF ha tentato - senza esito, per fatto non imputabile al mittente - di inviare a __________, al numero di fax indicato dall'escusso, quanto da lui richiesto il 30 novembre 2000.
E2. Con fax 12 dicembre 2000 (ore 7.22) __________ rende noto alla CEF che "alla mia lettera del 30.11.2000 nessuno ha risposto e pertanto non so che fare. Prendo atto che i fanatici preferiscono altre misure, piuttosto che dar seguito ad una lettera. Attendo conferma entro 09.00 di stamane. Con ulteriore fax 12 dicembre 2000 (ore 9.33) l'escusso "tenuto conto che nessuno, per calcolo comportamentale errato o per indifferenza, dà seguito alle mie richieste, comunico la mia assenza. Non c'è infatti chi non veda forme di disprezzo inaudite in simili atteggiamenti (...)".
F2. All'udienza del pomeriggio del 12 dicembre 2000 __________ è comunque comparso, assistito dal suo patrocinatore avv. __________. Dopo essere stato reso attento dal giudice delegato che, nel caso in cui continuasse a non ritirare gli invii a mezzo raccomandata, le notifiche corrispondenti avverranno nelle forme edittali e dopo che il suo patrocinatore ebbe a dichiarare di dissentire da siffatto modus operandi, poiché __________ è domiciliato notoriamente ad __________, ha un rappresentante legale e non vi è nessun obbligo a carico di nessun cittadino di ritirare le raccomandate, vi è stata una sospensione dell'udienza su richiesta dell'escusso e del suo patrocinatore. Ripresa la pubblica udienza, l'avv. __________ ha formulato a nome del suo assistito la seguente proposta transattiva nei confronti del creditore Comune di __________
"1. Il signor __________ __________ si impegna - come ha sempre fatto - a pagare tutte le imposte comunali arretrate (fino al 1992), compresi gli interessi di mora e le spese esecutive, secondo le modalità analoghe a quelle stabilite con lo Stato del Cantone Ticino (UEC, sig. __________), ossia fr. 750.-- al mese dal 1.7.2001.
Le imposte dal 1993 al 1996, compresi gli interessi di mora, saranno solute totalmente entro il 30 giugno 2001, una volta cresciute in giudicato le relative tassazioni, in seguito alle prossime sentenze della Camera di diritto tributario attese a giorni, per le quali si è conclusa l'istruttoria.
Il Comune di __________ ritira il PE n. __________ il 30 giugno 2001, oggetto del litigio, per cui la presente procedura su questo punto verrebbe ad essere priva d'oggetto".
Il patrocinatore del Comune di ________, preso atto della proposta, ha comunicato che il Municipio si determinerà entro il 19 dicembre 2000, ritenuto che diversamente la proposta transattiva sarà considerata decaduta.
G2. L'udienza del 12 dicembre 2000 è poi proseguita con l'audizione testimoniale dell'avv. __________, da cui è emerso per quanto qui di rilievo che:
– l'avv. __________ ha patrocinato __________, dal 1994/1995 fino al novembre del 1999, anche nella vertenza correlata all'esecuzione n. __________ promossa dal Comune di __________;
– sull'esecuzione n. __________ promossa dalla Cassa di compensazione AVS : "È vero che nei confronti di __________ e dell'altro amministratore () della __________ è stata promossa nell'autunno 1996 un'azione di risarcimento secondo l'art. 52 LAVS. Purtroppo il signor __________ non ha ritirato la decisione della __________ con la quale gli imponeva di versare circa fr. 36'000.--; egli ha lasciato scadere i 30 giorni per interporre opposizione. Confermo che a quel momento il signor __________ soffriva di disturbi psichici. Quando __________ mi ha incaricato di oppormi a questa decisione ho sollevato opposizione alla Cassa AVS __________, che però ha giudicato tardiva questa opposizione; ho però rappresentato __________ davanti al Tribunale delle assicurazioni, che ha emesso la propria sentenza il 10 ottobre 1997: ricordo che il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione da me fatta e non è entrato nel merito materiale dell'opposizione, respingendola per motivi formali. Aggiungo che le argomentazioni del signor __________, se ricevibili, avrebbero potuto scagionarlo, almeno in parte, da queste pretese di risarcimento danni ex art. 52 LAVS";
– "ricordo che la stessa __________ aveva indicato nel PE il mio nome quale rappresentante del signor __________, per il fatto che avevo appunto rappresentato __________ nella procedura dinanzi al TCA, sfociata nella sentenza dell'ottobre 1997: mi sono ritenuto legittimato a ricevere il PE sulla base di questa indicazione ma anche della comunicazione 21 gennaio 1998 di __________. Durante la procedura fallimentare della __________ il signor __________ personalmente e per il mio tramite si è attivato verso l 'UEF di Bellinzona dando a questi le necessarie informazioni relative all'effettiva situazione patrimoniale della ditta, in particolar modo in merito alle concrete possibilità di incasso di crediti esigibili, e ciò al fine di contenere le passività della ditta e di cercare di salvaguardare i diritti dei creditori. In quest'ottica __________ aveva proposto che io entrassi nella delegazione dei creditori, ma questa proposta non venne accettata".
H2. Sull'esecuzione n. __________ promossa da __________ per fr. 1'070.-- oltre accessori, a p. 6 in alto del verbale 12 dicembre 2000 si legge che "il signor __________ si impegna unilateralmente a pagare integralmente l'importo di fr. 1'070.-- oltre accessori e meglio come da PE n. __________, direttamente al creditore entro il 30 giugno 2001. Il giudice delegato prende atto che non vi sono domande da formulare al teste avv. __________, il preannunciato pagamento togliendo l'oggetto del contendere".
I2. Il 19 dicembre 2000 il Comune di __________ ha reso noto al suo patrocinatore di non accettare la proposta transattiva formulata da __________, rilanciando contestualmente una nuova proposta nel senso che "le imposte arretrate che verrebbero solute totalmente entro il 30 giugno 2001 siano quelle fino al 1992 (compreso) comprensive degli interessi di mora e delle spese esecutive e ripetibili. Per contro le imposte comunali dal 1993 al 1996 compresi gli interessi di mora potranno essere solute in ragione di fr. 750.-- mensili dal 1° luglio 2001". Siffatta proposta è stata fatta proseguire dall'avv. __________ alla CEF con atto di egual data. Con lettera 8 gennaio 2001 il patrocinatore del Comune di __________ sollecitava la definizione della disputa.
L2. Con ordinanza intimata il 12 gennaio 2001, erroneamente datata 13 ottobre 2000 per evidente lapsus machinae, il giudice delegato ha fissato __________, per il tramite del suo patrocinatore, un termine scadente il 29 gennaio 2001 "per comunicare se accetta la proposta transattiva così come riformulata dal Comune di __________ nella lettera 19 dicembre 2000 compiegata in fotocopia".
M2. Con lettera 22 gennaio 2001 l'avv. __________ ha reso noto alla CEF, con copia al suo patrocinato, che "il mandato conferitomi dal sig. __________ non si estende alla notificazione, per mio tramite, delle ordinanze processuali con cui gli vengono assegnati dei termini per agire. Di conseguenza le chiedo cortesemente di notificare direttamente al domicilio del sig. __________ __________ o al suo recapito postale, CP __________ " la citata ordinanza. Il patrocinatore dell'escusso ha altresì comunicato che "date le circostanze mi riservo la facoltà, in progresso di procedura, di eventualmente rinunciare al mandato di patrocinio o meglio di assistenza legale nella misura in cui il signor __________ intenda agire direttamente in prima persona, senza dover più ricorrere all'ausilio di un avvocato".
N2. Con atti 8 e 23 febbraio 2001 il patrocinatore del Comune di __________ ha sollecitato la definizione della disputa.
Considerato
in diritto: 1. Il gravame 9 febbraio 2000 di __________ è incentrato sulla pretesa nullità delle tre procedure esecutive n. __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente dal Comune di ____________________, dalla Cassa di compensazione AVS __________ e dalla __________, per il fatto che i tre precetti esecutivi sono stati notificati all'avv. __________, cui __________ non avrebbe mai conferito procura. A mente del ricorrente, la conseguenza dell'omessa notificazione dei precetti esecutivi direttamente al debitore nella sua abitazione ne determinerebbe la nullità nel senso dell'art. 22 LEF, che può essere accertata in ogni tempo.
a) Per l'art. 22 cpv. 1 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento (sulla casistica, cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11-13 all'art. 22). La nullità - ossia l'assoluta inefficacia di un provvedimento amministrativo, quale ad esempio la notifica di un precetto esecutivo - costituisce l'eccezione: in linea di principio già può darsi sanatoria se l'atto inizialmente carente non ha determinato qualsivoglia danno al soggetto di diritto che se ne prevale (STF [CEF] 12 aprile 2000 in re Banca X., in: BlSchK 2001, p. 5, cons. 2c/aa; Cometta, op. cit., n. 4 e 8 all'art. 22). Detto altrimenti, se un precetto esecutivo è stato notificato all'escusso in modo carente, i suoi effetti decorrono solo dal momento in cui l'interessato ne ha avuto corretta nozione ed è quindi stato in grado di tutelare i propri diritti (DTF 120 III 116 cons. 3b; 110 III 11 cons. 2; 104 III 12; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 26 alle note introduttive agli art. 64-66, p. 966). Nullità si ha per contro ove l'escusso non abbia mai avuto conoscenza del contenuto del precetto esecutivo (Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/
Monaco 1998, n. 23 all'art. 64).
b) La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nell'eventualità di una notifica viziata, il debitore non può pretendere una nuova e regolare notifica di un atto esecutivo, se la stessa non gli fornirebbe alcun ragguaglio supplementare sull'esecuzione e i suoi diritti sono salvaguardati malgrado la notificazione difettosa. Non può infatti essere riconosciuto al ricorrente un interesse a far unicamente constatare l'irregolarità di una notifica (DTF 112 III 81 cons. 2b e rinvio; Gilliéron, op. cit., n. 60 all'art. 66). Per costante giurisprudenza, il ricorso serve solo al conseguimento di un fine pratico (STF 23 agosto 1993 in re Inter Consultant H.-R. Studer SA, in: JdT 1996 II 21 cons. 3; Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 3.2.1 all'art. 78, p. 729) di procedura esecutiva - non ottenibile in altro modo - e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (DTF 97 III 38 cons. 2 e rif.; Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 6 n. 2, p. 35; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4 all'art. 7, p. 115 s.). Il requisito si realizza quando vi è un pregiudizio di natura patrimoniale, non necessariamente irreparabile. Va ricordato che la procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito nell'esecuzione in corso e non per altri fini (DTF 110 III 89 cons. 1b, 105 III 36 s., 91 III 46 s. cons. 7).
a) È appena il caso di rilevare che l'esecuzione n. __________ promossa dal Comune di __________ per fr. 27'844.15 oltre accessori è iniziata il 15 dicembre 1997/26 gennaio 1998; la domanda di prosecuzione del 18 novembre 1998 si fonda sulla sentenza 6 novembre 1998 della CEF resa su appello 18 giugno 1998 presentato dall'avv. __________ per l'escusso __________, ritenuto che il giudizio d'appello ha confermato il pronunciato pretorile di rigetto definitivo dell'opposizione. In sentenza __________ è indicato come rappresentato dall'avv. __________. Con ulteriore sentenza 21 luglio 1999 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha poi respinto l'appello 17 maggio 1999 di __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, volto alla riforma del giudizio pretorile che non aveva respinto la domanda dell'escusso di annullare l'esecuzione n. __________.
b) Lo stesso può dirsi per l'esecuzione n. __________ del 1. aprile 1998 per fr. 36'465.05 oltre accessori con la Cassa di compensazione AVS __________ quale parte creditrice. La domanda 11 dicembre 1998 di proseguire l'esecuzione si fonda sulla sentenza 25 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, cresciuta in giudicato, che ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso. __________ __________ è indicato in sentenza come rappresentato dall'avv. __________.
c) Quanto all'esecuzione n. __________ del 10 maggio 1999 per fr. 1'070.-- oltre accessori promossa dalla __________ __________, la domanda 23 settembre 1999 di proseguire l'esecuzione si fonda sulla sentenza 20 settembre 1999 del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona, cresciuta in giudicato, che ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso.
d) Le complicanze frapposte da __________ alla corretta notifica di ogni atto esecutivo connesso con le tre esecuzioni hanno solo consentito un differimento della conclusione delle procedure, senza comunque metterne in dubbio la legittimità. All'escusso era infatti ben noto come l'avv. __________ __________ fosse il suo patrocinatore nel periodo dal 1994/1995 fino al novembre del 1999 (cfr. verbale 12 dicembre 2000). Dalla narrativa fattuale emerge con sufficiente chiarezza, a prescindere dai reiterati tentativi dell'escusso di contestare l'evidenza, che i tre precetti esecutivi sono stati notificati correttamente, visto l'esito, all'avv. __________ che si è poi determinato nell'interesse del suo mandante, non solo interponendo tempestive opposizioni ma anche seguendone il complesso iter giudiziario su più ordini di giudizio. Non è ipotizzabile altra logica interpretazione in connessione al fax 13 luglio 1999 (ore 10.15), trasmesso in copia anche all'avv. __________ __________ "per la formulazione dell'opposizione". In siffatta evenienza __________ __________ ha scritto all'UEF di Bellinzona, in relazione all'esecuzione n. __________, segnalando di essere stato chiamato dall'avv. __________ __________ "anche nell'ambito di una PE promossa a mio carico dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per conto di una SA appartenente a un mio cliente ma che mi vede responsabile". All'escusso era stata ventilata l'ipotesi di una notifica del precetto esecutivo in via edittale ["il sig. avv. __________ mi dice che il Capo dell'Ufficio se non ritiro la PE - recte: il precetto esecutivo - provvederà alla pubblicazione"], che era stata ritenuta da __________ come una minaccia mossagli dall'Ufficiale d'esecuzione ["certe minacce mi fanno solo sorridere, di compatimento sia chiaro"]. Nel citato fax __________ ha conferito procura all'avv. __________, autorizzandolo a farsi trasmettere dall'UEF di Bellinzona in busta chiusa l'atto esecutivo ["se è vero come è vero che la presente è da considerarsi anche quale procura per il sig. avv. __________, al quale il documento va rimesso in busta chiusa per salvaguardare il diritto alla riservatezza"].
e) Né si può dimenticare che con doppio invio (raccomandato e per posta semplice) di data 19 luglio 1999, l'UEF di Bellinzona ha comunicato a __________ in merito alla notifica dei precetti esecutivi - con copia per conoscenza all'avv. __________ __________ e alla CEF quale Autorità cantonale di vigilanza - che "da diversi anni riscontriamo notevoli difficoltà nel procedere alla notifica di atti esecutivi spiccati nei suoi confronti. L'Autorità di vigilanza che ci legge in copia è d'altronde ampiamente documentata nell'ambito di alcuni ricorsi da lei trattati. Nella fattispecie prendiamo da lei atto che ha rilasciato una procura all'avv. __________ per la notifica con relativa opposizione di una procedura esecutiva emessa per conto dell'amministrazione federale delle contribuzioni".
f) Il ricorrente sembra poi non avvedersi che con provvedimento 7 ottobre 1999 l'UEF di Bellinzona lo aveva convocato per l'11 ottobre 1999 per procedere all'allestimento del verbale di pignoramento nelle esecuzioni n. __________ ____________________ e n. ____________________, con la comminatoria che "in caso di mancata comparsa non giustificata, chiederemo l'intervento della Polizia cantonale per la sua traduzione forzata, senza darle altro avviso". Questo provvedimento è poi stato ritrasmesso per fax (9 ottobre 1999, ore 07.29) da __________ al suo patrocinatore avv. __________ e per conoscenza anche all'avv. __________ che verosimilmente lo assisteva in altra procedura, con l'aggiunta seguente: "Signor avv. __________, stamani ricevo questo documento e non mi è dato di sapere di che si tratta. Visto che i rapporti UEF sono da lei curati, le comunico che siccome io sono cittadino al 20% delle mie possibilità per i motivi che lei sa, vale la presa di posizione dell'avv. __________ nei confronti di PP. In ogni caso, io per tutta la settimana sono occupato per ben altre cose. Siccome tutto è originato dalla faccenda __________, l'UEF può porre in atto tutto quanto gli occorre per il tramite del Presidente dell'Istituto".
g) Con fax 9 ottobre 1999 (ore 07.57), __________ si era poi rivolto congiuntamente agli avv__________ e __________ __________, con copia per conoscenza all'UEF di Bellinzona, censurando l'atto 7 ottobre 1999 dell'UEF di Bellinzona, nel senso che la minaccia di traduzione forzata ad opera della forza pubblica viene respinta "almeno sino a quando lo Stato mi renderà giustizia a cominciare con il darmi una risposta da parte (...) del __________, che di fronte ad accuse per reati compiuti da due agenti nemmeno si fa vivo".
h) Sollecitato - a giusta ragione, vista la dilatazione dei tempi incompatibile con il principio di celerità che informa il diritto esecutivo federale - l'UEF di Bellinzona non ha potuto far altro che chiedere l'intervento della Polizia cantonale per poter procedere negli incombenti di pignoramento. Anche questo tentativo non ha però portato ad alcun risultato, come si evince dal rapporto 4 novembre 1999 descritto nella narrativa fattuale sub T cui si rinvia.
i) Ne consegue che non può darsi qualsivoglia spazio all'ipotesi ricorsuale - temeraria - di nullità della notifica dei tre precetti esecutivi e degli atti successivi. Il gravame deve pertanto essere respinto, con il rilievo che della temerarietà si terrà conto nei termini dell'art. 20a cpv. 1 secondo periodo LEF (cfr. infra al cons. 6).
b) Nel caso di specie, dopo le vicende giudiziarie indicate nella narrativa fattuale sub A cui si rinvia, le tre esecuzioni iniziate il 15 dicembre 1997 (Comune di __________, esecuzione n. __________), il 1. aprile 1998 (Cassa di compensazione AVS __________, esecuzione n. ) rispettivamente il 10 maggio 1999 (, esecuzione n. __________) sono giunte allo stadio della domanda di prosecuzione rispettivamente in data 18 novembre 1998, 11 dicembre 1998 e 23 settembre 1999. Nonostante il notevole impegno profuso dall'UEF di Bellinzona per procedere negli incombenti di pignoramento - espresso in una serie di atti, peraltro dovuti, interpretati però dall'escusso in senso contrario all'intento di palmare evidenza che ne era sotteso - risulta che a distanza di oltre due anni l'esecuzione dei tre pignoramenti sia ancora ben lungi dall'essere stata attuata. Sulle difficoltà correlate, si rinvia all'impossibilità pratica di accedere al domicilio di __________ anche per la forza pubblica (cfr. narrativa fattuale sub T). A siffatto comportamento illecito si deve porre fine in tempi brevi.
b) Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l'ufficio d'esecuzione può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia (art. 91 cpv. 2 LEF).
Sulla liceità dei mezzi coercitivi, cfr. DTF 87 III 87-97 (parere del 6 dicembre 1961 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale all'Autorità cantonale di vigilanza del Canton Berna, i cui principi sono stati dichiarati ancora formalmente in vigore in virtù della Circolare n.37 del Tribunale federale del 7 novembre 1996 riferita all'elenco aggiornato delle circolari, istruzioni, lettere e dei pareri, pubblicato in DTF 122 III 332-335).
L'ordine di accompagnamento per mezzo della polizia non costituisce misura privativa della libertà e non è quindi lesivo dei principi dedotti dall'art. 5 CEDU (cfr., mutatis mutandis, la sentenza 14 agosto 1995 del Kassationsgericht del Canton Zurigo, in: ZR 1996 n.78 p.242-245).
c) Su richiesta dell'ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia (art. 91 cpv. 3 LEF).
Siffatta normativa è espressione del principio, del tutto ovvio in uno Stato di diritto, secondo cui gli organi statali dispongono della forza pubblica per l'attuazione di tutte le loro funzioni istituzionali: detto altrimenti, il diritto esecutivo federale impone l'intervento diretto dell'autorità di polizia quando non è ragionevolmente possibile farne a meno, ad esempio quando chi è parte nel procedimento esecutivo manifesta attitudini manifestamente contrarie a norme cogenti del diritto pubblico federale che esigono tempestiva attuazione. Non è infatti possibile, avuto riguardo al principio di celerità che connota il diritto esecutivo svizzero, differire nel tempo l'esecuzione delle varie fasi procedurali - ad esempio l'esecuzione del pignoramento - solo perché l'escusso vi si oppone e la procedura penale connessa alla violazione degli art. 164 n.1, 323 n.1 e 2 CP, in relazione all'art. 91 cpv. 1, 2 e 3 LEF, può comportare una durata di qualche consistenza temporale (sulla nozione di tempestività nella prassi, cfr. Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n. 31-33 all'art. 17).
d) L'ufficio d'esecuzione deve ricordare esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell'inosservanza (art. 91 cpv. 6 LEF).
Il pignoramento impone quindi all'escusso tutta una serie di doveri procedurali, tra cui anche quello di essere presente o di farsi rappresentare, la cui violazione trae seco le note conseguenze dal profilo penale, oltre al ricorso alla forza pubblica previsto dall'art. 91 cpv. 2 e 3 LEF (cfr. Flavio Cometta, Diritto esecutivo federale e sanzione penale
ediz., Zurigo 1997, n. 1 s. all'art. 323 CP; Vital Schwander, FJS 1964, n. 1133 p. 1; DTF 106 IV 281 cons. 3; SJZ 1971, p. 212 s., n. 103).
Se l'organo d'esecuzione non riesce a svolgere con i propri mezzi l'atto procedurale richiesto, deve ricorrere all'aiuto della forza pubblica.
a) La polizia, sia essa comunale o cantonale, agisce quale organo ausiliario dell'UEF e deve eseguire l'ordine impartito senza poterne discutere la legittimità dal profilo del diritto esecutivo federale: detto altrimenti, se l'UEF chiede alla polizia per errore di aprire i locali dell'escusso senza che ve ne sia motivo, sarà il Cantone a risponderne ex art. 5 cpv. 1 LEF, riservato l'esercizio del diritto di regresso sull'ufficiale in conformità dell'art. 5 cpv. 3 LEF.
b) Se la richiesta d'aiuto all'autorità di polizia è conforme alla LEF, il modo d'attuazione dell'intervento rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità della polizia, nell'ossequio dei fondamenti costituzionali del diritto amministrativo, tenendo conto dei principi di legalità e di proporzionalità che lo connotano (cfr. Rainer Schweizer, Entwicklungen im Polizeirecht von Bund und Kantonen, in: AJP 1997, p. 384).
L'intervento di polizia in materia di pignoramento è misura nota non solo nel nostro ordinamento (cfr. per la Francia, Modalité d'ouverture forcée des portes à l'occasion des procédures de saisie. Réglementation, in: La Semaine Juridique [JCP], Éd. G, n° 9, 1996, p. 33): di regola consiste nell'accompagnamento dell'escusso nei locali dell'organo d'esecuzione o nel luogo in cui deve essere eseguito materialmente il pignoramento (art. 91 cpv. 2 LEF) e nell'apertura di locali e ripostigli (art. 91 cpv. 3 LEF), ritenuto che con ripostiglio va inteso qualcosa di chiuso il cui contenuto sfugge alla vista, ad es. una cassaforte, un cassetto chiuso, ecc.
c) Nel caso di specie, i tre pignoramenti vanno eseguiti al domicilio dell'escusso __________ in termini di tempo brevi, dopo che sarà cresciuta in giudicato questa sentenza e dopo che sarà stato notificato all'escusso l'avviso di pignoramento nelle tre esecuzioni. Nel computo dei tempi si dovrà tener conto della protrazione di fatto che potrà darsi nell'ipotesi di una notifica in via edittale. Nonostante ripetuti tentativi di procedere negli incombenti di pignoramento anche con l'ausilio della Polizia cantonale (cfr. narrativa fattuale sub T), l'escusso non aprendo la porta della sua abitazione benché tempestivamente avvisato del pignoramento, l'UEF di Bellinzona dovrà agire secondo le modalità seguenti (cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 14 n. 1 s., p. 97 s. e § 22 n.29-33, p. 154 s.), tenendo conto del conclamato rifiuto dell'escusso - sin qui manifestato e dimostrato dalla narrativa fattuale - di ritirare invii raccomandati e di lasciarsi intimare dalla polizia comunale e cantonale atti esecutivi e giudiziari, per non parlare dei rapporti conflittuali che talora hanno connotato il mandato di patrocinio con l'avv. __________, rispettivamente sono suscettibili di influire su quello con l'avv. __________ (cfr. narrativa fattuale sub M2):
aa) l'UEF di Bellinzona dovrà notificare l'avviso di pignoramento nelle tre esecuzioni n. __________, __________ e __________ a __________, al suo domicilio di ____________________, con invio raccomandato [per ragioni di prova] e contestuale invio semplice [per la propensione dell'escusso di ritirare e leggere gli atti di cui può non essere agevole dimostrarne l'invio];
bb) inviare nel contempo per raccomandata l'avviso di pignoramento nelle tre esecuzioni anche all'attuale patrocinatore avv. __________, che in questo momento risulta ancora essere patrocinatore legittimato alla ricezione della sentenza connessa al gravame inoltrato e agli atti esecutivi che ne derivano, salvo avviso di segno contrario se ciò non dovesse più essere rispondente ai fatti;
cc) se l'invio raccomandato non potesse essere notificato a __________ e se l'avv. __________ dovesse dichiarare di non essere più legittimato a patrocinarlo o comunque formulasse riserve sui suoi poteri di rappresentanza, l'UEF di Bellinzona procederà senza indugio alla notifica in via edittale dell'avviso di pignoramento nelle tre esecuzioni;
dd) notificato l'avviso di pignoramento, ove l'escusso non dichiarasse espressamente all'UEF di Bellinzona la sua disponibilità all'esecuzione del pignoramento secondo le modalità dell'art. 91 LEF, l'organo d'esecuzione forzata chiederà l'immediato aiuto dell'autorità di polizia cantonale in ordine all'apertura dei locali dell'appartamento e dei ripostigli ubicati al domicilio di __________, per consentire finalmente l'esecuzione del pignoramento, ritenuto che lo Stato di diritto esige - per precisa volontà del legislatore federale - che siffatto pignoramento abbia luogo senza indugio (cfr. art. 89 LEF).
Non si assegnano indennità ai creditori procedenti, perché così è imposto dal diritto federale (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Tuttavia, la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese. Soggetti a sanzione disciplinare sono tanto il ricorrente e il suo rappresentante quanto ogni parte interessata al procedimento (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n. 12 ad art. 20a).
Nel caso sottoposto ad esame, la gravità dell'agire dell'escusso (cfr. cons. 2) realizza in tutta evidenza i presupposti della temerarietà e della malafede, il solo intento perseguito con il gravame altro non potendo ragionevolmente essere che l'ulteriore differimento del momento dell'inevitabile pagamento o comunque della conclusione della procedura con l'emissione, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, dell'eventuale attestato di carenza di beni. Date queste premesse si impone la sanzione ex art. 20a cpv. 1 secondo periodo LEF della multa di fr. 400.--, cui va aggiunto il pagamento di tassa di giustizia e spese in complessivi fr. 100.--.
Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 66 cpv. 4 n. 2, 89, 90 e 91 LEF; 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; 164 n. 1, 323 n.1 e 2 CP,
pronuncia: 1. Il ricorso 9 febbraio 2000 di __________, è respinto.
2.1. a __________, al suo domicilio di __________, con invio raccomandato e contestuale invio semplice;
2.2. all'avv. ____________________, quale patrocinatore di __________, con l'invito di comunicare senza indugio all'UEF di Bellinzona se non fosse più legittimato al patrocinio.
2.3. Ove l'invio raccomandato non potesse essere notificato a __________ e se l'avv. __________ dichiarasse di non essere più legittimato a patrocinarlo o comunque formulasse riserve sui suoi poteri di rappresentanza, l'UEF di Bellinzona procederà senza indugio alla notifica in via edittale dell'avviso di pignoramento nelle tre esecuzioni.
Notificato l'avviso di pignoramento, ove l'escusso non dichiarasse all'UEF di Bellinzona espressamente entro 10 giorni dalla notifica la sua disponibilità all'esecuzione del pignoramento secondo le modalità dell'art. 91 LEF, l'organo d'esecuzione forzata chiederà l'aiuto della Polizia cantonale in ordine all'apertura dei locali dell'appartamento e dei ripostigli ubicati al domicilio di __________, per il giorno fissato per l'esecuzione del pignoramento.
__________, è condannato alla multa di fr. 400.--.
Tassa di giustizia e spese in complessivi fr. 100.-- sono a carico di __________.
Non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione:
Comunicazione all'Ufficio esecuzione e fallimenti di ________, con l'ordine di procedere come ai dispositivi n. 2 e 3.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria